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PDL 5617-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5617-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Presentato il 3 dicembre 2012

(Relatori: MARIANI, per la VIII Commissione; SAGLIA, per la X Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 13 dicembre, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

        esaminato il disegno di legge n. 5617 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, essendo volto unicamente ad introdurre misure finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi degli stabilimenti qualificati con decreto del Presidente del Consiglio «di interesse strategico nazionale», consentendo in tali casi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell'attività in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per un tempo non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni dirette ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili. A tal fine, si prevede che eventuali provvedimenti di sequestro già adottati dall'autorità giudiziaria non possano impedire l'esercizio dell'attività d'impresa, rimanendo in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti, nonché, in caso di mancata osservanza del provvedimento di riesame dell'autorizzazione, l'irrogazione di una misura sanzionatoria amministrativa aggiuntiva. Alle disposizioni a regime testé menzionate (contenute negli articoli 1 e 2), si accompagnano (all'articolo 3) misure volte alla prima ed immediata applicazione della suddetta normativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto sulla base dell'AIA già rilasciata alla medesima in data 26 ottobre 2012, e sulla cui attuazione è chiamato a vigilare un Garante da nominare con decreto del Presidente della Repubblica;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il decreto-legge contiene alcune previsioni normative delle quali dovrebbe essere meglio precisata la portata applicativa. In particolare il decreto, all'articolo 1, comma 4, laddove definisce gli effetti prodotti dal provvedimento autorizzatorio su eventuali provvedimenti di sequestro già intervenuti sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, dispone che «i provvedimenti di sequestro non impediscono (...) l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1». A tale proposito, tenuto conto che la norma in questione sembrerebbe volta a determinare non già la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti cautelari di sequestro adottati dalla magistratura, ma solo a sospenderne ovvero a circoscriverne gli effetti al fine di consentire – nell'arco temporale indicato nell'autorizzazione adottata a norma del comma 1 – l'esercizio dell'attività di impresa, sembrerebbe opportuno, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, sostituire la formulazione «atecnica» prima riportata con altra volta a specificare in che

 

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termini, dal punto di vista degli effetti giuridici prodotti, il provvedimento autorizzatorio incida sull'efficacia del provvedimento giudiziario. Al riguardo, mutatis mutandis, si potrebbe mutuare la formulazione contenuta, in relazione ad una fattispecie per alcuni versi analoga, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 263 del 2006, come modificato dal decreto legge n. 61 del 2007, che così disponeva: «l'efficacia di detti provvedimenti (ndr. provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria) è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza». In proposito, si rileva peraltro che, mentre il decreto-legge n. 263 del 2006, interveniva su provvedimenti cautelari già adottati (sospendendone gli effetti), l'articolo 1, comma 4, in esame, introduce una disciplina a regime, prevedendo cioè in via generale che i provvedimenti autorizzatori dell'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale incidano sugli effetti dei provvedimenti di sequestro eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria;

            sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, prescrive in via generale che gli stabilimenti di interesse strategico nazionale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre, al successivo articolo 3, comma 1, in sede di prima applicazione, dispone che «L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1»; inoltre, al comma 5 del medesimo articolo 1, che impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale), sembrerebbe opportuno richiamare anche il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, poiché è a quest'ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell'attività da parte degli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il decreto-legge contiene talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme previgenti continuano ad avere efficacia, appaiono prive di portata normativa, in quanto meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata ricorrendo ad espressioni quali «fermo restando» e «salva» (ad esempio, l'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene richiamato da ben tre disposizioni: la prima (articolo 1, comma 2) che ne fa «salva» l'integrale applicazione, la seconda (articolo 1, comma 3) che precisa che quanto da esso previsto resti «fermo», mentre la terza (articolo 2, comma 1), conferma che resta «ferma» l'attività di controllo dell'autorità di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-decies); in altri casi, invece, la normativa vigente viene richiamata in maniera del tutto generica (ad esempio, l'articolo 1, comma 3, stabilisce che restano ferme le «altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di

 

