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PDL 5535-A-5534-bis-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5535-A
   N. 5534-bis-A



 

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ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

N. 5535

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

Presentato il 16 ottobre 2012

e

DISEGNO DI LEGGE
N. 5534-bis

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Presentato il 16 ottobre 2012

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012, dell'articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da 39 a 41, dell'articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell'articolo 8, commi 15, 16 e 19, dell'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del disegno di legge n. 5534)

(Relatori per la maggioranza: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535; BARETTA e BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis)


NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sugli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e sulle parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza.

 

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ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

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INDICE

 

Pag. 6

I COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 9
Tabella n. 8 (Interno) Pag. 13
II COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 13
(Giustizia)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 17
Tabella n. 5 (Giustizia) Pag. 19
Tabella n. 8 (Interno, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 21
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 23
III COMMISSIONE PERMANENTE   Pag. 25
(Affari esteri e comunitari)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 27
Tabella n. 6 (Affari esteri) Pag. 27
IV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 29
(Difesa)
Tabella n. 11 (Difesa) Pag. 33
VI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 37
(Finanze)
Tabella n. 1 (Entrata) Pag. 39
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 45
VII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 49
(Cultura, scienza e istruzione)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 51
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 53
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca) Pag. 55
Tabella n. 13 (Beni e attività culturali) Pag. 59
VIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 61
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 67
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare) Pag. 69
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 73
IX COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 77
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 79
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 81
X COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 85
(Attività produttive, commercio e turismo)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 87
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 89
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 91
XI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 93
(Lavoro pubblico e privato)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 95
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 97
XII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 103
(Affari sociali)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 105
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 107
Tabella n. 14 (Salute) Pag. 111
XIII
XIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 117
(Agricoltura)
Tabella n. 12 (Politiche agricole, alimentari e forestali) Pag. 119

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Pag. 7


I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

Pag. 8

 

Pag. 9

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Anna Maria BERNINI BOVICELLI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013,

          premesso che:

              riguardo alle deduzioni e detrazioni fiscali previste dal disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis), non è prevista una esaustiva elencazione degli oneri con riferimento ai quali, pur non risultando gli stessi indicati negli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), la deduzione e la detrazione sono comunque «riconducibili» nell'ambito delle succitate norme del TUIR;

              la relazione illustrativa contiene alcune indicazioni che, però, vengono addotte a titolo esemplificativo: tra le deduzioni, risulterebbero comprese le deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cosiddetto terzo settore (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005);

              andrebbe dunque maggiormente chiarito quale sia il regime applicabile a

 

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ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in questione, quali – ad esempio – il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, comma 2 della legge n. 128 del 2012, che ha consentito, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, alle persone fisiche di dedurre dal proprio reddito complessivo a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;

              è quindi opportuna una più precisa individuazione – anche alla luce dei principi dell'articolo 23 della Costituzione e dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) – delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale;

              analogamente, andrebbe svolta un'attenta valutazione rispetto alle previsioni del comma 7 dell'articolo 12 che deroga espressamente – per quanto attiene alle suddette disposizioni, recate dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 – a quanto sancito dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente nella parte in cui prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»;

              i commi 1 e 2 dell'articolo 5 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare, fissando l'incremento del risparmio in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome:

              in particolare, il comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a), sostituisce le somme stabilite dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, da cui discende che il risparmio che le regioni a statuto ordinario devono realizzare è quindi pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

              in relazione agli obiettivi di risparmio fissati da precedenti disposizioni legislative, è intervenuta la sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto-legge n. 98 del 2011, con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi;

              le norme sul risparmio da realizzare nell'anno 2015 e successivi, recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 e modificate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del disegno di legge di stabilità per il 2013 solo in relazione alla somma, andrebbero pertanto valutate alla luce della suddetta sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, della Corte costituzionale, atteso che le stesse non sembrerebbero porre alcun limite temporale alle restrizioni finanziarie disposte per le regioni;

              analoga valutazione si impone per le previsioni del comma 3 dell'articolo 5 che, intervenendo sull'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, aumentano le riduzioni del Fondo ivi previsto, risultando gli importi di conseguenza previsti in 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e in 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015;

              preso atto che, con riferimento al disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015» (C. 5535), il programma 21.1 – Organi costituzionali, registra una riduzione, in particolare, del capitolo 1638, che reca i fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché un decremento degli stanziamenti destinati ai capitoli 2103 e 2104, in cui sono appostati i fondi relativi alle spese, rispettivamente, per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati;

 

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DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 12, commi da 4 a 10, con riferimento alle deduzioni e detrazioni previste dal disegno di legge di stabilità è necessario, anche alla luce dei principi dell'articolo 23 della Costituzione e dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), chiarire maggiormente quale sia il regime applicabile a ipotesi non esplicitamente prese in considerazione dalle disposizioni in questione, e una più precisa individuazione delle disposizioni colpite dai limiti in esame, trattandosi di una limitazione di preesistenti agevolazioni che si traduce, in concreto, in un maggiore prelievo fiscale, svolgendo al contempo un'attenta valutazione rispetto alla previsioni del comma 7 dell'articolo 12 che deroga espressamente – per quanto attiene alle suddette disposizioni, recate dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 – a quanto sancito dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente nella parte in cui prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»;

          2) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, che sono formulati disponendo, dal 2015, una misura di risparmio permanente, vanno valutati alla luce della sentenza n. 193 del 19 luglio 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto-legge n. 98 del 2011 con le quali gli obiettivi di risparmio determinati per regioni, province e comuni sono stati estesi anche al 2014 e agli anni successivi.

 

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Anna Maria BERNINI BOVICELLI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 8)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013;

          rilevato che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tabella n. 8), gli stanziamenti, in termini di competenza, per il 2013 ammontano a 17.057,49 milioni di euro e che, rispetto alle previsione assestate relative all'anno finanziario 2012, pari a 24.575,5 milioni, è stata proposta una variazione in diminuzione pari a 7.518,07 milioni di euro, equivalente, per la quasi totalità, a un rilevante decremento riguardante la Missione (2) – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali in ordine alla quale si prevede un taglio, rispetto alle previsioni assestate 2012, pari a 7.259.8 milioni di euro,

          tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità per il 2013 (C. 5534-bis) dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge,

          ricordato che, al fine di superare le criticità derivanti dall'utilizzo delle riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie

 

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delle spese dei Ministeri, l'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto, al comma 14, che spetta ai singoli Ministri competenti proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015;

          evidenziato che il quadro di riferimento della nota integrativa del disegno di legge di bilancio per lo stato di previsione del Ministero dell'interno segnala nello scenario socio-economico attuale e previsto nel triennio i seguenti fenomeni definiti «particolarmente rilevanti e critici»: la criminalità interna e internazionale, nonché i rischi connessi al fenomeno terroristico, interno e internazionale, quest'ultimo collegato anche alla matrice di natura fondamentalista; il fenomeno migratorio, connesso alla situazione del Nord Africa e del Medio Oriente, con le sue conseguenze di ordine pubblico (flussi migratori clandestini, traffico di esseri umani, tratta di donne e minori) e le sue implicazioni sociali tra le quali rileva, in primis, la necessità di garantire la convivenza tra culture diverse; la sicurezza del territorio, su cui incidono fattori di varia natura, da affrontare con politiche integrate, anche attraverso il ruolo dei prefetti, che coinvolgano gli enti territoriali;

          sottolineata quindi l'esigenza di assicurare congrue risorse per il settore della sicurezza e per assicurare il personale necessario nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, anche considerato che se vi è un settore che non può in questo momento tollerare decrementi di organici e di mezzi, esso è proprio quello della sicurezza, considerato che tanto più in tempo di crisi ai Corpi di polizia viene chiesto di più, sia per quantità che per qualità di lavoro, e che a tale maggiore impiego non può corrispondere una diminuzione degli organici e una riduzione dei mezzi,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          è necessario assicurare congrue risorse per il settore della sicurezza, con particolare riguardo ai fondi necessari per un superamento anche parziale del blocco del turn over, al fine di poter fronteggiare adeguatamente i fenomeni critici evidenziati in premessa.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Maurizio PANIZ)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, per le parti di competenza;

          rilevato che:

              tra gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risultano anche le spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM): 35,0 milioni di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2012 di circa 500.000 euro;

              tale incremento non appare giustificato, anche in considerazione del fatto che il CSM non deve sostenere le spese relative al funzionamento della Scuola superiore della magistratura,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricondurre lo stanziamento relativo alle spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura allo stesso livello del bilancio assestato 2012.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Maurizio PANIZ)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 5)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

          rilevato che:

              lo stanziamento complessivo per il programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria nel bilancio 2013 a legislazione vigente è pari a 2.802,7 milioni di euro e, quindi, in diminuzione rispetto al bilancio 2012;

              gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.436 milioni di euro) e che, in particolare, ben 2.201,38 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente;

              la grave situazione di sovraffollamento nella quale versano le carceri, al contrario, impone un aumento dello stanziamento per il programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria, pari ad almeno 70 milioni di euro;

              in particolare, è necessario che la predetta somma sia ripartita sui capitoli di spesa corrente, per il rifinanziamento

 

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della cosiddetta «Legge Smuraglia» per il lavoro esterno dei detenuti e, in parte, sui capitoli 7300 (piano di gestione 1) e 7261 piani di gestione (1 e 2), che consentono l'impiego dei detenuti all'interno delle strutture;

              inoltre, il CIPE ha deliberato la spesa di circa 122 milioni di euro per la realizzazione dei quattro nuovi istituti previsti dal «Piano straordinario di edilizia penitenziaria», la cui attuazione rischia di essere compromessa attraverso la suddivisione del predetto importo in diverse annualità, delle quali solo la prima risulterebbe essere trasmessa alla contabilità del Commissario nell'anno in corso;

              risulta invece indispensabile il trasferimento dell'intera somma sin dal prossimo esercizio finanziario, per consentire il completo avvio del «Piano carceri» attraverso la predisposizione degli atti e dei procedimenti di gara;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) sia adeguatamente incrementato, nella misura e con le modalità indicate in premessa, lo stanziamento per il programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria;

          2) con riferimento al «Piano carceri», sia previsto, in termini di competenza e di cassa, il completo trasferimento della differenza tra l'importo della prima annualità deliberata dal CIPE e la complessiva somma di 122 milioni di euro.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Maurizio PANIZ)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, per le parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Maurizio PANIZ)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 10, relativa allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, per le parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5534-bis:

ART. 3.

      Sopprimere la lettera a) del comma 9.

      Al comma 17, lettera a), sopprimere il n. 1.

      Al comma 17, lettera c), capoverso, sopprimere le parole da: tale ultima quota fino a: magistratura ordinaria.

      Al comma 17, lettera d), capoverso, sopprimere le parole da: tale ultima quota fino a: magistratura amministrativa.

      Al comma 17, sopprimere la lettera f).

