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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5576 |
a) la corresponsione di indennità di funzioni dirigenziali costituenti aggravio per le casse dell'erario;
b) l'attribuzione fiduciaria in favore di soggetti non titolati, generalmente individuati a «scavalco» solo perché beneficiari di intollerabili colleganze con il potere politico.
A una siffatta costumanza è possibile porre rimedio, come si è detto, attraverso l'istituzione di un'area contrattuale del tutto omologa a quella dei quadri che, com’è noto, costituiscono il «cuscinetto» tra la classe impiegatizia tout-court e quella dirigenziale nell'ambito del lavoro privato.
Ai futuri quadri del pubblico impiego in maniera del tutto congrua e omogenea potrebbero essere riconosciute le medesime prerogative che la contrattazione collettiva di comparto attribuisce loro, ad esempio, nelle aree professionali delle imprese finanziarie e creditizie, unitamente a quello che il citato articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede(va) nel delimitare l'ambito oggettuale dell'attività sostituiva dei dirigenti a opera dei vicedirigenti.
1. È istituita l'area professionale dei quadri direttivi nelle pubbliche amministrazioni, composta dai lavoratori che, non appartenendo alla categoria dei dirigenti, sono stabilmente incaricati dalla propria pubblica amministrazione di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportano elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale o particolari specializzazioni e che hanno maturato una significativa esperienza nei rispettivi settori di afferenza, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento o nel controllo di altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria o a quelle inferiori, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e di verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
2. Spettano ai lavoratori appartenenti all'area professionale dei quadri direttivi di cui al comma 1:
a) la formulazione di proposte e di pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) la cura e l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e di premi incentivanti.
3. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) e f) del comma 1, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.
1. L'area professionale dei quadri direttivi nelle pubbliche amministrazioni è suddivisa nelle seguenti aree:
a) area A, alla quale appartengono i lavoratori in possesso di diploma di laurea magistrale collocati nell'ex area C, posizione economica C2 e C3, dall'anno 1997;
b) area B, alla quale appartengono i lavoratori in possesso di diploma di laurea magistrale collocati nell'area III, posizione giuridica F1, F2 o F3, alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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