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PDL 5538-A-5534-bis-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5535-A
   N. 5534-bis-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

N. 5535

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015
Presentato il 16 ottobre 2012

e

DISEGNO DI LEGGE
N. 5534-bis

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012, dell'articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da 39 a 41, dell'articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell'articolo 8, commi 15, 16 e 19, dell'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del disegno di legge n. 5534)

(Relatori: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535; BARETTA e BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis)


NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 novembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 e 5534-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

 

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INDICE

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali Pag.             5
Testo del disegno di legge n. 5535 Pag.             9
Quadri generali riassuntivi Pag.             55
Tabelle degli stati di previsione Pag.             57
(modificazioni apportate dalla Commissione)
Testo del disegno di legge n. 5534-bis Pag.             67
Prospetto di copertura Pag.             195
Regolazioni contabili e debitorie Pag.             197
Tabella A Pag.             201
Tabella B Pag.             203
Tabella C Pag.             205
Tabella E Pag.             235

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 5535 E 5534-bis

 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminati congiuntamente il disegno di legge C. 5534-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ed il disegno di legge C. 5535, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015»;

            rilevato che il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili;

            evidenziate, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, le norme di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge di stabilità, recanti misure volte a perseguire ingenti riduzioni di spesa destinate agli enti territoriali (complessivamente –2,2 miliardi annui nel triennio) ed al comparto sanitario (-600 milioni nel 2013 e –1 miliardo annuo a decorrere dal 2014);

            rilevato come i disegni di legge in esame attengano in via generale alla materia «sistema contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        sul disegno di legge 5534-bis Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2013);

        con la seguente condizione:

            sia prevista una rimodulazione delle riduzioni di spesa recate dalle previsioni di cui agli articoli 5 e 6, al fine di contenere e mitigare l'impatto della Legge di stabilità sul quadro delle risorse destinate agli enti territoriali e al comparto sanitario;

            esprime altresì

PARERE FAVOREVOLE

        sul disegno di legge C. 5535 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015».

 

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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5535
(BILANCIO)

 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

      Identico.


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Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

      Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 2, v. pag. 59).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie».       
      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2013, in 24.000 milioni di euro.       
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla società SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.       
      5. La società SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2013, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.       

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      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.  
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.       
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       
      9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       

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      10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n. 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».       
      11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono riferiti alla competenza dell'anno 2013 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10 del presente articolo.       
      12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.       

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      13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.       
      15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.       

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      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.       
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.       

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      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2013, a trasferire, con propri decreti, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale» della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.       
      19. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.       
      20. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stabilito in 70 unità.       

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      21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.       
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.       
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.       

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      24. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2013, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.       
      25. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».       
      26. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».       

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      27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.       
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.       
      29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012.       

Pag. 21
      30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 23-quinquies, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.       
      31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.       

Pag. 22

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

      Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 3, v. pag. 60).

      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.       
      3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.       

Pag. 23
      4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.       
      5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.       
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e all'istituzione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.       

Pag. 24

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

      Identico.


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Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

      Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 5, v. pag. 61).

      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2013, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).       
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.       
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013.       

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Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

      1. Identico.

      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).       2. Identico.
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.       3. Identico.
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.       4. Identico.

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      5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.       5. Identico.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.       6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

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Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.       
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica» nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.       
      4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.       

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.       
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.       

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Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

      Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 8, v. pag. 62).

      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.       
      3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».       
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.       

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      5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.       
      6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2013, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).       
      7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.       
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.       

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      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.       
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.       
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.       

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      12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.       

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Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

      Identico.


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Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

      1. Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 10, v. pag. 63).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.       2. Identico.
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.       3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

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      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 156 unità.       4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 136 unità.
      5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.       5. Identico.
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.       6. Identico.
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2013, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.       7. Identico.

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      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.       8. Identico.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.       9. Identico.

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Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

      1. Identico.

      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:       2. Identico:
          a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:           a) identico:
              1) Esercito n. 0;               1) identico;
              2) Marina n. 25;               2) Marina n. 27;
              3) Aeronautica n. 45;               3) Aeronautica n. 18;
              4) Carabinieri n. 0;               soppresso;
          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:           b) identico:
              1) Esercito n. 0;               1) identico;
              2) Marina n. 103;               2) Marina n. 85;
              3) Aeronautica n. 57;               3) Aeronautica n. 39;
          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:           c) identica.
              1) Esercito n. 65;               
              2) Marina n. 18;               
              3) Aeronautica n. 20.               

      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2013, in 102 unità.

      3. Identico.


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      4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.       4. Identico.
      5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.       5. Identico.
      6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.       6. Identico.

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      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.       7. Identico.

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Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.       
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.       

Pag. 42
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.       
      5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.       
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.       

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      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.       
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.       
      9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.       

Pag. 44

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

      Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 13, v. pag. 64).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.       

Pag. 45
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.       

Pag. 46

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

      Identico. (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 14, v. pag. 65).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013.       
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.       

Pag. 47

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

      1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 760.901.029.621, in euro 764.245.984.581 e in euro 796.278.648.759 in termini di competenza, nonché in euro 775.579.648.176, in euro 776.059.597.606 e in euro 806.895.902.848 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2013-2015.

      Identico.


Pag. 48

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2013-2015, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

      Identico.


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Art. 17.
(Disposizioni diverse).

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

      1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.       
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di imprese editrici e di provvidenze per l'editoria.       
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.       

Pag. 50
      5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.       
      6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2012 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.       
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.       

Pag. 51
      8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.  
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.  
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.  
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

Pag. 52
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.  
      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.  
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pag. 53
      16. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2013, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.  
      17. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.  
      18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.       

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      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 5535.

 

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Pag. 57

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

 

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Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    

Denominazione
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Unità di voto
    Missione
        Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa
  1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)
1.1
    
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) 22.026.273.021 22.137.984.173 22.035.787.772 22.035.787.772 22.083.845.730 22.083.845.730
    (22.030.473.021) (22.142.184.173) (22.039.987.772) (22.039.987.772) (22.088.045.730) (22.088.045.730)
1.7
    
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) 880.570.538 2.307.270.539        
    (879.570.538) (2.306.270.539)        
  21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)
21.321.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3) 414.288.659 414.288.659        
    (415.288.659) (415.288.659)        

 

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Tabella n. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    

Denominazione
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Unità di voto
    Missione
        Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa
  1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)
1.1
    
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5) 2.451.555.210 2.531.362.807 2.480.937.715 2.480.937.715 2.385.087.867 2.385.087.867
    (2.452.851.180) (2.532.658.777) (2.482.263.172) (2.482.263.172) (2.386.792.385) (2.386.792.385)
1.2 1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6) 7.147.346 11.570.966 7.156.347 7.156.347 7.151.372 7.151.372
    (5.851.376) (10.274.996) (5.830.890) (5.830.890) (5.446.854) (5.446.854)

 

Pag. 61

Tabella n. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    

Denominazione
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Unità di voto
    Missione
        Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa
  1 Giustizia (6)
1.1 1.1 Amministrazione penitenziaria
(6.1)
2.806.948.686 2.856.402.783 2.728.167.089 2.760.167.089 2.723.521.002 2.755.521.002
    (2.802.748.686) (2.852.202.783) (2.723.967.089) (2.755.967.089) (2.719.321.002) (2.751.321.002)

 

Pag. 62

Tabella n. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    

Denominazione
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Unità di voto
    Missione
        Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa
  5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
5.1 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) 372.428.203 374.266.990        
    (370.428.203) (372.266.990)        
  6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)            
6.1     6.1 Indirizzo politico (32.2) 27.598.333 27.639.079        
    (27.898.333) (27.939.079)        
6.2
    
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 103.427.927 108.671.486        
    (105.127.927) (110.371.486)        

 

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Tabella n. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    

Denominazione
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Unità di voto
    Missione
        Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa
  2 Diritto alla mobilità (13)
2.4 2.4 Autotrasporto ed intermodalità (13.2) 536.914.380 551.105.926 134.060.309 134.060.309 125.970.386 125.970.386
    (537.914.380) (552.105.926) (135.060.309) (135.060.309) (126.970.386) (126.970.386)
2.6 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 765.904.896 779.316.496 701.002.042 701.002.042          
    (763.904.896) (777.316.496) (699.002.042) (699.002.042)          
2.7 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) 765.803.611 718.378.393 706.117.674 706.117.674 617.739.961 617.739.961
    (764.803.611) (717.378.393) (705.117.674) (705.117.674) (616.739.961) (616.739.961)
  6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
6.2 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 44.463.518 45.660.339 45.673.391 45.673.391          
    (46.463.518) (47.660.339) (47.673.391) (47.673.391)          

 

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Tabella n. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    

Denominazione
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Unità di voto
    Missione
        Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa
  1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.12
    
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) 269.249.730 269.254.251        
    (267.515.610) (267.520.131)        
1.13 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13) 22.581.932 22.614.417        
    (24.316.052) (24.348.537)        

 

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Tabella n. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Previsioni risultanti per gli anni 2013, 2014 e 2015

    

Denominazione
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Unità di voto
    Missione
        Programma

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa

Per competenza

Per cassa
  1 Tutela della salute (20)
1.1 1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1) 81.956.696 82.099.599 81.789.872 81.789.872 81.461.740 81.461.740
    (81.052.234) (81.195.137) (80.885.410) (80.885.410) (80.557.278) (80.557.278)
1.2 1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2) 59.240.434 59.240.434 58.798.568 58.798.568 58.583.274 58.583.274
    (60.144.896) (60.144.896) (59.703.030) (59.703.030) (59.487.736) (59.487.736)

 

Pag. 66

 

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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5534-bis
(LEGGE DI STABILITÀ)

 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Risultati differenziali).

Art. 1.
(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).

      1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

      1. Identico.


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Art. 2.
(Gestioni previdenziali).
 

      1. Nell'allegato 2 sono indicati:

      2. Identico.

          a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;  
          b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).  

      2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

      3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

          a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;           a) identica;
          b) alla gestione speciale minatori;           b) identica;
          c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.           c) identica.

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Art. 3.
(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri).
 

      1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

      4. Identico.

      2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.       5. Identico.
      3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 4.       6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.
      4. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.       7. Identico.
      5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.       8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 13.
      6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001.       9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo.

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        10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
            b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
            c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
            d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;
            e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

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        11. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
        12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

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      7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.       13. Identico.
      8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 9 a 20.       14. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 15 a 23.
      9. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:       15. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
          a) all'articolo 13, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:  
      «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»;       «1-quater. Identico».
          b) ....................................................................
....................................................................
....................................................................
 

      10. ....................................................................
....................................................................
.................................................................... Le disposizioni [...] di cui al comma 9, lettera a), si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

      16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


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      11. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       17. Identico.
          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
      «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:  
              a)    le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;  
              b)    il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;  

          b) il comma 4 è abrogato.