 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Enrico PIANETTA)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 6)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2013) e il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

          esaminate le tabelle n. 2, «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015» (limitatamente alle parti di competenza), e n. 6 «stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015»;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva;

          richiamate le considerazioni e ribaditi gli indirizzi formulati nel parere reso in sede consultiva il primo agosto scorso in

 

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ordine al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012;

          rilevato criticamente il persistente sottodimensionamento, rispetto alla media europea, delle risorse statali destinate alla proiezione internazionale del Paese ed alla sua politica estera, ulteriormente accentuato dalle riduzioni disposte dall'articolo 3 del disegno di legge di stabilità;

          manifestata viva perplessità per l'ulteriore riduzione della dotazione finanziaria relativa alla contribuzione dell'Italia alla PESC-PSDC, pur tenendo conto della flessibilità operativa richiamata dai chiarimenti resi dal Governo, in quanto occorre assicurare la continuità della quota percentuale di competenza nazionale;

          ritenuto che l'azzeramento dei fondi per l'attivazione degli sportelli unici all'estero, disposto dall'articolo 3, comma 25, del disegno di legge di stabilità non debba pregiudicare gli obiettivi di rilancio dell'internazionalizzazione dell'economia italiana anche alla luce della trasformazione in agenzia dell'ex ICE;

          considerato che il pur incrementato stanziamento per il Ministero degli affari esteri nell'ambito della Tabella A, rispetto alle previsioni 2012, continua a risultare inadeguato a fronte degli accordi internazionali sottoscritti da ratificare;

          valutato invece positivamente il segnale dell'inversione di tendenza nella dotazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, benché limitato al prossimo anno, nell'auspicio che la relativa gestione sia conforme ai più recenti parametri definiti in sede internazionale, privilegiando il conseguimento dei risultati e snellendo le procedure amministrative;

          rinnovato il fermo auspicio che la contribuzione italiana alle banche ed ai fondi di sviluppo sia il più possibile regolare e coordinata con gli obiettivi di politica estera e di promozione del sistema-Paese che sono di competenza del Ministero degli affari esteri;

          confermata la priorità politica che una quota-parte consistente del gettito derivante dall'introduzione della cosiddetta Tobin Tax sia destinata alla cooperazione allo sviluppo;

          segnalata l'esigenza di approfondire le implicazioni, nell'ambito della cooperazione con l'UNIDO, della chiusura del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste, come disposta dall'articolo 3, comma 27 del disegno di legge di stabilità;

          sottolineato che il futuro del Trattato di amicizia italo-libico – menzionato in Tabella E in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali – pur continuando a presentare profili di criticità in ordine alla vigenza ed attuazione alla luce degli eventi occorsi, richiama l'esigenza di rafforzare il sostegno dell'Italia al processo di stabilizzazione e di democratizzazione della Libia nel quadro generale degli storici rapporti bilaterali da mantenere e da sviluppare e nell'ottica di contribuire a rimuovere le preoccupazioni che la situazione attuale ancora desta;

          auspicato il tempestivo rifinanziamento degli interventi a favore degli esuli e delle minoranze italiane in Slovenia e in Croazia di cui alle leggi n. 72 e n. 73 del 2001;

          osservato che lo stralcio dal disegno di legge di stabilità dell'articolo 8, comma 15, relativo al rifinanziamento della legge n. 182 del 2002 per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles non deve in nessun modo pregiudicare l'adempimento dell'importante impegno internazionale assunto, anche al fine di evitare la maturazione degli interessi di mora;

          manifestato rammarico per il fatto che non abbia ancora trovato attuazione la previsione dello stanziamento autonomo per il Museo nazionale dell'emigrazione italiana, auspicata in occasione del parere reso dalla Commissione sulla manovra di bilancio dello scorso anno nella seduta del 12 novembre 2011,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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      con le seguenti condizioni:

          i fondi necessari ad assicurare continuità alla gestione del Museo nazionale dell'emigrazione siano reperiti nell'ambito della quota di competenza del Ministero degli affari esteri della Tabella A;

          la Tabella B sia integrata con uno stanziamento per il Ministero degli affari esteri sufficiente a garantire la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles;
      e con le seguenti osservazioni:

          si ravvisa l'opportunità di proseguire nell'azione di modernizzazione e di razionalizzazione delle strutture, degli assetti organizzativi e delle procedure interne del Ministero degli affari esteri, anche attraverso interventi normativi in materia di regolamentazione del trasferimento del personale, di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di capitalizzazione dei canoni di affitto per le sedi estere, nonché di impiego degli addetti culturali presso le ambasciate ovvero i consolati;

          si lamenta il mancato rifinanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, prendendo atto dell'impegno del Governo per il ripianamento dell'esposizione dell'Italia, anche al fine del recupero della nostra posizione in seno all'organismo amministrativo del fondo stesso, e sollecitando una tempestiva informativa al Parlamento in merito ai modi e ai tempi della regolarizzazione dei versamenti.

 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Pier Fausto RECCHIA)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 11)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La IV Commissione,

          esaminata la tabella n. 11, stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013, del disegno di legge C. 5535, recante «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015», e le connesse parti del disegno di legge C. 5534-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;
      rilevato che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio:

              lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa reca uno stanziamento complessivo, in termini di competenza, pari a 20.935,2 milioni, con una variazione positiva per 973,1 milioni rispetto al bilancio preventivo 2012 e di 90,437 milioni rispetto al bilancio assestato;

              in attuazione degli obiettivi di riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 dal bilancio preventivo del Ministero della difesa dovranno decurtarsi di 236,1 milioni per il 2013, 176,4 milioni nel 2014 e 269,5 milioni per il 2015;

          segnalato come le spese di esercizio siano ormai del tutto insufficienti a garantire

 

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la piena funzionalità dello strumento militare, in termini di formazione e addestramento del personale nonché di manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli equipaggiamenti di sicurezza;

          preso atto che l'impatto delle suddette misure di contenimento della spesa sarà presumibilmente riversato integralmente sulle spese per investimenti e che, pertanto, le previsioni di spesa in conto capitale non saranno sufficienti per sostenere la prosecuzione dei programmi di investimento pianificati e già approvati, rendendo necessaria un'integrale revisione della pianificazione pluriennale;

          rilevato, altresì, quanto al disegno di stabilità per il 2013, che la disposizioni recata all'articolo 3, comma 1, opera una riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili del Ministero della difesa nella misura di 236,1 milioni per il 2013, 176,4 milioni nel 2014 e 269,5 milioni per il 2015;

          preso atto che in Tabella C, la voce relativa ai contributi ad enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa ha un importo pari a 259.000 euro per il 2013, 257.000 euro nel 2014 e 253.000 euro nel 2015 che risulta non solo ridotto rispetto allo scorso anno, ma anche incapiente rispetto all'esigenza di assicurare per il triennio alle associazioni combattentistiche un flusso di contributi congruo per le esigenze di funzionamento, nonché di riconoscere un finanziamento straordinario finalizzato all'organizzazione delle celebrazioni per il “Settantesimo della Resistenza e della Guerra di Liberazione”»;

          valutata negativamente la disposizione recata dall'articolo 12, comma 17, che esclude benefici fiscali a favore dei percettori di pensioni di guerra e di redditi assimilati ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, trattandosi di somme erogate per finalità di particolare rilevanza sociale;

          sottolineato che il disegno di legge in esame non interviene sul fondo per il finanziamento delle missioni di pace che – in base all'attuale norma di finanziamento che lo ha incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – potrebbe non risultare adeguato in relazione delle attività prevedibili per il prossimo anno;

          ribadita l'assoluta necessità di pervenire, per il 2013, ad un progressivo superamento del blocco del turn-over per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che – con il decreto-legge n. 95 del 2012 – è stata fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni

          a) sia assicurato un adeguato stanziamento per le spese di esercizio, in ragione della natura essenziale che la categoria dei «consumi intermedi» riveste per il settore della Difesa, essendo destinata a garantire la funzionalità dello strumento militare, in termini di formazione e addestramento del personale nonché di manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli equipaggiamenti di sicurezza;

          b) per quanto detto in premessa, si sopprima l'articolo 12, comma 17 del disegno di legge C.5534-bis;

          c) si valuti l'esigenza di assicurare ulteriori risorse al fondo per il finanziamento delle missioni di pace, la cui consistenza attuale non risulta adeguata in relazione delle attività prevedibili per il prossimo anno;

          d) all'articolo 7, comma 39, del disegno di legge C. 5534-bis, sia chiarita la portata della locuzione «sede limitrofa»;

 

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          e) si ripristini lo stanziamento a carattere almeno triennale finalizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associazioni combattentistiche.

      La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 5534-bis:

ART. 8.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      23-bis
. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

          «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per l'anno 2012, del 50 per cento per il triennio 2013-2015, del 70 per cento per il biennio 2016-2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018».

      Conseguentemente:

          a) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36,77 milioni di euro per l'anno 2013, pari a 115,02 milioni di euro per l'anno 2014, a 154,04 milioni di euro per l'anno 2015, a 115,49 milioni di euro per l'anno 2016 e a 38,47 milioni di euro per l'anno 2017.»;

          b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2013: – 2.480;

          2014: – 2.480;

          2015: – 2.480.

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Cosimo VENTUCCI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VI Commissione,

          esaminate la tabella n. 1, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013, del disegno di legge C. 5535, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015», e le connesse parti del disegno di legge C. 5534-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;

          sottolineata l'esigenza di coniugare la definitiva stabilizzazione degli equilibri di finanza pubblica con la necessità di avviare un processo, concreto e credibile, di progressiva riduzione della pressione fiscale, segnatamente in favore dei redditi da lavoro e delle imprese, nella consapevolezza che la leva tributaria costituisce un elemento fondamentale per ripristinare condizioni più favorevoli alla crescita dell'economia nazionale;

          rilevato come l'impostazione del disegno di legge di stabilità segnali una mutazione nell'indirizzo di politica fiscale del Governo, che era finora prioritariamente orientato a scongiurare l'incremento di due punti delle aliquote IVA del

 

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10 e del 21 per cento previsto dalla legislazione vigente a decorrere dal 1o luglio 2013, e che ora ha invece ritenuto opportuno confermare, con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 1, una parte di tale incremento delle aliquote IVA (nella misura di un punto percentuale), anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee, le quali raccomandano un riequilibrio del carico fiscale a favore dei redditi ed uno spostamento del prelievo sui consumi e sui patrimoni, nonché di operare, con il comma 2 del predetto articolo 12, una parziale riduzione dell'imposizione IRPEF per i primi due scaglioni di reddito, al fine di dare un primo, condivisibile segnale circa l'intenzione di ridurre la pressione fiscale sul lavoro;

          evidenziato tuttavia, in tale contesto complessivo, come le misure di riduzione dell'IRPEF risultino formulate in termini a volte eccessivamente drastici e come l'effettiva riduzione dell'imposizione sui singoli contribuenti risulti piuttosto modesta, anche in quanto alla riduzione delle aliquote IRPEF sui primi due scaglioni è stata necessariamente collegata, per esigenze di copertura finanziaria, a una forte riduzione delle possibilità di detrazione e deduzione delle spese ed oneri, operata dai commi da 4 a 10 dell'articolo 12, i quali introducono, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro, una franchigia di 250 euro alle spese detraibili e deducibili e un limite massimo di 3.000 euro alle spese cui applicare la percentuale di detraibilità prevista dall'articolo 15 del TUIR;

          rilevato, inoltre, come l'impatto congiunturale complessivo di tali misure sia difficilmente quantificabile e come la previsione di retroattività delle predette modifiche ai regimi di detrazione e deduzione finisca per raddoppiare l'effetto di inasprimento delle misure stesse;

          ravvisata quindi la difficoltà di stimare, sotto questi profili, l'impatto complessivo sui singoli contribuenti della manovra e di valutare gli effetti retributivi delle modifiche alle norme tributarie, non essendosi scelto di intervenire selettivamente sulle diverse tipologie di detrazione e deduzione;

          ritenuto che a tali problematiche si possa ovviare o ripristinando l'iniziale impostazione del Governo di destinare tutte le risorse finanziarie disponibili alla sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA, ovvero correggendo le misure sull'IRPEF recate dal disegno di legge di stabilità, modulando meglio la combinazione tra misure in materia di IRPEF ed interventi in materia di IVA, ad esempio intervenendo sulla sola aliquota relativa al primo scaglione di reddito IRPEF, eliminando la retroattività delle restrizioni in materia di detrazioni e deduzioni, operando un intervento più selettivo sulle detrazioni attraverso lo strumento della delega che il disegno di legge C. 5291, recentemente approvato dalla Camera, attribuisce al Governo per la revisione complessiva delle tax expenditures, nonché affrontando il problema dei contribuenti incapienti;

          evidenziata quindi la necessità di acquisire una più compiuta e puntuale stima circa gli effetti macroeconomici comparati delle norme recanti l'innalzamento delle aliquote IVA e la riduzione delle possibilità di deduzione e detrazione, a fronte dello sgravio di imposta determinato dalla riduzione delle aliquote IRPEF sui primi due scaglioni;

          rilevato altresì, in particolare, come l'applicazione automatica di una franchigia e di un tetto massimo alle spese deducibili e detraibili, senza distinguere tra le diverse tipologie di spesa in ragione della loro maggiore meritevolezza o rilevanza sociale, possa sortire effetti distorsivi rispetto all'equità complessiva del sistema tributario;

          sottolineato come molte delle misure di inasprimento di regimi tributari previsti dal disegno di legge di stabilità si applichino già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, in deroga al principio generale di retroattività delle norme tributarie sancito dallo

 

