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PDL 5595

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5595



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIORGIO MERLO, ESPOSITO, BOCCUZZI

Disposizioni per l'imputazione alle società calcistiche professionistiche dei costi relativi all'impiego delle Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico durante le partite e nelle trasferte dei tifosi

Presentata il 21 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La tutela dell'ordine pubblico, particolarmente importante in circostanze in cui si prevede un intenso afflusso di persone come gli incontri calcistici professionistici, può essere intesa come garanzia di tranquillità e di sicurezza collettive. In tal senso assume un alto valore di ordine sociale in quanto con essa si difende il corretto svolgimento dei rapporti della vita sociale. Tale tutela rientra tra i compiti istituzionali degli addetti alle funzioni di polizia: in occasione degli incontri tra società calcistiche professionistiche le Forze di polizia sono, infatti, investite di un compito molto delicato e oneroso in termini di spesa pubblica, quale quello di garantire la sicurezza negli stadi. In un momento storico in cui un'attenta revisione della spesa pubblica impone stringenti misure di razionalizzazione e in cui la carenza di fondi a disposizione del corpo di polizia locale rende sconsigliabile distogliere ingenti risorse dai compiti di istituto della polizia stessa, appare non più differibile l'esigenza espressa mediante la presente proposta di legge. Una proposta di legge che intende attribuire alle società calcistiche professionistiche i costi relativi all'impiego delle Forze di polizia all'interno degli stadi e durante le trasferte dei tifosi. A ulteriore sostegno della presente proposta di legge basti considerare che, com’è noto, ogni club calcistico professionistico assume il ruolo e la veste di organizzatore dell'evento sportivo e, come tale, in base alla disciplina domestica di settore, è tenuto ad adottare ogni più opportuna iniziativa
 

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volta a favorire la prevenzione dell'insorgere di disordini e di ogni violenza. Le stesse norme organizzative interne della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), all'articolo 62, comma 2, precisano che: «Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio».
      La presente proposta di legge è composta dai seguenti articoli:

          a) articolo 1: esprime le finalità enunciando che, per contenere la spesa pubblica e per garantire la sicurezza della collettività, i costi relativi all'impiego delle Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico durante le partite di calcio e nelle trasferte dei tifosi sono imputati alle società calcistiche professionistiche;

          b) articolo 2: mira a introdurre una migliore sinergia tra società calcistiche professionistiche e Forze di polizia prevedendo che le società individuino una rappresentanza della loro tifoseria che coadiuva le Forze di polizia nello svolgimento delle attività per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici nelle trasferte dei tifosi;

          c) articolo 3: prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo approvi, su proposta del Ministro dell'interno, un decreto che individui gli eventi sportivi e la capienza degli stadi, le dimensioni quantitative dell'impiego delle Forze di polizia, nonché le modalità di determinazione dei costi di cui all'articolo 1.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di contenere la spesa pubblica e di garantire la sicurezza della collettività, i costi relativi all'impiego delle Forze di polizia necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico durante le partite di calcio e nelle trasferte dei tifosi sono imputati alle società calcistiche professionistiche.

Art. 2.
(Rappresentanza della tifoseria).

      1. Le società calcistiche professionistiche individuano una rappresentanza della loro tifoseria che coadiuva le Forze di polizia nello svolgimento delle attività per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici nelle trasferte dei tifosi.

Art. 3.
(Decreto del Governo).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo approva, su proposta del Ministro dell'interno un decreto che individua:

          a) gli eventi sportivi e la capienza degli stadi ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1;

          b) le dimensioni quantitative dell'impiego delle Forze di polizia in relazione alla capienza degli stadi e alla pericolosità degli eventi sportivi;

          c) le modalità di determinazione dei costi di cui all'articolo 1, della loro imputazione alle società calcistiche professionistiche

 

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e dell'assolvimento delle relative obbligazioni pecuniarie da parte delle medesime società;

          d) i requisiti e i compiti dei soggetti che compongono la rappresentanza della tifoseria di cui all'articolo 2.


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