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PDL 5536

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5536



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCILIPOTI, RAZZI

Disposizioni per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano nel rispetto dei trattati internazionali

Presentata il 16 ottobre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'Italia ha conquistato la sovranità monetaria nel 1936. L'ha confermata e anzi rafforzata con l'avvento della Repubblica e con la promulgazione della Costituzione del 1947 («Fra il 1945 ed il 1948 il ruolo strategico della Banca d'Italia nel settore del controllo e della manovra valutari, già ad essa in larga misura riconosciuto nella legislazione intervenuta in materia fra la seconda metà degli anni ’20 e la seconda metà degli anni ’30, viene ulteriormente consolidato e potenziato (...) la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni della Banca d'Italia vigente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana è destinata a rimanere pressoché intatta per circa un quarantennio», da Giusto Puccini, «L'indipendenza della Banca d'Italia dalla legge istitutiva del 1893 alla riforma del 2005», in Quaderni dell'Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, numero 17, Torino, Giappichelli. Puccini è professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università di Firenze). L'ha cominciata a perdere nel 1981, con una lettera del Ministro del tesoro Andreatta al Governatore della Banca d'Italia Carli. L'ha persa definitivamente con le privatizzazioni della notte del 31 luglio 1992 e con l'adesione all'eurosistema del 1998-2002. Il Trattato di Lisbona del 2007-2009 ha perfezionato il processo di espropriazione: oggi la sovranità monetaria appartiene all'autorità europea competente – la Banca centrale europea (BCE) – e con essa la rendita da emissione monetaria derivante dalla differenza tra il costo tipografico della banconota e il valore nominale (che diviene reale, all'atto dell'immissione sul mercato) ad essa attribuita. In tal modo il popolo italiano e i popoli europei, che stanno vivendo la più terribile crisi economica
 

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della loro storia, sono stati privati di una risorsa certo non determinante ed esaustiva, ma comunque utile per superare la crisi da debito che li attanaglia e ferisce quotidianamente.
      In prospettiva la sovranità monetaria, oggi la rendita monetaria, devono essere restituite ai popoli europei e per quel che è di competenza del nostro Parlamento, allo Stato italiano. Questa misura sempre più urgente non corrisponde automaticamente all'uscita dall'euro, né ha colore e tonalità politici particolari: nella storia passata e presente, personalità moderate e liberali come il Presidente americano Jefferson e il Primo Ministro liberale canadese Mackenzie, Paesi come il Canada e il Giappone, hanno convenuto o convengono sulla necessità che lo Stato detenga il controllo e la rendita da emissione monetaria. È una questione di banale e basilare democrazia e di rispetto del principio che la moneta non può che essere e deve essere, in premessa teorica, la proiezione convenzionale dell'economia reale costruita dal lavoro dei cittadini. Occorre, dunque, semplicemente procedere all'affidamento allo Stato italiano della stampa e del conio della quota di banconote e di monete attribuite dalla BCE al nostro Paese. In tal modo la rendita da emissione monetaria tornerà allo Stato italiano, come nel periodo 1936-1992.
      La sovranità statale sulla rendita monetaria non ha nulla di «statalista»: essa, al contrario, è la base fondante dello sviluppo della libera impresa, fino al 1992 meglio difesa e sostenuta dallo Stato e oggi gravata dalle ristrettezze e dalla difficoltà dei rapporti con le banche private. Il problema, a tutti noto, è invero quello di iniziare a porre un argine allo strapotere della speculazione finanziaria sulla produzione di ricchezza reale in un sistema di economia libera da esagerate intrusioni dello Stato. Tanto è vero quanto appena detto che, a partire dal 1999, molti partiti politici italiani di tutte le tendenze hanno presentato progetti di legge per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano.
      Un cammino da riprendere al più presto, coinvolgendo attivamente nel nuovo istituto di emissione monetaria, la Confindustria, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali e dei consumatori. Obiettivo è dare solide e imprescindibili basi, sotto il controllo delle categorie produttive, alla battaglia per il superamento della crisi da debito che sta strangolando le economie delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese italiane. La proposta di legge presentata persegue questi obiettivi e si ispira ai citati princìpi, nel rispetto e in applicazione degli articoli 1 e 4 (e 117) della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La sovranità monetaria appartiene al popolo.
      2. La moneta, all'atto dell'emissione, è di proprietà dei cittadini italiani.

Art. 2.