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Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, laddove, invece, la riduzione delle aliquote IRPEF si applicherebbe a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento;

          richiamato altresì come il comma 17 dell'articolo 12 restringa l'ambito dell'esenzione IRPEF attualmente prevista per le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione, per le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare, limitandolo ai soli soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

          evidenziato come il disegno di legge di bilancio preveda per il 2013 una significativa riduzione, pari a 2.522 milioni, delle entrate riconducibili al settore del lotto, delle lotterie e dei giochi pubblici,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) si provveda a sopprimere le norme, di cui ai commi 7, secondo periodo, e 10 dell'articolo 12, le quali stabiliscono, in deroga alle norme dello Statuto dei diritti del contribuente sull'efficacia nel tempo delle norme tributarie, che le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9, concernenti la modifica dei regimi di deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 15 del TUIR, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, in quanto tali previsioni, oltre a violare il predetto principio di irretroattività delle norme tributarie, si pongono in netto contrasto con l'esigenza di tutelare l'affidamento e la buona fede dei contribuenti, i quali, nell'effettuare le proprie decisioni di spesa nel 2012, hanno fatto legittimamente conto sulla possibilità di godere dei regimi di deducibilità e detraibilità previsti in quel momento dall'ordinamento;

          2) con riferimento al comma 30 dell'articolo 12, il quale abroga il regime tributario agevolato previsto in favore delle società agricole dall'articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, e stabilisce che le opzioni per l'applicazione del predetto regime già esercitate perdano efficacia dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, in esplicita deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si provveda ad eliminare la predetta previsione di retroattività, la quale, modificando ex post il contesto entro il quale le imprese avevano effettuato le loro scelte imprenditoriali e programmato i loro investimenti, avrebbe effetti particolarmente gravi su un settore già provato dalla crisi economica e dalla concorrenza internazionale e sul quale incidono anche le previsioni recate dal comma 29 del medesimo articolo 12, in materia di rivalutazione dei redditi dominicali e agrario nonché del valore catastale dei terreni agricoli;
      e con le seguenti osservazioni:

          a) si sottolinea in primo luogo la necessità di adottare tutte le misure utili a scongiurare definitivamente la prospettiva, già prevista dalla legislazione vigente e parzialmente confermata dall'articolo 12, comma 1, del disegno di legge di stabilità, di incrementare ulteriormente le aliquote IVA, in considerazione delle conseguenze negative che tale misura determinerebbe sulle già deboli aspettative di ripresa dell'economia italiana, attualmente in recessione, in particolare per quanto riguarda gli effetti ulteriormente depressivi che essa avrebbe sul livello della domanda di beni e di servizi;

          b) si rileva quindi, in linea generale, la necessità di verificare attentamente se l'insieme delle misure di carattere tributario recate dal disegno di legge di stabilità sia sufficiente ad avviare un processo, sia pur progressivo, di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e sulle attività imprenditoriali, in particolare

 

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dando ai contribuenti ed agli operatori economici segnali chiari circa l'effettiva volontà del Governo di sostenere la ripresa economica ed i consumi;

          c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 12, il quale proroga a tutto il 2013 le misure tributarie sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, a tal fine introducendo una speciale agevolazione, peraltro non meglio specificata, e demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione, si segnala l'opportunità di specificare, almeno in linea di principio, le caratteristiche essenziali dell'agevolazione;

          d) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, si evidenzia, in particolare, come l'applicazione della predetta franchigia di 250 euro alla detraibilità delle spese, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del TUIR, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, determinerebbe, nei fatti, l'eliminazione della predetta agevolazione;

          e) con riferimento al comma 6 dell'articolo 12, il quale estende la franchigia di cui ai commi 4 e 5 anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità o detraibilità dall'imposta lorda è «riconducibile», rispettivamente, agli articoli 10 e 15 del TUIR, si segnala come la norma risulti formulata in termini eccessivamente generici, in quanto l'estensione dell'ambito applicativo della franchigia, attraverso il ricorso al concetto di «riconducibilità» ai predetti articoli 10 e 15 del TUIR, potrebbe dar luogo a incertezze circa l'effettivo ambito applicativo della franchigia medesima, determinando conseguentemente l'insorgere di contenzioso;

          f) con riferimento al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 12, il quale stabilisce che il limite massimo di 3.000 euro per ciascun periodo di imposta, alla detraibilità dall'IRPEF delle somme indicate nell'articolo 15 del TUIR si applica anche alle somme, anche se non indicate nel medesimo articolo 15, la cui detraibilità è «riconducibile» al predetto articolo, si segnala, analogamente a quanto rilevato con riferimento al comma 6, come l'estensione dell'ambito applicativo del limite di detraibilità attraverso il ricorso al concetto di «riconducibilità» all'articolo 15 del TUIR, possa dar luogo a incertezze circa l'effettiva applicabilità della franchigia medesima, determinando conseguentemente l'insorgere di contenzioso;

          g) con riferimento alle previsioni di cui al comma 14 dell'articolo 12, il quale, modificando la tabella A, parti II e III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilisce che le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni siano assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, anziché del 4 per cento, si segnala l'esigenza di eliminare tale norma, il cui ambito di applicazione non è, tra l'altro, del tutto chiaro, in quanto essa avrebbe ricadute fortemente negative rispetto all'erogazione sul territorio di servizi sociali essenziali, e di impegnare il Governo a sostenere presso la Commissione europea l'opportunità di mantenere tale regime agevolato, eventualmente richiedendo a tal fine una deroga alla disciplina IVA comunitaria;

          h) con riferimento al comma 17 dell'articolo 12, il quale circoscrive l'ambito di applicazione dell'esenzione IRPEF attualmente contemplata per le pensioni di guerra e relative indennità accessorie, ai soli soggetti titolari di un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, si segnala come la misura dovrebbe avere effetti di risparmio decrescenti nel tempo, per evidenti ragioni anagrafiche, ed incida su prestazioni pensionistiche erogate in riconoscimento di comportamenti cui si riconnette un elevato valore morale;

 

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          i) con riferimento ai commi 18 e 19 dell'articolo 12, i quali introducono, a decorrere dal 1o gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05 per cento, sulle compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato e sulle operazioni sui cosiddetti «strumenti derivati», nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, si sottolinea la necessità di distinguere, a parità di gettito complessivo, l'aliquota d'imposta applicabile alle transazioni relative ad azioni da quella concernente gli strumenti derivati, nonché di differenziare, all'interno della stessa categoria degli strumenti finanziari derivati, tra quelli stipulati per finalità meramente speculative e quelli il cui utilizzo è direttamente connesso all'operatività di soggetti imprenditoriali, a copertura dei rischi di fluttuazione della quotazione di materie prime o beni necessari per il processo produttivo, ovvero di monete;

          l) si evidenzia l'esigenza di rivedere, anche alla luce dei dati aggiornati forniti dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento, la previsione, recata dal disegno di legge di bilancio, concernente una contrazione, pari a 2.522 milioni di euro, delle previsioni di entrata riconducibili al settore del lotto, delle lotterie e dei giochi pubblici, che dovrebbe invece essere corretta in circa 1.242 milioni di euro per il 2013 e in circa 594 milioni di euro nel 2014; si evidenzia inoltre l'esigenza di assicurare la piena confrontabilità tra le previsioni di entrata attinenti al settore dei giochi pubblici, che nel bilancio 2012 erano iscritte nella gestione autonoma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e quelle concernenti le previsioni per il 2013, che nel nuovo disegno di legge di bilancio risultano esposte, a seguito dell'accorpamento dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella nuova unità di voto denominata «Entrate derivanti dalla gestione delle attività svolte dall'AAMS.

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Cosimo VENTUCCI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VI Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza), del disegno di legge C. 5535, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015», e le connesse parti del disegno di legge C. 5534-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»;

          rilevato preliminarmente come le previsioni di spesa recate dalla tabella n. 2 tengano conto degli effetti finanziari derivanti dall'incorporazione, operata dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, nonché della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), le cui funzioni e risorse sono

 

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state ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

          evidenziato, in tale ambito, come la predetta incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, abbia comportato significative modifiche nella struttura dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con l'istituzione e soppressione di capitoli di spesa e l'incremento sia delle entrate sia delle spese;

          rilevato, in dettaglio, come, la dotazione iscritta a bilancio per l'Agenzia delle entrate (capitolo 3890), a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio, registri un incremento, sia rispetto al dato assestato 2012 sia rispetto ai dati previsionali 2012, che tuttavia appare inferiore alla quota attribuita alla predetta Agenzia del territorio dal bilancio 2012;

          segnalato inoltre come la dotazione iscritta a bilancio per la nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920) rechi a sua volta un incremento di 296 milioni rispetto all'assestamento 2012 e di oltre 350 milioni rispetto al dato previsionale;

          rilevato come il comma 23 dell'articolo 8 operi una riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per un importo pari a 3,2 miliardi di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi per il 2014 e 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015;

          evidenziato come il disegno di legge di bilancio preveda, rispetto alle previsioni assestate 2012, una riduzione totale di oltre 200 milioni delle risorse complessivamente destinate al corpo della Guardia di finanza, di cui, in particolare, 108 milioni relativi alla dotazione del programma di spesa 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali»,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) si segnala l'esigenza di approfondire le ragioni delle modifiche recate dal disegno di legge di bilancio agli stanziamenti in favore dell'Agenzia delle entrate e della nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli, in particolare al fine di comprendere se le misure di accorpamento dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane possano effettivamente conseguire i risparmi di spesa che il Governo ha stimato debbano derivare da tale accorpamento;

          b) in dettaglio, alla luce delle modifiche introdotte nella tabella n. 2 conseguenti all'accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno in particolare istituito una serie di nuovi capitoli di spesa, nei quali sono appostate risorse precedentemente iscritte nel bilancio della gestione autonoma dell'AAMS, si rileva come tale operazione contabile non consenta un agevole raffronto tra le risorse previste nel bilancio 2012 e quelle indicate nel bilancio 2013, sottolineandosi pertanto la necessità di chiarire tale aspetti, al fine di assicurare la piena trasparenza e leggibilità dei documenti di bilancio;

          c) si rileva altresì la necessità di verificare se la contrazione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per un importo pari a 3,2 miliardi di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi per il 2014 e 1 miliardo a decorrere dall'anno 2015, operata dal comma 23 dell'articolo 8, possa comportare una riduzione delle risorse disponibili per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta, in quanto tale riduzione avrebbe effetti particolarmente negativi sulle imprese, le

 

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quali vedrebbero ulteriormente pregiudicata la propria liquidità finanziaria, che ha già subito le conseguenze negative determinate dalla restrizione nell'erogazione del credito realizzata in questi ultimi anni dal sistema creditizio;

          d) si sottolinea l'esigenza che i condivisibili obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica siano realizzati tenendo conto della necessità di non indebolire la capacità degli organismi pubblici, segnatamente della Guardia di finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando ed alla contraffazione.

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – limitatamente alle parti di competenza – per l'anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          rilevato che le spese per interventi di sostegno ai settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recato dalla tabella n. 2), all'interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all'editoria (15.4);

          ricordata la situazione di crisi in cui versa il settore dell'editoria nella fase di transizione dal cartaceo al digitale, nonché i dati relativi agli esuberi nel settore, pari a circa 4.000 unità di personale, nonché il rischio di chiusura per 70 testate, a causa della riduzione di fatto dei contributi diretti, pur in presenza di nuove regole di trasparenza non sufficienti però a garantire la sopravvivenza di dette testate dati i

 

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problemi di distribuzione pubblicitaria e di credito;

          sottolineata la necessità di salvaguardare il valore costituzionale del pluralismo nell'informazione;

          tenuto conto dell'insieme del mondo dell'editoria interessato alla transizione al digitale, con particolare riferimento all'editoria scolastica, gravata del passaggio dal 4 per cento al 21 per cento dell'IVA e dal rischio che si proceda ad un'innovazione di strumenti senza la necessaria qualità ai contenuti;

          sottolineato che le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione poi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2), all'interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1). Il programma Attività ricreative e sport reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 605,2 milioni di euro, di cui 403,8 milioni per spese correnti e 201,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto all'assestamento 2012, si registra una riduzione di 7 milioni di euro. Le previsioni complessive delle dotazioni di competenza del programma Attività ricreative e sport relative al triennio 2013-2015 sono le seguenti: per la parte corrente, 403,8 milioni di euro per il 2013, 408,3 milioni di euro per il 2014 e 407,5 milioni di euro per il 2015; per la parte in conto capitale, 201,4 milioni di euro per il 2013, 201,4 milioni di euro per il 2014 e 201,4 milioni di euro per il 2015. Il totale ammonta a 605,2 milioni di euro per il 2013, 609,7 milioni di euro per il 2014 e 608,9 milioni di euro per il 2015,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) si incrementino i contributi diretti all'editoria fino alla somma di 120 milioni, al netto del debito con le Poste Italiane, essenziale per la sopravvivenza di 70 testate;

          2) si prevedano norme a sostegno dell'occupazione nel settore della stampa quotidiana e periodica, come misure per affrontare la crisi di questo settore, anche in riferimento all'esame del disegno di legge n. 5270;

          3) si definiscano provvedimenti specifici per l'editoria scolastica nella transizione al digitale, con particolare attenzione al rispetto delle pari opportunità fra gli studenti, specie nella scuola dell'obbligo, e alla qualità dei contenuti.