 

      12. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo modificato dal comma 11, lettera a), del presente articolo.

      18. Identico.

      13. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
 
      14. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:       19. Identico.

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      «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».  

      15. ....................................................................
....................................................................
....................................................................

 
      16. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
 
      17. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       20. Identico:
          a) al comma 6, lettera s):           a) identica;
              1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;  
              2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000;»;  
              3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

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          b) al comma 10:           b) identica;
              1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;  
              2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;  
              3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;  
              4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;  

          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

          c) identico:


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      «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;       «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;
          d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:           d) identico:

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      «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;       «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

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          e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;           e) identica;
          f) il comma 13 è sostituito dal seguente:           soppressa
      «13. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai citati commi 11 e 11-bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio»;  
          g) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;           f) identica;
          h) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».           g) identica.

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      18. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 17, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

      21. Identico.

      19. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 17, lettera a), e 18 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 17, lettera b), numero 4, del presente articolo.       22. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 20, lettera a), e 21 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 20, lettera b), numero 4), del presente articolo.
      20. Le disposizioni di cui ai commi 17, lettera a), e 18 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.       23. Le disposizioni di cui ai commi 20, lettera a), e 21 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 22 a 27.       24. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 25 a 30.
      22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.       25. Identico.
      23. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.       26. Identico.

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      24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.       27. Al fine di dare attuazione ai commi 25 e 26, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.
      25. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.       28. Identico.
      26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.       29. Identico.
      27. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.       30. Identico.
      28. ....................................................................
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....................................................................
 
      29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.       31. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 32 a 47.
      30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali e amministrativi.       32. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

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      31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.       33. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 32 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
      32. ....................................................................
....................................................................
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      33. ....................................................................
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      34. ....................................................................
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      35. ....................................................................
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      36. ....................................................................
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      37. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.       34. Identico.
      38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.       35. Identico.

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      39. ....................................................................
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      40. ....................................................................
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      41. ....................................................................
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      42. A decorrere dal 1o settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di ventiquattro ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di quindici giorni su base annua.       Soppresso
        36. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

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        37. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.
        38. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
        39. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
        40. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
        41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

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      43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.       42. Identico.
      44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».       43. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
      45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.       44. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.
      46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       45. Identico:
          a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;           a) identica;
          b) al secondo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità»;           soppressa
          c) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».           b) identica.

      47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

      46. Identico.


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      48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 46 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.       47. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 45 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
      49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57.       48. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 49 a 56.
      50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.       49. Identico.
      51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.       50. Identico.
      52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.       51. Identico.
      53. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.       52. Identico.
      54. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.       53. Identico.
      55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.       54. Identico.

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      56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.       55. Identico.
      57. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».       56. Identico.
      58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi da 59 a 62.       57. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 58, 60, 61 e 62.
      59. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.       58. Identico.
        59. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
      60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in euro 3.631.646.       60. Identico.

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      61. I benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.       61. Identico.
      62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».       62. Identico.
      63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.       63. Identico.
      64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».       64. Identico.
      65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:       65. Identico.
          a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;  
          b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;  
          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».

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      66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

      66. Identico.

      67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.       67. Identico.
      68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.       68. Identico.
      69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.       69. Identico.
      70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.       70. Identico.

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      71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.       71. Identico.
      72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.       72. Identico.
      73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.       73. Identico.
      74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.       74. Identico.

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      75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica», nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo tra le finalità di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono soppressi il secondo       Soppresso

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periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. All'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, le parole da: «, destinato alle missioni» fino alla fine del comma sono soppresse.  
      76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.       Soppresso

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        75. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
        76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

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        77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
        78. Ai fini dell'attuazione dei commi 75, 76 e 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        79. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.
        80. Il credito di imposta di cui al comma 79 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

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        81. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 79 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

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Art. 4.
(Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici).
 

      1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti citati.

      82. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

          a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;

            b) la riduzione dei contratti di consulenza;
            c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
            d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

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            e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica di compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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        83. Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo 2013-2015 realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefìci di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.
        84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati nell'ambito della propria autonomia organizzativa dagli enti stessi, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

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        85. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
      Vedi art. 4, comma 1.       86. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del comma 82 tra gli enti ivi citati.
        87. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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      2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.       88. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Art. 5.
(Riduzione della spesa degli enti territoriali).
 

      1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

      89. Identico.

          a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.050 milioni di euro»;  
          b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale».  

      2. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».

      90. Identico.

      3. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».       91. Identico.
      4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro».       92. Identico.

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      5. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti».       93. Identico.
      6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.       94. Identico.

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Art. 6.
(Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario).
 

      1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

      95. Identico:

          a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e»;           a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;
          b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».           b) identica.

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      2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

      96. In funzione delle disposizioni recate dal comma 95 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

      3. Al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».       Soppresso.

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Art. 7.
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

      1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      97. Identico:

      «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.       identico.
      1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.       Identico.

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      1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti».       1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
        1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica ».

      2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

      98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.


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      3. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       99. Identico.
          a) al comma 1:  
              1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;  
              2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;  
          b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:  
      «8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».  

      4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

      100. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.


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      5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 4 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.       101. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 100 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
      6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.       102. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
      7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.       103. Le disposizioni dei commi da 100 a 102 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
      8. Per le regioni l'applicazione dei commi da 4 a 7 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.       104. Per le regioni l'applicazione dei commi da 100 a 103 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
      9. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.       105. Identico.

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      10. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».       106. Identico.
      11. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».       107. Identico.
      12. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
 
      13. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
 
      14. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:       108. Identico.
          a) al secondo periodo:  
              1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;  
              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

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          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».  

      15. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

      109. Identico.

      16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.       110. Identico.
      17. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.       111. Identico.
      18. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.       112. Identico.

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      19. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».       113. Identico.
      20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono aderire.       114. Identico.
      21. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.       115. Identico.
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      23. ....................................................................
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      25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:       Soppresso
          a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;  
          b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;  
          c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi e archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure di cui alla lettera b);  
          d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.  
      26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 25. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come princípi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarsi agli stessi secondo i rispettivi ordinamenti.       Soppresso

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      27. ....................................................................
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      34. ....................................................................
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      35. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.       116. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima dello Stretto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.       117. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, alla Capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

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      37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.       118. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
      38. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 35, 36 e 37 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.       119. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 116, 117 e 118 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      39. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:       120. Identico.
      «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».  
 

      121. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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Art. 8.
(Finanziamento di esigenze indifferibili).

Art. 2.
(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

      1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

      1. Identico.

      2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:       2. Identico.
          a) International Development Association (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;  
          b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del Fondo;  
          c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;  
          d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;  
          e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;  
          f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

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      3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.       3. Identico.
      4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.       4. Identico.
      5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.       5. Identico.
      6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.       6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.
        7. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, previa ripartizione del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
        8. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

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        9. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”» sono sostituite dalle seguenti: «“Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798”».
        10. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
      7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.       11. Identico.
      8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.       12. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

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        13. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro nell'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.
      9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.       14. Identico.
      10. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.       15. Identico.
      11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.       16. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 17 a 19 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

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            a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
            b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
                1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
                2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

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            c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
                1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
                2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
            d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

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      17. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

        18. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 16 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:
            a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro:
            b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
            c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16.

      19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.


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        20. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,

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  con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 19 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro perl'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

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        21. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

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        22. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 16 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 20.
        23. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».
      12. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.       24. Identico.
      13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.       25. Identico.

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      14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.       26. Identico.
      15. ....................................................................
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      16. ....................................................................
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      17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.       27. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.
      18. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.       28. Identico.
      19. ....................................................................
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      20. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.       29. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

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      21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.       30. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 315 milioni di euro nell'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
        31. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
        32. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.
        33. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro nell'anno 2013.
        34. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.

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        35. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2013 per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma del 26 ottobre 2012 verificatosi in Calabria e Basilicata. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
      22. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.       36. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.
      23. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.       37. Identico.
        38. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

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        39. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
        40. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
        41. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché della differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;
            b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

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        «36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».
 

      42. L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.


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Art. 9.
(Trasporto pubblico locale).

      1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

      43. Identico:


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      «Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare l'equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell'importo di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste, rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sono abrogati dal 1o gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita dall'aumento della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è soppresso.       «Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

          a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

          b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

          c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


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        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 1-ter del presente articolo, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

      Vedi comma 1

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

            a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
            b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
            c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
            d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:       4. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
          a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;           a) identica;
          b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;           b) identica;
          c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;           c) identica;
          d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;           d) identica;
          e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.           e) identica.

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      3. ....................................................................
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      4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.       5. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
      5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.       6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 5 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, previa adozione da parte delle regioni a statuto ordinario del piano di riprogrammazione di cui al comma 5.

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      6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.       7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 4, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.       8. Identico.

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      8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.       9. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 8, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
      9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:       10. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
          a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;           a) identica;
          b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;           b) identica;
          c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».           c) identica».

      2. Il presente articolo entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

      Soppresso


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Art. 10.
(Istituzione dell'Agenzia per la coesione).
....................................................................
....................................................................
....................................................................
 

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Art. 11.
(Riordino degli enti di ricerca).
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....................................................................
....................................................................

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Art. 3.
(Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle).
 

      1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
            «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
            c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;
            b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
        «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

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        7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto vendita.
        7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;
            c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
            «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
            f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

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Art. 12.
(Disposizioni in materia di entrate).

      1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 1-ter sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2013»; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: «sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote».

      2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2013, l'aliquota IVA del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

      2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       Soppresso
          a) alla lettera a), le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;  
          b) alla lettera b), le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».  

      3. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

      3. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività.

        4. Le misure di cui al comma 3 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31

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  dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 3 è fissato al 15 gennaio 2014.
      4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.       5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap».
      5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter) e i-septies), e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.       6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera a):
                1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
                2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;

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            b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
            b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
            c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
            d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
            d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

      6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

      7. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

      7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.       Soppresso

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      8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), e 1-quater, del citato testo unico.       Soppresso
      9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.       Soppresso
      10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.       Soppresso
      11. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.       Soppresso
      12. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».       8. Identico.
      13. A decorrere dal 1o gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.       9. Identico.
      14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:       10. Identico.
          a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;  
          b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

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      «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».  

      15. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

      11. Identico.

      16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.       12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
      17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.       13. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati sono percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
      18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.       14. Identico.
      19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.       15. Identico.

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      20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.       16. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, concluse a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.
      21. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20.       17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16.
      22. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.       18. Identico.