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settore», mentre l'articolo 2, comma 1, prevede che, in capo ai titolari dell'AIA, rimane la responsabilità della conduzione degli impianti «anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa»); in un caso (all'articolo 3, comma 3, ove si prevede che resta ferma «l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto») il provvedimento reca una disposizione avente portata confermativa del suo stesso contenuto; di dubbia portata normativa appare, inoltre, la disposizione contenuta all'ultimo inciso dell'articolo 3, comma 6, laddove prevede che il Garante possa proporre agli organi del Governo idonee misure «anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione»;

            il decreto-legge, all'articolo 3, commi da 4 a 6, che intervengono sulle modalità di nomina, compenso e funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto, reca taluni difetti di coordinamento con la normativa vigente. In particolare, al comma 6, non risulta chiaro quali siano i rapporti intercorrenti tra le attività di vigilanza attribuite al Garante e le funzioni di controllo già svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, peraltro, la disposizione in esame prevede resti «fermo»;

            il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è invece corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), essendone stata richiesta l'esenzione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero espungere dal testo le disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

            all'articolo 1, comma 4, si dovrebbe valutare la coerenza della disposizione ivi contenuta con i principi generali dell'ordinamento laddove consente – intervenendo mediante una disposizione a regime, i cui effetti non sono dunque limitati ai soli provvedimenti cautelari già adottati – che i provvedimenti di sequestro di stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale disposti dall'autorità giudiziaria siano limitati nei loro effetti da provvedimenti autorizzatori della pubblica amministrazione riguardanti l'esercizio dell'attività di impresa nel frattempo adottati; al medesimo articolo si dovrebbe altresì specificare in che termini, dal punto di vista degli effetti giuridici prodotti, il provvedimento autorizzatorio incida sul provvedimento giudiziario, precisando, in particolare, se il provvedimento si limiti a sospendere l'efficacia dei provvedimenti di sequestro

 

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eventualmente adottati, ovvero ne circoscriva l'efficacia (come sembra evincersi dal tenore letterale della norma e dall'interpretazione sistematica del testo) o, addirittura, ne determini la cessazione degli effetti;

            all'articolo 3, comma 6, si dovrebbe chiarire il rapporto intercorrente tra le attività di vigilanza attribuite al Garante e le funzioni di controllo già svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 4, laddove si dispone che il Garante debba essere «di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza», andrebbe valutata l'opportunità di definire il profilo professionale richiesto per tale ruolo;

            all'articolo 1, comma 5, che impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo 1 (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale), sembrerebbe opportuno richiamare anche il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, poiché è a quest'ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell'attività da parte degli stabilimenti di interesse strategico nazionale.».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5617 Governo recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», come modificato dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia «tutela dell'ambiente», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            evidenziato altresì come vengono, in particolare, in rilievo gli articoli 32, 41 e 43 della Costituzione;

            rilevato come il testo pone delicate questioni sotto il profilo dell'interferenza tra norme di legge e provvedimenti giurisdizionali e

 

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ricordato come la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, in particolare, con riferimento alle due diverse fattispecie delle cosiddette leggi-provvedimento e delle norme retroattive;

            evidenziato infatti che l'articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni del comma 1 – che consentono al Ministro dell'ambiente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione – trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa; in tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

            evidenziato altresì che l'articolo 3 reca disposizioni specificamente riferite all'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, richiamando – ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva – l'AIA rilasciata in data 26 ottobre 2012 e reimmettendo l'ILVA nel possesso dei beni dell'impresa per un periodo di trentasei mesi;

            richiamate, in particolare, le previsioni del comma 3 dell'articolo 3, come modificate dalle Commissioni di merito, nella parte in cui si stabilisce che la società ILVA spa di Taranto è in «ogni caso autorizzata», nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto;

            ricordato, in proposito, che il 25 luglio 2012, con ordinanza del GIP di Taranto, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento e che il 26 novembre è stato altresì emanato dal GIP di Taranto un provvedimento di sequestro dell'area a freddo dello stabilimento;

            ricordato che la Corte Costituzionale individua come leggi-provvedimento le norme che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, presentando un contenuto particolare e concreto, evidenziando come le leggi-provvedimento sono considerate di per sé ammissibili, poiché non è vietata l'attrazione alla legge della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (sentenza 270/2010, sentenza n. 137 del 2009, e n. 267 del 2007), purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenza n. 94/2009; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005);

            sottolineato altresì che, quanto al rapporto tra leggi-provvedimento e principio di uguaglianza, la Corte Costituzionale ha rilevato che la legittimità delle leggi-provvedimento deve essere valutata in

 

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relazione al loro specifico contenuto; in particolare, secondo la sentenza n. 270/2010, che ripercorre la precedente giurisprudenza, la legittimità di questo tipo di leggi va, in particolare, «valutata in relazione al loro specifico contenuto» (sentenze n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995) e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenza n. 137 del 2009);

            ricordato altresì che la Corte Costituzionale ha evidenziato che, poiché la motivazione non inerisce agli atti legislativi (sentenza n. 12 del 2006), è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici, fermo restando che il sindacato della Corte Costituzionale sulla eventuale irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore «non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima» (sentenze n. 347 del 1995 e n. 66 del 1992)»;

            richiamato, con riferimento all'emanazione di leggi con efficacia retroattiva, quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella parte in cui si evidenzia che il legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 282 del 2005; nello stesso senso, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002); in particolare, al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato: se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 282 del 2005, nello stesso senso sentenze sentenza n. 525 del 2000, n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995)»;

            rilevato infine che l'articolo 1, comma 1, prevede che, alle condizioni ivi indicate, nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva, mentre all'articolo 3, commi 1 e 3, si provvede direttamente all'individuazione dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto quale stabilimento di interesse strategico nazionale e si autorizza l'ILVA a proseguire l'attività produttiva;

            evidenziato, sotto altro profilo, che al comma 3 dell'articolo 1 si prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies