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

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DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – limitatamente alle parti di competenza – per l'anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          rilevato che parte delle spese per gli interventi nel settore dell'informazione insistono, a partire dall'esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008, ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

          tenuto conto, nel dettaglio, che nell'ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva;

          considerato che si tratta, in particolare, di 92,9 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in

 

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ambito locale (capitolo 3121), con un decremento di 24,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2012;

          preso atto che non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (capitolo 3021), in corrispondenza del quale nell'assestamento 2012 erano allocati 3 milioni di euro,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

        appare necessario rifinanziare i capitoli 3121 e 3021, in misura adeguata ad una riduzione dei decrementi disposti.

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

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DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          rilevato che il comma 23 dell'articolo 3, a decorrere dal 2013, dispone la riduzione degli assegni di sede del personale delle scuole all'estero nella misura di 712.265 euro annui e che l'articolo 14, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – la cosiddetta spending review – ha già disposto una riduzione di 400 unità del personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all'estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere, da operare in 5 anni sebbene già per l'anno scolastico in corso si sia determinata una riduzione di ben 134 posti; tali disposizioni penalizzano l'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero, poiché la pesante riduzione del contingente degli insegnanti italiani e la riduzione delle risorse da destinare

 

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agli enti gestori ha già avuto, come effetto immediato, la chiusura di diversi corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

          tenuto conto che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, università e ricerca disposti dall'articolo 7, commi 12-15, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 – che risultano fissati per i tre dipartimenti in capo Ministero in parola in 182,9 milioni per il 2013, 172,7 milioni per il 2014 e 236,7 milioni per il 2015 – richiamati dal comma 29 dell'articolo 3 potrebbe essere conseguito con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili a valere sul programma 6.1 Fondi da assegnare, a partire dal capitolo 1296;

          rilevato che il comma 32 dell'articolo 3 dispone che la liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi è effettuata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato;

          considerato che i commi da 42 a 45 dispongono su materia specificatamente contrattuale prevedendo, dal 1o settembre 2013, l'aumento dell'orario di impegno per l'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado – da 18 a 24 ore di lezione frontale, esclusa quindi l'attività funzionale all'insegnamento comprendente tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate – nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15, e prevedono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione; rilevato peraltro che tali disposizioni determineranno la riduzione di 9.269 posti curricolari, mentre quella dei posti a tempo determinato per il sostegno sarebbe nella misura di 11.462 unità: questa misura precluderebbe così nuovi ingressi in ruolo per docenti precari e per giovani laureati; tenuto conto altresì che per i docenti medi europei, l'orario di insegnamento in classe è in media con le nostre 18 ore settimanali mentre lo stipendio di un insegnante italiano è ben al di sotto della media di quello dei colleghi europei, anche se rapportato al potere d'acquisto dei diversi paesi;

          preso atto che i commi 46 e 47 dell'articolo 3 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l'anno scolastico 2012/2013;

          constatato che gli interventi per il diritto allo studio universitario, la cui normativa è stata recentemente riformata dal D.Lgs. 68/2012, sono competenza delle regioni (nonché delle province autonome di Trento e Bolzano) le quali provvedono, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 68/2012, con le risorse provenienti: a) dal fondo del bilancio dello Stato (cap. 1710) denominato «Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio»; b) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio a carico degli studenti fissata dall'articolo 18, c. 8 del D.Lgs. 68/2012 da un minimo di 120-140-160 euro a seconda delle condizioni economiche della famiglia dello studente fino ad un massimo di 200 euro e, comunque, fissata a 140 euro in mancanza di specifiche delibere delle regioni; c) da risorse proprie delle regioni in misura non inferiore al 40 per cento del contributo statale di cui alla lettera a);

          verificato altresì che: a) sul cap. 1710 è allocata per il 2013 una somma di 102,9

 

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milioni di euro, comprendente i 12,5 milioni di euro previsti nella legge di stabilità 2012 e i 90 milioni di euro stanziati dall'articolo 23, c. 4, del decreto-legge 95/2012, a fronte di un assestato per il 2012 di 178,1 milioni di euro (provenienti dai cap. 1695 e 1713), con una diminuzione del finanziamento statale del 42,2 per cento; b) il gettito totale della tassa regionale, dapprima fissata dall'articolo 3, c. 21, della L. 549/1995 tra un minimo di circa 62 euro a un massimo di circa 103 euro, registra un aumento minimo di almeno il 40 per cento, interamente a carico delle famiglie degli studenti per un valore totale stimabile in 245 milioni di euro con un aumento del 45 per cento circa; c) ulteriori risorse, a carico delle famiglie degli studenti, potrebbero provenire dal possibile aumento delle tasse e contributi studenteschi, in particolare per i fuori corso ma non solo per loro, disposto dall'articolo 7, c. 42, del decreto-legge 95/2012, di cui almeno metà deve essere destinata ad integrare le borse di studio; d) il finanziamento minimo regionale potrebbe a sua volta decrescere a causa della diminuzione di quello statale; pertanto il finanziamento del diritto allo studio universitario ricadrebbe per oltre il 50 per cento sulle famiglie degli studenti, per circa il 35 per cento sullo Stato e per il rimanente 15 per cento sulle regioni e sarebbe comunque inferiore alle necessità, non garantendosi così gli interventi di sostegno per tutti gli aventi diritto ma solo per circa il 70 per cento di loro;

          il fondo di finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694), destinato a tutte le spese di funzionamento, ivi compresi gli stipendi di tutto il personale docente e non docente, nonché a quelle per la ricerca scientifica, presenta uno stanziamento per il 2013 di 6,6 miliardi di euro con una diminuzione di 369 milioni di euro rispetto all'assestato 2012 (- 5,6 per cento); analogamente il fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (cap. 7236) presenta uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro con una diminuzione del 3,2 per cento rispetto all'assestato 2012; peraltro viene addirittura soppresso «per cessazione della spesa» il cap. 7266 riguardante il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, col risultato che le relative spese, per gli interventi già avviati, sono finite a carico del fondo di finanziamento ordinario, come già osservato dalla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2011; pertanto, da un lato, il progressivo e accentuato definanziamento statale delle università, sia sul funzionamento che sugli investimenti infrastrutturali, sta impoverendo pesantemente le università e la loro capacità di realizzare attività didattiche e di ricerca di qualità a causa della forte diminuzione del personale docente e dell'impossibilità di far fronte persino alle spese di ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature, mentre, da un altro lato, analoghe considerazioni potrebbero essere esposte per l'importante attività della ricerca pubblica così strategica per il Paese,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

          1) per il sostegno dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero, nelle more di una riforma che garantisca il rilancio dell'attuale sistema di insegnamento e diffusione della lingua e cultura italiana, si preveda di consolidare il contingente di personale scolastico impegnato nelle scuole italiane all'estero, nei corsi di lingua e cultura e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;

          2) all'articolo 3, comma 31, si inserisca la congiunzione «e» fra la parola «generali» e la parola «amministrativi»;

          3) siano abrogati i commi 42, 43 e 45 all'articolo 3, in considerazione: della natura contrattuale della disciplina prevista, relativa all'innalzamento da 18 a 24 ore settimanali dell'orario di insegnamento frontale del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, ciò in

 

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considerazione anche: a) che a detto incremento di orario non corrisponde alcun aumento di retribuzione né un rilancio della professione docente e del suo ruolo sociale; b) che le ricadute sulla qualità della didattica e sui livelli di apprendimento degli studenti non possono che essere peggiorative; c) che le disposizioni in parola hanno effetti negativi sui livelli occupazionali dei docenti; d) che il tema del lavoro degli insegnanti non può prescindere dalle modalità didattiche e dal tempo scuola, così come è connesso all'organizzazione degli stessi spazi degli edifici scolastici dedicati alla didattica (aule, laboratori, sale insegnanti e così via);

          4) si riveda la riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente in ragione della qualità del lavoro svolto da tale personale a vantaggio dell'attività degli enti beneficiari fortemente connessa a progetti educativi e formativi;

          5) venga assicurato il pagamento degli scatti stipendiali del personale della scuola per gli anni 2011 e il 2012, a valere sulle risorse del capitolo 1298;

          6) si preveda una norma per definire un piano di ricollocamento nelle scuole del personale docente dichiarato inidoneo che tenga conto delle effettive condizioni di salute del personale stesso e delle competenze acquisite, nonché la possibilità per detto personale di fruire dell'istituto della dispensa;

          7) tra le destinazioni del fondo per gli interventi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 21, siano aggiunte, oltre a quella a favore delle università, anche quelle a favore del diritto allo studio universitario e degli enti pubblici di ricerca;

          8) una quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 21, di cui è già prevista in parte la destinazione a interventi urgenti per le università, sia direttamente destinata a incrementare il fondo di finanziamento ordinario delle università statali almeno fino al ripristino del finanziamento assestato per il 2012, anche al fine di consentire un maggiore turn over del personale docente e ricercatore funzionale a garantire adeguati livelli formativi e di ricerca;

          9) all'articolo 7, comma 14, si indichi la data entro la quale deve essere adottato il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca volto a fissare le linee guida per la razionalizzazione degli acquisti delle scuole e delle istituzioni educative ed universitarie;

          10) si rivedano le disposizioni all'articolo 3, commi 32 in ordine alla liquidazione del compenso agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi poiché penalizzerebbe coloro i quali hanno più esperienza professionale al servizio delle istituzioni scolastiche.

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 13)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          rilevato che il comma 63 dell'articolo 3 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del /2012 – che risultano fissati in 55,6 milioni per il 2013, 51,4 milioni per il 2014 e 66,7 milioni per il 2015 – concorrono le disposizioni recate dai commi 64 e 65 che riguardano, rispettivamente, gli interventi conservativi volontari sui beni culturali e le somme giacenti nelle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali;

          considerato che il comma 64 del medesimo articolo 3 modifica invece la disciplina sospensiva introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di contributi statali per interventi conservativi

 

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volontari sui beni culturali novellando l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) – che aveva stabilito la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali (che sono contributi facoltativi) dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015 – stabilisce che la stessa sospensione è disposta fino al pagamento dei contributi già concessi a quella data e non ancora erogati; considerato altresì che, in merito a tale disposizione il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che la funzione pubblica di adempimento alla norma non può che riguardare anche i soggetti privati;

          evidenziato che all'articolo 8, comma 21, prevede l'istituzione di un nuovo fondo, con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di interventi di settore concernenti le università, le famiglie, i giovani, la materia sociale, la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, nonché il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di utilizzo del fondo e il riparto delle risorse tra le predette finalità;

          considerato con allarme che i beni e le attività culturali non rientrano nei finanziamenti di detto fondo, poiché il bilancio complessivo del Ministero per i beni e le attività culturali non è allo stato attuale in grado di rispondere a numerosi interventi già in corso, non ha la forza di stabilizzare la spesa, non appare nelle condizioni di progettare investimenti, anche se le urgenze sono tante, nel campo dei beni culturali nell'accezione più larga, del paesaggio e in quello dello spettacolo;

          evidenziate le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2013, soprattutto in ordine all'ingente riduzione di risorse stanziate a favore della missione relativa alla tutela ed alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici; rilevato, in particolare, che la somma complessivamente stanziata per il programma relativo al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela del settore dello spettacolo, risulta essere inferiore di 17,6 milioni rispetto ad dato assestato per il 2012;

          considerato inoltre il taglio di 11,5 milioni rispetto al dato assestato per il 2012 degli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo;

          valutata con preoccupazione l'assenza di riferimenti alla proroga delle misure fiscali del tax credit e del tax shelter per l'industria cinematografica, la cui applicazione ha ottenuto risultati lusinghieri, che tuttavia hanno bisogno di essere consolidati in un arco temporale che consenta la programmazione di investimenti da parte dei soggetti interessati, interni ed esterni alla filiera cinematografica;

          appare incomprensibile, il taglio, pari a 160.556 euro, dei contributi straordinari al Teatro comunale dell'Opera Carlo Felice di Genova, che vive una situazione di acuta crisi, al punto da aver attivato contratti di solidarietà per i lavoratori, unico caso nel sistema delle Fondazioni lirico sinfoniche;

          sottolineati altresì negativamente gli ingenti tagli previsti per il programma relativo alla tutela dei beni archeologici, nonché per il programma relativo alla tutela dei beni librari, alla promozione ed al sostegno del libro e dell'editoria, per il quale è stato previsto lo stanziamento di una somma di 13,5 milioni di euro inferiore rispetto al dato assestato per il 2012, nonostante gli impegni assunti dal Governo

