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PDL 5560

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5560



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNA TERESA FORMISANO, BONGIORNO

Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, concernente il riconoscimento dello stato di gravidanza del difensore quale causa di impedimento a comparire in udienza

Presentata il 7 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 16, comma 1, dispone che: «È vietato adibire al lavoro le donne:

          a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'articolo 20;

          b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

          c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dall'articolo 20;

          d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto».

      Il legislatore stabilisce quindi, per le lavoratrici dipendenti, una giustissima presunzione di incompatibilità tra maternità ed esercizio dell'attività lavorativa; è ben vero, infatti, che una gravidanza non a rischio non costituisce di per sé malattia (e in tal senso si è espressa la Cassazione penale), ma è anche vero che resta la potenziale pericolosità della prestazione di un'attività lavorativa nei due mesi antecedenti

 

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al parto, che ha spinto il legislatore ad emanare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.
      Sotto un altro profilo, la previsione della possibilità di far valere lo stato avanzato di gravidanza nonché quello di partoriente nei tre mesi successivi al parto è in linea con le previsioni costituzionali di cui agli articoli 1 e 3 e con le disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio (di cui, in particolare, la direttiva 2006/54/CE, del 5 luglio 2007) e della Corte di giustizia dell'Unione europea, che costantemente riconoscono la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza e la maternità nonché dell'introduzione di misure di protezione della maternità come strumento per garantire una sostanziale parità tra uomo e donna (affermando che, viceversa, qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso).
      Considerato, altresì, che la previsione di copertura previdenziale, prevista anche per le professioniste e nello specifico per gli avvocati, non incide sul profilo della necessità di tutela dello stato di gravidanza o di maternità, ma riconosce un'equa indennità per un periodo in cui comunque l'attività professionale subisce un decremento.
      Attualmente il codice di procedura penale non prevede che per il difensore sia causa di legittimo impedimento a comparire all'udienza lo stato di gravidanza, nei due mesi antecedenti alla data presunta del parto, e la maternità nei tre mesi successivi alla data del parto.
      La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare anche alle avvocato donna il diritto a una maternità serena, di tutelare il nascituro, di garantire pari opportunità nello svolgimento dell'attività professionale e anche di garantire il diritto di difesa fondato, com’è noto, principalmente su una scelta elettiva del difensore.
      Risulta inoltre connaturale al pieno esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, lasciare all'imputato la possibilità di scelta del difensore, senza che tale diritto possa essere menomato, in assenza di una specifica autorizzazione dell'assistito, dalla possibilità di nomina di sostituti processuali.
      Valutata l'opportunità che il diritto alla tutela della gravidanza e della maternità non interferisca sul corretto svolgimento del processo in tempi ragionevoli e considerato, quindi, che la previsione del legittimo impedimento del difensore, non accompagnata da una specifica disposizione sulla prescrizione, comporterebbe la sospensione della prescrizione stessa soltanto per sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale (pur introducendosi nel sistema una causa di legittimo impedimento per un periodo non inferiore a cinque mesi), e considerato che le istanze provenienti dall'avvocatura tendono a garantire all'avvocato donna una serena gravidanza e maternità, ma certamente non vogliono introdurre, attraverso la previsione di tale diritto, neanche il sospetto che tale diritto possa essere utilizzato per uno strumentale allungamento dei tempi del processo, si rende altresì opportuno prevedere che per tutto il tempo dell'impedimento del difensore, per le ragioni esposte, il corso della prescrizione dei reati rimanga sospeso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «5-bis. Costituisce, altresì, legittimo impedimento a comparire per il difensore lo stato di gravidanza nei due mesi antecedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto medesimo. Lo stato di gravidanza deve essere documentato mediante certificazione del medico curante da depositare entro tre giorni dalla richiesta in udienza tramite persona allo scopo delegata. In tale caso il giudice, su richiesta del difensore, rinvia il processo ad altra udienza, successiva di almeno sette giorni e comunque non oltre trenta giorni rispetto alla data di cessazione dell'impedimento del difensore. La mancata presentazione della certificazione impone al giudice la segnalazione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza affinché adotti i provvedimenti di sua competenza. In deroga all'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, resta sospeso in ogni caso il corso della prescrizione per i periodi di impedimento previsti dal presente comma».


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