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PDL 81-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 81-317-376-411-526-563-585-677-694-701-915-1207-
1249-1341-1364-1517-1690-1693-1923-2029-2148-2432-
2494-2772-2878-2891-3000-3001-3002-3031-3423-3577-
3591-3600-3676-3803-3960-3992-4213-4232-4353-4355-
4397-4440-4657-4662-4693-4845-4883-4960-5166
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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 81, d'iniziativa dei deputati

STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI, REGUZZONI

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap

Presentata il 29 aprile 2008

n. 317, d'iniziativa dei deputati

QUARTIANI, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CODURELLI, GIANNI FARINA, FEDI, GIACHETTI, GRASSI, MIGLIOLI, OLIVERIO, RAZZI, STRIZZOLO, VICO, VILLECCO CALIPARI

Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta di veicoli

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 27 settembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 81-317-376-411-526-563-585-677-694-701-915-1207-1249-1341-1364-1517-1690-1693-1923-2029-2148-2432-2494-2772-2878-2891-3000-3001-3002-3031-3423-3577-3591-3600-3676-3803-3960-3992-4213-4232-4353-4355-4397-4440-4657-4662-4693-4845-4883-4960-5166. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 376, d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per il parcheggio ai malati cronici
Presentata il 29 aprile 2008

n. 411, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifiche agli articoli 80 e 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di incentivi alla rottamazione di veicoli non sottoposti a revisione o privi di copertura assicurativa
Presentata il 29 aprile 2008

n. 526, d'iniziativa dei deputati

OSVALDO NAPOLI, CARLUCCI

Nuove norme per il rilascio del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati
Presentata il 29 aprile 2008

n. 563, d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, BINETTI, BURTONE, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, DE BIASI, FADDA, FARINONE, FERRARI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, GIORGIO MERLO, MOTTA, OLIVERIO, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), RIGONI, SBROLLINI, SERVODIO, TIDEI, VANNUCCI, VELO

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici
Presentata il 29 aprile 2008
 

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n. 585, d'iniziativa dei deputati

COMPAGNON, DELFINO, DIONISI, POLI, VOLONTÈ, ZINZI

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, in materia di utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento delle violazioni

Presentata il 30 aprile 2008

n. 677, d'iniziativa del deputato MENIA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici

Presentata il 30 aprile 2008

n. 694, d'iniziativa dei deputati

CECCUZZI, CENNI, LULLI, VELO, BERRETTA, CARELLA, CASSINELLI, CAVALLARO, CRISTALDI, DE PASQUALE, DIMA, FADDA, FERRARI, FLUVI, FOGLIARDI, FONTANELLI, FRONER, GATTI, GHIZZONI, GOISIS, GRAZIANO, LOVELLI, MANTINI, MARIANI, MATTESINI, MIGLIOLI, MILO, NANNICINI, PELUFFO, QUARTIANI, RIA, SANGA, SANI, SARDELLI, SCARPETTI, SPOSETTI, STRIZZOLO, TORRISI, TRAPPOLINO, VANNUCCI, VICO

Nuove disposizioni in materia di autocaravan

Presentata il 5 maggio 2008
 

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n. 701, d'iniziativa dei deputati

MIGLIORI, BIANCONI, CARLUCCI

Modifica all'articolo 131 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di violazioni commesse da agenti diplomatici e consolari esteri

Presentata il 5 maggio 2008

n. 915, d'iniziativa dei deputati

MARINELLO, CARLUCCI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO

Disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio agli autisti giudiziari

Presentata l'8 maggio 2008

n. 1207, d'iniziativa dei deputati

NICOLA MOLTENI, RIVOLTA, CROSIO, REGUZZONI, STUCCHI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli

Presentata il 29 maggio 2008
 

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n. 1249, d'iniziativa dei deputati

GIBELLI, CAPARINI, REGUZZONI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici

Presentata il 4 giugno 2008

n. 1341, d'iniziativa dei deputati

GRIMOLDI, ALLASIA, CAPARINI, STUCCHI

Disciplina della circolazione dei veicoli a motore su strade a fondo naturale e fuori strada nonché disposizioni in materia di impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive

