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PDL 5569-4740-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5569-4740-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 novembre 2012 (v. stampato Senato n. 3271)

presentato dal ministro della difesa
(DI PAOLA)

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 novembre 2012     


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
La Commissione permanente IV (Difesa), il 4 dicembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi del disegno di legge n. 5569 e della proposta di legge n. 4740 si vedano i relativi stampati.
 

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e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4740, d'iniziativa dei deputati

REGUZZONI, GIDONI, MONTAGNOLI, LUSSANA, FOGLIATO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOLLEGOT, FUGATTI, GRIMOLDI, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, MUNERATO, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Modifica all'articolo 583 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma, nonché delega al Governo per la riduzione degli organici delle Forze armate e altre disposizioni per il contenimento delle spese destinate alla difesa e all'invio di contingenti militari all'estero

Presentata il 27 ottobre 2011

(Relatori: CIRIELLI e GAROFANI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il progetto di legge n. 5569 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni (articoli 1, 2 e 3) volte a riformare complessivamente lo strumento militare, mediante il riordino del suo assetto strutturale, organizzativo e strumentale nonché attraverso la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare e civile, conferendo, a tal fine, una delega al Governo per l'adozione di «due o più» decreti legislativi per la revisione in senso riduttivo di tali settori, con effetti finanziari complessivi non onerosi per la finanza pubblica, nonché disposizioni (articolo 4) volte ad introdurre misure di diretta applicazione finalizzate a garantire la flessibilità programmatica e gestionale del bilancio della Difesa;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            in relazione alle norme di delega, la gran parte dei principi e dei criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della stessa, risultano formulati in modo sufficientemente dettagliato e non presentano elementi di sovrapposizione né con l'oggetto né con le finalità della delega. A ciò fanno eccezione talune disposizioni ove i principi e i criteri direttivi appaiono presentare alcuni elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega. Si segnalano, in particolare:

                l'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), recante la previsione di un principio/criterio direttivo consistente nella eventuale «diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa» del Ministero della difesa;

                l'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 6) e l'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), che si limitano a prevedere, rispettivamente: la riorganizzazione e la razionalizzazione «del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure»; la «revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare»; la «revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità»;

                l'articolo 3, comma 1, lettera m), che, con espressione quasi tautologica, stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega relativa all'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale, debba attenersi al seguente principio e criterio direttivo: «sulla base degli ulteriori limiti

 

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e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma (...);

            sul piano della formulazione del testo, all'articolo 3, comma 1, lettera h), recante la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate, appare non sufficientemente definito il criterio direttivo nella parte in cui menziona i «corsi di apprendistato», in quanto non è chiaro se la norma intenda fare effettivamente riferimento all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato ovvero ai tirocini formativi, nonché nella parte in cui individua quali beneficiari di tali corsi coloro che siano «in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo», tenuto conto che gli istituti della consistenza organica di fatto e del soprannumero (da computare rispetto alla consistenza organica di diritto) sembrerebbero incompatibili;

            sul piano del coordinamento interno al testo, il disegno di legge, all'articolo 1, disciplina le modalità di esercizio della delega anche con specifico riguardo ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3), e, al successivo articolo 3, comma 1, lettera i), ribadisce la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari con esclusivo riguardo allo schema di decreto legislativo attuativo del principio contenuto nella medesima lettera (riguardante «misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari»); inoltre, all'articolo 4, comma 1, lettera e), recante misure di diretta applicazione in materia di flessibilità programmatica e gestionale del bilancio della Difesa, reca un principio e criterio di delega cui il Governo dovrà attenersi nell'adozione dei decreti di cui all'articolo 1, ulteriore rispetto a quelli contenuti agli articoli 2 e 3, e con il quale l'articolo 1 dovrebbe essere coordinato, tenuto conto che tale ultimo articolo, al comma 3, statuisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 (quindi tutti) siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 e non anche di quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

            sul piano delle procedure parlamentari, il disegno di legge, all'articolo 4, comma 2, lettera a), nel riformare integralmente l'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, introduce un meccanismo di esame – che può portare all'espressione da parte delle Commissioni competenti di un secondo parere avente efficacia ostativa all'adozione del programma qualora le stesse si esprimano in senso contrario «a maggioranza assoluta dei componenti» – rispetto al quale, in ragione della formulazione utilizzata, non traspare con univocità se il suddetto effetto ostativo discenda dal parere contrario di tutte e quattro le Commissioni coinvolte, o anche da quello di solo alcune di esse;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il disegno di legge, all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), nell'attribuire nuovi contenuti al Documento di economia e finanza e

 