 

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e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

            segnalata, in proposito, l'esigenza di chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la suddetta sanzione debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accertata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste;

            rilevato che, come evidenziato nel preambolo del provvedimento, «la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 3, comma 3, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

            b) all'articolo 1, comma 3, è opportuno chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la sanzione ivi prevista debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accertata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge C 5617;

            rilevato che:

                il decreto-legge n 207 del 2012, si compone di due parti, l'una contenente norme generali ed astratte relative alla prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato «di interesse strategico nazionale» (articoli 1 e 2), l'altra, riconducibile

 

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alla categoria delle «leggi provvedimento», relativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto che viene qualificata come stabilimento di interesse strategico nazionale (articolo 3);

                ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza tuttavia graduare la sanzione in base alla gravità della inosservanza compiuta, attribuendo pertanto all'autorità amministrativa una discrezionalità che appare eccessiva anche in considerazione che la sanzione deve essere parametrata all'intero bilancio della società, il cui ammontare in molti casi può essere estremamente rilevante;

                il comma 4 dell'articolo 1 prevede espressamente che le disposizioni recate dal comma 1, che consentono allo stabilimento di proseguire l'attività alle condizioni indicate, trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento e che in tal caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

                il comma 3 dell'articolo 3 prevede che con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di riesame dell'AIA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto;

                il Governo ha presentato nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito un emendamento volto a specificare che la società ILVA SpA è in ogni caso autorizzata alla commercializzazione dei prodotti «ivi compresi quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge» per un periodo di 36 mesi;

                la formulazione dei predetti commi degli articoli 1 e 3, nonché dell'emendamento del Governo, suscita dubbi interpretativi in merito agli effetti del decreto-legge sui provvedimenti di sequestro preventivo già emanati dalla autorità giudiziaria, in quanto non è chiaro se questi siano stati di fatto annullati ovvero se il decreto stesso abbia posto una nuova condizione in base alla quale i presupposti del sequestro preventivo sono cessati. Per tale ragione potrebbe essere opportuno coordinare tali disposizioni, che hanno l'obiettivo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa, con i principi che regolano l'attività giudiziaria, secondo i quali il giudice deve applicare la legge. Da ciò ne consegue che sarebbe opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero prevedere espressamente che l'autorità giudiziaria prenda in esame l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini di verificare se ricorrano i presupposti necessari per disporre il sequestro preventivo. L'autorità giudiziaria dovrà comunque tenere conto della predetta autorizzazione anche nel caso in cui ritenga di disporre il sequestro. Per quanto attiene al comma 3 dell'articolo 3,

 

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si potrebbe prevedere che l'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro preventivo ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento AIA e la commercializzazione dei prodotti; l'autorità giudiziaria potrebbe valutare l'opportunità di richiedere il sequestro conservativo sul prezzo (quota base) delle merci prodotte,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 ovvero di sostituirlo con il seguente: «4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa.»;

            2) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di inserire, al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «dal presente decreto», le seguenti: «, sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria,»;

            3) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire il comma 3 dell'articolo 3, con il seguente: «L'autorità giudiziaria competente valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 cpp ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, e la commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto».


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617);

            considerato che il provvedimento ha lo scopo primario di fronteggiare, nella sostanza, l'emergenza ambientale, sanitaria, produttiva e occupazionale degli stabilimenti dell'ILVA di Taranto e che, in questo contesto, il provvedimento interviene a tutela di tutti gli stabilimenti produttivi valutati come strategicamente rilevanti in ambito nazionale, salvaguardandone la prosecuzione dell'attività per un determinato periodo di tempo, al fine di perseguire l'obiettivo della competitività di sistemi di imprese e la riqualificazione, da coniugare con la piena sostenibilità ambientale;

 

