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PDL 5617

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5617



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Presentato il 3 dicembre 2012


      

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Onorevoli Deputati! — Con il decreto in esame sono introdotte disposizioni straordinarie e urgenti necessarie per consentire che, in caso di stabilimento industriale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimento di interesse strategico nazionale, quando presso tale stabilimento è occupato un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e sussiste una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
      Al fine di assicurare una siffatta continuità produttiva, il decreto individua l'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto
 

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come stabilimento di interesse strategico nazionale, anche in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute, e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico connessi alla anzidetta continuità produttiva, e detta disposizioni per assicurare la piena e integrale attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, precedentemente rilasciata con decreto prot. n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, alla società ILVA Spa, pubblicato con comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012. L'AIA, con il provvedimento di riesame, contiene misure adeguate a realizzare la rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti.
      Tale provvedimento di riesame dell'AIA prevede inoltre una stretta sequenzialità di interventi volti al raggiungimento dei migliori standard previsti dalla normativa europea.
      Il decreto si compone di cinque articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore.

Articolo 1

      Comma 1: si prevede che in caso di stabilimento industriale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimento di interesse strategico nazionale, quando presso tale stabilimento è occupato un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'AIA, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

      Comma 2: le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di AIA, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. Anche per tener conto dell'evoluzione continua delle migliori tecniche disponibili, è fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

      Comma 3: il decreto introduce una misura sanzionatoria aggiuntiva rispetto al quadro normativo previgente, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penale e amministrativo contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, con attribuzione della competenza per la relativa irrogazione al prefetto competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      Comma 4: le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio

 

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dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

      Comma 5: è previsto che il Parlamento sia periodicamente informato, con cadenza semestrale, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, circa lo stato di attuazione delle prescrizioni dell'AIA.

Articolo 2

      Comma 1: nei limiti consentiti dal decreto, la gestione degli impianti ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nell'AIA, nonché le responsabilità derivanti da ogni obbligo di legge o dall'AIA stessa, restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA medesima.
      Restano naturalmente fermi i compiti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in qualità di autorità di controllo sull'attuazione dell'AIA, che vengono rafforzati sia dalle previsioni contenute nell'AIA in ordine alla verifica trimestrale, sia attraverso l'attività di collaborazione con l'apposito Garante di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

      Comma 1: si chiarisce che l'impianto siderurgico della società ILVA Spa di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

      Comma 2: si stabilisce che le prescrizioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA Spa di Taranto, in quanto in grado di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di AIA rilasciato alla società ILVA Spa con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, n. DVA/DEC/2012/0000547, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012.
      La norma tende a dare piena efficacia normativa alle misure previste nel provvedimento, in quanto idonee ad assicurare adeguata tutela ambientale e sanitaria.
      Sotto quest'ultimo profilo, l'AIA prevede espressamente che si provvederà a riesame, su istanza della regione Puglia, a seguito della definizione del documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21.
      Per quanto riguarda la tutela ambientale, con il provvedimento è disposta l'immediata applicazione allo stabilimento delle misure contenute nel documento di BAT (Best available technologies) Conclusions relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea 2012/135/UE, che altrimenti avrebbero trovato attuazione secondo la disciplina europea entro il 2016.
      L'applicazione di tali misure dovrà avvenire, secondo il cronoprogramma stabilito dall'AIA, in coerenza con i princìpi alla base della disciplina europea, posti dalla direttiva 2008/1/CE (direttiva IPPC), secondo cui è necessario tenere conto della peculiarità tecnica di ciascun impianto e del relativo contesto territoriale, allo scopo di individuare specifiche soluzioni impiantistiche, gestionali e di controllo, percorribili economicamente e tecnicamente applicabili.
      In particolare, nel caso specifico risulta necessario tenere conto dell'estensione e della complessità dello stabilimento, con le conseguenti interrelazioni tra le diverse fasi di attuazione del singolo intervento nonché tra interventi diversi.

      Comma 3: con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la società ILVA Spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di trentasei mesi, a condizione che siano pienamente rispettate tutte le prescrizioni

 

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ivi previste, pena la revoca dell'autorizzazione e ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto.

      Comma 4: si prevede, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'AIA, la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, di un Garante – di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza – incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto.

      Comma 5: il compenso del Garante, che non può superare i 200.000 euro lordi annui, è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

      Comma 6: al Garante, che può allo scopo avvalersi dell'ISPRA e sentire le rappresentanze dei lavoratori, è specificamente attribuito il potere di acquisire tutte le informazioni e gli atti necessari, che i soggetti pubblici e privati cui sono richiesti sono tenuti a fornire, ai fini della verifica della corretta attuazione dell'AIA, nonché di segnalare eventuali criticità e proporre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute le misure idonee rispetto alle situazioni che siano state riscontrate, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

Articolo 4

      Comma 1: si prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012.

Articolo 5

      Prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Gli oneri derivanti dal decreto, comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato, sono quelli di cui all'articolo 3, relativi al compenso del Garante per lo stabilimento ILVA, pari a complessivi 200.000 euro annui per il triennio 2013-2015; a tali oneri si provvede nell'ambito delle risorse destinate alle azioni di sistema, ivi inclusi l'assistenza tecnica e il monitoraggio, nella competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012. Si tratta di risorse iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene allo scopo corrispondentemente ridotta.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente provvedimento ha lo scopo di intervenire con tempestività ed urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto, che costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, anche in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute, e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico connessi alla anzidetta continuità produttiva.

        Al fine di assicurare una siffatta continuità produttiva il decreto detta disposizioni per assicurare l'integrale e corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) precedentemente rilasciata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, alla società ILVA Spa, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, il quale contiene misure adeguate a realizzare l'immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti.

        La proposta di regolazione è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il presente intervento è coerente con il quadro normativo nazionale, in particolare con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilità di intervenire tempestivamente sulla crisi che sta investendo il polo industriale di Taranto riconoscendo all'area medesima lo stato di crisi industriale complessa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento non incide su altre leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

 

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5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Il presente intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni e delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non risultano questioni di incompatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Il decreto non utilizza strumenti di semplificazione normativa. È stata verificata l'assenza di rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano esistenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle materie oggetto della proposta di regolazione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        In relazione all'ambito e alla natura dell'intervento di urgenza, non si ravvisano profili di incompatibilità con i princìpi e le norme dell'ordinamento dell'Unione europea. In quanto detta disposizioni volte a garantire la piena attuazione del menzionato provvedimento di riesame dell'AIA di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012 rilasciata per lo stabilimento dell'ILVA di Taranto, in cui è disposta l'immediata

 

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applicazione delle misure contenute nel documento di BAT (Best available technologies) Conclusions relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea 2012/135/UE, esso di fatto anticipa l'attuazione di tale disciplina europea, il termine finale per la cui applicazione scade nel 2016.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si rilevano procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento regolatorio non incide sugli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Stante la peculiarità dell'intervento normativo non sono ravvisabili linee prevalenti di regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

 

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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non sono presenti effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Attualmente non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dell'intervento normativo d'urgenza sono stati utilizzati i dati già disponibili presso l'Amministrazione proponente.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012.

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma;

        Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Società ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della più rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

        Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale e il Piano operativo assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo degli impianti;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell'attività produttiva di uno o più stabilimenti per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nella

 

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medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti;

        Considerato che la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).

        1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

        2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies,

 

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comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

        3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.

        4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

        5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.

Articolo 2.
(Responsabilità nella conduzione degli impianti).

        1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Articolo 3.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie).

        1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

        2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.

 

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        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.

        4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

Articolo 4.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Articolo 5.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Passera, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Severino.


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