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PDL 5603

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5603



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANCARLO GIORGETTI, GIOACCHINO ALFANO, BARETTA, COMMERCIO, BITONCI, CICCANTI, LO PRESTI, MARMO, BORGHESI, BRUNETTA, MARCHI, CAMBURSANO

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione

Presentata il 27 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge viene presentata alla Camera dei deputati al fine di consentire l'avvio dell'esame del provvedimento legislativo volto ad assicurare la tempestiva attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto nel nostro ordinamento dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
      A questo riguardo, va ricordato come il sesto comma del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 2012, preveda che «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».
      Inoltre, l'articolo 5 della medesima legge costituzionale specifica ulteriormente i contenuti e le finalità della predetta legge da approvare a maggioranza assoluta, chiarendo, al comma 3, che l'approvazione
 

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di tale legge deve intervenire entro il 28 febbraio 2013. L'urgenza di pervenire alla definizione della disciplina di attuazione del principio del pareggio del bilancio deriva, altresì, dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2015, la quale, al secondo paragrafo della parte dispositiva, raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel periodo 2012-2013 al fine di «garantire che il chiarimento delle caratteristiche chiave del pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, ivi compreso un adeguato coordinamento tra i diversi livelli amministrativi, sia coerente con il quadro della UE».
      Riteniamo che rappresenterebbe un fatto estremamente grave se il Parlamento, disattendendo gli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, reso esecutivo in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114 (cosiddetto Fiscal compact), nonché contravvenendo al disposto della citata legge costituzionale n. 1 del 2012, non pervenisse all'approvazione della legge volta a dare attuazione al principio del pareggio del bilancio. La legge in questione rappresenta, infatti, il necessario completamento, sul piano ordinamentale, dell'impegno per il risanamento dei conti pubblici tuttora in corso, che ha comportato e sta comportando rilevanti sacrifici per le famiglie e per le imprese. Il successo della politica di risanamento è legato, com’è noto, alla capacità dell'Italia di rassicurare i mercati finanziari in merito alla solidità della finanza pubblica e alla natura irreversibile del percorso di consolidamento della stessa e di riduzione del debito pubblico avviato nell'attuale legislatura. In tal senso, assicurare concretezza ed effettività al principio del pareggio del bilancio rappresenta il tassello fondamentale di una più ampia strategia che, in mancanza di tale provvedimento, risulterebbe fortemente indebolita, con il rischio di alimentare nuovamente tensioni e manovre di natura speculativa tali da fare salire oltre il livello di guardia i costi di gestione del debito pubblico. Ciò aggraverebbe una condizione oggi ancora assai problematica in termini di livello della domanda interna, tasso di disoccupazione, livelli di produttività e capacità del nostro sistema produttivo di competere in ambito internazionale.
      Allo stesso tempo, siamo consapevoli della delicatezza della materia su cui verte il presente provvedimento, che va disciplinata sulla base di un ampio consenso delle forze politiche e sociali e del sistema delle autonomie. Inoltre, la presente proposta di legge ha natura politica, ma rappresenta anche un atto dovuto, essendo volta ad attuare la legge costituzionale n. 1 del 2012 e a garantire la coerenza della disciplina proposta rispetto al quadro regolativo dell'Unione europea, effettuando scelte in larga misura obbligate alla luce dei vincoli costituzionali ed europei. In parallelo, si è perseguito l'obiettivo di utilizzare tutti i margini di flessibilità consentiti dal disposto costituzionale, che, com’è noto, persegue l'obiettivo del pareggio attraverso l'equilibrio dei bilanci pubblici, e dalla stessa governance economica europea, che contempla una serie di ipotesi in cui sono possibili scostamenti temporanei dall'obiettivo di medio termine e il ricorso all'indebitamento.
      Inoltre, con particolare riferimento alla disciplina del bilancio dello Stato e dell'equilibrio dei bilanci delle autonomie territoriali, si è optato per una normativa a maglie larghe che potrà essere eventualmente integrata in sede di esame parlamentare.
      Per quanto riguarda, infine, l'organismo indipendente da istituire presso le Camere ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale n. 1 del 2012, si è ritenuto di attenersi il più strettamente possibile ai modelli indicati dalle normative dell'Unione europea e oramai attuati in numerosi Stati membri e, allo stesso tempo, di tenere nel debito conto le peculiarità del nostro ordinamento
 

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costituzionale, valorizzando il ruolo del Parlamento.
      La proposta di legge vuole pertanto rappresentare soprattutto la base per una discussione e per un confronto parlamentare che, per le ragioni esposte, deve essere avviato e concluso al più presto nell'interesse del Paese.
      Sono illustrate, di seguito, le disposizioni contenute negli articoli della proposta di legge.

CAPO I - Oggetto e definizioni.

      L'articolo 1 specifica il carattere «rinforzato» della legge prevista dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012. Come richiesto dalla nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione, la legge suddetta dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti delle due Camere e, pertanto, deve ritenersi che ad essa si applichi la procedura normale di esame dei disegni di legge, senza possibilità di approvazione in sede legislativa, richiedendosi per la votazione finale in Assemblea il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Questa accresciuta forza passiva della legge, richiesta tra l'altro prima dal Patto Euro plus, poi dal Fiscal compact, comporta che – come espressamente indicato dal comma 2 dell'articolo 1 – essa potrà essere modificata solo da future leggi ordinarie approvate con la procedura prevista dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, e non, in particolare, da leggi ordinarie le cui singole disposizioni siano approvate a maggioranza assoluta. Servirà, dunque, una nuova legge «rinforzata».
      L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nell'ambito della legge, in molti casi rinviando per la precisazione della portata dei diversi istituti a quanto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea, con ciò consentendo alla legge di recepire, senza la necessità di modifiche, eventuali mutamenti della normativa europea. Per quanto riguarda la portata delle regole, l'ambito di efficacia è costituito dalle pubbliche amministrazioni che rientrano nello specifico elenco redatto secondo i criteri del SEC 95. A questo proposito, si segnala che le disposizioni relative alle autonomie territoriali si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO II - Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche.

