Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 5641

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5641



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(FORNERO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010

Presentato l'11 dicembre 2012


      

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Onorevoli Deputati! — L'Accordo di sicurezza sociale italo-israeliano intende regolare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda l'individuazione della legislazione applicabile e le pensioni. In particolare, elementi centrali dell'Accordo sono la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese e la totalizzazione e la trasferibilità delle pensioni. L'Accordo è limitato, infatti, solo a queste due fattispecie e non tiene conto delle tecniche di coordinamento previste per l'acquisizione dei diritti ad altre prestazioni previdenziali in chiave transfrontaliera.
      Alla base dell'Accordo vi è, in particolare, la volontà di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire, direttamente in Israele, un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia. In assenza di un simile beneficio, i cittadini italiani residenti in Israele percepirebbero solo una pensione equivalente agli anni di contributi
 

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versati una volta trasferitisi nello Stato ebraico, senza possibilità di recuperare i contributi italiani. È dunque evidente lo spirito di equità che anima l'Accordo, pienamente apprezzato dai suoi potenziali beneficiari residenti in Israele.
      Di seguito è illustrato l'articolato dell'Accordo.
      L'articolo 1 stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.
      In particolare sono definiti i concetti di autorità competente e di istituzione competente, che indicano l'entità governativa e l'istituzione previdenziale incaricata di applicare l'Accordo, e i termini di residenza e di soggiorno (necessari poiché il sistema di sicurezza sociale israeliano è fondato sulla residenza), nonché di periodi di assicurazione, che determinano i periodi che danno diritto alle prestazioni.
      L'articolo 2 individua il campo di applicazione ratione materiae, stabilendo le gestioni assicurative a cui si applicherà l'Accordo. Per assicurare una maggiore certezza giuridica, esso prevede, altresì, l'indicazione delle gestioni assicurative escluse.
      L'articolo 3 definisce il campo di applicazione soggettivo.
      L'articolo 4 garantisce l'eguaglianza di trattamento ai cittadini dei due Paesi ai quali verrà applicato l'Accordo. Da parte italiana, questo principio è esteso anche ai cittadini dell'Unione europea per uniformarsi alla giurisprudenza dell'Unione stessa.
      L'articolo 5 assicura la trasferibilità delle prestazioni che vengono erogate solo sul territorio dell'altro Stato, salvo che non sia diversamente disposto.
      L'articolo 6 stabilisce il principio generale della lex loci laboris, che risulta necessario per stabilire, negli articoli successivi, le deroghe a tale principio.
      L'articolo 7 regola il regime del distacco. In primo luogo viene stabilito il requisito del legame organico tra il lavoratore e l'impresa distaccante.
      Il paragrafo successivo stabilisce in quattro anni la durata massima del periodo di distacco prorogabile. Tale durata può essere prolungata, sulla base dell'articolo successivo, previo accordo delle autorità dei due Paesi.
      Nel caso di lavoratori impiegati in navi battenti bandiera di uno dei due Paesi, è previsto il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di appartenenza della nave o del Paese di residenza della società a cui appartiene la nave.
      L'articolo 8 determina la possibilità di stabilire eccezioni a quanto statuito dagli articoli 6 e 7.
      L'articolo 9 determina la legislazione applicabile ai familiari dei lavoratori distaccati.
      L'articolo 10 ha carattere esplicativo circa il pagamento dei contributi.
      L'articolo 11 determina il principio della totalizzazione di cui agli articoli successivi.
      L'articolo 12 determina la totalizzazione dei periodi inferiori a un anno.
      L'articolo 13 esplicita i criteri di totalizzazione secondo le norme israeliane sulla pensione per la vecchiaia e i superstiti.
      L'articolo 14 enuncia i criteri di totalizzazione per la pensione di invalidità.
      L'articolo 15 esplicita il metodo di totalizzazione secondo la disciplina italiana.
      L'articolo 16 concerne il metodo di calcolo delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per superstiti.
      L'articolo 17 dispone la predisposizione di un accordo amministrativo applicativo e regola lo scambio di informazioni tra le due parti.
      L'articolo 18 definisce la collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni delle due parti.
      L'articolo 19 regola il trattamento dei dati personali.
      L'articolo 20 precisa alcune disposizioni che riguardano l'esenzione dal pagamento di imposte e diritti nonché dall'autenticazione per i documenti necessari all'applicazione dell'Accordo.
      L'articolo 21 regola la modalità di presentazione delle istanze, delle domande di pensione e dei ricorsi.
      L'articolo 22 stabilisce le modalità di recupero delle prestazioni erogate in
 