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            rilevato che il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento a stabilimenti industriali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimenti di interesse strategico nazionale, qualora presso di essi sia occupato da almeno un anno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento;

            segnalata l'esigenza che la gestione della crisi ambientale e sanitaria, oltre che lavorativa, connessa alle attività produttive svolte nel sito di Taranto, nel presupposto della tutela dei profili occupazionali dell'area, possa avvenire senza determinare inutili e dannosi conflitti tra i diversi soggetti istituzionali ai quali competono precise e distinte responsabilità,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5617 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

            ritenuto che all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge in titolo, concernente la nomina del Garante, sarebbe opportuno prevedere che nell'ambito della procedura di selezione vengano presi in considerazione ai fini della nomina anche i docenti incardinati presso il Policlinico di Bari o, in alternativa, che gli stessi siano quanto meno consultati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5617 Governo, recante: «decreto-legge 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

 

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            tenuto conto della rilevanza strategica del settore siderurgico per il rilancio della crescita e dell'occupazione nell'Unione europea e per la competitività del sistema produttivo europeo rispetto ai partner globali;

            considerato che la Commissione europea ha avviato, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, la preparazione di un piano d'azione per la competitività del settore siderurgico europeo che dovrà affrontare, tra le altre, le questioni della concorrenza internazionale, dell'accesso alle materia prime, dei costi supplementari dovuti alla regolamentazione, dell'attuazione della politica climatica dell'UE, dei costi per l'energia, della ricerca e innovazione, delle misure dal lato della domanda destinate a stimolare la ripresa nel settore;

            rilevata la necessità che il Governo si adoperi affinché, una volta adottato, il Piano d'azione sia tradotto in tempi rapidi in misure legislative e finanziarie concrete ed efficaci, trovando un giusto equilibrio tra le differenti politiche dell'UE rilevanti per la siderurgia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, in corso di esame presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

            considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che i profili relativi al «governo del territorio», alla «tutela della salute» e alla «tutela e sicurezza del lavoro» sono riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde alla necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale e conseguente tutela della salute con quelle di mitigazione dell'impatto negativo sui livelli occupazionali dell'area interessata;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            siano previste specifiche modalità di attuazione del provvedimento che assicurino un pieno coinvolgimento della Regione, in conformità alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, nelle politiche di bonifica e di risanamento dei siti ove sono ubicati gli impianti dell'ILVA di Taranto e contestualmente nelle azioni di rilancio produttivo, da attuarsi con le opportune profilassi igienico – sanitarie;

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire che la Regione sia impegnata nel compito di monitorare gli effetti della produzione mediante specifiche indagini epidemiologiche e attraverso uno screening assiduo al fine di prevenire gli effetti deleteri dei processi produttivi sulla salute dei lavoratori e dei cittadini e sull'ambiente.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Art. 1.
Art. 1.
        1. È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.       1. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

        al comma 3 le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

        al comma 5 le parole: «dell'autorizzazione integrata ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale»;

        dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

            «5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefìci».

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

            «Art. 1-bis. – (Valutazione del danno sanitario). – 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

        2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS».

        All'articolo 3:

            dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla

 

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commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

            al comma 6:

                dopo le parole: «nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto,» sono inserite le seguenti: «con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,»;

                sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis.(Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto). – 1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il quadriennio 2012-2015, è sospesa, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:

            a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

            b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;

            c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.

        2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

        3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente prededuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, che prevede apposita voce destinata allo scopo».

 

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DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2012, N. 207
 

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possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell'attività produttiva di uno o più stabilimenti per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;

Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalle Commissioni
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione;  
        Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;  
        Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;  
        Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale e il Piano operativo assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo degli impianti;  
        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente

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        Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti;  
        Considerato che la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;  
        emana il seguente decreto-legge:  
Articolo 1.
Articolo 1.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).
        1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.         1. Identico.

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        2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.          2. Identico.
        3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.          3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.
        4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.          4. Identico.
        5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.          5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.
              5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefìci.
 
Articolo 1-bis
(Valutazione del danno sanitario).
          1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
          2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

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Articolo 2.
(Responsabilità nella conduzione degli impianti).
Articolo 2.
(Responsabilità nella conduzione degli impianti).
        1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.         Identico.
Articolo 3.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie).
Articolo 3.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie).
        1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.         1. Identico.
              1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.
        2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.         2. Identico.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.          3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.

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        4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.          4. Identico.
        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.          5. Identico.
        6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.          6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus, il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. La suddetta attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1.
 
Articolo 3-bis.
(Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto).
          1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto,

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  per il quadriennio 2012-2015, è sospesa, in riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:
              a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
              b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;
              c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.
          2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
          3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente prededuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, che prevede apposita voce destinata allo scopo.

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Articolo 4.
(Copertura finanziaria).
Articolo 4.
(Copertura finanziaria).
        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.         Identico.
Articolo 5.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare.

Passera, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Severino.

 


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