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alla Legge di stabilità, non provvede a novellare gli articoli 10 e 11 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità); inoltre, il medesimo comma 1, alla lettera f), reca una disposizione transitoria – nelle more del riordino delle contabilità speciali previsto dall'articolo 51, comma 2 della citata legge n. 196 del 2009 – che fa sistema con tale ultima disposizione;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il provvedimento, all'articolo 5, comma 2, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di prorogare annualmente il termine (fissato peraltro al 31 dicembre 2024) prefissato dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), relativo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, affidando quindi ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

            infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, è provvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, che dispone che l'AIR non venga effettuata, tra l'altro, in relazione agli «atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato»;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 2, lettera a), capoverso articolo 536, comma 3, lettera b), si provveda a precisare se, nel caso di secondo parere parlamentare, le conseguenze ostative all'ulteriore seguito degli schemi di decreto si producano in ragione del parere contrario espresso da tutte le Commissioni coinvolte, oppure anche da quello di solo alcune di esse;

            all'articolo 5, comma 2, ove si prevede che, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, si possa modificare una disposizione di rango primario, sia verificata l'appropriatezza dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto, valutando eventualmente la possibilità di demandare la rimodulazione della tempistica occorrente al conseguimento degli obiettivi di riduzione organica del personale ad un atto legislativo ad iniziativa riservata, quale la legge annuale di stabilità.

 

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Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            agli articoli 2, comma 1, lettera b), numeri 2) e 6), 3, comma 1, lettere c), d) ed m), si dovrebbero esplicitare i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

            per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), ed f), che incidono in via non testuale su disposizioni della legge n. 196 del 2009, in termini di novella alle medesime,

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 1, lettera h), si dovrebbe specificare la portata normativa delle disposizioni ivi recate, chiarendo sia quali siano i soggetti beneficiari dei corsi ivi previsti, sia di quali corsi si tratti (apprendistato o tirocini formativi);

            si dovrebbe porre rimedio ai difetti di coordinamento intercorrenti tra l'articolo 1, comma 3, ed i successivi articoli 3, comma 1, lettera i), e 4, comma 1, lettera e).

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «difesa e Forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione riconduce agli ambiti di potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            evidenziato che talune disposizioni recate dal provvedimento sono altresì riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa del o Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordine pubblico e sicurezza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione;

            tenuto conto come, per taluni profili, possano altresì essere richiamate le materie «tutela della salute» e «protezione civile», spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            preso atto che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare due o più decreti legislativi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge, individuando tempi e forme di adozione dei medesimi decreti legislativi, e che il successivo articolo 3 individua i principi e criteri direttivi della delega legislativa;

            evidenziato, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 5 prevede, in considerazione della complessità dell'intervento normativo, la possibilità di prorogare annualmente – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisite il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e 2, lettera a)), sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale;

            rilevato, al riguardo, come tale disposizione preveda una forma di «delegificazione spuria» autorizzando il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

            segnalata, pertanto, la necessità di valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle

 

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fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, sebbene sia la medesima delega a contemplare tale facoltà;

            tenuto conto che l'articolo 3, composto da due commi, reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e civile (comma 2) della Difesa;

            preso atto che, con riferimento al personale militare, entro l'anno 2024 dovrà essere effettuata una graduale riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare), nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità e che, a tal fine, le misure transitorie, intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono le seguenti: estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale; transito presso altre pubbliche amministrazioni; forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali;

            evidenziata – con riferimento all'articolo 3 – l'esigenza di coordinare le previsioni di cui alla lettera m) del comma 1, in cui si fa riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con quelle di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad «altre amministrazioni», chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera e), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera m) e non per quelli di cui alla lettera e),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, con ciò prevedendo una forma di «delegificazione spuria»;

            b) è opportuno coordinare le previsioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3, in cui si fa riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con quelle di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad «altre amministrazioni»,

 

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chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera e), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera m) e non per quelli di cui alla lettera e).
 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

            esaminato il disegno di legge n. 5569 ed abbinata, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», nel testo approvato dal Senato;

            condiviso l'obiettivo della «piena integrabilità» nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, di cui all'articolo 1, comma 1;

            considerato qualificante il riequilibrio generale del bilancio della «Funzione difesa», orientativamente ripartito in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento;

            evidenziato come le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione saranno destinate ad assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (articolo 4, comma 1, lettera c);

            sottolineata l'importanza della maggiore integrazione interforze e della marcata standardizzazione organizzativa nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

            apprezzato il rafforzamento del controllo parlamentare in relazione ai programmi dei sistemi d'arma finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio;

            ribadita l'esigenza della ridefinizione complessiva degli obiettivi della politica italiana di difesa, nel quadro del collegamento con le procedure poste in essere in sede europea;

            auspicata l'armonizzazione della riforma avviata con le iniziative analoghe degli altri Paesi membri dell'Ue e della NATO affinché sia assicurato il mantenimento di un ampio spettro di capacità di intervento internazionale, in un quadro di complementarità e di sinergia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5569 Governo, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

            valutato che le procedure di gestione e di rendicontazione delle somme da utilizzare per il rimborso, ex articolo 4, comma 2, lettera b), delle attività di protezione civile svolte dalle Forze armate devono garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione delle risorse pubbliche;

            considerato fondamentale che le aperture di credito disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del provvedimento siano tali da garantire un adeguato flusso di risorse a copertura di tutti gli interventi di protezione civile richiesti alle Forze armate a seguito del verificarsi di calamità naturali;

            ritenuto che la nuova disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, lettera b), in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile deve essere tale da garantire che, in ogni caso, le relative spese non siano poste a carico delle regioni e dei comuni colpiti dalle calamità naturali,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge recante Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (n. 5569, approvato dal Senato, e abbinata),