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      23. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2017».       19. Identico.
      24. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole : «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».       20. Identico.
      25. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.»       21. Identico.
      26. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.       22. Identico.
      27. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:       23. Identico.
          a) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212;  

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          b) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».  

      28. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

      24. Identico.

      29. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.       25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
      30. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.       26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.
      31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.       27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 26.

Pag. 151
        28. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro per il 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
      32. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.       29. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Pag. 152
      33. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento.       30. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.
        31. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
            b) al comma 15-bis:
                1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;
                2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;
            c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
      «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

Pag. 153
            d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
            e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
            f) al comma 20, primo periodo, le parole: «il 2011» e, al secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;
            g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;
            h) al comma 23, le parole: «disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.
 

      32. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 31 del presente articolo.

        33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

Pag. 154
            a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli»;
            b) all'articolo 36, terzo comma, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».
 

      34. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2013.

      34. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:       35. Identico.
          a) all'articolo 4:  
              1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;  
              2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;  
              3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;  
          b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».  

      35. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

      36. Identico.


Pag. 155
      36. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:       37. Identico.
          a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:  
          «i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;  
          b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)».  

      37. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

      38. Identico.

          a) il comma 10 è sostituito dal seguente:  
      «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;  
          b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:  

Pag. 156
      «10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.  
      10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».  
 

      39. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;
            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».
 

      40. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2013 da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.


Pag. 157

Art. 13.
(Fondi speciali e tabelle).
 

      1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

      41. Identico.

      2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.       42. Identico.
      3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.       43. Identico.
      4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.       44. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 43, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Pag. 158
        45. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 14.
(Entrata in vigore).
 

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10 e comma 30, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2013.

      46. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2013.

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Pag. 159

ALLEGATI ED ELENCHI
 

Pag. 160-161

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

Descrizione risultato differenziale

2013

2014

2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

- 6.600

-4.100

-900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

240.000

230.000

260.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ
 

Pag. 162-163

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

Missione e programma
 
  Trasferimenti alle gestioni previdenziali
  (in milioni di euro)
   

2013

2014

2015
  2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88

769,03

769,03

769,03

25 – Politiche previdenziali
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti      

3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali
di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

190,04

190,04

190,04

  2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP

84,86

84,86

84,86

  2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)

19.993,24

19.993,24

19.993,24

  di cui:      
        2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori

3,00

3,00

3,00

        2.b1.b) gestione ex-ENPALS 69,58 69,58 69,58
        2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989

698,00

698,00

698,00

  2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)

4.940,38

4.940,38

4.940,38

  2.b3) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)

2.260,86

2.260,86

2.260,86

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

 

Pag. 164-165

Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 668.973 572.125 623.183 523.213 484.496 377.901
    1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 99.851 63.358 68.892 28.465 75.220 31.608
      1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 12.766 2.048 14.344 2.438 15.307 2.568
      1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 15.010 15.010 15.952 15.952 18.988 18.988
      1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 189 0 292 0 215 0
      1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 24.978 1.081 26.411 0 29.048 0
      1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 1.045 53 1.304 75 913 53
      1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 45.806 45.166 10.563 10.000 10.675 10.000
      1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 58 0 26 0 75 0
    2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 60.008 59.940 27.467 27.436 78.212 78.123
      2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 389 389 126 126 382 382
      2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 4.589 4.589 2.104 2.104 5.991 5.991
      2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 55.030 54.962 25.237 25.206 71.839 71.750
    3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 2.233 6 2.205 8 2.132 6
      3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 2.185 0 2.138 0 2.086 0
      3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 47 6 67 8 46 6
    6 Soccorso civile (8) 6.577 6.577 8.179 8.179 5.765 5.765
      6.2 Protezione civile (5) 6.577 6.577 8.179 8.179 5.765 5.765
    7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 47 47 67 67 47 47
      7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 47 47 67 67 47 47

Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

        Identico.

 

Pag. 166-167

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
    8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 83.643 75.773 85.108 83.590 20.567 18.969
      8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 83.643 75.773 85.108 83.590 20.567 18.969
    9 Diritto alla mobilità (13) 148.210 147.770 146.508 145.879 9.608 9.171
      9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 148.210 147.770 146.508 145.879 9.608 9.171
    10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 3.778 2.748 1.007 0 1.211 0
      10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 3.778 2.748 1.007 0 1.211 0
    11 Comunicazioni (15) 9.204 0 12.746 0 8.867 0
      11.1 Servizi postali e telefonici (3) 702 0 1.000 0 696 0
      11.2 Sostegno all'editoria (4) 8.502 0 11.746 0 8.171 0
    12 Ricerca e innovazione (17) 1.580 1.492 2.048 1.934 1.425 1.346
      12.1 Ricerca dì base e applicata (15) 1.580 1.492 2.048 1.934 1.425 1.346
    13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 35 0 50 0 35 0
      13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 35 0 50 0 35 0
    16 Istruzione scolastica (22) 781 781 348 348 991 991
      16.1 Sostegno all'istruzione (10) 781 781 348 348 991 991
    17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 8.816 3.118 10.219 4.455 8.398 3.098
      17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 1.205 1.189 1.722 1.700 1.198 1.182
      17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 5.280 0 5.170 0 4.887 0
      17.3 Sostegno alla famiglia (7) 1.224 1.224 1.744 1.744 1.213 1.213
      17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 705 705 1.011 1.011 703 703

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)
 

Pag. 168-169

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
      17. 5 Lotta alle dipendenze (4) 401 0
572 0
398 0
    18 Politiche previdenziali (25) 3.595 3.595
5.122 5.122
3.563 3.563
      18. 1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 3.595 3.595
5.122 5.122
3.563 3.563
    21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 8.309 5.716
11.773 8.145
8.190 5.665
      21. 2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 3.904 1.311
5.496 1.868
3.824 1.299
      21. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.405 4.405
6.277 6.277
4.366 4.366
    23 Turismo (31) 502 502
715 715
498 498
      23. 1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 502 502
715 715
498 498
    24 Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni pubbliche (32) 12.048 72
15.219 102
16.860 71
      24. 3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 5.877 0
7.042 0
8.360 0
      24. 4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.951 72
7.960 102
8.241 71
      24. 5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 220 0
217 0
260 0
    25 Fondi da ripartire (33) 219.755 200.631
225.511 208.767
242.908 218.981
      25. 1 Fondi da assegnare (1) 195.647 176.523
203.069 186.325
197.853 173.926
      25. 2 Fondi di riserva e speciali (2) 24.108 24.108
22.442 22.442
45.055 45.055

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)
 

Pag. 170-171

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 52.845 47.778
37.200 32.182
0 0
    1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 6.780 1.713
6.148 1.131
0 0
      1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 5.258 213
5.164 164
0 0
      1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 22 0
18 0
0 0
      1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 1.500 1.500
967 967
0 0
    2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 30.000 30.000
15.000 15.000
0 0
      2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 30.000 30.000
15.000 15.000
0 0
    3 Regolazione dei mercati (12) 90 90
90 90
0 0
      3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 90 90
90 90
0 0
    4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 4.948 4.948
4.940 4.940
0 0
      4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 38 38
30 30
0 0
      4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 4.910 4.910
4.910 4.910
0 0
    5 Energia e diversificazione delle fonti energetico (10) 27 27
21 21
0 0
      5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 27 27
21 21
0 0
    6 Comunicazioni (15) 11.000 11.000
11.000 11.000
0 0
      6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 11.000 11.000
11.000 11.000
0 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

        Identico.

 

Pag. 172-173

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 18.500 17.997 16.100 15.184 10.478 9.575
    1 Politiche per il lavoro (26) 18.101 17.598 15.807 14.891 10.182 9.279
    1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 10.684 10.684 8.469 8.469 3.005 3.005
      1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 222 24 221 24 217 23
      1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 6.195 6.195 6.118 6.118 5.960 5.960
      1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 1.000 695 1.000 281 1.000 291
    4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 399 399 293 293 296 296
      4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 324 324 293 293 296 296
      4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 75 75 0 0 0 0

(segue: testo della Commissione)
Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 18.500 17.030 44.831
37.699 39.227
31.408
    1 Politiche per il lavoro (26) 17.135
16.320 19.283
15.729 13.541
10.086
    1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 10.684 10.684 8.506
8.469 3.042
3.005
      1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 222 24 235
24 231
23
      1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 4.917 4.917
6.170
6.142 6.009
5.982
      1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 0
0 856
0 823
0
      1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 1.000 695 2.615
1.094 2.564
1.076
      1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 312
0 891
0 861
0
      1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 0
0 10
0 10
0
    2 Politiche previdenziali (25) 0
0 28
0 28
0
      2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 0
0 28
0 28
0
    4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 711
711 22.003
21.970 21.355
21.322
      4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 636
636 438
425 435
422
      4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 75 75 21.565
21.545 20.919
20.900
    5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 0
0 25
0 25
0
      5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 0
0 25
0 25
0
    7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 0
0 3.304
0 4.100
0
      7.1 Indirizzo politico (2) 0
0 102
0 100
0
      7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 0
0 3.203
0 4.000
0
    8 Fondi da ripartire (33) 654
0 188
0 179
0
      8.1 Fondi da assegnare (1) 654
0 188
0 179
0

 

Pag. 174-175

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 112.044 0 85.600 0 90.500 0
      1 Giustizia (6) 112.044 0 85.600 0 90.500 0
      1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 23.250 0 23.250 0 23.250 0
      1.2 Giustizia civile e penale (2) 88.794 0 62.350 0 67.250 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)
 

Pag. 176-177

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264
      1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264
      1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 1.264 1.264 0 0 1.264 1.264

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)
 

Pag. 178-179

 

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA 57.500 9.273
6.000 181
61.000 9.478
      1 Istruzione scolastica (22) 9.089 586
251 14
11.359 760
      1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 37 0
1 0
48 0
      1.2 Istruzione prescolastica (2) 1.926 0
46 0
2.434 0
      1.3 Istruzione primaria (11) 2.055 0
58 0
2.634 0
      1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 1.385 0
33 0
1.751 0
      1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 2.301 0
84 0
2.891 0
      1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 902 103
17 2
974 131
      1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9) 11 11
0 0
14 14
      1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 472 472
11 11
614 614
      2 Istruzione universitaria (23) 47.997 8.491
5.738 161
49.098 8.469
      2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 2.955 2.494
27 15
1.415 827
      2.2 Istituti di alta cultura (2) 311 0
8 0
396 0
      2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 44.731 5.997
5.704 146
47.287 7.642
      3 Ricerca e innovazione (17) 202 196
55
258 249
      3.1 Ricerca per la didattica (16) 34 31
1 1
43 39
      3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10) 168 165
4 4
215 210
      4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 203 0
5 0
273 0
      4.1 Cooperazione in materia culturale (5) 169 0
4 0
229 0
      4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3) 34 0
1 0
44 0
      5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9 0
0 0
12 0
      5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 9 0
0 0
12 0

 

Pag. 180-181

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 23.000 7.750
21.000 7.800
31.000 16.500
      1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 17.850 7.750
17.300 7.800
26.400 16.500
          1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 250 250
0 0
1.000 1.000
          1.3 Sviluppo sostenibile (5) 0 0
3.000 3.000
5.100 5.100
          1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 10.600 1.000
10.500 1.000
7.300 400
          1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 7.000 6.500
3.800 3.800
13.000 10.000
      4 Fondi da ripartire (33) 5.150 0
3.700 0
4.600 0
          4.1 Fondi da assegnare (1) 5.150 0
3.700 0
4.600 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

        Identico.