      L'articolo 3 reca la definizione dell'equilibrio dei bilanci per il complesso delle pubbliche amministrazioni, da assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea secondo la nuova formulazione dell'articolo 97 della Costituzione. L'equilibrio coincide con l'obiettivo di medio termine determinato ai sensi del Patto di stabilità e crescita, così come modificato dal complesso dei sei regolamenti in materia economico-finanziaria adottati dal Parlamento europeo nel settembre 2011 (cosiddetto Six pack). In base al medesimo Patto, tale obiettivo, calcolato in termini di saldo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum, va da un minimo del -1 per cento del prodotto interno lordo al pareggio o all'avanzo (articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/1997, come sostituito dal regolamento (UE) n. 1175/2011), mentre il cosiddetto Fiscal compact restringe il valore minimo per i Paesi più indebitati allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo (articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria). Attualmente l'obiettivo di medio termine per il nostro Paese è il pareggio di bilancio in termini strutturali. La disposizione precisa altresì che l'equilibrio si intende raggiunto se sia rispettato il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine. Deve, peraltro, considerarsi che la procedura per i disavanzi eccessivi e il Fiscal compact impongono

 

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una correzione solo in presenza di «scostamenti significativi» – che nella proposta di legge determinano l'attivazione del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 – e, pertanto, il comma 5 dell'articolo 3 in esame prevede che in sede di consuntivo si intenda conseguito l'equilibrio anche in presenza di scostamenti inferiori a quelli considerati significativi (fino a -0,5 per cento rispetto all'obiettivo). Il comma 4 precisa, inoltre, che nella definizione degli obiettivi programmatici – conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/1997) – si tiene conto anche dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
      L'articolo 4 reca le disposizioni attuative del nuovo primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano la sostenibilità del debito pubblico. A tale proposito, la disposizione stabilisce che i documenti di programmazione prevedano obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con la regola europea contenuta nel Six Pack e ribadita nel Fiscal compact relativa alla riduzione della quota del debito pubblico eccedente il 60 per cento del prodotto interno lordo ad un ritmo annuale medio, nel triennio, pari ad almeno un ventesimo della medesima eccedenza (articolo 2, comma 1-bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, e articolo 4 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria). Al fine di controllare il livello del debito, si vieta il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni sulle partite finanziarie, che non rilevano ai fini dell'indebitamento netto, salvo il caso della necessità di fare fronte ad eventi eccezionali (ad esempio emissione di titoli del debito pubblico per sostenere istituti bancari), per i quali si ricorrerà comunque alla specifica procedura di autorizzazione disciplinata dalla legge.
      L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, reca una regola generale sulla spesa, stabilendo che il tasso programmato della spesa non possa eccedere il tasso di riferimento stabilito in base alla normativa europea. Al riguardo, occorre considerare che il Patto di stabilità e crescita, come modificato dal Six Pack, introduce il concetto di expenditure benchmark per valutare i progressi degli Stati membri verso l'obiettivo di medio termine. La regola europea non si applica a specifiche categorie di spesa (spese per interessi; programmi europei finanziati con fondi dell'Unione europea; variazioni delle spese non discrezionali per indennità di disoccupazione) e prevede correttivi per le spese in conto capitale. Eventuali scostamenti dal livello massimo possono trovare compensazione in misure discrezionali sul lato delle entrate, che dovrebbero comunque essere indicate in sede di programmazione. Attualmente il livello di riferimento per la spesa, definito in sede europea per il nostro Paese, è pari ad una riduzione della spesa in termini reali dello 0,8 per cento annuo in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di bilancio di medio termine, mentre in caso di conseguimento dell'obiettivo di medio termine l'obiettivo è pari ad una crescita in termini reali dello 0,3 per cento (tali tassi di variazione sono collegati al quadro di finanza pubblica ed alle ipotesi di crescita del PIL potenziale contenute nel DEF presentato ad aprile 2012; i medesimi tassi di variazione della spesa possono modificarsi al variare delle grandezze macroeconomiche sottostanti). Si prevede, inoltre, una specifica regola sulla spesa, idonea non solo ad assicurare il rispetto del benchmark europeo, ma a garantire il conseguimento degli obiettivi programmatici: per lo Stato si dispone che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio individuino un livello massimo della spesa coerente con la regola di carattere generale, poi riportato nel disegno di legge di bilancio. Per quanto riguarda
 