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui all'articolo 4, comma 2, in fase di prima applicazione sia prorogata la data del 30 aprile, al fine di consentire al nuovo Parlamento di esprimersi sui piani di impiego pluriennali.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» (n. 5569 Governo, approvato dal Senato);

            considerato che il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore;

            preso atto che il disegno di legge prefigura anche un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo, con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;

            osservato che, con riferimento alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, l'articolo 3, definendo i principi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa, da conseguire entro l'anno 2024;

             rilevato che, per realizzare la riduzione degli esuberi del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un «esodo» non traumatico dei dipendenti, quali la possibilità di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni (con corresponsione della differenza di trattamento economico), l'estensione delle riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati (prevedendo sia la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, sia forme temporanee di sostegno al reddito), il riconoscimento ai volontari di truppa congedati dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione al fine di destinarli allo svolgimento di altre funzioni nell'ambito civile, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri;

            atteso che, con riferimento al personale civile, la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con altri meccanismi, quali agevolazioni della mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ricorso a forme di lavoro a distanza, trasferimenti presso altre amministrazioni pubbliche;

 

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            segnalato che la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, finalizzati allo smaltimento degli esuberi in vista dalla riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di turn over e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;

            sottolineata l'esigenza di poter disporre degli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn over nel comparto difesa e sicurezza, che risulta determinante nella definizione degli organici di fatto delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;

            evidenziato che, sotto il profilo della sensibile contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, sussiste il rischio di creare forti situazioni di disagio occupazionale per un settore che, di norma, dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha rappresentato la più significativa occasione di lavoro per giovani altamente qualificati e impegnati per la difesa e la sicurezza del Paese;

            ritenuto che si ponga un problema di rapporti giuridici tra taluni principi di delega (che, in qualche misura, sembrano prefigurare anche forme di «esodo» di tipo pensionistico) e il regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare rispetto alla cosiddetta «riforma Fornero», già adottato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere;

            rilevato, al riguardo, che la fase attuativa della delega di cui al disegno di legge in esame non potrà non tenere conto degli effetti che saranno prodotti dal citato regolamento, tra cui il previsto innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di penalizzazioni per il pensionamento anticipato, che potrebbero influire in misura considerevole su un eventuale piano di smaltimento degli esuberi attraverso la «leva previdenziale»;

            giudicato, dunque, importante che la Camera – nell'approvare definitivamente il provvedimento in esame, che riveste comunque un'importanza strategica per l'intero settore – richieda al Governo di farsi carico di non procedere all'adozione dei relativi decreti delegati se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma e, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal richiamato regolamento di armonizzazione previdenziale;

            segnalata, infine, l'esigenza che l'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), che impatta su profili rilevanti di organizzazione delle risorse umane prevedendo, anche in via

 

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derogatoria, l'utilizzo di strumenti e di istituti che stanno alla base della normativa generale sul pubblico impiego, non intervenga nel periodo di scioglimento delle Camere, con il rischio che le competenti Commissioni non possano esprimere un parere consapevole ed effettivo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. occorre assicurare che il Governo – in ordine al complesso delle questioni di cui in premessa relative a strumenti e istituti di gestione dei pubblici dipendenti – non proceda all'adozione dei decreti delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), se non dopo una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma sulle dotazioni organiche e, in particolare, per quanto concerne la riduzione del turn over, dopo che saranno disponibili gli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn over nel comparto difesa e sicurezza, nonché, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal regolamento di armonizzazione previdenziale del comparto difesa e sicurezza, il cui iter è tuttora in fase di perfezionamento;

            2. occorre verificare la coerenza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di turn over e di criteri assunzionali nella Pubblica Amministrazione;

        e con la seguente osservazione:

            valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di limitare le situazioni di disagio occupazionale che potrebbero crearsi con la contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, prevedendone la non applicazione nei concorsi riservati al ruolo dei graduati.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5), valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5569, in corso di esame presso la IV Commissione della Camera, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;

            considerato che il testo in esame, recante disposizioni relative al complessivo riordino dello strumento militare con implicazioni sulla dotazione strumentale e su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore, si colloca nel quadro della previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che delinea una potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa e Forze armate;

            rilevate le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 5), ai sensi del quale la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare prevede l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, con possibilità di esercizio dell'attività intra-muraria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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