 

Pag. 182-183

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 112.384 111.844
101.270 100.125
117.025 115.201
      1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 112.178 111.844
100.434 100.125
115.564 115.201
          1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 111.844 111.844
100.125 100.125
115.201 115.201
          1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 334 0
309 0
363 0
      4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 206 0
837 0
1.461 0
          4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 206 0
837 0
1.461 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

        Identico.

 

Pag. 184-185

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 236.100 0
176.400 0
269.500 0
    1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 0 0
0 0
269.500 0
          1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvviggionamenti militari (6) 0 0
0 0
269.500 0
    4 Fondi da ripartire (33) 236.100 0
176.400 0
0 0
          4.1 Fondi da assegnare (1) 236.100 0
176.400 0
0 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

        Identico.

 

Pag. 186-187

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 55.600 50.601 51.400 46.91366.700 59.121
    1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (2) 55.208 50.209 51.054 46.567 66.118 58.539
      1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 2.165 2.165 4.335 4.335 4.274 4.274
      1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 103 103 91 91 154 154
      1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 52.940 47.941 46.628 42.141 61.690 54.112
    2 Ricerca e innovazione (17) 392 392 346 346 582 582
      2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (4) 392 392 346 346 582 582

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

        Identico.

 

Pag. 188-189

Segue: Elenco 1
(articolo 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero
    Missione

        Programma

2013 2014 2015

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge

RIDUZIONI

di cui predeterminate per legge
MINISTRO DELLA SALUTE 37.299 36.692
26.657 25.693
39.857 38.894
    1 Tutela della salute (20) 1.803 1.196
1.819 1.212
1.851 1.244
      1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 1.141 641
1.156 656
1.188 688
      1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 500 500
501 501
501 501
      1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 55 55
55 55
55 55
      1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 107 0
107 0
107 0
    2 Ricerca e innovazione (17) 35.496 35.496
24.481 24.481
37.650 37.650
      2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 35.496 35.496
24.481 24.481
37.650 37.650
    4 Fondi da ripartire (33) 0 0
357 0
356 0
      4.1 Fondi da assegnare (1) 0 0
357 0
356 0

Segue: Elenco 1
(articolo 1, comma 4)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

        Identico.

 

Pag. 190-191

Elenco 2
(articolo 3, comma 4)

Norme

2013

2014

2015
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: articolo 4, comma 1 300.000

Decreto-legge n. 24 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 1991: articolo 2 2.700

Decreto-legge n. 497 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 588 del 1996: articolo 6, comma 1 800.000 600.000 1.200.000
Decreto-legge n. 382 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 1990: articolo 4 275.000 100.000 825.000
Legge n. 549 del 1995: articolo 1, commi 54, 56, 57 e 58 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Legge n. 311 del 2004: articolo 1, comma 71 1.700.000 1.500.000 2.500.000
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: articolo 4 6.000.000 1.000.000

Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: articolo 1, comma 1 500.000 700.000 900.000
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: articolo 1, comma 8 300.000 300.000 400.000
Decreto-legge n. 511 del 1995: articolo 1, comma 3 110.000 800.000 2.475.000
Decreto-legge n. 643 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738 del 1994: articolo 11 1.000.000 1.500.000 4.500.000
Decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995: articolo 1, comma 4

800.000
Decreto-legge n. 9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 1993: articolo 2 115.000 100.000 4.200.000
Legge n. 144 del 1999: articolo 34, comma 3 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Legge n. 430 del 1991: articolo 1 3.000.000

Decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: articolo 1, comma 3 300.000 400.000 500.000
Legge n. 388 del 2000: articolo 144, comma 10 150.000 150.000 150.000
Legge n. 41 del 1986: articolo 4, comma 7 750.000 200.000 2.730.000
Legge n. 67 del 1988: articolo 20, comma 6 250.000 800.000 4.270.000
Legge n. 67 del 1988: articolo 17, comma 41 700.000 500.000 900.000
Legge n. 910 del 1986: articolo 7, comma 13 300.000 500.000 700.000
Totale       46.552.700 39.150.000 57.050.000

Elenco 2
(articolo 1, comma 7)

        Identico.

 

Pag. 192-193

 

Elenco 3
(articolo 2, comma 30)

Intervento

2013 (importi in milioni di euro)
Interventi diversi:

Fondo per il finanziamento ordinario delle università:
articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Collegi universitari legalmente riconosciuti:
articoli 18 e19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere:
articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza:
articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati:
articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Fondo per il finanziamento delle missioni di pace:
articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:
articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva:
articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Comitato italiano paralimpico:
articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti:
articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Giustizia digitale:
articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

315
            Totale

315

 

Pag. 194

 

Pag. 195

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(*) Il prospetto di copertura è riportato nel testo del Governo.

 

Pag. 196

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196)
 

2013

2014

2015
  (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
      Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 3.552 2.747 2.803
      Minori entrate
Articolato: 8.751 7.181 5.915
      Tabella A 8 3 3
      Tabella C 162 87 92
Totale oneri da coprire 12.473 10.018 8.813

2) MEZZI DI COPERTURA

      Nuove o maggiori entrate
Articolato: 6.655 6.295 5.849
      Riduzione di spese correnti
Articolato: 6.234 4.183 3.899
      Tabella D 0 0 0
Totale mezzi di copertura 12.889 10.478 9.748
      DIFFERENZA 416 460 935
 

Pag. 197

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
 

Pag. 198

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

  2013

2014

2015

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa
ENTRATE 28.625 28.625 28.299 28.421
    Rimborsi IVA 28.625 28.625 28.299 28.421
SPESA CORRENTE 31.855 31.855 31.529 31.571
    Rimborsi IVA 28.625 28.625 28.299 28.421
    Poste editoria 80 80 80 0
    Rimborso imposte dirette pregresse 3.150 3.150 3.150 3.150
TOTALE SPESA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 31.855 31.855 31.529 31.571
    FSN-saldo IRAP 3.000 3.000 0 0
TOTALE SPESA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO e DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 34.855 34.855 31.529 31.571

 

Pag. 199

TABELLE

Tabella A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella D. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella E. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI



NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto – Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.

 

Pag. 200

 

Pag. 201

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
 

Pag. 202

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2013

2014

2015
  (migliaia di euro)

ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze 47.900 42.940 42.940
  (48.600) (43.640) (43.640)
Ministero dello sviluppo economico 10.000
(–)    

(–)    
    
(–)    
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.040
    
22.722
(23.991)
21.824
(23.075)
Ministero degli affari esteri 25.550 23.850 24.682
  (31.350) (29.650) (30.482)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca   39.970  
        – (44.570) 41.677
Ministero dell'interno 172 18 18
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 99.662
(96.162)
129.500
(141.869)
131.141
(138.892)
Di cui regolazione debitoria . . . –       –       –      
Di cui limite d'impegno . . . –       –       –      

 

Pag. 203

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
 

Pag. 204

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2013

2014

2015
  (migliaia di euro)

ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
Ministero dell'economia e delle finanze        200.761 200.665
  –     
(495.761)
(495.665)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 38.177 41.529 36.334
Ministero degli affari esteri 11.819 11.647 34.665
  (–)     (–)     (–)    
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 87.090 107.373 90.028
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –       –       400.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 137.086 361.310 761.692
  (125.267)
(644.663)
(1.022.027)
Di cui regolazione debitoria . . . –       –       –      
Di cui limite d'impegno . . . –       –       –      
 

Pag. 205

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ



N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, contenute nell'elenco 1 della presente legge.

 

Pag. 206

 

Pag. 207

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – cap. 2185) Cp 71.214 76.251 76.989
  Cs 71.214 76.251 76.989
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115) Cp 38.052
42.470
41.720
    (38.352)
(42.770)
(42.020)
  Cs 38.052
42.470
41.720
    (38.352)
(42.770)
(42.020)
Totale missione Cp 109.266
118.721
118.709
    (109.566)
(119.021)
(119.009)
  Cs 109.266
118.721
118.709
    (109.566)
(119.021)
(119.009)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 – cap. 7513/p) Cp 5.396
5.639
5.344
    (2.396)
(2.639)
(2.344)
  Cs 5.396
5.639
5.344
    (2.396)
(2.639)
(2.344)

 

Pag. 208

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
– Art. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701) Cp 3.000.000 –       –      
  Cs 3.000.000 –       –      

Rapporti finanziari con Enti territoriali

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820)

Cp 1.413 1.440 1.361
  Cs 1.413 1.440 1.361
Totale missione Cp 3.006.809
7.079
6.705
    (3.003.809)
(4.079)
(3.705)
  Cs 3.006.809
7.079
6.705
    (3.003.809)
(4.079)
(3.705)
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (a) (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) Cp 228.670 114.680 111.886
  Cs 228.670 114.680 111.886

        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Pag. 209

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 – capp. 7168, 7169) Cp 404 355 350
  Cs 404 355 350
Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (1.3 – cap. 3751) Cp 2.037 2.019 1.990
  Cs 2.037 2.019 1.990
Promozione della pace e sicurezza internazionale

Ministero degli affari esteri
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 – cap. 3399) Cp 241 239 236
  Cs 241 239 236
Integrazione europea

Ministero degli affari esteri
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545) Cp 1.374 1.266 1.249
  Cs 1.374 1.266 1.249
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

Ministero degli affari esteri
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163) Cp 1.457 1.442 1.410
  Cs 1.457 1.442 1.410
Totale missione Cp 234.183 120.001 117.121
  Cs 234.183 120.001 117.121

 

Pag. 210

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)

DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Ministero della difesa

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 1352) Cp 259 257 253
  Cs 259 257 253

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 – cap. 1345) Cp 65 65 64
  Cs 65 65 64

Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari

Ministero della difesa

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

– Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 – capp. 1360, 7145) Cp 3.800 3.000 –      
  Cs 3.800 3.000 –      
Totale missione Cp 4.124 3.322 317
  Cs 4.124 3.322 317

