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PDL 5603-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5603-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANCARLO GIORGETTI, GIOACCHINO ALFANO, BARETTA, COMMERCIO, BITONCI, CICCANTI, LO PRESTI, MARMO, BORGHESI, BRUNETTA, MARCHI, CAMBURSANO, SIMONETTI

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione

Presentata il 27 novembre 2012

(Relatori: DUILIO e Alberto GIORGETTI)


NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 7 dicembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo della proposta di legge n. 5603 Giancarlo Giorgetti ed altri, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»,

            rilevato che:

                la proposta di legge in esame costituisce diretta attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale;

                in base al comma 3 del citato articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012, il provvedimento di attuazione delle predette disposizioni deve essere approvato entro il 28 febbraio 2013;

                come previsto dall'articolo 81, sesto comma, il provvedimento di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e costituisce quindi fonte distinta sia dalla legge costituzionale che dalla legge ordinaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) l'articolo 5 sia riformulato senza fare riferimento ad un livello massimo della spesa, atteso che l'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012 prevede la introduzione di «regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica», ma non prevede espressamente la fissazione di un limite di spesa pubblica;

            2) all'articolo 6, comma 3, si sopprima l'inciso «sentita la Commissione europea», prevedendo eventualmente che la decisione finalizzata al discostamento temporaneo dagli obiettivi programmatici sia assunta in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;

            3) al medesimo articolo 6, comma 4, si sopprima l'inciso «su iniziativa del Governo», in modo da evitare che la disposizione possa essere interpretata nel senso che spetterebbe soltanto al Governo indicare le finalità di utilizzo delle risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

 

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            4) premesso che appare opportuno verificare la conformità dell'articolo 9, comma 4 – ai sensi del quale la legge ordinaria dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche – con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il medesimo comma 4, ove mantenuto, sia in ogni caso riformulato in modo da prevedere che gli ulteriori obblighi che la legge può prevedere a carico degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

            5) al comma 3 dell'articolo 10 venga disciplinato un procedimento finalizzato alla conclusione delle intese in ambito regionale, individuando i soggetti che prendono parte al procedimento in questione e le condizioni alle quali l'intesa si intende conclusa e disciplinando le conseguenze della eventuale mancata conclusione delle intese; conseguentemente, si sopprima il comma 5;

            6) al comma 4 del medesimo articolo 10, si precisi secondo quali criteri il disavanzo del complesso degli enti della regione viene ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il vincolo e si espliciti il contenuto di tale vincolo, in modo da evitare incertezze interpretative;

            7) all'articolo 16, si faccia rinvio alla autonomia regolamentare delle Camere per la definizione delle procedure finalizzate all'espletamento dei diversi adempimenti previsti nell'articolo stesso, a cominciare da quello della individuazione, da parte delle Commissioni competenti in materia di finanza pubblica, dei dieci soggetti scegliendo tra i quali i Presidenti delle Camere nominano i componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

            8) l'articolo 20 sia soppresso, in quanto la disciplina in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche non costituisce attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4, i quali si limitano a riprodurre, in modo peraltro non letterale, il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, come risultante dalle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2012;

            b) si valuti l'opportunità, all'articolo 3, di coordinare il comma 2 con il comma 5, ai fini dell'individuazione dell'equilibro di bilancio;

            c) all'articolo 9, comma 1, si chiarisca se le due circostanze indicate alle lettere a) e b) come condizioni per considerare in equilibrio i bilanci delle regioni devono sussistere insieme – come sembrerebbe – oppure sia sufficiente la sussistenza di una sola di esse;

 

