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PDL 5553

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5553



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CONTENTO, CASSINELLI, CATANOSO GENOESE, COSTA, LABOCCETTA, LISI, LORENZIN, MALGIERI, PANIZ, SBAI, SCELLI, TORRISI

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati

Presentata il 31 ottobre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La stesura originaria del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni, prevedeva la punibilità di alcuni comportamenti riferiti a pubbliche dichiarazioni rese, in particolari contesti o su determinate questioni, da appartenenti all'ordine giudiziario.
      Quelle previsioni, però, furono abrogate dalle modifiche intervenute con l'approvazione della legge 24 ottobre 2006, n. 269.
      In questi ultimi tempi si sono registrati molti casi di prese di posizione assunte pubblicamente da alcuni magistrati che, in alcuni di essi, hanno addirittura avuto attinenza con affari trattati direttamente, in sede giudiziaria, dai protagonisti.
      Come se non bastasse, altre dichiarazioni pubbliche hanno avuto ad oggetto alcuni contrasti tra uffici giudiziari e si sono verificati casi di partecipazione attiva di qualche membro togato a iniziative spiccatamente politiche.
      La vecchia regola secondo cui il magistrato non dovrebbe solo essere, ma anche apparire imparziale sembra, in questi casi, aver lasciato il posto ad atteggiamenti che proprio perché assunti pubblicamente rischiano di far dubitare del rispetto di quei canoni che dovrebbero presiedere allo svolgimento dell'attività.
      Il paradosso della situazione si è manifestato anche nei rari casi in cui la vicenda è approdata all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura
 

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che, nella sostanza, ha potuto fare ben poco.
      La presente proposta di legge intende reintrodurre la figura di illecito disciplinare nei casi in cui un appartenente all'ordine giudiziario si presti ad assumere pubbliche iniziative quali interviste, dichiarazioni o interventi che arrechino pregiudizio al prestigio dell'istituzione giudiziaria.
      Si confida, quindi, in una sollecita approvazione della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
      «v-bis) pubbliche dichiarazioni o interviste che, al di fuori dei casi di cui alla lettera v), per il riferimento agli affari oggetto di trattazione da parte di un ufficio giudiziario o ai magistrati incaricati della medesima ovvero per il contesto in cui sono intervenute e per le reazioni suscitate sono idonee ad arrecare pregiudizio al prestigio o al decoro dell'istituzione giudiziaria ovvero a integrare la violazione dei doveri di cui all'articolo 1».


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