 

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in sede di illustrazione delle linee programmatiche;

          evidenziato lo squilibrio fra le risorse per il contemporaneo e i tagli ingenti previsti nei confronti di biblioteche nazionali ed istituzioni di rilevante importanza, come la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza;

          auspicato, infine, che il Governo adotti ogni iniziativa utile al fine di considerare il sapere e la cultura un investimento sociale ed economico, di valorizzarne il ruolo e di preservare la libertà e il pluralismo dell'informazione come parte essenziale della democrazia, e nel contempo riconoscere la funzione dell'istituzione parlamentare, non ricorrendo alla posizione della questione di fiducia sui provvedimenti in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

          1) si riveda la disposizione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che allo stato attuale, rende impossibile una programmazione degli interventi di conservazione al patrimonio storico-artistico di natura privata considerato che la funzione pubblica di adempimento alla norma non può che riguardare anche i soggetti privati, i quali, non sempre sono in condizione di ottemperare alla norma con le sole proprie risorse attraverso la leva fiscale, in assenza di contributi diretti o indiretti;

          2) all'articolo 8, comma 21, la ripartizione del nuovo fondo di dotazione preveda anche la voce « beni e attività culturali», anche al fine di riequilibrare la distribuzione delle risorse nelle missioni interessate da una decurtazione delle stesse;

          3) all'articolo 8, comma 21, si indichi il termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

          4) si proroghi l'erogazione delle misure fiscali del tax credit e del tax shelter a vantaggio dell'industria cinematografica;

          5) si individuino risorse adeguate da destinare alla copertura degli oneri finanziari previsti dalla proposta di testo unificato C. 136 ed abbinate in corso di esame da parte della VII Commissione;

          6) si interpreti l'articolo 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel senso che le disposizioni ivi contenute non trovano applicazione nei confronti degli organismi:

              a) istituiti in attuazione di trattati e convenzioni internazionali o che rappresentino l'Italia nei consessi internazionali svolgendo attività specifiche in adempimento di obblighi internazionali;

              b) espressamente previsti da norme comunitarie (istituiti in attuazione di obblighi contenuti in norme comunitarie);

              c) operanti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici e nel settore delle attività culturali;

          7) appare infine necessario riequilibrare i programmi di interesse della missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».

ART. 3.

      Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
      24-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, è stabilito entro il limite massimo di 890 unità.

      Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per

 

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ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: 498 milioni di euro per l'anno 2013, di 898 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015.

      Al comma 30 sostituire la parola: direttori con: direttore.

      Sopprimere i commi 42, 43, 45 e 76.

      Conseguentemente, sostituire il comma 75 con il seguente:
      75. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 sono soppresse le parole: «a decorrere dall'anno successivo» fino alla fine del periodo.
      E all'articolo 7 comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 317,1 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 663,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 713,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

      Sopprimere il comma 46.

      Conseguentemente, dopo il comma 46 aggiungere il seguente:
      All'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.» con le seguenti: «490 milioni di euro per l'anno 2013, di 890 milioni di euro per l'anno 2014 e 2015».

      Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
      46-bis. Il comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 135, è sostituito dai seguenti:
      «13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1o settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.
      13-bis. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa».

      Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2 sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. con le seguenti: 420 milioni di euro per l'anno 2013, di 830 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

ART. 4.

      Al comma 2 sopprimere le parole: tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

ART. 8.

      Al comma 21, dopo le parole: università aggiungere le seguenti: e del diritto allo studio,.

      Al comma 21, dopo le parole: in materia sociale aggiungere le seguenti: per i beni e le attività culturali.

 

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      Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:
      22-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari ai 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010.
      22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis calcolato in 70 milioni di euro, si provvede con l'applicazione dei commi 22-quater e 22-quinquies del presente articolo.
      22-quater. L'onere per il rimborso alla società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
      22-quinquies. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dai seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

      Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
      22-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011. n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Roberto MORASSUT)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge stabilità;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Roberto MORASSUT)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 9)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          rilevato che:

              lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha visto negli ultimi una continua e costante contrazione delle risorse ad esso destinate e che il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 reca uno stanziamento complessivo di competenza di 490,2 milioni di euro, che registra, rispetto al dato dell'assestamento, un'ulteriore diminuzione di 54,7 milioni di euro (pari al 10 per cento);

              in tale ambito, desta preoccupazione la riduzione delle risorse in taluni settori cruciali, in particolare, nella bonifica dei siti inquinati e nella difesa del suolo, attesa l'importanza di tali politiche per la qualità dell'ambiente e la prevenzione del rischio idrogeologico;

              nel corso degli anni, infatti, è stato drasticamente ridotto lo stanziamento di

 

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cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e le recenti delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 hanno stanziato risorse rispettivamente per interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord e del Mezzogiorno, di cui appare necessario assicurare l'integrale erogazione;

              il Governo, in diverse occasioni e, da ultimo, in occasione del decreto-legge n. 129 del 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, ha accolto atti di indirizzo che lo impegnavano a reperire le necessarie risorse per interventi di tutela del territorio da rischio idrogeologico, ripristinando anche l'ammontare degli stanziamenti originariamente previsti per gli interventi citati e poi distolte per interventi di attuazione del Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;

          sottolineata l'esigenza di rivedere l'attuale governance degli interventi per la difesa del suolo, in particolare, ponendo fine alle gestioni commissariali di cui all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;

          considerato l'articolo 7, comma 25, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di misure per lo spegnimento ovvero l'affievolimento dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne, per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio energetico, nonché di razionalizzazione e di ammodernamento delle fonti di illuminazione medesima;

          ritenuto altresì che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe concentrarsi in via esclusiva sull'individuazione di modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti in modo da introdurre tecnologie innovative e di pervenire progressivamente a una maggiore efficienza energetica, stante l'opportunità di mantenere comunque l'illuminazione durante le ore notturne per varie esigenze, quali quelle di sicurezza e di valorizzazione dei beni culturali;

          rilevato che il provvedimento in esame non reca alcun intervento di stabilizzazione delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico previste solo fino al 30 giugno 2013 dal decreto-legge n. 83 del 2012, nonostante i benefici che tali detrazioni hanno fino ad ora prodotto in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare;

          rilevata infine l'opportunità che alla stabilizzazione delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico si accompagni anche l'estensione della misura medesima anche agli interventi di consolidamento antisismico degli edifici,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) si provveda a stanziare ulteriori risorse finanziarie nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alle regioni per interventi di carattere ambientale, in particolare per interventi di bonifica dei siti inquinati e di tutela del territorio contro il rischio idrogeologico e, nel contempo, ad assicurare l'immediata e integrale erogazione di cassa delle risorse già stanziate recentemente in tale ambito e deliberate dal CIPE; parimenti si ripristini l'ammontare delle risorse originariamente previste per gli interventi contro il rischio idrogeologico e poi distolte per interventi di attuazione del Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;

          2) si verifichi la possibilità di ridurre gli stanziamenti per l'adempimento di accordi internazionali in materia ambientale, destinando prioritariamente le risorse così recuperate a interventi di bonifica dei siti inquinati e per la difesa del suolo;

 

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          3) si garantisca la conclusione delle gestioni commissariali che operano ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge n. 195 del 2009, prevedendo espressamente che le stesse non sono suscettibili di proroga o di rinnovo oltre il termine previsto dal medesimo articolo 17;

          4) all'articolo 7, comma 25, siano soppresse le lettere a), b) e c);

          5) si inserisca una disposizione che renda permanente, o in subordine, prolunghi fino al 31 dicembre 2013 la misura della detrazione di imposta per interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto 55 per cento); parimenti per favorire il miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, si preveda la suddetta agevolazione fiscale anche alle opere di consolidamento antisismico;

          6) si adottino con urgenza le necessarie iniziative per bonificare le discariche illegali e incontrollate di rifiuti nelle diverse regioni italiane al fine di superare la procedura di infrazione europea.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Roberto MORASSUT)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          considerata la riduzione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 50, relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui mancata realizzazione inciderebbe in maniera significativa sull'annosa questione del divario infrastrutturale tra il Nord e il Sud del Paese più volte evidenziato nel corso dell'esame dei diversi Allegati ai Documenti di economia e di finanza;

          rilevato che:

              sarebbe opportuno individuare una destinazione diversa per i 300 milioni di euro stanziati dall'articolo 8, comma 8, del disegno di stabilità per l'anno 2013, per far fronte alle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del ponte sullo

 

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Stretto di Messina, atteso che una quantificazione più puntuale delle risorse per tali finalità sarebbe auspicabile solo in esito ad un eventuale contenzioso;

               appare necessaria una maggiore attenzione nei confronti delle politiche abitative in considerazione del fatto che la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) evidenzia, nell'analisi dei bilanci degli ultimi anni, una drastica riduzione delle risorse ad essa destinate e che, in tale ambito, risulta totalmente azzerato negli ultimi due esercizi finanziari lo stanziamento a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 431 del 1998 (capitolo 1690);

               a partire dal 2004 la Commissione ambiente svolge, con cadenza annuale, un approfondimento sull'attuazione del Programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che consente di disporre di elementi di informazione puntuali circa lo stato di avanzamento delle opere comprese in tale Programma e che, in proposito, sarebbe opportuno prevedere un potenziamento di tale attività nell'ambito delle procedure di collegamento tra Parlamento e Governo, sulla scorta di quanto già previsto per il monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica, attesa la rilevanza dell'attuazione delle opere pubbliche nella programmazione economico-finanziaria;

              l'articolo 6 del disegno di legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per i beni culturali e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo, dispone l'abrogazione della norma (articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, come modificata dalla legge n. 10 del 2011) che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità – consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell'ente locale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 3, sia soppresso il comma 50;

          2) si modifichi il disposto di cui all'articolo 8, comma 8, del disegno di legge di stabilità al fine di prevedere una diversa utilizzazione delle risorse finanziarie ivi stanziate, che potrebbero ad esempio essere destinate al finanziamento delle infrastrutture strategiche per il Mezzogiorno;

          3) siano destinate ulteriori risorse finanziarie alle politiche abitative, e segnatamente alla missione 19 (Casa e assetto urbanistico), ai programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 431 del 1998 (capitolo 1690) e di prevedere ulteriori misure per le locazioni, quali ad esempio, misure per la loro tracciabilità;

          4) si preveda un potenziamento dell'attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio in materia di attuazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento al Programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Parlamento e Governo;

          5) si abroghi la norma (articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, come modificata dalla legge n. 10 del 2011) che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità – consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell'Ente locale, ovvero si preveda che la medesima norma non è suscettibile di ulteriore proroga o di rinnovo

 

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oltre il termine dalla stessa prevista del 31 dicembre 2012;

          6) si impegni il Governo ad adottare le opportune iniziative volte ad allentare i vincoli del Patto di stabilità interno, con particolare riferimento alle spese per interventi infrastrutturali da parte degli enti locali più virtuosi;

          7) siano destinate ulteriori risorse finanziarie ai programmi di edilizia scolastica anche al fine di garantire la sicurezza a fronte di eventi sismici.

      La Commissione ha, altresì, approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5534-bis:

ART. 3.

      Sopprimere il comma 50.

      Conseguentemente all'articolo 12, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento con le seguenti: l'aliquota dello 0,06 per cento.