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            d) appare opportuno verificare la conformità dell'articolo 15, comma 9, del provvedimento in esame, nella parte in cui rinvia ad altre leggi dello Stato la disciplina di «eventuali ed ulteriori vincoli ed obiettivi della legge di bilancio», con l'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che riserva alla competenza della legge approvata a maggioranza assoluta la determinazione del contenuto della legge di bilancio.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 5603 Giancarlo Giorgetti, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»;

            rilevato come l'intervento legislativo persegua l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare la tempestiva definizione della disciplina di attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto nell'articolo 81 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, anche alla luce della raccomandazione del Consiglio europeo del 10 luglio 2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia;

            evidenziata l'esigenza di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento entro il termine, fissato dalla predetta legge costituzionale n. 1 del 2012, del 28 febbraio 2013, in ottemperanza agli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal compact), ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 2012;

            sottolineato come la proposta di legge rappresenti il completamento dell'impegno assunto dal Paese ai fini del risanamento dei conti pubblici, in quanto l'individuazione di meccanismi ordinamentali volti a garantire l'effettività del principio del pareggio del bilancio costituisce un aspetto rilevante della complessiva strategia di consolidamento delle finanze pubbliche perseguita durante la Legislatura, che risulterebbe altrimenti fortemente indebolita, con il rischio di alimentare tensioni e manovre di natura speculative tali da incrementare nuovamente gli oneri, di cui alla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità nazionale) per il servizio del debito pubblico;

            evidenziato come l'articolo 15, nel riformare significativamente la disciplina, di cui alla legge n. 196 del 2009, circa il contenuto della legge di bilancio, nella quale potranno essere comprese anche

 

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previsioni di natura sostanziale, in materia di entrata e di spesa, innovative della legislazione vigente, modifichi anche, al comma 6, le modalità di esposizione delle poste di entrata, che saranno suddivise solo in titoli e tipologie, e non più anche in categorie e capitoli,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            a) con riferimento all'articolo 15, il quale unifica nella legge di bilancio gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, provveda la Commissione di merito a confermare la norma, introdotta dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la nota integrativa al bilancio di previsione, per le entrate, specifica gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (cosiddette tax expenditures) in considerazione del fatto che tale previsione appare certamente positiva e dunque meritevole di essere mantenuta;

        e le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 6 dell'articolo 16, il quale, nel disciplinare l'Ufficio parlamentare di bilancio, prevede che l'Ufficio stesso adotti, con l'assenso dei Presidenti delle Camere, regolamenti organizzativi interni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i predetti regolamenti organizzativi interni sono adottati dal Consiglio dell'Ufficio;

            b) con riferimento all'articolo 20, il quale dispone, tra l'altro, che la Corte dei conti parifichi, secondo le modalità già stabilite per il rendiconto dello Stato, i bilanci delle regioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede, anch'essa, la parificazione della sezione regionale di controllo della Corte sul rendiconto generale della regione.

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Oggetto).

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.

      Identico.

      2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.  

Art. 2.
(Definizioni).

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono:

      1. Identico:

          a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ai sensi della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, e articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;           a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, e articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
          b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;           b) identica;
          c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento           c) identica;

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netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
          d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;           d) identica;
          e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;           e) identica;
          f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;           f) identica;
          g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3.           g) identica;
            h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie e da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e le spese correnti e in conto capitale.

      2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

      2. Identico.

Capo II
EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Capo II
EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Art. 3.
(Principio dell'equilibrio dei bilanci).

Art. 3.
(Principio dell'equilibrio dei bilanci).

      1. Le amministrazioni pubbliche assicurano l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

      1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.


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      2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.       2. Identico.
      3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.       3. Identico.
      4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.       4. Identico.
      5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:       5. Identico.
          a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;  
          b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.  

Art. 4.
(Sostenibilità del debito pubblico).

Art. 4.
(Sostenibilità del debito pubblico).

      1. Le amministrazioni pubbliche assicurano la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

      1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

      2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con       2. Identico.

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quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
      3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui al comma 2, si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento.       3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui al comma 2, si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento.
      4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.       4. Identico.

Art. 5.
(Regole sulla spesa).

Art. 5.
(Regole sulla spesa).

      1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
      2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali, articolato per sottosettori, della spesa delle amministrazioni pubbliche.

      1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici e in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio fissano, per il triennio di riferimento, il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dal medesimo ordinamento.