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gli enti territoriali, si richiede che essi predispongano i rispettivi bilanci nel rispetto di limiti annuali sulla spesa individuati su base pluriennale. L'esperienza di altri Paesi europei dimostra come la determinazione di livelli massimi di spesa consenta un controllo estremamente efficace della finanza pubblica.
      L'articolo 6 dà attuazione al secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento strutturale al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. L'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale n. 1 del 2012 prevede che siano definiti quali eventi eccezionali le gravi recessioni economiche, le crisi finanziarie e le gravi calamità naturali e che il ricorso all'indebitamento avvenga sulla base di un piano di rientro. Le disposizioni della legge costituzionale recepiscono i margini di flessibilità consentiti dalla normativa europea (Six Pack e Fiscal Compact), che consentono scostamenti dagli obiettivi di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tali obiettivi in presenza di eventi eccezionali. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97, come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, stabilisce infatti che il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.
      L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, che contiene il Fiscal compact, prevede che le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, definendo come tali gli eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.
      Il testo proposto precisa innanzitutto il concetto di ricorso all'indebitamento, specificando che la disposizione costituzionale si applica in caso di scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico in presenza di eventi eccezionali, definiti, in conformità alla normativa europea, come periodi di grave recessione economica anche dell'area dell'euro e dell'Unione europea o eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, nonché gravi calamità naturali, che presentino rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Al riguardo, si segnala che viene fatto un esplicito riferimento anche ad eventi relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica. Quanto alla procedura, si prevede che lo scostamento sia autorizzato dalle Camere, a maggioranza assoluta, con una deliberazione di carattere non legislativo, su richiesta del Governo, sentita la Commissione europea. Nell'autorizzazione vengono definiti la misura e la durata dello scostamento e il contenuto del piano di rientro, che si attiva al termine dello scostamento autorizzato. Si prevede, inoltre, un tasso minimo della correzione annuale, che deve esse almeno pari allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo. Al fine di non incentivare il ricorso ad operazioni finanziarie «sotto la linea» si precisa che le medesime procedure si applicano nel caso di operazioni finanziarie volte a fronteggiare eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato.

CAPO III – Meccanismo di correzione.

      Gli articoli 7 e 8 recano invece la disciplina delle misure volte, rispettivamente, a prevenire eventuali scostamenti

 

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dagli obiettivi programmatici e a far fronte agli scostamenti riscontrati in sede di consuntivo.
      Quanto alla prima fattispecie, l'articolo 7 dispone che, qualora nel corso dell'esercizio finanziario si presenti il rischio di uno scostamento, il Governo presenti una relazione alle Camere, alla stregua di quanto sostanzialmente già previsto a legislazione vigente dall'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).
      L'articolo 8 disciplina invece il meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della legge costituzionale n. 1 del 2012, finalizzato a contenere i deficit di bilancio. La presenza di un meccanismo correttivo automatico è richiesta, in particolare, dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, il quale stabilisce che, qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, sia attivato automaticamente un meccanismo di correzione, che include l'obbligo dello Stato contraente di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il successivo paragrafo 2 dell'articolo 3 prescrive, inoltre, che il meccanismo di correzione, che deve rispettare appieno le prerogative dei Parlamenti nazionali, sia istituito a livello nazionale sulla base di princìpi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell'osservanza delle regole di bilancio. Nell'articolo in esame la soglia dello scostamento rilevante è definita, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea (articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1466/1997, come modificato dal regolamento n. 1175/2011), prevedendosi che il meccanismo di correzione si attivi in presenza di una deviazione corrispondente ad almeno lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo riferita al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti. Qualora tali scostamenti si riflettano anche sugli obiettivi per l'anno in corso e gli anni successivi compresi nel periodo di programmazione, il Governo è tenuto a evidenziarne le cause e l'entità e ad indicare le misure correttive tali da assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico entro l'anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento. Le correzioni sono indicate nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, che provvedono anche a definirne la ripartizione tra i diversi sottosettori delle pubbliche amministrazioni. In conformità a quanto previsto dai princìpi comuni elaborati dalla Commissione europea (nel numero 6 dell'allegato alla comunicazione della Commissione recante i princìpi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio COM(2012) 342 final, si indica che in caso di applicazione di una clausola di salvaguardia, in presenza di un evento eccezionale, può applicarsi una temporanea sospensione del meccanismo di correzione), è previsto che le deliberazioni parlamentari che autorizzano il ricorso all'indebitamento possano disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione sino all'esercizio precedente a quello a decorrere dal quale si avvia l'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 6.

CAPO IV - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

      L'articolo 9, comma 1, definisce il concetto di equilibrio dei bilanci che le regioni e gli enti locali sono tenuti a rispettare.
      La lettera a) impone il pareggio del saldo complessivo di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa (entrate finali-spese finali), analogamente a quanto

 

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già attualmente previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      La lettera b) impone il pareggio del saldo di parte corrente, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, includendo tra le spese le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è infatti già inclusa nell'ambito delle spese correnti). Tale formula implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.
      La possibilità di indebitarsi nei limiti del rimborso dei prestiti in scadenza è prevista dal successivo articolo 10 ma solo al fine di realizzare nuove spese di investimento.
      Il comma 2 prevede l'obbligo di recupero dell'eventuale squilibrio riscontrato nei saldi rispetto agli obblighi indicati al comma 1, nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è realizzato lo squilibrio, in maniera analoga a quanto già previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Il comma 3 disciplina le modalità di utilizzo degli eventuali saldi positivi di bilancio, prevedendo che l'utilizzo degli stessi a fini di finanziamento delle spese di investimento possa avvenire ai sensi del successivo articolo 11.
      Il comma 4 fa salva la possibilità di prevedere a carico degli enti territoriali obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente proposta di legge in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In tal modo, viene fatta salva la possibilità di prevedere obblighi analoghi a quelli attualmente previsti dal Patto di stabilità interno. Peraltro, l'attuazione del principio dell'equilibrio del bilancio dovrebbe progressivamente condurre ad un superamento dell'attuale impianto del Patto, che richiede, in molti casi, la realizzazione di posizioni di avanzo di amministrazione.
      L'articolo 10 disciplina l'accesso al debito da parte degli enti territoriali.
      Il comma 1 afferma che tale accesso è consentito solo per finanziare spese di investimento.
      Il comma 2 prevede l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito, con evidenziazione delle obbligazioni che incidono sui singoli esercizi e sulle corrispondenti modalità di copertura.
      Il comma 3 prevede una procedura di intesa a livello regionale per consentire che l'accesso dei singoli enti al debito avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa. Ai fini dell'intesa viene previsto che ciascun ente comunichi a livello regionale il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali che prevede di conseguire e gli investimenti che intende realizzare, ivi inclusi quelli che intende finanziare attraverso i saldi del bilancio. L'ammontare degli avanzi di cassa complessivi costituirà dunque, anno per anno, l'ammontare di accesso al debito che sarà possibile ripartire tra gli enti che manifestano l'intenzione di indebitarsi.
      Il comma in esame non attribuisce alla regione la funzione di organo decisore ma prevede che sia raggiunta un'intesa, in assenza della quale ciascun ente potrà indebitarsi nei limiti del rimborso dei propri prestiti; la possibilità di utilizzare, a fini di investimento, i saldi di bilancio, non è prevista dal testo costituzionale e rappresenta una misura di flessibilità aggiuntiva che tiene conto del contributo fornito dagli enti locali alla crescita economica.
      Il comma 4 disciplina il caso di mancato rispetto degli equilibri a livello regionale, prevedendo il recupero degli scostamenti nell'esercizio successivo, a carico degli enti che non hanno rispettato il proprio vincolo.
      L'articolo 11 disciplina il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.
      Il comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo straordinario, alimentato da quota
 