      Sopprimere il comma 50.

      Conseguentemente all'articolo 13, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015.

ART. 7.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          2-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentita l'Agenzia del Demanio, detta disposizioni per favorire l'acquisto della proprietà o la locazione da parte dei conduttori dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici o privatizzati, prevedendo modalità di vendita e di locazione di detti immobili che tengano conto delle condizioni di difficoltà economica delle famiglie a basso reddito, delle persone anziane e singole a basso reddito, in modo da consentire, in presenza dei necessari requisiti, riduzioni del prezzo di vendita finale e canone di affitto sostenibili.

      Al comma 2 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 498,3 milioni; le parole: 900 milioni con le seguenti: 882 milioni di euro e le parole: 950 milioni di euro con le seguenti: 938,7 milioni di euro.

      Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

ART. 13.

      All'articolo 13, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia, modificare gli importi come segue:

          2013: – 1.300;

          2014: – 1.300;

          2015: – 1.300.

 

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      Conseguentemente al medesimo comma, tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

          2013: + 1.300;

          2014: + 1.300;

          2015: + 1.300.

      All'articolo 13, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

          2013: + 100.000;

          2014: + 100.000;

          2015: + 100.000.

      Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.

      All'articolo 13, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

          2013: + 110.000;

          2014: + 110.000;

          2015: + 110.000.

      Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Mario LOVELLI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013;

          premesso che:

              nell'ambito della tabella n. 3, la missione 15 (comunicazioni), il programma 17.18 (Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni) e il programma 1810 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico) presentano complessivamente, per il 2013, uno stanziamento di competenza pari a 181,69 milioni di euro, con una diminuzione del 13,41 per cento rispetto alle previsioni assestate 2012;

              il disegno di legge di stabilità 2013 non presenta disposizioni che si ricollegano direttamente, per le parti di interesse della IX Commissione, alla tabella n. 3;

              ritenuto pertanto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel medesimo disegno di legge di stabilità disposizioni volte a conseguire obiettivi di

 

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risparmio e razionalizzazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni attraverso un maggiore ricorso a piattaforme informatizzate, rafforzando quanto già previsto dall'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo, per le pubbliche amministrazioni, l'utilizzo obbligatorio della piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le medesime pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge di stabilità, all'articolo 7, in materia di riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, una disposizione volta a vincolare le amministrazioni pubbliche ad avvalersi della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Mario LOVELLI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di stabilità 2013;

          premesso che:

              nell'ambito della tabella n. 10, la missione 7 (ordine pubblico e sicurezza), la missione 13 (diritto alla mobilità) e la missione 17 (ricerca e innovazione) recano spese, per il 2013, pari a 3.248,17 milioni di euro, in termini di competenza, con una riduzione rispetto alle previsioni assetate per il 2012, pari a euro 603,9 milioni di euro,

              il provvedimento reca disposizioni di competenza della IX Commissione agli articoli 3, commi da 51 a 56; 7, commi da 35 a 38; 8, commi 3, 4 e 7; e 9 nonché alla tabella E;

              i commi da 51 a 56 dell'articolo 3 definiscono le misure di contenimento della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo la riduzione di diverse autorizzazioni legislative

 

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di spesa relative, rispettivamente, all'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato concernenti le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (comma 51), al contributo per la realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa (comma 52), al contributo per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 53), alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto (commi da 54 a 56);

              i commi da 35 a 38 dell'articolo 7 dispongono la soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, attribuendo alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni già assegnate alla citata Autorità;

              il comma 3 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria delle rete ferroviaria previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa;

              il comma 4 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria, con priorità per quelli da realizzare con la tecnica degli «interventi realizzati per lotti costruttivi non funzionali»;

              il comma 7 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 530 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di studi, progetti, lavori preliminari e definitivi connessi alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

              l'articolo 9, nel sostituire l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio;

              la tabella E prevede la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa, iscritte nei capitoli 7122 e 7322 dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze, nonché del capitolo 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

      preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo secondo il quale:

          le risorse destinate all'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato concernenti le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa hanno registrato forti economie di spesa e, pertanto, la dotazione del relativo capitolo di bilancio (7141) risulta congrua anche alla luce delle decurtazioni disposte a valere sul medesimo capitolo sia dal disegno di legge di bilancio, sia dal comma 51 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità;

          la dotazione del capitolo 7403, su cui affluisce il contributo destinato alla realizzazione di interventi di sostegno del trasporto rapido di massa, è stata incrementata per l'anno 2013 dal disegno di legge di bilancio – in controtendenza rispetto alla riduzione del medesimo contributo disposta dal comma 52 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità – a seguito della reiscrizione in bilancio di residui perenti;

          la dotazione del capitolo 7838, che accoglie le risorse destinate alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata incrementata per l'anno 2013 dal disegno di legge di bilancio – in controtendenza rispetto alla riduzione delle medesime risorse disposta dal comma 53 dell'articolo 3 del disegno di

 

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legge di stabilità – a seguito della reiscrizione in bilancio di residui perenti;

          gli esigui risparmi di spesa, pari a euro 152.200 annui a decorrere dal 2013, conseguenti alla soppressione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto e alla conseguente riorganizzazione delle relative funzioni disposta dai commi da 35 a 38 dell'articolo 7, non sono stati computati nei saldi di finanza pubblica, presumibilmente a causa di un mero errore materiale;

          lo stanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2013 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, di cui al comma 3 dell'articolo 8, è già previsto dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la stessa Rete ferroviaria italiana Spa;

          considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha fornito gli elementi di chiarimento concernenti i profili problematici relativi all'articolo 9, in materia di finanziamento del trasporto pubblico locale, evidenziati nel corso della discussione in Commissione;

          rilevata comunque la necessità di apportare significative correzioni al nuovo testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 introdotto dal citato articolo 9, in conformità con le indicazioni risultanti dalla relazione tecnica e con i principi dettati dal Titolo V della Costituzione, prevedendo, in particolare, che:

              a) l'istituenda quota di compartecipazione sia riferita alla benzina e al gasolio per autotrazione;

              b) l'aliquota di compartecipazione sia determinata in misura tale che la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, corrisponda alla somma delle maggiori risorse stanziate per gli anni 2013, 2014 e a decorrere dal 2015 dallo stesso articolo 16-bis, delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 – nonché delle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e al gettito dell'accisa sulla benzina previste dalla legislazione vigente;

              c) confluiscono nel fondo istituito ai sensi del citato articolo 16-bis, nella misura massima del 60 per cento, le risorse del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – in modo da escluderne l'utilizzo per finalità diverse dal trasporto pubblico locale – salvaguardando comunque gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo;

              d) il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si provvede alla ripartizione delle risorse sia rideterminato, in modo tale che esso risulti successivo a quello assegnato alle Regioni per provvedere alla riprogrammazione dei servizi di trasporto;

              e) la ripartizione delle risorse per l'anno 2013 avvenga sulla base dei criteri e delle modalità previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa adozione del piano di riprogrammazione dei servizi da parte delle Regioni a statuto ordinario, anziché previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dalla citata riprogrammazione nell'anno precedente;

              f) siano fatte salve le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

              g) siano soppresse le disposizioni che incidono in maniera pervasiva sull'autonomia delle Regioni e degli enti locali, quali quelle concernenti, in caso di disequilibrio economico, la nomina di commissari ad acta, la decadenza dei direttori

 

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generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

              h) sia incrementata la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 in misura tale da garantire l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante, per l'anno 2011, dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

              i) siano espressamente abrogate le disposizioni che prevedono compartecipazioni regionali e che istituiscono il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, le cui risorse sono integralmente assorbite nell'istituendo Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;
      rilevata altresì l'opportunità, ai commi 35 e 36 dell'articolo 7, di trasferire le funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto alla Capitaneria di porto di Messina elevandola a direzione marittima,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) siano riformulati i commi 35 e 36 dell'articolo 7, nel senso di trasferire le funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto alla Capitaneria di porto di Messina elevandola a direzione marittima;

          2) sia riformulato l'articolo 9 in conformità con le indicazioni risultanti dalle premesse alle lettere da a) ad i).

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Enzo RAISI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, del disegno di legge di bilancio (C. 5535) e le connesse parti della legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo nonché il settore del turismo;

          segnalata l'esiguità degli stanziamenti destinati al turismo, un settore che potrebbe con politiche adeguate costituire senz'altro un volano per la ripresa del Paese, al quale vengono invece, sebbene in modo non eclatante, sottratte ulteriori risorse,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Enzo RAISI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella n. 3 relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, del disegno di legge di bilancio (C. 5535) e le connesse parti della legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis) in relazione alle parti di competenza della Commissione;

          segnalata con decisione la debolezza delle politiche individuate dal Governo per favorire la crescita e lo sviluppo del Paese;

          rilevata in tal senso anche l'esiguità dello stanziamento destinato al Ministero dello sviluppo economico, che corrisponde a circa l'1,9 per cento del totale complessivo delle spese del bilancio dello Stato;

          constatata l'assenza di misure dirette con decisione a fornire un supporto alla rete delle piccole e medie imprese che costituisce l'ossatura dell'economia del Paese e per le quali persiste un contesto di crisi gravissima, che potrebbe addirittura peggiorare ove fosse mantenuta la retroattività delle disposizioni introdotte in materia di detrazioni fiscali;

          preso atto con sconcerto del definanziamento totale dei fondi destinati all'attivazione degli sportelli unici all'estero, istituiti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese;

 

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          apprezzata la disposizione concernente la detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2013, ma segnalando al contempo la necessità che il Governo destini in ogni caso le relative risorse (ammontanti a 1,2 miliardi di euro) a finalità connesse allo sviluppo produttivo del Paese e non al miglioramento dei saldi di finanza pubblica,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          a) siano previsti adeguati stanziamenti e politiche coerenti all'accompagnamento delle piccole e medie imprese italiane verso un processo di internazionalizzazione che consenta loro di competere nel mercato globale;

          b) sia modificata la disposizione che prevede che le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 12, ove non impiegate per la detassazione dei contratti di produttività a causa della mancata emanazione delle disposizioni di attuazione da parte del Governo, possano essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, rendendo obbligatoria la loro destinazione a finalità di sviluppo del sistema produttivo;

          c) sia previsto un adeguato stanziamento in favore dell'Agenzia spaziale italiana, un'eccellenza dell'industria aerospaziale del nostro Paese, al fine di consentirne il regolare funzionamento anche nel futuro;

          d) provveda il Governo ad ottemperare a tutti gli adempimenti necessari affinché il Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 83 del 2012, sia operativo sin dall'esercizio 2013.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Enzo RAISI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 7, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, del disegno di legge di bilancio (C. 5535) e le connesse parti della legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata;

          rilevato che alla ricerca scientifica e tecnologica continuano ad essere lesinate risorse, senza compiere scelte coraggiose effettuate da Paesi europei che hanno ritenuto la spesa finalizzata all'innovazione una priorità da mantenere anche in periodi di contrazione della spesa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          siano adeguatamente finanziati i programmi destinati alla ricerca scientifica e all'innovazione industriale in campo civile, eventualmente attingendo alla riduzione del rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica e navale.

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Luigi BOBBA)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      L'XI Commissione,

          esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis);

          premesso che la manovra finanziaria rispecchia gli obiettivi programmatici resi necessari dall'aggravarsi della crisi finanziaria interna ed internazionale;

          rilevato che in taluni passaggi del disegno di legge di stabilità vi sono misure fiscali di impatto negativo e che riduzioni degli stanziamenti di bilancio interessano, in particolare, la missione n. 24, riguardante Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

          ritenuto necessario un profondo mutamento dell'impostazione dei documenti di bilancio sotto i profili indicati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          sia realizzato ogni possibile sforzo per ridurre l'impatto delle misure, anche di natura fiscale, che riguardano i diritti sociali dei lavoratori e delle loro famiglie, al fine di favorire la complessiva tenuta del sistema di protezione sociale dell'ordinamento.

