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PDL 5601

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5601



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività di trasporto funerario e di onoranze funebri

Presentata il 23 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La materia funeraria è attualmente articolata su tre livelli: a) necroscopico, di competenza medico-legale, esercitata da personale dipendente dell'autorità sanitaria (medici) e del comune (infermieri); b) funebre, consistente nel trasporto delle salme e nelle relative onoranze, esercitata dagli operatori obitoriali dipendenti dal comune o da imprese funebri se il servizio è stato esternalizzato; c) cimiteriale, d'interesse del comune che, tuttavia, può autorizzare i privati a costruire sepolcri fuori dei cimiteri.
      Il compito di stabilire le modalità di trasporto delle salme e il loro luogo di stazionamento nonché la decisione su quali salme debbano essere sottoposte ad autopsia e quali sepolte sono demandati ai singoli obitori, non essendo più affidati ad un apposito corpo di polizia mortuaria, ma rientrando nei compiti del comune.
      In particolare, per quanto riguarda l'attività funebre che comprende il trasporto delle salme e le relative onoranze, si fa sempre più urgente la necessità di prevedere espressamente la separazione delle attività igienico-sanitarie (attività obitoriali) dalle attività tipicamente imprenditoriali perseguite dalle imprese private. Tale separazione è già prevista in diverse regioni (Lombardia Emilia-Romagna e Toscana) ed è stata ribadita l'opportunità, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (che ha recepito quanto già chiarito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato), al fine di uniformare l'intero settore, che tale revisione sia recepita a livello normativo nazionale per evitare situazioni distorsive della concorrenza che possano generare condizioni di pregiudizio economico per i cittadini.
 

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      È necessario che le attività di trasporto funerario e di onoranze funebri siano distinte da quella obitoriale. Le prime, sebbene soggette ad autorizzazione e a licenza pubbliche, hanno natura squisitamente commerciale e devono svolgersi in un ambito contrassegnato dalla più ampia libertà di concorrenza, mentre l'attività obitoriale ha tutti i connotati del servizio pubblico, considerando anche le gravi conseguenze di carattere igienico-sanitario che si avrebbero in caso di suo mancato esercizio. La corretta esecuzione delle funzioni obitoriali soddisfa, inoltre, un bisogno di cura dei soggetti pubblici preposti alla tutela della salute ed esercitabile da parte degli stessi ricorrendo al personale alle dirette dipendenze delle aziende sanitarie locali. Considerato che diverse regioni non hanno una specifica legge che regolamenta il settore, è necessario prevedere una disciplina a livello nazionale a salvaguardia della concorrenza, stabilendo l'obbligo di separazione societaria fra coloro che svolgono le attività di trasporto funerario e di onoranze funebri e coloro che gestiscono le aree cimiteriali, in base ai canoni igienico-sanitari dettati dal legislatore per le attività obitoriali diverse da quelle imprenditoriali delle onoranze funebri.
      È comunque fatta salva la competenza del comune per quanto riguarda il trasporto delle salme e le relative onoranze nei casi in cui i parenti del defunto versino in una situazione di indigenza tale che impedisca loro di rivolgersi a un'impresa privata come previsto dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'attività funebre consiste nell'esecuzione di un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, il disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale, il trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri e di ossa umane nonché la cura, la composizione e la vestizione di salme e di cadaveri. Tale attività è esercitata da imprese funebri pubbliche o private a parità di condizioni.
      2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, nei cimiteri, nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura, nelle strutture socio-sanitarie e nelle strutture socio-assistenziali pubbliche o private.
      3. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre non possono:

          a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;

          b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;

          c) gestire servizi cimiteriali istituzionali. La gestione di tali servizi è altresì incompatibile con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero.

      4. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio ovvero al servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, delle strutture socio-sanitarie e delle strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, non può svolgere attività di onoranze funebri o di trasporto funerario

 

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in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attività funebre.
      5. Negli obitori, nei cimiteri o nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura, nelle strutture socio-sanitarie pubbliche o private è fatto divieto di interferire o di condizionare la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, di accettare eventuali compensi o regalie, nonché di svolgere attività di propaganda, di pubblicità o di commercio.
      6. È fatta salva la competenza del comune per lo svolgimento delle funzioni pubbliche relative ai funerali di soggetti indigenti e al recupero di defunti nella pubblica via o, in seguito a qualsiasi accidente, in un luogo privato, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.


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