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PDL 5576

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5576



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Istituzione dell'area professionale dei quadri direttivi nelle pubbliche amministrazioni

Presentata il 14 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — L'intervenuta abolizione della vicedirigenza non deve indurre il legislatore ad abbandonare (bensì a perseguire con maggiore tenacia) il progetto di introdurre nei ruoli della pubblica amministrazione una figura di elevata professionalità che si collochi – fungendo da tramite strategico – tra i più elevati livelli funzionali e quelli dirigenziali, rispetto ai quali tale figura si porrebbe non soltanto in posizione servente (da un punto di vista del rango e della relativa nomenclatura), ma piuttosto quale nevralgico supporto per l'ottimizzazione delle attività gestionali e programmatorie di esclusiva spettanza dirigenziale. Attività queste già costituenti, per espressa previsione normativa (articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001), oggetto di delega di funzioni tra il dirigente e il funzionario ad esso più prossimo (il vicedirigente).
      La creazione di questa nuova categoria professionale per divenire effettivo centro di imputazione di interessi professionali e per trovare un reale seguito deve necessariamente misurarsi con la contrattazione collettiva che nel settore del pubblico impiego riveste un ruolo normativo primario. Non è superfluo ricordare che l'Unione europea, con atti di indirizzo, ha censurato il comportamento della nostra amministrazione, in quanto l'unica in Europa a non aver previsto, nell'ordinamento pubblico, l'area dei quadri, così come ampiamente disciplinato nell'impiego privato.
      I danni causati alle amministrazioni derivano anche dalle carenze nelle strutture organizzative di un'area quadri motivata e professionalmente ben individuata con il conseguente appiattimento funzionale delle strutture. In tal senso parrebbe tutt'altro che peregrina l'idea di introdurre
 

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una figura analoga a quella ben nota dei quadri nel lavoro privato. Anche perché la mancanza di una figura di tal fatta determinerebbe la riprovevole proliferazione dell'affidamento fiduciario di incarichi e funzioni dirigenziali che genererebbe un duplice ordine di storture:

          a) la corresponsione di indennità di funzioni dirigenziali costituenti aggravio per le casse dell'erario;

          b) l'attribuzione fiduciaria in favore di soggetti non titolati, generalmente individuati a «scavalco» solo perché beneficiari di intollerabili colleganze con il potere politico.

      A una siffatta costumanza è possibile porre rimedio, come si è detto, attraverso l'istituzione di un'area contrattuale del tutto omologa a quella dei quadri che, com’è noto, costituiscono il «cuscinetto» tra la classe impiegatizia tout-court e quella dirigenziale nell'ambito del lavoro privato.
      Ai futuri quadri del pubblico impiego in maniera del tutto congrua e omogenea potrebbero essere riconosciute le medesime prerogative che la contrattazione collettiva di comparto attribuisce loro, ad esempio, nelle aree professionali delle imprese finanziarie e creditizie, unitamente a quello che il citato articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede(va) nel delimitare l'ambito oggettuale dell'attività sostituiva dei dirigenti a opera dei vicedirigenti.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'area professionale dei quadri direttivi nelle pubbliche amministrazioni).

      1. È istituita l'area professionale dei quadri direttivi nelle pubbliche amministrazioni, composta dai lavoratori che, non appartenendo alla categoria dei dirigenti, sono stabilmente incaricati dalla propria pubblica amministrazione di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportano elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale o particolari specializzazioni e che hanno maturato una significativa esperienza nei rispettivi settori di afferenza, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento o nel controllo di altri lavoratori appartenenti alla medesima categoria o a quelle inferiori, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e di verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
      2. Spettano ai lavoratori appartenenti all'area professionale dei quadri direttivi di cui al comma 1:

          a) la formulazione di proposte e di pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

          b) la cura e l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

          c) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

          d) la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 

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          e) il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          f) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          g) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e di premi incentivanti.

      3. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) e f) del comma 1, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.

Art. 2.
(Suddivisione dell'area professionale dei quadri direttivi nelle pubbliche amministrazioni).

      1. L'area professionale dei quadri direttivi nelle pubbliche amministrazioni è suddivisa nelle seguenti aree:

          a) area A, alla quale appartengono i lavoratori in possesso di diploma di laurea magistrale collocati nell'ex area C, posizione economica C2 e C3, dall'anno 1997;

          b) area B, alla quale appartengono i lavoratori in possesso di diploma di laurea magistrale collocati nell'area III, posizione giuridica F1, F2 o F3, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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