 

Pag. 211

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
– Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) Cp 184 260 230
  Cs 184 260 230
Totale missione Cp 184 260 230
  Cs 184 260 230

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) Cp 417 460 454
  Cs 417 460 454

 

Pag. 212

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 – capp. 2668, 2815) Cp 1.076 1.076 1.069
  Cs 1.076 1.076 1.069
Totale missione Cp 1.493 1.536 1.523
  Cs 1.493 1.536 1.523

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 – cap. 7446) Cp 73.247 78.976 80.789
  Cs 73.247 78.976 80.789

 

Pag. 213

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)

Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:

– Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) Cp 2.358 2.592 2.589
  Cs 2.358 2.592 2.589
Totale missione Cp 75.605 81.568 83.378
  Cs 75.605 81.568 83.378

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.2 – cap. 2083)

Cp 9.333 9.252 9.084
  Cs 9.333 9.252 9.084

Decreto-legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale-incentivi assicurativi (1.2 – cap. 7439) Cp –       –       –      
  Cs –       –       –      

 

Pag. 214

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Sostegno al settore agricolo

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 – cap. 1525) Cp 115.155
121.277
120.237
    (115.855)
(121.977)
(120.937)
  Cs 115.155
121.277
120.237
    (115.855)
(121.977)
(120.937)
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
– Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (a) (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) Cp 6.122 6.079 5.992
  Cs 6.122 6.079 5.992
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 – cap. 2200) Cp 639 622 587
  Cs 639 622 587
Totale missione Cp 131.249 137.230 135.900
    (131.949)
(137.930)
(136.600)
  Cs 131.249 137.230 135.900
    (131.949)
(137.930)
(136.600)


        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Pag. 215

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ministero dello sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 2280) Cp 258 255 340
  Cs 258 255 340
Totale missione Cp 258 255 340
  Cs 258 255 340
DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

– Art. 7: Finanziamento (2.3 – cap. 1921/p) Cp 8.505 8.435 8.292
  Cs 8.505 8.435 8.292
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):

– Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 – cap. 1723) Cp 205 227 224
  Cs 205 227 224

 

Pag. 216

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:

– Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 – cap. 1850) Cp 61 61 60
  Cs 61 61 60
Totale missione Cp 8.771 8.723 8.576
  Cs 8.771 8.7238.576
COMUNICAZIONI
Sostegno all'editoria

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442)

Cp 137.472 142.695 144.074
  Cs 137.472 142.695 144.074

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 – cap. 1575)

Cp –       –       –      
  Cs –       –       –      
Totale missione Cp 137.472 142.695 144.074
  Cs 137.472 142.695144.074

 

Pag. 217

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501) Cp 12.257 12.160 13.870
  Cs 12.257 12.160 13.870
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 – cap. 2530) Cp 9.226 9.125 8.916
  Cs 9.226 9.125 8.916
Decreto-legge n. 98 del 2011, converito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
– Art. 14, comma 19: Trasferimento di risorse, già destinate all'ICE, in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) Cp 28.278 33.239 33.508
  Cs 28.278 33.239 33.508
Totale missione Cp 49.761 54.524 56.294
  Cs 49.761 54.524 56.294

 

Pag. 218

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

– Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 – capp. 3621, 8831) Cp 25.752 25.546 24.888
  Cs 25.752 25.546 24.888

Ricerca in materia di beni e attività culturali

Ministero per i beni e le attività culturali

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:

– Art. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043) Cp 1.447 1.125 1.105
  Cs 1.447 1.125 1.105

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 – cap. 1679) Cp 4.540 4.509 4.445
  Cs 4.540 4.509 4.445

 

Pag. 219

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: art. 23-septies, comma 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica; legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): art. 1, comma 652: Piano straordinario di assunzioni di ricercatori; decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: art. 19, comma 3 – Sistema nazionale di valutazione (3.3 – cap. 7236) Cp 1.768.497 1.766.228 1.759.499
  Cs 1.768.497 1.766.228 1.759.499

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Ministero dello sviluppo economico

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:

– Art. 19, comma 1, lettera a): Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (7.1 – cap. 7630) Cp 24.822 22.781 22.714
  Cs 24.822 22.781 22.714

Ricerca di base e applicata

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del

 

Pag. 220

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
    2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
– Art. 19: Agenzia per l'Italia digitale (12.1 – cap. 1707) Cp 1.423 1.386 1.400
  Cs 1.423 1.386 1.400
Ricerca per la didattica

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 – cap. 1261) Cp 1.550 1.539 1.517
  Cs 1.550 1.539 1.517
Ricerca per il settore della sanità pubblica

Ministero della salute
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1 – cap. 3453) Cp 7.149 283 262
  Cs 7.149 283 262
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
– Art. 12, comma 2: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 – cap. 3392) Cp 275.687 288.741 271.111
  Cs 275.687 288.741 271.111
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, art. 4, comma 1: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6: Compiti del centro nazionale sangue (2.1 – cap. 3443) Cp 12.377 12.256 12.008
  Cs 12.377 12.256 12.008
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 – cap. 3412) Cp 3.363 3.333 3.272
  Cs 3.363 3.333 3.272

 

Pag. 221

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
– Art. 2, comma 4: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (2.1 – cap. 3457) Cp 556 550 538
  Cs 556 550 538
Totale missione Cp 2.127.163 2.128.277 2.102.759
  Cs 2.127.163 2.128.277 2.102.759
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 – capp. 1644, 1646) Cp 21.168 30.534 35.412
  Cs 21.168 30.534 35.412
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 – capp. 1388, 1389) Cp 67 47 46
  Cs 67 47 46
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1551) Cp 5.950 5.901 5.746
  Cs 5.950 5.901 5.746 TR>     
Totale missione Cp 27.185 36.482 41.204
  Cs 27.185 36.482 41.204

 

Pag. 222

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Ministero della salute
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
– Art. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340) Cp 332 329 324
  Cs 332 329 324
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

Ministero della salute
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
– Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230) Cp 1.966 1.938 1.882
  Cs 1.966 1.938 1.882
Totale missione Cp 2.298 2.267 2.206
  Cs 2.298 2.267 2.206
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (a) (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp 399.596 396.796 391.032
  Cs 399.596 396.796 391.032

        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Pag. 223

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria

Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a) (1.10 – cap. 3610) Cp 995 773 760
  Cs 995 773 760
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:
– Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (b) (1.10 – cap. 3611) Cp 1.159 902 886
  Cs 1.159 902 886
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) Cp 1.182 937 918
  Cs 1.182 937 918
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (c) (1.10 – capp. 3670, 3671) Cp 9.694 7.101 6.942
  Cs 9.694 7.101 6.942

        (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        (b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        (c) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Pag. 224

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Valorizzazione del patrimonio culturale

Ministero per i beni e le attività culturali

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:

– Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 – capp. 1442, 7305) Cp 1.723 1.397 1.377
  Cs 1.723 1.397 1.377
Totale missione Cp 414.349 407.906 401.915
  Cs 414.349 407.906 401.915
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 – cap. 2193)

Cp 324 322 317
  Cs 324 322 317
Totale missione Cp 324 322 317
  Cs 324 322 317

 

Pag. 225

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709) Cp 5.323 5.287 5.212
  Cs 5.323 5.287 5.212
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 – cap. 7273) Cp 18.505 18.378 18.116
  Cs 18.505 18.378 18.116

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 – cap. 1690)

Cp 43.933 43.631 43.011
  Cs 43.933 43.631 43.011
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) Cp 71.522 61.100 60.231
  Cs 71.522 61.100 60.231
Totale missione Cp 139.283 128.396 126.570
  Cs 139.283 128.396 126.570

 

Pag. 226

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 – cap. 7256)

Cp 4.374 5.068 5.117
  Cs 4.374 5.068 5.117

Sostegno alla famiglia

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

– Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102) Cp 19.784 21.184 21.389
  Cs 19.784 21.184 21.389

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 – cap. 1733)

Cp 8.829 8.767 8.639
  Cs 8.829 8.767 8.639

 

Pag. 227

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108) Cp 10.804 11.550 11.679
  Cs 10.804 11.550 11.679

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

– Art. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) Cp 44.178 43.915 43.290
  Cs 44.178 43.915 43.290

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 – cap. 3527) Cp 39.592 39.355 38.795
  Cs 39.592 39.355 38.795
Totale missione Cp 127.561 129.839 128.909
  Cs 127.561 129.839 128.909

 

Pag. 228

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
POLITICHE PREVIDENZIALI

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 – cap. 4332) Cp 282 280 276
  Cs 282 280 276
Totale missione Cp 282 280 276
  Cs 282 280 276
     

POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche attive e passive del lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 – cap. 4161) Cp 810 805 793
  Cs 810 805 793
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
– Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 – cap. 7682) Cp 9.216 9.115 8.866
  Cs 9.216 9.115 8.866

 

Pag. 229

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

– Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025)      Cp 1.278 1.269 1.251
    (–) (–) (–)
  Cs 1.278 1.269 1.251
    (–) (–) (–)
Totale missione Cp 11.304 11.189 10.910
    (10.026) (9.920) (9.659)
  Cs 11.304 11.189 10.910
    (10.026) (9.920) (9.659)

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)     
Cp 2.000 –     –    
  Cs 2.000 –     –    

Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce

 

Pag. 230

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
    norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:
– Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 – cap. 2311) Cp 1.604 4.863 4.697
  Cs 1.604 4.863 4.697
Totale missione Cp 3.604 4.863 4.697
    (1.604)    
  Cs 3.604 4.863 4.697
    (1.604)    
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 – cap. 3935)

Cp 1.816 1.776 1.740
  Cs 1.816 1.776 1.740

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) Cp 402 392 396
  Cs 402 392 396

 

Pag. 231

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
– Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 – cap. 3822) Cp 80.902 79.099 77.506
  Cs 80.902 79.099 77.506
Analisi e programmazione economico-finanziaria

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 – cap. 1702) Cp –       –       –      
  Cs –       –       –      
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 – cap. 1613) Cp 12 14 14
  Cs 12 14 14
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ (1.6 – cap. 7330) Cp 1.542
1.602
1.610
    (842)
(902)
(910)
  Cs 1.542
1.602
1.610
    (842)
(902)
(910)
Totale missione Cp 84.674
82.883
81.266
  Cs (83.974)
(82.183) (80.566)
  Cp
84.674 82.833 81.266
  Cs (83.974)
(82.183) (80.566)

 

Pag. 232

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
GIOVANI E SPORT

Incentivazione e sostegno alla gioventù

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
    interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
– Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) Cp 6.208 6.858 6.748
  Cs 6.208 6.858 6.748
Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:
– Art. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 – cap. 1597) Cp –       –       –      
  Cs –       –       –      
Totale missione Cp 6.208 6.858 6.748
  Cs 6.208 6.858 6.748
TURISMO
Sviluppo e competitività del turismo