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maniera indebita, prevedendo la collaborazione tra le due istituzioni competenti.
      L'articolo 23 stabilisce il regime linguistico applicabile.
      L'articolo 24 determina il metodo di pagamento e la valuta con la quale verranno pagate le prestazioni.
      L'articolo 25 regola la risoluzione delle controversie che si potrebbero determinare nell'applicazione e nell'interpretazione dell'Accordo.
      L'articolo 26 regola la salvaguardia e il mantenimento dei diritti previdenziali per periodi pregressi all'entrata in vigore dell'Accordo.
      L'articolo 27 disciplina la validità e le modalità di denuncia dell'Accordo.
      L'articolo 28 concerne l'entrata in vigore.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Con riferimento al progetto di Accordo sulla previdenza sociale tra Italia e Israele, si è proceduto all'aggiornamento degli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) derivanti dal testo firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

        A tal fine si è tenuto conto dei requisiti per il diritto a pensione stabiliti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, degli effetti della sentenza della Corte di cassazione n. 366 del 1995 in materia d'efficacia dei contributi da riscatto per lavoro all'estero, degli effetti della legge n. 189 del 2002 in materia di concessione agli extracomunitari rimpatriati di una rendita calcolata con il sistema contributivo e dell'accordo tra Italia e Israele in tema di distacchi, accordo firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987 ed entrato in vigore il 21 novembre 1989.

        L'ipotesi adottata in merito alla decorrenza degli effetti della Convenzione è il 1o gennaio 2013.

        Le collettività di soggetti potenzialmente interessati dalla Convenzione sono le seguenti:
Cittadini italiani in Israele

        In mancanza di informazioni aggiornate si è fatto riferimento alla collettività rilevata presso l'AIRE al 30 ottobre 2006, pari a circa 7.700 unità.

        Di tale collettività si riporta la proiezione al 2011 della distribuzione per sesso e classe d'età:

Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini italiani residenti in Israele nel 2011 (proiezione dati del 2006)

Classe di età (x)
Maschi
Femmine
Complesso
x < 20
710
629
1.339
20 ≤ x < 30
715
614
1.329
30 ≤ x < 40
649
627
1.276
40 ≤ x < 50
566
539
1.105
50 ≤ x < 60
414
493
907
60 ≤ x < 70
319
414
733
70 ≤ x < 80
183
256
439
x ≥ 80
131
211
342
Totale
3.687
3.783
7.470

 

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Cittadini israeliani in Italia

        Dagli archivi amministrativi dell'INPS è stato possibile identificare i cittadini israeliani per i quali risultano versati contributi in Italia: di questi, 660 hanno contributi di competenza dell'anno 2011 e 1.112 contributi soltanto in anni precedenti. Di seguito sono riportate le distribuzioni per sesso e classe d'età di entrambe le suddette collettività; nelle stime esse sono state tenute distinte poiché si è supposto che soltanto i contribuenti del 2011 continuino negli anni successivi ad essere iscritti presso le gestioni pensionistiche gestite dall'INPS e quindi a versare contributi.

Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS nel 2011

Classe di età (x)
Maschi
Femmine
Complesso
x < 20
0
0
0
20 ≤ x < 30
59
24
83
30 ≤ x < 40
158
96
254
40 ≤ x < 50
154
37
191
50 ≤ x < 60
64
21
85
60 ≤ x < 70
28
12
40
70 ≤ x < 80
5
0
5
x ≥ 80
2
0
2
Totale
470
190
660

Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS in anni precedenti il 2011 ma non nel 2011 (età in anni compiuti 2011)

Classe di età (x)
Maschi
Femmine
Complesso
x < 20
0
0
0
20 ≤ x < 30
63
35
98
30 ≤ x < 40
195
127
322
40 ≤ x < 50
242
72
314
50 ≤ x < 60
161
31
192
60 ≤ x < 70
86
34
120
70 ≤ x < 80
37
3
40
x ≥ 80
20
6
26
Totale
804
308
1.112

        Ai fini della valutazione degli oneri pensionistici sono state adottate le seguenti ipotesi:

            a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, si è ipotizzata la continuità di iscrizione nelle gestioni pensionistiche gestite dall'INPS per i soggetti assicurati nel 2011;

 

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            utilizzo della tavola di mortalità Istat 2009 e, per le altre basi tecniche, le stesse utilizzate nei modelli dell'INPS;

            utilizzo del quadro macroeconomico per l'inflazione e il prodotto interno lordo risultante dal Documento di economia e finanza del 18 aprile 2012;

            pari a circa il 90 per cento la quota di pensionati che continueranno a risiedere in Israele successivamente al pensionamento;

            per i soggetti iscritti all'AIRE in età lavorativa, si è ipotizzato che il 40 per cento di essi si avvarrà della Convenzione con un'anzianità contributiva in Italia pari a cinque anni per i maschi e tre anni per le femmine;

            per i soggetti iscritti all'AIRE con età superiore all'età di vecchiaia, si è supposto che il 30 per cento di essi si avvarrà della Convenzione;

            per i soggetti iscritti all'AIRE che beneficeranno dell'Accordo per l'anno 2013, si è adottato un importo medio annuo di pensione pari a 2.500 euro per i maschi e 1.800 euro per le femmine (importi successivamente indicizzati).

        Ai fini della determinazione della misura delle prestazioni, si è inoltre tenuto conto:

            della sola contribuzione versata nei due Paesi interessati dall'Accordo;

            del limite minimo di un anno di contribuzione versata ai fini dell'applicazione delle norme dell'Accordo;

            dell'importo del trattamento minimo previsto per l'anno 2013 (successivamente indicizzato) per la quota di pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia;

            dell'importo a calcolo del trattamento pensionistico senza il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo, per la quota di pensioni liquidate a partire dal 2013 con il sistema contributivo attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia;

            dell'importo medio della pensione, determinato sulla base delle retribuzioni contenute negli archivi dell'Istituto;

            delle modifiche introdotte dalla legge n. 127 del 2007 in materia di cosiddette pensioni basse.

Valutazione degli oneri

        Nelle tavole che seguono si riporta la valutazione dell'onere derivante dall'Accordo tra l'Italia e Israele con riferimento alle:

            collettività dei cittadini italiani residenti in Israele iscritti all'AIRE - Tavola 1;

 

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            collettività dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS nel 2011 - Tavola 2;

            collettività dei cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS in anni precedenti il 2011 ma non in detto ultimo anno - Tavola 3;

Tavola 1. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS determinato dalla stipula dell'Accordo previdenziale italo-israeliano relativamente alla collettività dei cittadini italiani residenti in Israele iscritti all'AIRE

Anno
Beneficiari
Oneri complessivi annui (migliaia di euro)

2013
301
627

2014
316
672

2015
337
731

2016
361
798

2017
384
865

2018
404
926

2019
425
992

2020
446
1.060

2021
458
1.109

2022
474
1.170

Tavola 2. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS dell'Accordo previdenziale italo-israeliano – cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS nel 2011

Anno
Beneficiari
Oneri complessivi annui (migliaia di euro)

2013
5
19

2014
5
22

2015
6
25

2016
6
28

2017
6
32

2018
6
36

2019
7
41

2020
7
46

2021
9
61

2022
10
69

 

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Tavola 3. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS dell'Accordo previdenziale italo-israeliano. Cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS in anni precedenti il 2011

Anno
Beneficiari
Oneri complessivi annui (migliaia di euro)

2013
28
107

2014
30
119

2015
34
128

2016
40
145

2017
46
175

2018
49
198

2019
55
234

2020
62
294

2021
70
350

2022
81
415

        Infine, si espone, nella tavola 4, l'onere complessivo per l'INPS derivante dalla stipula dell'Accordo previdenziale.