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parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebitamento, consentito nelle fasi avverse del ciclo. L'entità del Fondo è determinata tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzate dall'andamento del ciclo economico.
      Il comma 2 prevede che ulteriori risorse siano destinate al Fondo in caso di eventi di carattere eccezionale tali da determinare scostamenti temporanei rispetto agli obiettivi programmatici. Anche in questo caso si tiene conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali.
      Il comma 3 prevede modalità per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo.
      L'articolo 12 disciplina il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.
      Il comma 1 prevede l'obbligo del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità definite con legge dello Stato in base ai princìpi stabiliti dalla presente proposta di legge.
      Il comma 2 dispone che, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, sia determinata la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a valere sulle maggiori entrate locali derivanti dal ciclo. Tale contributo è incluso tra le spese finali soggette all'obbligo di pareggio rispetto alle entrate finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a). Non è invece richiamata la lettera b): pertanto le spese in questione devono ritenersi escluse dal calcolo riguardante l'obbligo del pareggio di parte corrente.
      Il comma 3 prevede modalità di determinazione dei criteri di riparto del contributo di cui al comma 2.

CAPO V - Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali.

      L'articolo 13 definisce il concetto di equilibrio del bilancio che le amministrazioni pubbliche non territoriali, che adottano la contabilità finanziaria, sono tenute a rispettare.
      Il comma 1 prevede che l'equilibrio sia conseguito qualora, sia nella fase del bilancio di previsione che nella fase di rendiconto, si registri un saldo, in termini di cassa e di competenza, in pareggio o positivo. Tale saldo è calcolato a livello di spese finali. Sono fatti comunque salvi i limiti ulteriori all'utilizzo dell'avanzo posti dalla normativa statale.
      Il comma 2 demanda alla legge dello Stato la definizione del principio dell'equilibrio di bilancio per gli enti che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale.
      Il comma 3, analogamente all'articolo 9, comma 4, per quanto concerne gli enti territoriali, stabilisce che con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri per il conseguimento dell'equilibrio dei bilanci degli enti non territoriali. Tali criteri possono riguardare specifiche categorie di amministrazioni. La legge può inoltre stabilire i criteri per il recupero dei disavanzi.

CAPO VI - Bilancio dello Stato.

      L'articolo 14 definisce il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato, stabilendo che esso corrisponda, in tutti i documenti di programmazione finanziaria (e pertanto sia nel bilancio previsionale che nel rendiconto) al valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti all'articolo 3 medesimo, prescrivendo che i valori del saldo netto da finanziare e da impiegare siano indicati sia in termini di competenza che di cassa nel bilancio di previsione come nel rendiconto.
      L'articolo 15 disciplina il contenuto della legge di bilancio. Si rileva preliminarmente che con l'articolo in esame si provvede ad unificare in un unico documento (la legge di bilancio, appunto) gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio previsti dalla vigente

 

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legge di contabilità dello Stato, e disciplinati rispettivamente all'articolo 11 e agli articoli da 21 a 30 della legge n. 196 del 2009.
      Viene inoltre introdotta una serie di princìpi cui la legislazione contabile dovrà conformarsi nel disciplinare puntualmente la legge di bilancio, rinviando alla legislazione contabile ordinaria le modalità attuative e gli ulteriori eventuali vincoli e obiettivi della legge stessa. In tal modo viene sancito un duplice livello di valenza dei contenuti della legislazione in materia di bilancio, uno di carattere generale «rafforzato» e l'altro più specifico rinviato alla legge ordinaria, consentendo in tal modo un processo più graduale, ma anche eventualmente più ambizioso, nella riforma della legge di bilancio.
      Il nuovo disegno di legge di bilancio racchiude pertanto in sé le funzioni attualmente svolte dai due citati documenti, oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente (attuale disegno di legge di bilancio), e assume un contenuto sostanziale, incidendo sulla legislazione vigente, attraverso l'introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, purché con effetti finanziari limitati al periodo considerato dal bilancio pluriennale (attuale disegno di legge di stabilità).
      La legge di bilancio è definita come il documento recante le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tale legge costituisce inoltre la base per la gestione finanziaria dello Stato. La nuova legge di bilancio copre un periodo di tre anni, in conformità con la normativa europea di riferimento.
      In particolare, i commi 2, 3, 5 e 10 dell'articolo 15 indicano i contenuti generali e fondamentali della nuova legge di bilancio, la cui funzione consiste essenzialmente:

