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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5536 |
1. La sovranità monetaria appartiene al popolo.
2. La moneta, all'atto dell'emissione, è di proprietà dei cittadini italiani.
1. È istituita la Banca italiana di emissione monetaria (BIEM).
2. La BIEM è un istituto di diritto, proprietà e gestione interamente pubblici, il cui stato giuridico è inalienabile, che assolve le funzioni di banca centrale nazionale di cui all'articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), di cui al Protocollo n. 4 del citato trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. La BIEM ha i seguenti compiti: emettere, in via esclusiva, ogni forma di valuta legale nelle quantità assegnate all'Italia, determinate dalla competente autorità europea monetaria a norma dei vigenti trattati; proporre alle Camere e al Governo il tasso di sconto e tutte le misure atte alla migliore utilizzazione del patrimonio valutario da essa prodotto; fungere da tesoreria di Stato gestendo a tasso zero, fatti salvi i costi dei servizi, il conto da rendita da emissione monetaria derivante dalla differenza tra il costo tipografico e di conio e il valore nominale delle banconote e delle monete.
1. La BIEM ha sede legale in Roma. Può avere sedi e succursali in altre città. L'articolazione territoriale e la competenza delle sedi e delle succursali sono
1. La rendita da emissione monetaria appartiene al popolo. Essa è iscritta all'attivo del bilancio dello Stato ed è gestita dal Ministero competente con l'obiettivo di raggiungere il pareggio del debito pubblico, di supportare le esigenze della spesa pubblica, di promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico del Paese, di offrire un equo accesso creditizio a imprese e a privati in difficoltà, di ridurre le tasse e di costituire, col residuo, un reddito da cittadinanza in favore dei cittadini italiani.
1. La decisione sul tasso di sconto, fatti salvi i poteri del SEBC e della BCE, è di spettanza del Governo, attraverso il Ministero competente, previo parere del Consiglio superiore della BIEM.
1. Gli organi della BIEM sono:
a) il Governatore;
b) il Consiglio superiore;
c) la Commissione di vigilanza;
d) il Centro studi e ricerche.
1. La nomina del Governatore della BIEM è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su indicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della BIEM. Il Governatore dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
1. Il Consiglio superiore della BIEM, di seguito denominato «Consiglio», è luogo di confronto tra le diverse categorie interessate alla politica monetaria nazionale ed europea e alla buona gestione della BIEM.
2. Il Consiglio è formato da rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria), della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni professionali. È prevista anche una rappresentanza delle famiglie, con modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.
3. Il Consiglio ha poteri di controllo sull'attività della BIEM, fatte salve le competenze che la legge assegna alla Corte dei conti. Il Consiglio svolge inoltre le seguenti funzioni:
a) esprime pareri alle Camere e al Governo sul tasso di sconto;
b) propone alle Camere e al Governo eventuali modifiche allo statuto della BIEM;
c) esprime il parere di cui all'articolo 7 in merito alla nomina del Governatore della BIEM.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le quote di rappresentanza da assegnare ai soggetti di cui al comma 2 per un numero totale non superiore a cinquanta consiglieri.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare di vigilanza composta da cinque senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
1. Il Direttore del Centro studi e ricerche della BIEM è nominato dal Consiglio superiore della BIEM.
1. Presso la BIEM è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «reddito da cittadinanza», il cui importo è stabilito dal Ministero competente secondo il livello del debito pubblico e le esigenze della spesa pubblica.
2. L'accensione del reddito da cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, residenti in Italia, ovvero entro tre mesi dalla nascita del cittadino o dall'acquisizione della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il soggetto acquisisce la cittadinanza italiana.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il reddito da cittadinanza è temporaneamente garantito, entro sei mesi dalla prima acquisizione della rendita di emissione monetaria da parte della BIEM, a tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno un reddito complessivo inferiore a 30.000 euro annui, al lordo delle ritenute fiscali di legge.
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