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Luigi BOBBA)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      L'XI Commissione,

          esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (C. 5535), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis);

          premesso che la manovra finanziaria rispecchia gli obiettivi programmatici resi necessari dall'aggravarsi della crisi finanziaria interna ed internazionale;

          preso atto degli accantonamenti relativi alle tabelle A e B preordinati alla copertura degli oneri previsti da progetti di legge già all'esame della Commissione;

          rilevato che ai fini del perseguimento degli obiettivi di riduzione delle spese rimodulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il disegno di legge di stabilità prevede una significativa riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza

 

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sociale, con un taglio a regime (e non più limitato, quindi, come accaduto in occasione delle precedenti manovre, a specifiche annualità nell'ambito del bilancio triennale) di 30 milioni annui a decorrere dal 2014; valutato, altresì, che tale misura configurerebbe un'appropriazione da parte dello Stato di una quota dei contributi previdenziali dei lavoratori, trasformando di fatto, ancorché in modo improprio, parte delle contribuzioni provenienti dai redditi da lavoro in imposta sul reddito;

          osservato che numerose riduzioni degli stanziamenti di bilancio interessano voci significative della spesa sociale legata al funzionamento del mercato del lavoro e, in particolare, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (capitolo 3892), il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne (capitolo 2180) e il Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (capitolo 4331);

          rilevato, in particolare, che la riduzione degli stanziamenti relativi al programma 26.10, concernente «Servizi e sistemi informativi per il lavoro», nonché delle risorse relative alla formazione professionale, appaiono poco coerenti con le finalità perseguite dalla recente riforma del mercato del lavoro adottata con la legge n. 92 del 2012 e con l'esigenza di promuovere l'occupabilità, le politiche attive e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

          rilevato che la prevista abrogazione dell'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati di titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro, si traduce in una riduzione dei trattamenti che appare incongrua rispetto al carattere prettamente risarcitorio di tali benefici, con il rischio di creare situazioni di disagio in particolari contesti familiari, a fronte peraltro di una platea di soggetti destinatari non ben definita;

          segnalata – anche in ragione dell'assenza di una procedura di infrazione comunitaria al riguardo – l'assoluta irragionevolezza della disposizione che porta dal 4 al 10 per cento l'IVA per le cooperative sociali, che rischia di produrre negativi effetti sotto il profilo occupazionale e dei servizi resi alla collettività;

          considerati gli effetti negativi che l'abrogazione della clausola di salvaguardia relativa ai trattamenti di fine rapporto potrebbe avere sul reddito di molti lavoratori nel momento in cui accedono al pensionamento;

          rilevata l'esiguità dello stanziamento aggiuntivo in favore dei cosiddetti «esodati»;

          ritenuto necessario un profondo mutamento dell'impostazione dei documenti di bilancio sotto i profili indicati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) si operi al fine di evitare che alla riduzione di spesa degli enti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di stabilità si provveda anche a valere sulle risorse destinate alla corresponsione, al personale e ai dirigenti dell'INPS, di compensi incentivanti di produttività legati a specifici progetti, considerando che essi risultano finalizzati anche all'accertamento dell'evasione contributiva e al perseguimento delle frodi;

          2) con riferimento alle misure che riguardano istituti di patronato e assistenza sociale, si provveda al reintegro, almeno parziale, delle risorse di cui si prevede la riduzione, al fine di assicurare piena capacità operativa a soggetti che svolgono un ruolo fondamentale per il buon funzionamento dello Stato sociale in un'ottica di sussidiarietà;

          3) si provveda a circoscrivere l'ambito applicativo delle misure riguardanti l'esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra, di cui all'articolo 12, comma 17, del disegno di legge di stabilità, abrogando tale comma ovvero introducendo la possibilità

 

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di escludere l'applicazione della norma in casi meritevoli di tutela, non limitandosi quindi al semplice criterio reddituale, ma tenendo conto di altri aspetti legati alla complessiva situazione familiare del titolare;

          4) si intervenga in modo risolutivo sulla questione dei cosiddetti «esodati», trattata al comma 11 dell'articolo 8 del disegno di legge di stabilità, facendosi carico, in linea con le indicazioni fatte proprie dalla Commissione attraverso l'elaborazione di un testo di legge ampiamente condiviso, di individuare risorse finanziarie adeguate a fornire garanzie a tutti i lavoratori che rischiano, anche negli anni a venire, di trovarsi senza pensione, senza reddito e senza la copertura di ammortizzatori sociali;

          5) si provveda ad assicurare, anche intervenendo sull'articolo 12, comma 11, del disegno di legge di stabilità, l'applicabilità della clausola di salvaguardia relativa ai trattamenti di fine rapporto a favore di lavoratori a basso reddito o in particolari situazioni di disagio;

          6) si provveda a reperire le risorse necessarie all'implementazione della riforma del mercato del lavoro adottata con la legge n. 92 del 2012 al fine di promuovere l'occupabilità dei lavoratori e di consentire lo sviluppo di più moderne ed efficaci politiche attive del lavoro; a tale proposito appare in particolare opportuno provvedere al ripristino, almeno parziale, delle risorse sottratte alla formazione professionale per effetto dei tagli disposti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto spending review).

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5534-bis:

ART. 8.

      Sostituire il comma 11 con i seguenti:
      11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro per l'anno 2013, nonché le risorse derivanti dall'applicazione del comma 11-octies e le risorse stanziate a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012. Le eventuali risorse che dovessero risultare non utilizzate in applicazione delle disposizioni di cui ai suddetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, prima delle modificazioni introdotte dai commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, rimangono comunque nella disponibilità del Fondo. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
      11-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

          b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

          c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e»;

          d) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;

          e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;

          f) alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

              1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;

              2) sono sostituite le parole da: «in tale secondo caso» fino a: «in vigore dal presente decreto» con i seguenti periodi: «I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.»;

          g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

      11-ter. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo,

 

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le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
      11-quater. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;

          b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

      11-quinquies. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
      11-sexies. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
      11-septies. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
      11-octies. Ai fini di cui al comma 11, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Qualora le risorse di cui al presente comma non risultassero sufficienti a coprire i relativi oneri, si attivano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

      Sopprimere il comma 17.

      Conseguentemente, al comma 18, sostituire la cifra: 0,05 con la seguente: 0,06.

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

 

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(Affari sociali)

(Relatore: Paola BINETTI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La XII Commissione,

          esaminata la tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis Governo),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Paola BINETTI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La XII Commissione,

          esaminata la tabella n. 4 (stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) limitatamente alle parti di propria competenza del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (C. 5534-bis Governo),

      premesso che:

          la manovra appare carente proprio sul fronte della solidarietà e dell'equità sociale, poiché la semplice riduzione delle aliquote afferenti ai due scaglioni di reddito più bassi (cioè fino a 28.000 euro) avvantaggia fiscalmente nella stessa misura i redditi alti e i redditi bassi ed esclude da qualsiasi vantaggio i redditi bassissimi cioè i cosiddetti incapienti, che sono circa 8 milioni di contribuenti;

          per quanto riguarda in particolare il disegno di legge di bilancio, le missioni di principale interesse per la XII Commissione – la 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e la 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» –, risultano entrambe penalizzate e rischiano di esserlo ulteriormente, a causa del momento di crisi in atto;

 

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          appare particolarmente problematica la riduzione degli stanziamenti a favore degli Osservatori nazionali per il volontariato e l'associazionismo la cui previsione per il 2013 è pari a 0,15 mln di euro, ma è destinata ad essere azzerata negli anni successivi in seguito alle previsioni contenute nel decreto-legge 95 del 2012 cosiddetto «spending review»; infatti indebolire la struttura organizzativa del volontariato, togliere alla rete delle associazioni un centro di coesione e coordinamento significa offrire alla popolazione in difficoltà meno servizi o servizi di minore qualità;

          apprezzato invece l'incremento (pari a 25,5 milioni di euro per il 2013), pur se modesto, delle risorse destinate ai diritti soggettivi – nell'ambito del programma 24.12 –, tra cui gli assegni di maternità (232,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015); gli assegni ai nuclei familiari (307,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015); i contributi figurativi ai genitori e ai familiari di persone handicappate (536,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015), e il contributo ai lavoratori affetti da talassemia (4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015);

          non appare aumentato neppure il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che nel prossimo triennio è addirittura destinato a ridursi ogni anno di almeno tre milioni, passando dagli attuali 39,9 milioni di euro ai 38,8 milioni di del 2015;

          decisamente criticabile è poi la drastica riduzione del Fondo per le politiche sociali, che passa da 69,9 milioni di euro nel 2012, a 44,2 milioni di euro nel 2013 (con una diminuzione di 25,7 milioni di euro), 43,9 milioni di euro nel 2014 e 43,3 milioni di euro nel 2015, e la riduzione del Fondo per il servizio civile; completamente azzerato risulta inoltre lo stanziamento – per il triennio 2013-2015 – concernente il trasferimento alle regioni delle somme necessarie al finanziamento delle politiche sociali;

          anche il Fondo per le non autosufficienze non risulta finanziato per l'intero triennio 2013-2015, così come non sono più finanziati neppure il programma che riguarda i flussi migratori per motivi di lavoro e le politiche di integrazione sociale delle persone immigrate; analogamente il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati e il Fondo nazionale per le politiche migratorie, non presentano stanziamenti per il triennio d'interesse;

          non condivisibile appare anche la significativa riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, con un decremento pari a 132,50 milioni di euro;

          infine, si rileva in positivo il finanziamento del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Social card) con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;

          per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, l'articolo 12 ha importanti ricadute sul piano sociale, prevedendo l'aumento dell'IVA agevolata per le cooperative sociali, che passa dall'attuale 4 al 10 per cento; tale previsione risulta particolarmente preoccupante non sembrando peraltro plausibile la spiegazione addotta dal Governo, ovvero di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea. L'aumento proposto non tiene conto del valore dei servizi forniti dalle tante e diverse cooperative sociali (prestazioni di assistenza sanitaria, prestazioni educative per l'infanzia e la gioventù, per la formazione, l'aggiornamento, e la riqualificazione professionale; prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, colonie marine, montane e campestri; alberghi e ostelli per la gioventù; e ancora prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e dei malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di devianza);

 

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          il comma 21 dell'articolo 8 istituisce un Fondo di 900 milioni di euro destinati indistintamente a diverse finalità che andranno meglio determinate ai sensi di quanto prevede la medesima disposizione, senza specificare che tra gli interventi urgenti in materia sociale sia ricompreso anche il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza,

          auspicando infine che, nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione, siano approvati gli emendamenti della XII Commissione approvati durante l'esame in sede consultiva, che a tal fine si allegano,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          a) all'articolo 8, comma 21, si preveda che una parte consistente del Fondo ivi previsto sia destinato al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza;

          b) all'articolo 12, commi 14-16, sia significativamente ridotto l'aumento dell'IVA agevolata a favore delle cooperative sociali.

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Paola BINETTI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 14)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La XII Commissione,

          esaminata la tabella n. 14 (stato di previsione del Ministero della salute) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535 Governo), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità (C. 5534-bis Governo),
      premesso che:

          la tabella relativa allo stato di previsione del Ministero della salute ha individuato i suoi obiettivi principali nel consolidamento dell'economicità della governance del SSN, riaffermando su tutto il territorio nazionale i principi di efficienza e di appropriatezza nell'ambito della prevenzione, della diagnosi e cura e della riabilitazione, confermando altresì l'interesse verso la salute pubblica veterinaria e verso la sicurezza degli alimenti;

          rispetto a quanto prefigurato dal decreto-legge n. 158 del 2012, recentemente approvato dalla Camera, occorre rilevare che per quanto concerne il Ministero della salute c’è una riduzione degli stanziamenti previsti rispetto al 2012 di 35,4 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a carico delle spese di funzionamento e 27,9 milioni di euro a carico degli interventi;

          nella stessa direzione si registra una diminuzione degli stanziamenti concernenti i livelli essenziali di assistenza, in

 

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contrasto con quanto disposto dal decreto-legge n. 158 del 2012, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, il cui articolo 5 prevede che entro il 31 dicembre 2012 si proceda all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche e delle malattie rare, nonché con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia;

          nella manovra di bilancio non è stato rifinanziato il Progetto ospedale territorio senza dolore;

          per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità, l'articolo 3, relativo all'assistenza sanitaria al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e all'assistenza sanitaria internazionale (comma 66), inclusa la cosiddetta medicina transfrontaliera reca una riduzione di 5 milioni di euro (comma 68) dell'autorizzazione di spesa per queste finalità;

          l'articolo 6 prosegue tutti gli interventi di contenimento della spesa sanitaria in continuità con il decreto-legge n. 95 del 2012 relativo alla «spending review», in particolare disponendo la riduzione del 10 per cento, invece del precedente 5 per cento, degli importi relativi ai contratti delle ASL con le aziende fornitrici di beni e servizi, con il conseguente ridimensionamento del tetto di spesa per i dispositivi medici. Si riduce anche il livello del fabbisogno del SSN e quindi del finanziamento relativo per un importo pari a 600 milioni nel 2013 e 1000 milioni nel 2014;

          entrambe le misure sopra citate suscitano perplessità poiché potrebbero non garantire la medesima qualità e quantità dei servizi attualmente erogati;

          l'articolo 6, al comma 3, proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di azioni esecutive ai danni degli enti sanitari delle regioni commissariate in disavanzo, norma sulla quale sussistono elementi di preoccupazione;

          l'articolo 8, comma 12, assegna alla Campania 159 milioni di euro per il 2013, al fine di ripianare i disavanzi sanitari dell'esercizio 1990, in modo tale che la regione possa recuperare credibilità presso i suoi stessi fornitori e il personale in servizio, anche allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità del servizio offerto ai pazienti,

          auspicando infine che, nel corso dell'esame in sede referente presso la V Commissione, siano approvati gli emendamenti della XII Commissione approvati durante l'esame in sede consultiva, che a tal fine si allegano,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 6, comma 1, sia elevato, almeno al 4,6 per cento, il tetto di spesa per l'acquisto di tutti i dispositivi medici e siano esclusi dal predetto tetto i dispositivi salvavita.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5534-bis:

      Al comma 2, sopprimere le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente:
      Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è inserito il seguente:

 

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      «14-bis. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013.».