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 – cap. 2194) Cp 2.859 3.164 3.113
  Cs 2.859 3.164 3.113

 

Pag. 233

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 – cap. 2107) Cp 8.570
9.126
9.207
    (7.870)
(8.426)
(8.507)
  Cs 8.570
9.126
9.207
    (7.870)
(8.426)
(8.507)
Totale missione Cp 11.429
12.290
12.320
    (10.729)
(11.590)
(11.620)
  Cs 11.429
12.290
12.320
    (10.729)
(11.590)
(11.620)
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 – cap. 5217) Cp 1.142 1.222 1.235
  Cs 1.142 1.222 1.235
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
– Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) Cp 35.867 39.296 38.865
  Cs 35.867 39.296 38.865
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 – cap. 5200) Cp 5.411 5.928 5.840
  Cs 5.411 5.928 5.840
Totale missione Cp 42.420 46.446 45.940
  Cs 42.420 46.446 45.940

 

Pag. 234

Segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
 

2013

2014

2015
    (migliaia di euro)
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 – cap. 3026) Cp 34.136 33.228 33.228
  Cs 34.136 33.228 33.228
Totale missione Cp 34.136 33.228 33.228
  Cs 34.136 33.228 33.228
Totale generale Cp 6.791.395 3.707.440 3.672.432
    (6.784.717) (3.702.771) (3.667.781)
  Cs 6.791.395 3.707.440 3.672.432
    (6.784.717) (3.702.771) (3.667.781)

 

Pag. 235

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI


N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, contenute nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

                1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi;

                2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2013 e successivi;

                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2012 e quelli derivanti da spese di annualità.

 

Pag. 236

 

Pag. 237

ELENCO DELLE MISSIONI

3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. – L'Italia in Europa e nel mondo
6. – Giustizia
7. – Ordine pubblico e sicurezza
8. – Soccorso civile
9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
17. – Ricerca e innovazione
19. – Casa e assetto urbanistico
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

Pag. 238

 

Pag. 239

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi



        N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

 

Pag. 240

 

Pag. 241

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
Interno
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7253)
      Legislazione vigente   Cp   –       –       –       –          
    Cs   –       –       –       –          
      Rifinanziamento   Cp   15.000 –       –       –          
    Cs   15.000 –       –       –          
      Legge di stabilità   Cp   15.000 –       –       –          
    Cs   15.000 –       –       –          
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7517)
      Legislazione vigente   Cp   86.000 86.000 86.000 542.000 2022 3
    Cs   86.000 86.000 86.000 542.000    
      Legge di stabilità   Cp   86.000 86.000 86.000 542.000
    Cs   86.000 86.000 86.000 542.000

 

Pag. 242

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
      Legislazione vigente   Cp   10.000 10.000 10.000 70.000 2022 3
    Cs   10.000 10.000 10.000 70.000    
      Legge di stabilità   Cp   10.000 10.000 10.000 70.000
    Cs   10.000 10.000 10.000 70.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
– Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)
      Legislazione vigente   Cp   10.000 10.000 10.000 60.000 2021 3
    Cs   10.000 10.000 10.000 60.000    
      Legge di stabilità   Cp   10.000 10.000 10.000 60.000
    Cs   10.000 10.000 10.000 60.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
      – Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n. 27) Interventi diversi (2.5 – cap. 7499)
      Legislazione vigente   Cp   –       –       –       –          
    Cs   –       –       –       –          
      Rifinanziamento   Cp  160.000 –       –       –          
    Cs   160.000 –       –       –          
      Legge di stabilità   Cp   160.000 –       –       –      
    Cs   160.000 –       –       –      
Totale missione
    
  Cp  
    Cs
281.000
281.000
106.000
106.000
106.000
106.000
672.000
672.000
   
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza        

 

Pag. 243

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
      – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)
      Legislazione vigente   Cp   5.500.000 5.500.000 –       –       2015 3
    Cs   5.500.000 5.500.000 –       –          
      Rifinanziamento   Cp   –       –       5.500.000 –          
    Cs   –       –       5.500.000 –          
      Legge di stabilità   Cp   5.500.000 5.500.000 5.500.000 –          
    Cs   5.500.000 5.500.000 5.500.000 –          
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:
      – Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7800)
      Legislazione vigente   Cp   180.000 180.000 180.000 2.340.000 2028 3
    Cs   180.000 180.000 180.000 2.340.000    
      Legge di stabilità   Cp   180.000 180.000 180.000 2.340.000    
    Cs   180.000 180.000 180.000 2.340.000    
Totale missione   Cp   5.680.000 5.680.000 5.680.000 2.340.000    
    Cs   5.680.000 5.680.000 5.680.000 2.340.000    

 

Pag. 244

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
GIUSTIZIA
Amministrazione penitenziaria
Giustizia
Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
      – Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.1 – cap. 7300)
      Legislazione vigente   Cp   71.897 5.231 –       –       2014  
    Cs   71.897 5.231 –       –          
      Legge di stabilità   Cp   71.897 5.231 –       –          
    Cs   71.897 5.231 –       –          
Totale missione   Cp   71.897 5.231 –       –          
    Cs   71.897 5.231 –       –          
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)
      Legislazione vigente   Cp   20.337 20.337 20.337 158.889 2023 3
    Cs   20.337 20.337 20.337 158.889    
      Legge di stabilità   Cp   20.337 20.337 20.337 158.889    
    Cs   20.337 20.337 20.337 158.889    

 

Pag. 245

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:
      – Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 – cap. 7853)
      Legislazione vigente   Cp   10.722 10.716 10.705 78.796 2023  
    Cs   10.722 10.716 10.705 78.796    
      Legge di stabilità   Cp   10.722 10.716 10.705 78.796    
    Cs   10.722 10.716 10.705 78.796    
Totale missione   Cp   31.059 31.053 31.042 237.685    
    Cs   31.059 31.053 31.042 237.685    
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
      – Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   18.076 18.076 18.076 36.152 2017 3
    Cs   18.076 18.076 18.076 36.152    
      Legge di stabilità   Cp   18.076 18.076 18.076 36.152    
    Cs   18.076 18.076 18.076 36.152    
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
      – Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania

 

Pag. 246

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   24.273 24.273 24.273 97.092 2019 3
    Cs   24.273 24.273 24.273 97.092    
      Legge di stabilità   Cp   24.273 24.273 24.273 97.092    
    Cs   24.273 24.273 24.273 97.092    
      – Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   1.549 1.549 1.549 6.196 2019 3
    Cs   1.549 1.549 1.549 6.196    
      Legge di stabilità   Cp   1.549 1.549 1.549 6.196    
    Cs   1.549 1.549 1.5496.196    
      – Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   17.043 17.043 17.043 68.172 2019 3
    Cs   17.043 17.043 17.043 68.172    
      Legge di stabilità   Cp   17.043 17.043 17.043 68.172    
    Cs   17.043 17.043 17.043 68.172  
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
      – Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   58.500 58.500 58.500 234.000 2019 3
    Cs   58.500 58.500 58.500 234.000    
      Legge di stabilità   Cp   58.500 58.500 58.500 234.000    
    Cs   58.500 58.500 58.500 234.000    
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:
      – Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle

 

Pag. 247

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente   Cp   5.000 5.000 5.000 20.000 2019 3
    Cs   5.000 5.000 5.000 20.000    
      Legge di stabilità   Cp   5.000 5.000 5.000 20.000    
    Cs   5.000 5.000 5.000 20.000    
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:
      – Art. 11-quaterdecies, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente   Cp   2.000 2.000 2.000 12.000 2021 3
    Cs   2.000 2.000 2.000 12.000    
      Legge di stabilità   Cp   2.000 2.000 2.000 12.000    
    Cs   2.000 2.000 2.000 12.000    
      – Art. 11-quaterdecies, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente   Cp   2.000 2.000 2.000 14.000 2022 3
    Cs   2.000 2.000 2.000 14.000    
      Legge di stabilità   Cp   2.000 2.000 2.000 14.000    
    Cs   2.000 2.000 2.000 14.000    

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

      – Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   26.000 26.000 26.000 130.000 2020 3
    Cs   26.000 26.000 26.000 130.000    
      Legge di stabilità   Cp   26.000 26.000 26.000 130.000    
    Cs   26.000 26.000 26.000 130.000    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 1292: Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e

 

Pag. 248

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale – scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente   Cp   3.000 3.000 3.000 19.500 2022 3
    Cs   3.000 3.000 3.000 19.500    
      Legge di stabilità   Cp   3.000 3.000 3.000 19.500  
    Cs   3.000 3.000 3.000 19.500    
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   22.600 22.600 22.600 93.000 2024 3
    Cs   22.600 22.600 22.600 93.000    
      Legge di stabilità   Cp   22.600 22.600 22.600 93.000    
    Cs   22.600 22.600 22.600 93.000    
      – Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7444)
      Legislazione vigente   Cp   5.000 5.000 5.000 10.000 2017 3
    Cs   5.000 5.000 5.000 10.000    
      Legge di stabilità   Cp   5.000 5.000 5.000 10.000    
    Cs   5.000 5.000 5.000 10.000    
      – Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 – cap. 7443/p)
      Legislazione vigente   Cp   10.000 10.000 10.000 75.000 2022 3
    Cs   10.000 10.000 10.000 75.000    
      Legge di stabilità   Cp   10.000 10.000 10.000 75.000  
    Cs   10.000 10.000 10.000 75.000    
      – Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente   Cp   700 700 700 4.900 2022 3
    Cs   700 700 700 4.900    
      Legge di stabilità   Cp   700 700 700 4.900  
    Cs   700 700 700 4.900    

 

Pag. 249

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
      – Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 – cap. 7449/p)
      Legislazione vigente   Cp   400 400 400 2.400 2021 3
    Cs   400 400 400 2.400    
      Legge di stabilità   Cp   400 400 400 2.400  
    Cs   400 400 400 2.400   
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:
      – Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 – cap. 7459)
      Legislazione vigente   Cp   195.600 195.600 145.100 44.000 2016 3
    Cs   195.600 195.600 145.100 44.000    
      Legge di stabilità   Cp   195.600 195.600 145.100 44.000    
    Cs   195.600 195.600 145.100 44.000    
Totale missione   Cp   391.741 391.741 341.241 866.412    
    Cs   391.741 391.741 341.241 866.412    
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Politiche agricole alimentari e forestali
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole:
      – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 – cap. 7439)
      Legislazione vigente   Cp   –       –       –       –          
    Cs   –       –       –       –          
      Rifinanziamento   Cp   120.000 –       –       –          
    Cs   120.000 –       –       –          
      Legge di stabilità   Cp   120.000 –       –       –          
    Cs   120.000 –       –       –          
Totale missione   Cp   120.000 –       –       –          
    Cs   120.000 –       –       –          