Presentata il 19 giugno 2008

n. 1364, d'iniziativa dei deputati

RAZZI, BARBA, BARBATO, BARBIERI, BORGHESI, CATONE, COSTANTINI, DE POLI, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, FADDA, FARINONE, FEDI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRONER, GIAMMANCO, HOLZMANN, IANNARILLI, IAPICCA, RICARDO ANTONIO MERLO, MILO, MURA, OLIVERIO, PALAGIANO, PORTA, RIA, SBAI, SCILIPOTI, STRIZZOLO, TOUADI, VALENTINI, ZACCHERA

Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida

Presentata il 23 giugno 2008
 

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n. 1517, d'iniziativa dei deputati

ALESSANDRI, REGUZZONI, STUCCHI

Modifica all'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire il traino di carrelli appendice da parte di motoveicoli

Presentata il 22 luglio 2008

n. 1690, d'iniziativa dei deputati

PAGANO, CARLUCCI, MARINELLO

Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria del sistema elettronico di controllo della stabilità sulle autovetture

Presentata il 24 settembre 2008

n. 1693, d'iniziativa dei deputati

HOLZMANN, CARLUCCI

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, in materia di impiego dei dispositivi o mezzi tecnici per il rilevamento della velocità

Presentata il 24 settembre 2008
 

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n. 1923, d'iniziativa dei deputati

ZAZZERA, BARBATO, BORGHESI, CIMADORO, DONADI, EVANGELISTI, FAVIA, MESSINA, MURA, LEOLUCA ORLANDO, RAZZI, ROTA, BRIGANDÌ, CERONI, GIBIINO, GOTTARDO, LIBÈ, TORRISI

Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un limite massimo relativo alle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Presentata il 19 novembre 2008

n. 2029, d'iniziativa dei deputati

DI CAGNO ABBRESCIA, CARLUCCI

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli

Presentata il 18 dicembre 2008

n. 2148, d'iniziativa dei deputati

ARACU, CARLUCCI

Modifiche agli articoli 3 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la circolazione di pattini a rotelle e di tavole a spinta sulle piste ciclabili

Presentata il 3 febbraio 2009
 

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n. 2432, d'iniziativa dei deputati

HOLZMANN, CARLUCCI

Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di irrogazione della sanzione per inottemperanza all'invito a fornire informazioni o esibire documenti per l'accertamento di violazioni

Presentata il 12 maggio 2009

n. 2494, d'iniziativa dei deputati

JANNONE, CARLUCCI

Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un tabellario indicante il limite massimo delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Presentata l'8 giugno 2009

n. 2772, d'iniziativa dei deputati

BARBIERI, CARLUCCI

Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico

Presentata il 5 ottobre 2009
 

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n. 2878, d'iniziativa del deputato LISI

Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'ampliamento del novero dei soggetti abilitati ad eseguire l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Presentata il 4 novembre 2009

n. 2891, d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, MURA, DI GIUSEPPE, ROTA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, FAVIA, PIFFARI, SCILIPOTI

Modifiche agli articoli 126-bis e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per la violazione di divieti di sosta e di fermata nonché di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 6 novembre 2009

n. 3000, d'iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di elevazione dei limiti di velocità

Presentata il 30 novembre 2009
 

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n. 3001, d'iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei sistemi di ritenuta per bambini

Presentata il 30 novembre 2009

n. 3002, d'iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifiche all'articolo 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di transito sulla corsia per la sosta di emergenza in casi eccezionali

Presentata il 30 novembre 2009

n. 3031, d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, IAPICCA, CASTELLANI, DE GIROLAMO, ANGELA NAPOLI, CARLUCCI

Modifica all'articolo 126-bis e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare all'interno dei veicoli

Presentata il 10 dicembre 2009
 

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n. 3423, d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifiche agli articoli 53, 97, 115, 116 e 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione e guida dei ciclomotori e dei quadricicli

Presentata il 22 aprile 2010

n. 3577, d'iniziativa dei deputati

NASTRI, CARLUCCI

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo delle catene da neve a bordo degli automezzi pesanti