      3. In attuazione di quanto disposto dal comma 2, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, inclusi i trasferimenti alle altre amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.       Soppresso

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      4. Al fine di assicurare il rispetto del livello massimo della spesa di cui al comma 2, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i propri bilanci nel rispetto di limiti annuali delle spese nominali, definiti per un arco di tempo pluriennale. Resta ferma la facoltà degli enti di cui al presente comma di superare i predetti limiti ricorrendo a misure discrezionali sul lato dell'entrata da indicare nei rispettivi strumenti di bilancio.       Soppresso
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, effettua il monitoraggio del rispetto del livello massimo della spesa di cui ai commi 2 e 3. Il Governo, qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere.       2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 1. Il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.

Art. 6.
(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale).

Art. 6.
(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

      1. Identico.

      2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:       2. Identico.
          a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;           a) identica;
          b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.           b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

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      3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento nonché le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il piano di rientro prevede in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.       3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
      4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate, su iniziativa del Governo, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.       4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma
      5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.       5. Identico.
      6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).       6. Identico.

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Capo III
MECCANISMO DI CORREZIONE.

Capo III
MECCANISMO DI CORREZIONE.

Art. 7.
(Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica).

Art. 7.
(Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora accerti il rischio che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, rende comunicazioni in merito alle Camere.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.

Art. 8.
(Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale).

Art. 8.
(Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale).

      1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.

      1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.

      2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura       2. Identico.

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e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.
      3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.       3. Identico.

Capo IV
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO.

Capo IV
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO.

Art. 9.
(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).

Art. 9.
(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).

      1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

      1. Identico.

          a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;  
          b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.  

      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

      2. Identico.


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      3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, gli avanzi di cui al primo periodo possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.       3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.
        4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
      4. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, la legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.       5. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

Art. 10.
(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali).

Art. 10.
(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali).

      1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

      1. Identico.

      2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.       2. Identico.

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      3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di       3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di
appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
      4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato tale vincolo.       4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.       5. Identico.

Art. 11.
(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali).

Art. 11.
(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali).

      1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso

      1. Identico.


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dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.  
      2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.       2. Identico.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.       3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Art. 12.
(Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico).

Art. 12.
(Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico).

      1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome

      1. Identico.


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di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.  
      2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).       2. Identico.
      3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.       3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Capo V
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI.

Capo V
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI.

Art. 13.
(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali).

Art. 13.
(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali).

      1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e

      1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e


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di competenza tra le entrate finali e le spese finali. di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
      2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.       2. Identico.
      3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi.       3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.

Capo VI
BILANCIO DELLO STATO.

Capo VI
BILANCIO DELLO STATO.

Art. 14.
(Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato).

Art. 14.
(Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato).

      1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde, sia in fase di previsione che di rendiconto, ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare, per ciascuna annualità, coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. I valori di cui al primo periodo sono indicati, in termini di competenza e di cassa, nella legge di bilancio e nella legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

      1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.
      2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

        3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.

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        4. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e dà autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste dall'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 15.
(Contenuto della legge di bilancio).

Art. 15.
(Contenuto della legge di bilancio).

      1. Il disegno di legge di bilancio reca le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio di riferimento e costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.

      1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.

      2. Il disegno di legge di bilancio provvede, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici. Possono essere inoltre previste disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, purché realizzino effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.       2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di cui al comma 1, con effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.
      3. Il disegno di legge di bilancio reca, in distinti articoli, con riferimento sia       3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di

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alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa di ciascun anno del triennio di riferimento, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Con apposita norma è annualmente stabilito, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, definita dai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare. entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.
      4. Con distinti articoli del disegno di legge di bilancio, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, sono approvati, nell'ordine, lo stato di previsione dell'entrata, con separata evidenza delle entrate correnti, in conto capitale e per partite finanziarie, i totali generali della spesa, con separata evidenza delle spese correnti, in conto capitale e per partite finanziarie, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, nonché il quadro generale riassuntivo.       4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito articolo è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare.
      5. Il disegno di legge di bilancio espone le previsioni delle entrate e delle spese, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, apportando alle previsioni formate sulla base della legislazione vigente, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dal disegno di legge stesso.       (Vedi comma 3).
      6. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.       5. Identico.