 

Pag. 250

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:
      – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1o contributo quindicennale – scadenza 2027) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente   Cp   –       –       –       –       2027  
    Cs   –       –       –       –          
      Rifinanziamento   Cp   40.000 40.000 40.000 480.000    
    Cs   40.000 40.000 40.000 480.000    
      Legge di stabilità   Cp   40.000 40.000 40.000 480.000    
    Cs   40.000 40.000 40.000 480.000    
      – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2o contributo quindicennale – scadenza 2028) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente   Cp   –       –       –       –       2028  
    Cs   –       –       –       –          
      Rifinanziamento   Cp   –       40.000 40.000 520.000    
    Cs   –       40.000 40.000 520.000    
      Legge di stabilità   Cp   –       40.000 40.000 520.000    
    Cs   –       40.000 40.000 520.000    
      – Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3o contributo quindicennale – scadenza 2029) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente   Cp   –       –       –       –       2029  
    Cs   –       –       –       –          
      Rifinanziamento   Cp   –       –       40.000 560.000    
    Cs   –       –       40.000 560.000    
      Legge di stabilità   Cp   –       –       40.000 560.000    
    Cs   –       –       40.000 560.000    
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle

 

Pag. 251

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
unità navali della classe FREMM (3o contributo quindicennale – scadenza 2022)(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente   Cp   375.000 375.000 375.000 525.000 2022 3
    Cs   375.000 375.000 375.000 525.000    
      Rifinanziamento   Cp   321.000 261.000 268.000 1.184.000 2019  
    Cs   321.000 261.000 268.000 1.184.000    
      Legge di stabilità   Cp   696.000 636.000 643.000 1.709.000    
    Cs   696.000 636.000 643.000 1.709.000    
      – Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (1o contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente   Cp   30.000 30.000 30.000 150.000 2020  
    Cs   30.000 30.000 30.000 150.000    
      Legge di stabilità   Cp   30.000 30.000 30.000 150.000    
    Cs   30.000 30.000 30.000 150.000    
      – Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (2o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)
      Legislazione vigente   Cp   30.000 30.000 30.000 180.000 2021  
    Cs   30.000 30.000 30.000 180.000    
      Legge di stabilità   Cp   30.000 30.000 30.000 180.000    
    Cs   30.000 30.000 30.000 180.000    
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   40.000 40.000 40.000 240.000 2021 3
    Cs   40.000 40.000 40.000 240.000    
      Legge di stabilità   Cp   40.000 40.000 40.000 240.000    
    Cs   40.000 40.000 40.000 240.000    
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta

 

Pag. 252

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
    tecnologia (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   40.000 40.000 40.000 280.000 2022 3
    Cs   40.000 40.000 40.000 280.000    
      Legge di stabilità   Cp   40.000 40.000 40.000 280.000    
    Cs   40.000 40.000 40.000 280.000    
      – Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   40.000 40.000 40.000 320.000 2023 3
    Cs   40.000 40.000 40.000 320.000    
      Legge di stabilità   Cp   40.000 40.000 40.000 320.000    
    Cs   40.000 40.000 40.000 320.000    
      – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   876 876 876 5.256 2021 3
    Cs   876 876 876 5.256    
      Legge di stabilità   Cp   876 876 876 5.256    
    Cs   876 876 876 5.256    
      – Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   11.233 11.233 11.233 78.631 2022 3
    Cs   11.233 11.233 11.233 78.631    
      Legge di stabilità   Cp   11.233 11.233 11.233 78.631    
    Cs   11.233 11.233 11.233 78.631    
      – Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   50.000 50.000 50.000 300.000 2021 3
    Cs   50.000 50.000 50.000 300.000    
      Legge di stabilità   Cp   50.000 50.000 50.000300.000    
    Cs   50.000 50.000 50.000 300.000    

 

Pag. 253

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   20.000 20.000 20.000 140.000 2022 3
    Cs   20.000 20.000 20.000 140.000    
      Legge di stabilità   Cp   20.000 20.000 20.000 140.000    
    Cs   20.000 20.000 20.000 140.000    
      – Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   25.000 25.000 25.000 200.000 2023 3
    Cs   25.000 25.000 25.000 200.000    
      Legge di stabilità   Cp   25.000 25.000 25.000 200.000    
    Cs   25.000 25.000 25.000 200.000    
      – Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   25.000 25.000 25.000 225.000 2024 3
    Cs   25.000 25.000 25.000 225.000    
      Legge di stabilità   Cp   25.000 25.000 25.000 225.000    
    Cs   25.000 25.00025.000 225.000    
      – Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   1.075.000 1.175.000 1.175.000 3.425.000 2021 3
    Cs   1.075.000 1.175.000 1.175.000 3.425.000    
      Rimodulazione   Cp   –       –171.000 –150.000 321.000    
    Cs   –       –171.000 –150.000 321.000    
      Legge di stabilità   Cp   1.075.000 1.004.000 1.025.000 3.746.000    
    Cs   1.075.000 1.004.000 1.025.000 3.746.000    
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):
      – Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica

 

Pag. 254

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
(Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)
      Legislazione vigente   Cp   32.361 32.361 32.361 258.888 2023  
    Cs   32.361 32.361 32.361 258.888    
      Legge di stabilità   Cp   32.361 32.361 32.361 258.888    
    Cs   32.361 32.361 32.361 258.888    
Decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:
      – Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7420/p)
      Legislazione vigente   Cp   25.000 25.000 25.000 275.000 2018  
    Cs   25.000 25.000 25.000 275.000    
      Legge di stabilità   Cp   25.000 25.000 25.000 275.000    
    Cs   25.000 25.000 25.000 275.000    
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
      – Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7332)
      Legislazione vigente   Cp   50.000 45.000 45.000 –       2015  
    Cs   50.000 45.000 45.000 –          
      Legge di stabilità   Cp   50.000 45.000 45.000 –          
    Cs   50.000 45.000 45.000 –          
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:
      – Art. 3, comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)
      Legislazione vigente   Cp   396.667 393.946 –       –       2014  
    Cs   396.667 393.946 –       –          
      Legge di stabilità   Cp   396.667 393.946 –       –          
    Cs   396.667 393.946 –       –          

 

Pag. 255

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)
      Legislazione vigente   Cp   50.000 50.000 50.000 1.684.000 2049 3
    Cs   50.000 50.000 50.000 1.684.000    
      Legge di stabilità   Cp   50.000 50.000 50.000 1.684.000    
    Cs   50.000 50.000 50.000 1.684.000    
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
Economia e finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)
      Legislazione vigente   Cp   662.235 725.656 –       –       2014 3
    Cs   662.235 725.656 –       –          
      Riduzione   Cp   -48.110 -58.505 –       –          
    Cs   -48.110 -58.505 –       –          
      Legge di stabilità   Cp   614.125 667.151 –       –          
    Cs   614.125 667.151 –       –          
Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario:
      – Art. 3-bis, comma 6: Credito di imposta sisma Emilia-Romagna (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)
      Legislazione vigente   Cp   450.000 450.000 450.000 450.000 2125  
    Cs   450.000 450.000 450.000 450.000    
      Legge di stabilità   Cp   450.000 450.000 450.000 450.000    
    Cs   450.000 450.000 450.000 450.000    
Totale missione   Cp   3.741.262 3.695.567 2.702.470 11.801.775    
    Cs   3.741.262 3.695.567 2.702.470 11.801.775    

 

Pag. 256

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
      – Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)
      Legislazione vigente   Cp   20.000 15.000 15.000 –       2015  
    Cs   20.000 15.000 15.000 –          
      Legge di stabilità   Cp   20.000 15.000 15.000 –          
    Cs   20.000 15.000 15.000 –          
Autotrasporto ed intermodalità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 244: Completamento rete immateriale interporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4 – cap. 7305)
      Legislazione vigente   Cp   3.000 1.000 –       –       2014  
    Cs   3.000 1.000 –       –          
      Legge di stabilità   Cp   3.000 1.000 –       –          
    Cs   3.000 1.000 –      –      
Sostegno allo sviluppo del trasporto
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
      Legislazione vigente   Cp   2.083.211 1.837.170 –       –       2014 3
    Cs   2.083.211 1.837.170 –       –          
      Riduzione   Cp   -121.341 -139.727 –       –          
    Cs   -121.341 -139.727 –       –          
      Legge di stabilità   Cp   1.961.870 1.697.443 –       –          
    Cs   1.961.870 1.697.443 –       –          

 

Pag. 257

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente   Cp   400.000 400.000 400.000 2.400.000 2021 3
    Cs   400.000 400.000 400.000 2.400.000    
      Legge di stabilità   Cp   400.000 400.000 400.000 2.400.000    
    Cs   400.000 400.000 400.000 2.400.000    
      – Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1o contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente   Cp   100.000 100.000 100.000 500.000 2020 3
    Cs   100.000 100.000 100.000 500.000    
      Legge di stabilità   Cp   100.000 100.000 100.000 500.000    
    Cs   100.000 100.000 100.000 500.000    
      – Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7124/p)
      Legislazione vigente   Cp   100.000 100.000 100.000 600.000 2021 3
    Cs   100.000 100.000 100.000 600.000    
      Legge di stabilità   Cp   100.000 100.000 100.000 600.000    
    Cs   100.000 100.000 100.000 600.000    
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372)
      Legislazione vigente   Cp   108.000 110.000 200.000 120.000 2016 
    Cs   108.000 110.000 200.000 120.000    
      Riduzione   Cp   -26.328 -6.009 -9.071 -9.071    
    Cs   -26.328 -6.009 -9.071 -9.071    
      Legge di stabilità   Cp   81.672 103.991 190.929 110.929    
    Cs   81.672 103.991 190.929 110.929    
Totale missione   Cp   2.666.542 2.417.434 805.929 3.610.929    
    Cs   2.666.542 2.417.434 805.929 3.610.929    

 

Pag. 258

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP:
      – Art. 1, comma 1: Contributo ventennale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7156)
      Legislazione vigente   Cp   15.494 15.494 15.494 46.482 2018  
    Cs   15.494 15.494 15.494 46.482    
      Legge di stabilità   Cp   15.494 15.494 15.494 46.482    
    Cs   15.494 15.494 15.494 46.482   
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
      – Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   181.837 181.837 181.837 1.091.022 2021 3
    Cs   181.837 181.837 181.837 1.091.022    
      Legge di stabilità   Cp   181.837 181.837 181.837 1.091.022    
    Cs   181.837 181.837 181.837 1.091.022
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
      – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   88.750 88.750 88.750 532.500 2021 3
    Cs   88.750 88.750 88.750 532.500    
      Legge di stabilità   Cp   88.750 88.750 88.750 532.500    
    Cs   88.750 88.750 88.750 532.500
      – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   94.150 94.150 94.150 659.050 2022 3
    Cs   94.150 94.150 94.150 659.050    