Tavola 4. Valutazione, nel periodo 2013-2022, dell'onere per l'INPS determinato dall'Accordo previdenziale italo-israeliano

Anno
Beneficiari
Oneri complessivi annui (migliaia di euro)

2013
334
753

2014
351
813

2015
377
884

2016
407
971

2017
436
1.072

2018
459
1.160

2019
487
1.267

2020
515
1.400

2021
537
1.520

2022
565
1.654
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento soddisfa l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione del lavoratori che si spostano e dei membri delle loro famiglie.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        L'entrata in vigore dell'Accordo non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna. Si tratta, infatti, di una normativa internazionale di coordinamento delle legislazioni nazionali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa. Inoltre la materia previdenziale non è mai stata oggetto di delegificazione.

 

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8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni sulla sicurezza sociale stipulate con altri Stati.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su tali questioni.

 

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15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nessuno.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

 

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7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Affinché l'Accordo possa essere applicato è necessario predisporre un accordo amministrativo tra i due Paesi per permettere alle istituzioni competenti di trasmettere dati e informazioni utili per dare applicazione allo stesso Accordo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        Non vi è alcun quadro normativo internazionale che riguardi il pagamento delle pensioni, ma è attualmente in vigore uno Scambio di note del 1987 per l'esonero contributivo per i lavoratori distaccati.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Mancata apertura dei diritti previdenziali maturati in uno dei due Paesi, che non danno diritto a pensione in mancanza della totalizzazione, a causa della brevità del periodo assicurativo. Per i lavoratori attivi la tutela delle maestranze italiane è affidata a una legge nazionale che prevede per i lavoratori distaccati il pagamento dei contributi sulla base di una contribuzione convenzionale (decreto-legge n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987). In mancanza di accordo questa contribuzione si somma ai prelievi del Paese di invio con maggiore onere per le imprese.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Mancata apertura di diritti a causa del non riconoscimento di periodi di assicurazione svolti nell'altro Stato. Oneri non salariali elevati per le imprese italiane che operano in Israele che diventano meno concorrenziali rispetto alle imprese di Paesi legati ad Israele da accordi simili. Secondo i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del 2006 risultano 7.700 italiani residenti in Israele, testimoniando una forte presenza imprenditoriale nel Paese.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Aumento della concorrenzialità delle nostre imprese e attrazione di nuovi investitori da Israele. Il grado di raggiungimento sarà valutato dall'aumento delle imprese operanti nel territorio nazionale e dall'aumento dei lavoratori italiani in Israele e, di conseguenza, degli imprenditori rispetto ai dati precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo.

 

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E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti del provvedimento.

        I principali soggetti interessati sono i lavoratori e le imprese che operano in Israele e le istituzioni pubbliche che collaboreranno con le omologhe israeliane per l'applicazione dell'Accordo.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

        Non esistono opzioni alternative all'autorizzazione parlamentare alla ratifica, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        I vantaggi riguardano una maggiore tutela dei lavoratori visto che, con l'Accordo, si apriranno nuovi diritti a prestazioni per i cittadini dei due Paesi. Per le imprese, invece, i vantaggi saranno quelli di non dover pagare una doppia contribuzione. Gli svantaggi sono un aumento delle spese per le pensioni.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

 

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D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        Non si è proceduto a tale comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Effetti finanziari dello strumento sono stimabili in relazione al flusso dei lavoratori valutati da parte degli istituti previdenziali, che prevedono un inevitabile costo dovuto all'erogazione di nuove prestazioni. A tale fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per cui è già stabilita una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo. Aumenterà invece la competitività del Paese agevolando la presenza delle imprese di un Paese sul territorio dell'altro.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento regolatorio.

        All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        Il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza biennale, effettueranno la prevista valutazione dell'impatto sulla regolamentazione (VIR), in cui saranno verificati l'aumento delle imprese e dei lavoratori italiani in Israele e l'incremento della presenza di imprese israeliane in Italia.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 753.000 per l'anno 2013 e a euro 1.654.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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