Presentata il 23 giugno 2010

n. 3591, d'iniziativa dei deputati

PAOLINI, BRAGANTINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CROSIO, DESIDERATI, FEDRIGA, FOLLEGOT, STUCCHI, TOGNI, VOLPI

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di indicazione della durata della luce gialla delle lanterne semaforiche

Presentata il 30 giugno 2010
 

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n. 3600, d'iniziativa dei deputati

NASTRI, CARLUCCI

Introduzione degli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche

Presentata il 2 luglio 2010

n. 3676, d'iniziativa dei deputati

NASTRI, CARLUCCI

Modifiche agli articoli 126-bis e 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la marcia dei veicoli

Presentata il 29 luglio 2010

n. 3803, d'iniziativa dei deputati

NASTRI, CARLUCCI

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di aumento delle sanzioni per i conducenti che non fanno uso delle cinture di sicurezza per bambini

Presentata il 21 ottobre 2010
 

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n. 3960, d'iniziativa del deputato GALATI

Introduzione dell'obbligo di frequenza di corsi di guida sicura per il conseguimento della patente di guida e disposizioni transitorie per lo svolgimento del medesimo corso da parte dei giovani di età inferiore a venticinque anni in possesso della medesima patente

Presentata il 13 dicembre 2010

n. 3992, d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità

Presentata il 23 dicembre 2010

n. 4213, d'iniziativa del deputato CAPARINI

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio delle funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali

Presentata il 24 marzo 2011
 

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n. 4232, d'iniziativa dei deputati

MONTAGNOLI, DESIDERATI, ALLASIA, BONINO, BRAGANTINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, DI VIZIA, FOLLEGOT, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, LAURA MOLTENI, PINI, POLLEDRI

Modifiche alla disciplina relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità

Presentata il 29 marzo 2011

n. 4353, d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali

Presentata l'11 maggio 2011

n. 4355, d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di segnalazione di direzione per i velocipedi

Presentata il 12 maggio 2011
 

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n. 4397, d'iniziativa dei deputati

CAVALLARO, FARINONE, MOTTA

Modifica all'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso dei velocipedi

Presentata il 31 maggio 2011

n. 4440, d'iniziativa dei deputati

MARINELLO, GIOACCHINO ALFANO, CERONI, DE ANGELIS, GARAGNANI, GAROFALO, GERMANÀ, MARSILIO, MAZZUCA, MINARDO, NOLA, PALMIERI, PICCHI, PIZZOLANTE, ROMELE, LUCIANO ROSSI, SISTO, TORRISI, TRAVERSA

Modifiche agli articoli 182 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento di pedoni, corridori e podisti

Presentata il 21 giugno 2011

n. 4657, d'iniziativa dei deputati

GARAGNANI, BERGAMINI, BIASOTTI

Modifiche agli articoli 142, 203 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità, di riscossione delle sanzioni pecuniarie e di destinazione dei proventi delle medesime

Presentata il 28 settembre 2011
 

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n. 4662, d'iniziativa del deputato VALDUCCI

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentata il 30 settembre 2011

n. 4693, d'iniziativa dei deputati

DESIDERATI, BUONANNO, TORAZZI, MAGGIONI, CHIAPPORI, DI VIZIA, CROSIO, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, CALLEGARI, CONSIGLIO, FABI, FOLLEGOT, GOISIS, GRIMOLDI, LAURA MOLTENI, MUNERATO, POLLEDRI, RIVOLTA

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché di revisione dei medesimi

Presentata il 18 ottobre 2011

n. 4845, d'iniziativa dei deputati

VELO, META, FERRANTI, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, GASBARRA, GENTILONI SILVERI, GINEFRA, LARATTA, LOVELLI, PIERDOMENICO MARTINO, GIORGIO MERLO, TULLO, ZAMPA, BARETTA, BERRETTA, BOCCI, CARELLA, MARCO CARRA, CODURELLI, DE BIASI, FIANO, GNECCHI, LUCÀ, MARANTELLI, MARGIOTTA, PEDOTO, ROSATO, ROSSA, SCHIRRU, VANNUCCI, VICO, ZUCCHI, ESPOSITO, FONTANELLI, LAGANÀ FORTUGNO, MARCHI, MATTESINI, MOTTA