 

Pag. 259

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
      Legge di stabilità   Cp   94.150 94.150 94.150 659.050    
    Cs   94.150 94.150 94.150 659.050
      – Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   95.650 95.650 95.650 765.200 2023 3
    Cs   95.650 95.650 95.650 765.200    
      Legge di stabilità   Cp   95.650 95.650 95.650 765.200    
    Cs   95.650 95.650 95.650 765.200
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
      – Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (1o contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   90.772 90.772 90.772 635.404 2022 3
    Cs   90.772 90.772 90.772 635.404    
      Legge di stabilità   Cp   90.772 90.772 90.772 635.404    
    Cs   90.772 90.772 90.772 635.404
      – Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (2o contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   91.612 91.612 91.612 732.896 2023 3
    Cs   91.612 91.612 91.612 732.896    
      Legge di stabilità   Cp   91.612 91.612 91.612 732.896    
    Cs   91.612 91.612 91.612 732.896
      – Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (3o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   96.612 96.612 96.612 869.508 2024 3
    Cs   96.612 96.612 96.612 869.508    
      Legge di stabilità   Cp   96.612 96.612 96.612 869.508    
    Cs   96.612 96.612 96.612 869.508
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p).
      Legislazione vigente   Cp   1.211 1.211 1.211 8.477 2022 3
    Cs   1.211 1.211 1.211 8.477    

 

Pag. 260

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
      Legge di stabilità   Cp   1.211 1.211 1.211 8.477    
    Cs   1.211 1.211 1.211 8.477
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente   Cp   225 225 225 1.575 2022 3
    Cs   225 225 225 1.575    
      Legge di stabilità   Cp   225 225 225 1.575    
    Cs   225 225 225 1.575
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p)
      Legislazione vigente   Cp   64 64 64 448 2022 3
    Cs   64 64 64 448    
      Legge di stabilità   Cp   64 64 64 448    
    Cs   64 64 64 448
      – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7187)
      Legislazione vigente   Cp   1.000 1.000 1.000 7.000 2022 3
    Cs   1.000 1.000 1.000 7.000    
      Legge di stabilità   Cp   1.000 1.000 1.000 7.000    
    Cs   1.000 1.000 1.000 7.000
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
      – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 – cap. 7695)
      Legislazione vigente   Cp   568.981 449.993 119.850 –       2015 3
    Cs   568.981 449.993 119.850 –          
      Legge di stabilità   Cp   568.981 449.993 119.850 –          
    Cs   568.981 449.993 119.850 –      
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:
      – Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1o contributo

 

Pag. 261

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   58.200 58.200 58.200 465.600 2023 3
    Cs   58.200 58.200 58.200 465.600    
      Legge di stabilità   Cp   58.200 58.200 58.200 465.600    
   Cs   58.200 58.200 58.200 465.600
      – Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2o contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)
      Legislazione vigente   Cp   145.500 145.500 145.500 1.309.500 2024 3
    Cs   145.500 145.500 145.500 1.309.500    
      Legge di stabilità   Cp   145.500 145.500 145.500 1.309.500    
    Cs   145.500 145.500 145.500 1.309.500
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1, punto 2: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – Piccole opere nel Mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7174)
      Legislazione vigente   Cp   40.000 30.000 23.300 –       2015  
    Cs   40.000 30.000 23.300 –          
      Legge di stabilità   Cp   40.000 30.000 23.300 –          
    Cs   40.000 30.000 23.300 –         
      – Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685)
      Legislazione vigente   Cp   1.072 1.072 1.072 6.576 2022  
    Cs   1.072 1.072 1.072 6.576    
      Legge di stabilità   Cp   1.072 1.072 1.072 6.576    
    Cs   1.072 1.072 1.0726.576    
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
      – Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
      Legislazione vigente   Cp   10.329 10.329 10.329 10.329 2016 3
    Cs   10.329 10.329 10.329 10.329    

 

Pag. 262

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
      Legge di stabilità   Cp   10.329 10.329 10.329 10.329    
    Cs   10.329 10.329 10.329 10.329
      – Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)
      Legislazione vigente   Cp   10.329 10.329 10.329 10.329 2016 3
    Cs   10.329 10.329 10.329 10.329    
      Legge di stabilità   Cp   10.329 10.329 10.329 10.329    
    Cs   10.329 10.329 10.329 10.329
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
      – Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
      Legislazione vigente   Cp   51.646 51.646 51.646 103.292 2017 3
    Cs   51.646 51.646 51.646 103.292    
      Legge di stabilità   Cp   51.646 51.646 51.646 103.292    
    Cs   51.646 51.646 51.646 103.292
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
      – Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
      Legislazione vigente   Cp   5.000 5.000 5.000 5.000 2016 3
    Cs   5.000 5.000 5.000 5.000    
      Legge di stabilità   Cp   5.000 5.000 5.000 5.000    
    Cs   5.000 5.000 5.000 5.000
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
      – Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – Opere

 

Pag. 263

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)

    di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7514)

      Legislazione vigente   Cp   390.501 423.319 235.112 387.243 2016  
    Cs   390.501 423.319235.112 387.243    
      Riduzione   Cp   -111.844 -100.125 -115.201 -115.201    
    Cs   -111.844 -100.125 -115.201 -115.201    
      Legge di stabilità   Cp   278.657 323.194 119.911 272.042    
    Cs   278.657 323.194 119.911 272.042    
      – Art. 32, comma 1, punto 3: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali – Linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7515)
      Legislazione vigente   Cp   184.000 184.000 184.000 183.500 2016  
    Cs   184.000 184.000 184.000 183.500    
      Legge di stabilità   Cp   184.000 184.000 184.000 183.500    
    Cs   184.000 184.000 184.000 183.500    
      – Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi – II lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7518)
      Legislazione vigente   Cp   200.000 200.000 288.000 272.000 2016  
    Cs   200.000 200.000 288.000 272.000    
      Legge di stabilità   Cp   200.000 200.000 288.000 272.000    
    Cs   200.000 200.000 288.000 272.000    
      – Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: SS 38 I lotto – variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7519)
      Legislazione vigente   Cp   3.000 20.000 4.122 5.000 2016  
    Cs   3.000 20.000 4.122 5.000    
      Legge di stabilità   Cp   3.000 20.000 4.122 5.000    
    Cs   3.000 20.000 4.122 5.000    
      – Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: Opere di prima fase – stazione di Rebaudengo

 

Pag. 264

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
(Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7520)
      Legislazione vigente   Cp   2.000 3.000 12.000 –       2015  
    Cs   2.000 3.000 12.000 –          
      Legge di stabilità   Cp   2.000 3.000 12.000 –          
    Cs   2.000 3.000 12.000 –          
      – Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Gottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7529)
      Legislazione vigente   Cp   5.000 15.000 25.000 10.000 2016  
    Cs   5.000 15.000 25.000 10.000    
      Legge di stabilità   Cp   5.000 15.000 25.000 10.000    
    Cs   5.000 15.000 25.000 10.000    
Totale missione   Cp   2.321.091 2.264.640 1.815.636 8.002.730    
    Cs   2.321.091 2.264.640 1.815.636 8.002.730    
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e tecnologica di base
Istruzione, università e ricerca
Decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:
      – Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI) (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 – cap. 7235)
      Legislazione vigente   Cp   12.000 12.000 12.000 –       2015  
    Cs   12.000 12.000 12.000 –          
      Legge di stabilità   Cp   12.000 12.000 12.000 –          
    Cs   12.000 12.000 12.000 –          
Totale missione   Cp   12.000 12.000 12.000 –          
    Cs   12.000 12.000 12.000 –         
CASA E ASSETTO URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009:

 

Pag. 265

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

      – Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)
      Legislazione vigente   Cp   292.542 292.568 238.023 1.793.727 2032 3
    Cs   292.542292.568 2238.023 1.793.727    
      Legge di stabilità   Cp   292.542 292.568 238.023 1.793.727   
    Cs   292.542 292.568 238.023 1.793.727    
Totale missione   Cp   292.542 292.568 238.023 1.793.727    
    Cs   292.542 292.568 238.023 1.793.727    
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate
Sviluppo economico
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
      – Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)
      Legislazione vigente   Cp   10.267.128 4.863.635 7.057.325 –       2015 3
    Cs   9.344.000 4.863.635 7.057.325 –          
      Riduzione   Cp   -30.000 -15.000 –       –          
    Cs   -30.000 -15.000 –       –          
      Rimodulazione   Cp   -2.500.000 1.000.000 1.500.000 –          
    Cs   -2.500.000 1.000.000 1.500.000 –          
      Legge di stabilità   Cp   7.737.128 5.848.635 8.557.325 –          
    Cs   6.814.000 5.848.635 8.557.325 –         
Totale missione   Cp   7.737.128 5.848.635 8.557.325 –         
    Cs   6.814.000 5.848.635 8.557.325 –         

 

Pag. 266

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 93), contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)
      Legislazione vigente   Cp   31.577 31.577 31.577 248.806 2023 3
    Cs   31.577 31.577 31.577 248.806    
      Legge di stabilità   Cp   31.577 31.577 31.577 248.806    
    Cs   31.577 31.577 31.577 248.806    
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Economia e finanze
Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:
      – Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)
      Legislazione vigente   Cp   14.875 –       –       –       2013 3
    Cs   14.875 –      –       –          
      Riduzione   Cp   -1.081 –       –       –          
    Cs   -1.081 –      –       –          
      Legge di stabilità   Cp   13.794 –       –       –         
    Cs   13.794 –       –       –          
Totale missione   Cp   45.371 31.577 31.577 248.806    
    Cs   45.371 31.577 31.577 248.806    

 

Pag. 267

Segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE
 

2013

2014

2015

2016 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.
  (migliaia di euro)
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
      – Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)
      Legislazione vigente   Cp   32.817 32.817 32.817 131.268 2019 3
    Cs   32.817 32.817 32.817 131.268    
      Legge di stabilità   Cp   32.817 32.817 32.817 131.268    
    Cs   32.817 32.817 32.817 131.268    
Totale missione   Cp   32.817 32.817 32.817 131.268    
    Cs   32.817 32.817 32.817 131.268    
Totale generale   Cp   23.424.450 20.809.263 20.354.060 29.705.332    
    Cs   22.501.322 20.809.263 20.354.060 29.705.332    


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