          1) nella regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici (comma 2, primo periodo);

          2) nella possibile introduzione di disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato (comma 2, secondo periodo);

          3) nella definizione, in distinti articoli, per ciascun anno del triennio, del saldo netto da finanziare, del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, nonché del livello massimo della spesa del bilancio dello Stato (comma 3, primo periodo). Si ricorda che nell'attuale legge di stabilità non è prevista la definizione del livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, ma soltanto quella del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato. Tale previsione appare diretta conseguenza della regola sulla spesa introdotta dall'articolo 5;

          4) nella definizione delle previsioni delle entrate e delle spese dei singoli stati di previsione del bilancio sulla base della legislazione vigente, alle quali sono apportate le variazioni determinate dal disegno di legge medesimo (comma 5).

      Il comma 10 dispone inoltre, come sopra accennato, un rinvio alla legislazione contabile al fine sia di disciplinare le modalità attuative dell'articolo 15 in esame, sia di introdurre eventuali nuovi vincoli e obiettivi della legge di bilancio.
      Viene ribadito, come peraltro già previsto dalla vigente legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità, che la nuova legge di bilancio non può contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o micro settoriale (comma 2).
      Una disposizione prevede inoltre che, con apposito articolo, nella legge di bilancio sia annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, come peraltro attualmente previsto nella legge di stabilità.

 

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      I commi 4 e da 6 a 9 definiscono la struttura e gli allegati del disegno di legge di bilancio.
      Viene chiarito che il disegno di legge di bilancio, con riferimento sia alla competenza che alla cassa, consiste nello stato di previsione dell'entrata, nei totali generali della spesa e degli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, nonché nel quadro generale riassuntivo. Tale elencazione costituisce anche l'ordine di votazione in sede di esame parlamentare del provvedimento. I totali generali della spesa vanno votati prima degli stati di previsione della spesa medesima.
      I contenuti dell'attuale nota tecnico-illustrativa (ora recata dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 196 del 2009) sono compresi nella relazione tecnica prevista nel comma 7. Tale relazione, infatti, è riferita al complessivo disegno di legge di bilancio e contiene il raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, al fine di ricondurre le grandezze di bilancio (che, com’è noto, sono espresse in termini di contabilità pubblica) in termini di contabilità nazionale. Essa reca altresì un prospetto riepilogativo che espone gli effetti di ciascuna disposizione sui tre saldi contabili (saldo netto, fabbisogno e indebitamento), articolati per sottosettori (amministrazioni centrali, locali ed enti di previdenza), unitamente ai criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Il prospetto tiene altresì conto delle modifiche delle grandezze finanziarie operate sul bilancio a legislazione vigente per adeguarne gli effetti ai nuovi obiettivi programmatici. Tale scelta è connessa ai nuovi contenuti della legge di bilancio, che assorbono l'attuale legge di stabilità, consentendo di incorporare la nota tecnica illustrativa nella relazione tecnica.
      Per quanto concerne i maggiori oneri determinati dalla legge di bilancio, il comma 8 stabilisce il vincolo del rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese, aggiungendo un ulteriore vincolo sul lato della spesa, vale a dire il rispetto del limite massimo della spesa stessa stabilito nell'articolo 5.

CAPO VII - Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.

      L'istituzione dell'organismo indipendente è disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale n. 1 del 2012. È previsto che esso venga istituito presso le Camere, nel rispetto della loro autonomia costituzionale. All'organismo sono attribuiti compiti «di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio».
      La previsione costituzionale, in linea con l'impostazione generale della legge, rappresenta l'adempimento di un obbligo stabilito nell'ambito dell'Unione europea. Infatti, la direttiva 2011/85/UE sui quadri di bilancio, agli articoli 5 e 6, prevede, rispettivamente, che gli Stati membri si dotino di «regole di bilancio specifiche per Paese» e che il controllo sull'osservanza delle stesse sia «basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti», mentre il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, all'articolo 3, prevede che la Commissione europea definisca princìpi comuni anche in merito al ruolo e all'indipendenza delle istituzioni che, a livello nazionale, dovranno provvedere al monitoraggio delle regole di bilancio stabilite dal Trattato. Va ricordato come l'Unione europea, unitamente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, abbia elaborato un modello generale di organismo indipendente che, nel rispetto delle peculiarità dei singoli ordinamenti, individua i profili organizzativi e funzionali fondamentali di tali soggetti, che si configurano come un elemento rilevante della governance economica dell'Unione medesima dopo la crisi economico-finanziaria.
      In particolare, ferme restando l'autonomia e l'indipendenza di tali organismi, è riconosciuta in ambito europeo e internazionale la possibilità di istituirli sia presso i Parlamenti, sia nell'ambito degli esecutivi. L'istituzione in ambito parlamentare è

 