      1. È istituita la Banca italiana di emissione monetaria (BIEM).
      2. La BIEM è un istituto di diritto, proprietà e gestione interamente pubblici, il cui stato giuridico è inalienabile, che assolve le funzioni di banca centrale nazionale di cui all'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), di cui al Protocollo n. 4 del citato trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
      3. La BIEM ha i seguenti compiti: emettere, in via esclusiva, ogni forma di valuta legale nelle quantità assegnate all'Italia, determinate dalla competente autorità europea monetaria a norma dei vigenti trattati; proporre alle Camere e al Governo il tasso di sconto e tutte le misure atte alla migliore utilizzazione del patrimonio valutario da essa prodotto; fungere da tesoreria di Stato gestendo a tasso zero, fatti salvi i costi dei servizi, il conto da rendita da emissione monetaria derivante dalla differenza tra il costo tipografico e di conio e il valore nominale delle banconote e delle monete.

Art. 3.

      1. La BIEM ha sede legale in Roma. Può avere sedi e succursali in altre città. L'articolazione territoriale e la competenza delle sedi e delle succursali sono

 

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stabilite con delibera del Consiglio superiore della stessa BIEM, di cui all'articolo 8, su proposta degli enti locali.

Art. 4.

      1. La rendita da emissione monetaria appartiene al popolo. Essa è iscritta all'attivo del bilancio dello Stato ed è gestita dal Ministero competente con l'obiettivo di raggiungere il pareggio del debito pubblico, di supportare le esigenze della spesa pubblica, di promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico del Paese, di offrire un equo accesso creditizio a imprese e a privati in difficoltà, di ridurre le tasse e di costituire, col residuo, un reddito da cittadinanza in favore dei cittadini italiani.

Art. 5.

      1. La decisione sul tasso di sconto, fatti salvi i poteri del SEBC e della BCE, è di spettanza del Governo, attraverso il Ministero competente, previo parere del Consiglio superiore della BIEM.

Art. 6.

      1. Gli organi della BIEM sono:

          a) il Governatore;

          b) il Consiglio superiore;

          c) la Commissione di vigilanza;

          d) il Centro studi e ricerche.

Art. 7.

      1. La nomina del Governatore della BIEM è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su indicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della BIEM. Il Governatore dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

 

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Art. 8.

      1. Il Consiglio superiore della BIEM, di seguito denominato «Consiglio», è luogo di confronto tra le diverse categorie interessate alla politica monetaria nazionale ed europea e alla buona gestione della BIEM.
      2. Il Consiglio è formato da rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria), della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni professionali. È prevista anche una rappresentanza delle famiglie, con modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.
      3. Il Consiglio ha poteri di controllo sull'attività della BIEM, fatte salve le competenze che la legge assegna alla Corte dei conti. Il Consiglio svolge inoltre le seguenti funzioni:

          a) esprime pareri alle Camere e al Governo sul tasso di sconto;

          b) propone alle Camere e al Governo eventuali modifiche allo statuto della BIEM;

          c) esprime il parere di cui all'articolo 7 in merito alla nomina del Governatore della BIEM.

      4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le quote di rappresentanza da assegnare ai soggetti di cui al comma 2 per un numero totale non superiore a cinquanta consiglieri.

Art. 9.

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare di vigilanza composta da cinque senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica

 

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e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione ha compiti ispettivi e di vigilanza sull'attività del Consiglio e del Governatore della BIEM, fatti salvi i diritti e i doveri della Corte dei conti.
      2. Il Governatore della BIEM è tenuto a riferire alla Commissione di cui al comma 1 sull'attività del Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 10.

      1. Il Direttore del Centro studi e ricerche della BIEM è nominato dal Consiglio superiore della BIEM.

Art. 11.

      1. Presso la BIEM è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «reddito da cittadinanza», il cui importo è stabilito dal Ministero competente secondo il livello del debito pubblico e le esigenze della spesa pubblica.
      2. L'accensione del reddito da cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, residenti in Italia, ovvero entro tre mesi dalla nascita del cittadino o dall'acquisizione della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il soggetto acquisisce la cittadinanza italiana.

Art. 12.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, il reddito da cittadinanza è temporaneamente garantito, entro sei mesi dalla prima acquisizione della rendita di emissione monetaria da parte della BIEM, a tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno un reddito complessivo inferiore a 30.000 euro annui, al lordo delle ritenute fiscali di legge.


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