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      7. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari e sulle relative coperture finanziarie. La relazione tecnica provvede al raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, riconducendo le grandezze di bilancio espresse in termini di contabilità pubblica a quelle misurate secondo i criteri di contabilità nazionale. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo che espone gli effetti delle singole disposizioni sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori, e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Nel prospetto riepilogativo si tiene inoltre conto delle variazioni quantitative di cui al comma 2, primo periodo.       6. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.
      7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono corredate di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
      8. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi degli articoli 3 e 14, nonché del livello massimo della spesa di cui all'articolo 5, comma 3.       Soppresso
        8. Con legge dello Stato è disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione al bilancio dello Stato delle relative risorse finanziarie.
        9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

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      9. Con legge dello Stato sono disciplinati le modalità di attuazione del presente articolo ed eventuali ulteriori vincoli e obiettivi della legge di bilancio.       10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Capo VII
ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO.

Capo VII
ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO.

Art. 16.
(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

Art. 16.
(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

      1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

      1. Identico.

      2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni delle due Camere competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica da individuare tra magistrati della Corte dei conti, professori universitari ordinari di università italiane o estere, consiglieri parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dirigenti della Banca d'Italia, dirigenti generali delle amministrazioni       2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale. Al Presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai membri

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pubbliche statali, dirigenti di enti pubblici di ricerca e funzionari titolari di incarichi di direzione di organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee. I membri del Consiglio, non appena nominati, svolgono un'audizione presso le Commissioni parlamentari delle due Camere, competenti in materia di finanza pubblica, in merito al proprio mandato. del Consiglio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al Presidente.
      3. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno sulla base delle modalità e dei criteri definiti da uno dei regolamenti di cui al comma 6.       Soppresso
      4. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
      5. I membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto dei Presidenti delle due Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.
      3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
      6. L'Ufficio, previo assenso dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di consulenza, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.
      7. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
      4. Il Consiglio, previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

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Art. 17.
(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

Art. 17.
(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

      1. Il Consiglio individua le singole unità di personale in piena autonomia, esclusivamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con riferimento alle esigenze funzionali dell'Ufficio.

      1. L'Ufficio seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

      2. Il personale dell'Ufficio è composto da:       2. Identico:
            a) personale assunto dall'Ufficio attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
          a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

          b) personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico collocato fuori ruolo;

          b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
          c) personale assunto direttamente, attraverso procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato.           c) personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.

      3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure stabilite dagli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Le procedure selettive di cui al comma 2, lettera c), sono svolte direttamente dall'Ufficio.

      3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. L'Ufficio può restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle amministrazioni delle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. La cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'Ufficio.

      4. Il personale che presta servizio presso l'Ufficio non può svolgere alcuna attività in favore di altri soggetti pubblici o privati né, ove appartenente ad altre amministrazioni, in favore delle medesime e risponde funzionalmente al Direttore generale di cui al comma 7.       Soppresso

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      5. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.       4. Identico.
      6. L'Ufficio, per la trattazione di specifici temi e questioni, può inoltre avvalersi di consulenti ed esperti da individuare, sulla base dei titoli e delle esperienze professionali, nell'ambito di un apposito elenco istituito con modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 16, comma 6, presso il medesimo Ufficio e pubblicato nel sito internet istituzionale.       Soppresso
      7. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ufficio sovraintende il Direttore generale, che ne risponde al Presidente. Il Direttore generale è nominato dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro, previo assenso del Consiglio, tra i consiglieri parlamentari delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dotati di specifica competenza ed esperienza nel settore. Con le stesse modalità, può essere nominato un Vice direttore generale.       5. Al funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale di cui al comma 2.
      8. La revoca dell'assegnazione del personale delle due Camere da parte delle amministrazioni di appartenenza è subordinata all'assenso del Consiglio. Il Consiglio può deliberare la restituzione del personale delle Camere e delle altre amministrazioni ad esso assegnato alle amministrazioni di appartenenza.       (Vedi comma 3).
      9. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.       6. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

Art. 18.
(Funzioni dell'Ufficio).