      Al comma 21, dopo le parole: giovani inserire le seguenti: dell'accoglienza ed assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

      Al comma 21, dopo le parole: giovani inserire le seguenti: del servizio civile nazionale.

      Al comma 21, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti 450 milioni.

      Conseguentemente:

          alla tabella C, missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia (24), programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (24.12) voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi – Art., 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (4.5 – Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

          2013:

          CP: + 450.000;

          CS: + 450.000.

      Al comma 21 sostituire le parole 900 milioni con le seguenti 500 milioni.

      Conseguentemente

          Dopo il comma 21 inserire il seguente:
      21-bis. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013.

      Al comma 21 dopo le parole 900 milioni di euro per l'anno 2013 aggiungere le seguenti: di cui una parte non inferiore al 50 per cento destinata alle finalità di carattere sociale.

      Al comma 21 sostituire le parole da con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988.

      Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

      Conseguentemente al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 per cento con le seguenti: l'aliquota dello 0,06 per cento.

      Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

      Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un

 

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importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.

      Sopprimere il comma 17.

      Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) programma Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate, capitolo 3694 Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati apportare le seguenti variazioni:
      2013:

          CP: +100.000;

          CS: +100.000.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali solidarietà sociale e famiglia (24), programma sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap 2102) apportare le seguenti variazioni:
      2013:

          CP: +11.000;

          CS: +11.000.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 – Cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:
      2013:

          CP: + 20.000;

          CS: + 20.000.

 

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      Alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma Opere pubbliche e infrastrutture (14.8), voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. – Cap. 7464), apportare le seguenti variazioni:
      2011:

          CP: + 1000 mln euro;

          CS: + 1000 mln euro.

      Conseguentemente, alla tabella E, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 163 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari – Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (Set. 27 Interventi diversi – Cap. 7493) apportare le seguenti variazioni:
      2013:

          CP: -1.000 mln euro;

          CS: -1.000 mln euro.

      La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 5535:

      Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 22 Giovani e sport, programma 22.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
      2013:

          CP: -2 milioni;

          CS: -2 milioni;
      2014:

          CP: -2 milioni;

          CS: -2 milioni;
      2015:

          CP: -2 milioni;

          CS: -2 milioni.

      Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 22 Giovani e sport, programma 22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
      2013:

          CP: +2 milioni;

          CS: +2 milioni;
      2014:

          CP: +2 milioni;

          CS: +2 milioni
      2015:

          CP: +2 milioni;

          CS: +2 milioni.

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Antonio CUOMO)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (5535)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015
(Tabella n. 12)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (5534-bis)

      La XIII Commissione,

          esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535, Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2013 (C. 5534-bis, Governo),

          considerato che:

              appare essenziale nell'ambito della manovra rafforzare le strategie di politica agricola con misure da attuare nell'immediato per il sostegno del reddito agricolo e con altre tali da consolidare il disegno di uno sviluppo sostenibile per il nostro Paese, nell'ambito degli accordi e degli impegni assunti nel contesto europeo ed internazionale;

              l'articolo 3, commi da 58 a 62, dispone una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese dei Ministeri. La riduzione prevista incide pesantemente sulle risorse destinate all'Istituto sviluppo agroalimentare – ISA Spa che, per effetto delle due ultime leggi di stabilità, sarà tenuta a riversare nel bilancio statale

 

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complessivamente 25,4 milioni nel 2013, 18,1 milioni per il 2014 e 7,8 nel 2015. I versamenti in commento appaiono rilevanti e impongono una riflessione sulle reali possibilità per l'Istituto di svolgere appieno il ruolo istituzione di sostegno al settore agroalimentare;

              la prevista riduzione degli sgravi contributivi per le imprese armatrici e le imprese che esercitano la pesca costiera e quella lagunare di cui al decreto legge n. 457 del 1997 – che consente risparmi di spesa pari a 3,69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 6,69 milioni di euro per il 2015 e a 10,4 milioni di euro a regime – incide su un settore già profondamente in crisi e che da molto tempo chiede un intervento per la tutela dei redditi dei lavoratori del comparto pesca e un rilancio effettivo del settore. Al riguardo, appare opportuno valutare il pieno impatto di tali norme sul settore per rendere meno pesante la riduzione degli sgravi;

              per quanto riguarda gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il previsto alleggerimento – da oltre 7 milioni di euro a oltre 3,6 milioni di euro – delle riduzioni di spesa per il periodo 2013-2015 a carico dei medesimi enti va nella giusta direzione, ma continua a mancare un valido e serio progetto di rilancio della ricerca agricola; è necessario infatti che le azioni di spending review siano orientate a preservare la spesa produttiva del Dicastero agricolo, di cui una delle massime espressioni è proprio quella in conto capitale per progetti di ricerca;

              la previsione di sottrarre totalmente le somme disponibili sul bilancio dell'AGEA, pari a 19,8 milioni di euro e già destinate al finanziamento di misure a sostegno per le crisi di mercato, rende necessario un chiarimento sulle modalità di intervento che il Ministero agricolo è nelle condizioni di porre in essere a tutela delle imprese agricole in situazioni di crisi di mercato, che sono ormai molto frequenti e condizionano pesantemente il comparto primario;

          rilevato che:

              l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sull'aliquota ordinaria e sull'aliquota agevolata, inciderà sui prezzi dei prodotti agroalimentari e sui costi di produzione determinando una ulteriore compressione dei consumi interni e, di conseguenza, una diminuzione dei ricavi per la produzione, nella fattispecie agroalimentare;

              il settore primario è interessato da ulteriori misure fiscali che, determinando un maggior gettito per lo Stato, determinano una contrazione del reddito disponibile per le imprese agricole; in particolare le misure di seguito indicate risultano di particolare penalizzazione per il settore agricolo e necessitano di ulteriori approfondimenti;

              l'articolo 12, comma 30, del disegno di legge di stabilità 2013 abolisce, a partire dal periodo di imposta 2012 – e quindi in maniera retroattiva – due particolari regimi agevolativi per l'agricoltura:

                  1) quello di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che concede la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93, di optare per la determinazione catastale del reddito, secondo le modalità dell'articolo 32 del testo unico delle Imposte sui redditi;

                  2) quello di cui all'articolo 1, comma 1094, della medesima legge n. 296 del 2006, che ha previsto la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento;

 

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              il maggior gettito derivante dall'abrogazione di tali misure appare consistente e la relazione tecnica lo quantifica in 76,5 milioni di euro per il 2013; 43,7 milioni di euro per il 2014 e 43,7 milioni di euro per il 2015; tale risparmio indica con chiarezza la riduzione di reddito disponibile che i soggetti optanti per i due regimi agevolati soppressi si troveranno a dover affrontare, sommando tale riduzione con gli effetti negativi prodotti dall'aumento delle aliquote dell'IVA;

              il medesimo articolo 12, al comma 29, interviene in materia di redditi agrari e dispone che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, per gli anni 2012, 2013 e 2014 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15 per cento; per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è pari al 5 per cento. Al riguardo, occorre sottolineare che il previsto incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione – operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – effettuata dal decreto-legge «salva Italia» sull'imposta municipale unica (IMU) e quindi incide nuovamente soggetti già interessati da precedenti manovre; tale misura – che non è strutturale – appare solo atta a fare cassa, senza tenere nel giusto gli impatti macroeconomici sulla compagine socio economica di riferimento;

          preso atto che:

              i documenti di bilancio recano nuove risorse per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, attenuano la manovra di contenimento della spesa sugli enti di ricerca vigilati dal Dicastero agricolo e intervengono positivamente per definire l'annosa questione delle quote latte, ricostruendo un quadro giuridico certo e di fiducia per coloro che si sono attenuti alle regole previste;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2013:

          1) all'articolo 12, si sopprima il comma 30, che abroga i due regimi agevolativi previsti dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per le società agricole, quali la tassazione catastale e gli incentivi per lo sviluppo delle attività connesse; in via subordinata, si sopprima la retroattività delle disposizioni recate dal medesimo comma 30;

          2) si sopprima la retroattività delle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 29;

          3) all'articolo 12, comma 29, si preveda un regime agevolato per le locazioni di terreni concessi ai giovani per uso agricolo, con l'esclusione dell'applicazione dell'incremento del reddito dominicale e agrario qualora i terreni siano concessi in locazione a giovani agricoltori per almeno cinque anni;

          4) si preveda il differimento della sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), prevista dall'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

          5) si disponga l'attribuzione al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) delle funzioni e dei compiti già affidati al soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), compresi quelli concernenti il settore delle sementi elette, provvedendo alla soluzione delle criticità emerse in relazione all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

          6) sia incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2013 lo stanziamento recato dalla Tabella C per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

 

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          7) sia introdotto un regime agevolato, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, per l'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, condizionato alla progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

          8) si preveda che, per l'attuazione delle disposizioni indicate al comma 37 dell'articolo 12, l'AGEA si avvalga del Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, il cui incarico dovrà essere prorogato al 31 dicembre 2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

          9) siano previsti ulteriori specifici stanziamenti per politiche attive nel settore ittico.

      La Commissione ha, altresì, approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5534-bis.

ART. 4.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2014».

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Dall'attuazione del presente comma, deriva un risparmio di spesa di 300.000 euro a valere sul bilancio del CRA»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono individuate le modalità con cui tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INRAN sono trasferite al CRA»;

          c) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i restanti rapporti il CRA subentra nella titolarità fino alla loro naturale scadenza, ad esclusione di quello di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454»;

          d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

      Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: l'aliquota dello 0,05 con le seguenti: l'aliquota dello 0,06.

      Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999; Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:
      2013:

          CP: + 20.000;

          CS: + 20,000;
      2014:

          CP: + 20.000;

          CS: + 20.000;

 

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      2015:

          CP: + 20.000;

          CS: + 20.000.

      Al comma 29, sostituire le parole: 2012, 2013 e 2014 con le seguenti: 2013, 2014 e 2015.

      Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013.

      Dopo il comma 29, inserire il seguente:
      29-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

      Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      Sopprimere i commi 30 e 31.

      Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

      Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2013.

      Al comma 33, sostituire le parole: ridotti del 5 per cento con le seguenti: ridotti del 6 per cento.

      Conseguentemente, dopo il comma 33, inserire i seguenti:
      33-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per fanno 2013, pari a euro 25 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva

 

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riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
      33-ter. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva a 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 33-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
      33-quater. A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

      All'articolo 12, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
      37-bis. Per (attuazione di quanto disposto dall'articolo 8-quinquies, commi da 10 a 10-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 37 del presente articolo, l'AGEA si avvale del Commissario straordinario di cui al medesimo 8-quinquies, comma 6, del citato decreto-legge n. 5 del 2009, il cui incarico è a tal fine prorogato fino al 31 dicembre 2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


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