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diffusa nei Paesi extraeuropei (Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Corea del Sud) ed è stata prevista di recente per un periodo anche in Ungheria. Dall'istituzione presso i Parlamenti deriva la necessità di riconoscere determinate competenze agli organi delle Camere e, in particolare, ai Presidenti delle stesse e alle Commissioni bilancio. Inoltre, per gli organismi indipendenti istituiti presso le Camere risultano disciplinati con maggiore puntualità i rapporti degli stessi con le istituzioni parlamentari (audizioni, presentazione di relazioni).
      L'articolo 16 disciplina l'organismo indipendente, denominato Ufficio parlamentare di bilancio. L'autonomia e l'indipendenza sono riconosciute all'organismo che ha struttura collegiale (si ipotizza un Consiglio di tre componenti). La nomina avviene d'intesa tra i Presidenti delle Camere. I componenti sono scelti esclusivamente nell'ambito di determinate categorie professionali. L'organismo deve agire sulla base di un programma annuale di attività da illustrare alle Commissioni parlamentari competenti. Sono disciplinati il regime delle incompatibilità e la durata della carica (sei anni), con divieto di rinnovo. L'organismo provvede all'autonoma gestione delle spese.
      In base all'articolo 17, in materia di personale, il principio fondamentale è che l'organo di vertice deve essere libero di scegliere il personale in piena autonomia e di privarsene quando lo ritenga opportuno. Il personale può essere tratto dalle amministrazioni delle Camere o dalle altre amministrazioni pubbliche, oppure assunto direttamente con procedure selettive pubbliche. Sono previsti l'assegnazione di personale delle Camere all'Ufficio e il collocamento fuori ruolo esclusivamente di personale di altre amministrazioni. Inoltre, le assunzioni dirette effettuate dall'organismo possono essere solo a tempo determinato. Tale previsione, oltre a valorizzare la relazione dell'Ufficio con le Camere, rendendo più agevole l'utilizzo del personale delle relative amministrazioni, sembra in linea di massima consentire una più rapida costituzione dell'Ufficio e un costo del personale più contenuto. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale non può in ogni caso superare le trenta unità (successivamente il limite è elevato a quaranta). È disciplinata la possibilità di avvalersi di consulenti ed esperti reclutati sempre su base comparativa e con procedure pubbliche. Ai servizi e agli uffici dell'Ufficio sovraintende un direttore generale tratto dal personale delle Camere e la cui nomina è subordinata all'assenso del Consiglio.
      Sulle funzioni dell'organismo si è detto in precedenza. Va aggiunto che il contenuto, in particolare, delle lettere a), b), f) e h) del comma 1 dell'articolo 18 riprende quello di previsioni cogenti contenute nel Six pack e nel Fiscal compact. Inoltre, relativamente alla verifica del rispetto delle regole di bilancio, il testo riflette, come accennato, anche una specifica previsione della legge costituzionale n. 1 del 2012. Per quanto riguarda invece il comma 3, l'atto dell'Unione europea di riferimento è costituito dal punto 7 dei Princìpi comuni adottati dalla Commissione europea in attuazione del Fiscal compact. La Commissione ha, infatti, stabilito che l'attivazione del meccanismo di correzione e il verificarsi di eventi eccezionali che autorizzano il ricorso all'indebitamento debba essere oggetto di valutazione da parte degli organismi indipendenti e che «gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare le valutazioni delle suddette istituzioni, o in alternativa di spiegare pubblicamente perché non le stanno osservando». Il comma 3 prevede che il Governo debba dare spiegazioni solo se richiesto dalle Camere e che la procedura possa essere attivata ogni qualvolta le valutazioni dell'Ufficio divergano in maniera rilevante da quelle del Governo. È prevista l'istituzione di un Comitato scientifico con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'organismo. I tre componenti, di levatura nazionale o internazionale, sono nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere sentiti il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti dell'Istituto nazionale di statistica e della Corte dei conti. È inoltre
 

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prevista l'istituzione presso l'Ufficio di un Comitato di cooperazione interistituzionale composto da rappresentanti delle istituzioni nazionali competenti in materia di finanza pubblica, con il compito di sviluppare la reciproca collaborazione. All'Ufficio è assicurato l'accesso alle informazioni e alle banche dati pubbliche.
      L'articolo 19 attribuisce all'Ufficio una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro annui, destinata a transitare sui bilanci delle Camere. La dotazione può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito l'organo di vertice dell'Ufficio. L'organismo è dotato di un proprio bilancio che gestisce in autonomia.

CAPO VIII - Disposizioni finali.

      L'articolo 20 (Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche) affida alcune nuove funzioni alla Corte dei conti, disponendo, al comma 1, che la Corte medesima sia competente a svolgere il controllo sui bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13. La norma precisa che tale controllo può essere effettuato anche nel corso della gestione, assumendo pertanto – è da ritenere – anche una funzione di monitoraggio.
      Si dispone, inoltre, che la Corte parifichi, secondo le modalità stabilite per la parificazione del rendiconto dello Stato – che, si rammenta, è una attività di natura giurisdizionale – i bilanci delle regioni a statuto ordinario.
      L'articolo, inoltre, al comma 2, rinvia per le disposizioni attuative del comma 1 ad apposito regolamento deliberato dalla Corte dei conti.
      L'articolo 21 (Disposizioni finali), ai commi 2 e 3, reca le norme di coordinamento con la vigente legge di contabilità pubblica, prevedendo alcune modifiche e abrogazioni.
      In particolare, a decorrere dal 2015, è abrogata la disciplina contabile relativa alla legge di stabilità, contenuta nell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, in considerazione del carattere sostanziale della nuova legge di bilancio, prevista dall'articolo 16 della presente proposta di legge. Di conseguenza, sono recate modifiche all'articolo 7, comma 2, lettera c), e al comma 3 della legge n. 196 del 2009, al fine di espungere dal testo ogni riferimento alla legge di stabilità.
      È inoltre disposto – a decorrere dal 2015 – che ogni richiamo alla legge di stabilità, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito alla legge di bilancio, di cui all'articolo 16 della presente proposta di legge (comma 3).
      Della legge n. 196 del 2009 sono inoltre abrogati:

          il comma 1 dell'articolo 22, il quale stabilisce che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (sul punto interviene l'articolo 16, comma 5, della presente proposta di legge);

          la parte del comma 2 dell'articolo 22, che prevede che il bilancio pluriennale sia integrato con gli effetti della legge di stabilità e che esso non abbia carattere autorizzatorio alla riscossione di entrate e all'esecuzione delle spese, in considerazione della valenza triennale della nuova legge di contabilità;

          i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23, che recano la disciplina della rimodulazione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi.