Art. 18.
(Funzioni dell'Ufficio).

      1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

      1. Identico:

          a) le previsioni macroeconomiche elaborate dal Governo ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione           a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;

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finanziaria e di bilancio, anche mediante il confronto con le stime elaborate dai principali istituti nazionali e internazionali;
          b) le previsioni di finanza pubblica elaborate dal Governo;  
          c) l'impatto macroeconomico e sui bilanci pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;           b) l'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
          d) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, al fine di verificare se siano in linea con gli obiettivi;           c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
          e) il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;           soppressa
          f) l'osservanza, in sede di programmazione e in corso di esercizio, delle regole di bilancio definite dalla presente legge e dall'ordinamento europeo;           soppressa
          g) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;           d) identica;
          h) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;           e) identica;
          i) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.           f) identica.

      2. L'Ufficio predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica ovvero per iniziativa del Consiglio. Il Presidente e i membri del Consiglio, se richiesti, svolgono audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.

      2. Identico.

      3. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle alle risultanze dell'attività dell'Ufficio.       3. Identico.

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      4. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta di un relatore, scelto tra i suoi componenti dal Presidente, e sono resi pubblici. L'Ufficio opera sulla base di un Programma annuale delle attività presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti in materia di finanza pubblica e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ufficio.       4. L'Ufficio opera sulla base di un programma annuale delle attività, che deve in ogni caso prevedere lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Il programma annuale delle attività, nonché le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ufficio.
      5. È costituito un Comitato scientifico con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio. Il Comitato è composto da tre persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale nominate, per la durata di quattro anni, dai Presidenti delle due Camere d'intesa tra loro, sentiti il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Corte dei conti e il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica.       5. Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio.
      6. Presso l'Ufficio si riunisce un Comitato di cooperazione interistituzionale composto da rappresentanti delle istituzioni nazionali competenti in materia di finanza pubblica, individuate dal Presidente dell'Ufficio, con il compito di promuovere la collaborazione nelle materie di comune interesse e la condivisione delle informazioni tra le predette istituzioni.       Soppresso
      7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.       6. Identico.
      8. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 7 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.       7. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

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Art. 19.
(Dotazione finanziaria dell'Ufficio).

Art. 19.
(Dotazione finanziaria dell'Ufficio).

      1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.

      1. Identico.

      2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono stabiliti da uno dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.       2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.       3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.

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Capo VIII.
DISPOSIZIONI FINALI.

Capo VIII.
DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 20.
(Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche).

Art. 20.
(Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche).

      1. La Corte dei conti è competente a svolgere il controllo, anche nel corso della gestione, sui bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. A tal fine, la Corte parifica, con le modalità stabilite per il rendiconto dello Stato, i bilanci delle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

      1. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

      2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comportanti modifiche della disciplina delle funzioni della Corte dei conti, si provvede con regolamento deliberato e adottato dalle sezioni riunite della Corte stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.       2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.

Art. 21.
(Disposizioni finali).

Art. 21.
(Disposizioni transitorie e finali).
 

      1. È autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio. L'attività di sperimentazione è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenta alle


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  Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio «a base zero».
      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1o gennaio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Identico:
          a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;           a) identica;
          b) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, la parola: «c),» è soppressa;           b) identica;
          c) all'articolo 8, il comma 4 è abrogato;           c) identica;
          d) l'articolo 11 è abrogato;           d) identica;
          e) all'articolo 21, il comma 1 è abrogato;           e) identica;
          f) all'articolo 22, comma 2, le parole da: «è integrato» fino a: «Esso» sono soppresse;           f) identica;
          g) all'articolo 23, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.           g) all'articolo 23, i commi 4 e 5 sono abrogati.

      2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.

      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.       4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.


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