      Il comma 4 fa decorrere dal 1o gennaio 2014 l'applicazione delle disposizioni della presente proposta di legge, ad eccezione del capo IV (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico) e dell'articolo 15 (Contenuto della legge di bilancio), che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI.

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.
      2. La presente legge può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono:

          a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ai sensi della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, e articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

          b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;

          c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento

 

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netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

          d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;

          e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

          f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

          g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3.

      2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Capo II
EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Art. 3.
(Principio dell'equilibrio dei bilanci).

      1. Le amministrazioni pubbliche assicurano l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
      2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.
      3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto

 

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consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
      4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
      5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

          a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;

          b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

Art. 4.
(Sostenibilità del debito pubblico).

      1. Le amministrazioni pubbliche assicurano la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
      2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
      3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di

 

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definizione degli obiettivi di cui al comma 2, si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento.
      4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

Art. 5.
(Regole sulla spesa).

      1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
      2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali, articolato per sottosettori, della spesa delle amministrazioni pubbliche.
      3. In attuazione di quanto disposto dal comma 2, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, inclusi i trasferimenti alle altre amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
      4. Al fine di assicurare il rispetto del livello massimo della spesa di cui al comma 2, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i propri bilanci nel rispetto di limiti annuali delle spese nominali, definiti per un arco di tempo pluriennale. Resta ferma la facoltà degli enti di cui al presente comma di superare i predetti limiti ricorrendo a misure discrezionali sul lato dell'entrata

 

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da indicare nei rispettivi strumenti di bilancio.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, effettua il monitoraggio del rispetto del livello massimo della spesa di cui ai commi 2 e 3. Il Governo, qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, trasmette una relazione alle Camere.

Art. 6.
(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
      2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

          a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

          b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

      3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento nonché le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Il piano di rientro

 

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è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il piano di rientro prevede in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.
      4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate, su iniziativa del Governo, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.
      5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
      6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

Capo III
MECCANISMO DI CORREZIONE.

Art. 7.
(Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo,

 

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qualora accerti il rischio che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, rende comunicazioni in merito alle Camere.

Art. 8.
(Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale).

      1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.
      2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.
      3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.

 

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Capo IV
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO.

Art. 9.
(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).

      1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

          a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

          b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
      3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, gli avanzi di cui al primo periodo possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.
      4. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, la legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

 

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Art. 10.
(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali).

      1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
      2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
      3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
      4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio della

 

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gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato tale vincolo.
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.
(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali).

      1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
      2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10,

 

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comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Art. 12.
(Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico).

      1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
      2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
      3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

 

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Capo V
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI.

Art. 13.
(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali).

      1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali.
      2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.
      3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi.

Capo VI
BILANCIO DELLO STATO.

Art. 14.
(Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato).

      1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde, sia in fase di previsione che di rendiconto, ad un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare, per ciascuna annualità, coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. I valori di cui al primo periodo sono indicati, in termini di competenza e di cassa, nella legge di bilancio e nella legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

 

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Art. 15.
(Contenuto della legge di bilancio).

      1. Il disegno di legge di bilancio reca le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio di riferimento e costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato.
      2. Il disegno di legge di bilancio provvede, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici. Possono essere inoltre previste disposizioni in materia di entrata e di spesa volte a innovare la legislazione vigente, purché realizzino effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Non possono essere previste norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.
      3. Il disegno di legge di bilancio reca, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa di ciascun anno del triennio di riferimento, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e il livello massimo della spesa stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Con apposita norma è annualmente stabilito, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, definita dai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di quelli da rimborsare.
      4. Con distinti articoli del disegno di legge di bilancio, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, sono approvati, nell'ordine, lo stato di previsione dell'entrata, con separata evidenza delle entrate correnti, in conto capitale e per partite finanziarie, i totali generali della spesa, con separata evidenza delle spese correnti, in conto capitale e per

 

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partite finanziarie, gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, nonché il quadro generale riassuntivo.
      5. Il disegno di legge di bilancio espone le previsioni delle entrate e delle spese, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, apportando alle previsioni formate sulla base della legislazione vigente, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dal disegno di legge stesso.
      6. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai programmi.
      7. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari e sulle relative coperture finanziarie. La relazione tecnica provvede al raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, riconducendo le grandezze di bilancio espresse in termini di contabilità pubblica a quelle misurate secondo i criteri di contabilità nazionale. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo che espone gli effetti delle singole disposizioni sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, articolati per sottosettori, e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Nel prospetto riepilogativo si tiene inoltre conto delle variazioni quantitative di cui al comma 2, primo periodo.
      8. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare
 

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compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi degli articoli 3 e 14, nonché del livello massimo della spesa di cui all'articolo 5, comma 3.
      9. Con legge dello Stato sono disciplinati le modalità di attuazione del presente articolo ed eventuali ulteriori vincoli e obiettivi della legge di bilancio.

Capo VII
ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO.

Art. 16.
(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

      1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
      2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni delle due Camere competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica da individuare tra magistrati della Corte dei

 

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conti, professori universitari ordinari di università italiane o estere, consiglieri parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dirigenti della Banca d'Italia, dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche statali, dirigenti di enti pubblici di ricerca e funzionari titolari di incarichi di direzione di organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee. I membri del Consiglio, non appena nominati, svolgono un'audizione presso le Commissioni parlamentari delle due Camere, competenti in materia di finanza pubblica, in merito al proprio mandato.
      3. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno sulla base delle modalità e dei criteri definiti da uno dei regolamenti di cui al comma 6.
      4. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
      5. I membri del Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto dei Presidenti delle due Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.
      6. L'Ufficio, previo assenso dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di consulenza, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.
      7. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
 

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Art. 17.
(Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio).

      1. Il Consiglio individua le singole unità di personale in piena autonomia, esclusivamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con riferimento alle esigenze funzionali dell'Ufficio.
      2. Il personale dell'Ufficio è composto da:

          a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

          b) personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico collocato fuori ruolo;

          c) personale assunto direttamente, attraverso procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato.

      3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure stabilite dagli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Le procedure selettive di cui al comma 2, lettera c), sono svolte direttamente dall'Ufficio.
      4. Il personale che presta servizio presso l'Ufficio non può svolgere alcuna attività in favore di altri soggetti pubblici o privati né, ove appartenente ad altre amministrazioni, in favore delle medesime e risponde funzionalmente al Direttore generale di cui al comma 7.
      5. Nei primi tre anni di attività, la dotazione di personale dell'Ufficio non può superare il limite di trenta unità. Decorso tale termine, la dotazione di personale non può superare complessivamente le quaranta unità.
      6. L'Ufficio, per la trattazione di specifici temi e questioni, può inoltre avvalersi di consulenti ed esperti da individuare,

 

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sulla base dei titoli e delle esperienze professionali, nell'ambito di un apposito elenco istituito con modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 16, comma 6, presso il medesimo Ufficio e pubblicato nel sito internet istituzionale.
      7. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ufficio sovraintende il Direttore generale, che ne risponde al Presidente. Il Direttore generale è nominato dai Presidenti delle Camere d'intesa fra loro, previo assenso del Consiglio, tra i consiglieri parlamentari delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dotati di specifica competenza ed esperienza nel settore. Con le stesse modalità, può essere nominato un Vice direttore generale.
      8. La revoca dell'assegnazione del personale delle due Camere da parte delle amministrazioni di appartenenza è subordinata all'assenso del Consiglio. Il Consiglio può deliberare la restituzione del personale delle Camere e delle altre amministrazioni ad esso assegnato alle amministrazioni di appartenenza.
      9. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.

Art. 18.
(Funzioni dell'Ufficio).

      1. L'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:

          a) le previsioni macroeconomiche elaborate dal Governo ai fini della predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, anche mediante il confronto con le stime elaborate dai principali istituti nazionali e internazionali;

          b) le previsioni di finanza pubblica elaborate dal Governo;

          c) l'impatto macroeconomico e sui bilanci pubblici dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;

 

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          d) gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, al fine di verificare se siano in linea con gli obiettivi;

          e) il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

          f) l'osservanza, in sede di programmazione e in corso di esercizio, delle regole di bilancio definite dalla presente legge e dall'ordinamento europeo;

          g) la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;

          h) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;

          i) ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi, delle verifiche e delle valutazioni di cui al presente comma.

      2. L'Ufficio predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica ovvero per iniziativa del Consiglio. Il Presidente e i membri del Consiglio, se richiesti, svolgono audizioni presso le Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
      3. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermarle le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle alle risultanze dell'attività dell'Ufficio.
      4. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio su proposta di un relatore, scelto tra i suoi componenti dal Presidente, e sono resi pubblici. L'Ufficio opera sulla base di un Programma annuale delle attività presentato dal Presidente alle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti in materia di finanza pubblica e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ufficio.

 

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      5. È costituito un Comitato scientifico con il compito di fornire indicazioni metodologiche in merito all'attività dell'Ufficio. Il Comitato è composto da tre persone di comprovata esperienza e competenza in materia di economia e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale nominate, per la durata di quattro anni, dai Presidenti delle due Camere d'intesa tra loro, sentiti il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Corte dei conti e il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica.
      6. Presso l'Ufficio si riunisce un Comitato di cooperazione interistituzionale composto da rappresentanti delle istituzioni nazionali competenti in materia di finanza pubblica, individuate dal Presidente dell'Ufficio, con il compito di promuovere la collaborazione nelle materie di comune interesse e la condivisione delle informazioni tra le predette istituzioni.
      7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
      8. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 7 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate.

Art. 19.
(Dotazione finanziaria dell'Ufficio).

      1. A decorrere dall'anno 2014, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio, e deve risultare in ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.

 

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      2. La gestione finanziaria dell'Ufficio si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono stabiliti da uno dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VIII.
DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 20.
(Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche).

      1. La Corte dei conti è competente a svolgere il controllo, anche nel corso della gestione, sui bilanci degli enti di cui agli

 

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articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. A tal fine, la Corte parifica, con le modalità stabilite per il rendiconto dello Stato, i bilanci delle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
      2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comportanti modifiche della disciplina delle funzioni della Corte dei conti, si provvede con regolamento deliberato e adottato dalle sezioni riunite della Corte stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 21.
(Disposizioni finali).

      1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1o gennaio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni

          a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;

          b) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, la parola: «c),» è soppressa;

          c) all'articolo 8, il comma 4 è abrogato;

          d) l'articolo 11 è abrogato;

          e) all'articolo 21, il comma 1 è abrogato;

          f) all'articolo 22, comma 2, le parole da: «è integrato» fino a: «Esso» sono soppresse;

          g) all'articolo 23, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

      2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11

 

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della legge 4 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.
      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.


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