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentata il 15 dicembre 2011
 

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n. 4883, d'iniziativa del deputato MANCUSO

Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso del casco protettivo da parte dei conducenti di velocipedi

Presentata il 13 gennaio 2012

n. 4960, d'iniziativa dei deputati

VERNETTI, SARUBBI, BRATTI, REALACCI, VOLONTÈ, DE CAMILLIS, CATONE, BARBATO, ANGELI, BINETTI, BRAGA, CAVALLARO, D'INCECCO, OLIVERIO, RIA, SERENI, TOUADI, BARBIERI, BUCCHINO, BURTONE, CARELLA, MARCO CARRA, COLUCCI, CUOMO, DE PASQUALE, FADDA, FEDI, FERRARI, GINOBLE, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MOTTA, RAMPELLI, RAZZI, RUBINATO, PAOLO RUSSO, SANTORI, SCILIPOTI, SERVODIO, TIDEI, TORRISI, VASSALLO, ZAMPARUTTI

Delega al Governo per l'integrazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica

Presentata il 15 febbraio 2012

e

n. 5166, d'iniziativa dei deputati

ARGENTIN, PORCU

Modifiche agli articoli 126-bis e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni relative alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Presentata il 26 aprile 2012

(Relatore: VALDUCCI)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4662 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

                esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni unicamente volte a conferire una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina in materia di motorizzazione e circolazione stradale, nonché un'autorizzazione alla delegificazione finalizzata alla disciplina dei procedimenti amministrativi in relazione a singoli aspetti, puntualmente indicati, nella materia della circolazione dei veicoli a motore;

            sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

                in relazione alle procedure di delega, il provvedimento contiene previsioni che formano oggetto di apprezzamento da parte del Comitato, in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del «doppio parere parlamentare» sugli schemi di decreti legislativi, contenuta all'articolo 1, commi 3 e 4. Con riferimento, invece, alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, il testo unificato, all'articolo 2, comma 2, lettere e), i), m), p) e r), sembra limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare compiutamente i criteri per la sua attuazione, mentre, alla lettera c), indica un principio e criterio direttivo eccessivamente generico. In relazione alla succitata lettera c), si segnala altresì che, ai fini dell'individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, si enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento «alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione», il quale appare di incerta portata applicativa potendo ingenerare dubbi interpretativi in relazione alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione;

            sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

                il disegno di legge, all'articolo 2, comma 3, reca un'autorizzazione alla delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica né le norme generali regolatrici della materia, né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, limitandosi a indicare gli oggetti e, talora, le finalità degli adottandi decreti di delegificazione e precisando, al successivo comma 4, che le norme di legge che

 

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disciplinano le materie oggetto di delegificazione «sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (...) che recano un elenco specifico delle norme abrogate»;

                inoltre, in relazione alla formulazione dell'elenco delle materie per le quali il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il provvedimento, alla lettera i), laddove menziona la disciplina della patente di guida di categoria BS, limitatamente a specifici ambiti di intervento, individua un ambito materiale che dovrebbe essere più opportunamente collocato tra i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, tenuto conto che la normativa relativa alla patente di guida sembra essere una materia che continuerà ad essere disciplinata dal codice della strada;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, commi 3 e 4, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 2, lettera c), si chiarisca la portata normativa del riferimento alla «giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione», il quale appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 2 – ove si indicano i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale conferitagli ai sensi dell'articolo 1 – si dovrebbero meglio esplicitare i principi e criteri direttivi, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega medesima, contenuti alle lettere e), i), m) p) e r);

                per quanto detto in premessa, al medesimo articolo 2, al comma 3, si dovrebbe espungere il riferimento alla materia indicata alla lettera i), al fine di inserirla più opportunamente, riformulandola in termini di principio e criterio direttivo, nell'ambito del comma 2 dell'articolo 2 in oggetto;

 

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            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 2, lettera c), si dovrebbe maggiormente specificare il principio e criterio direttivo ivi contenuto;

                all'articolo 2, comma 2, lettera l), si dovrebbe espungere l'aggettivo «cogenti» che, riferito alle «linee guida» che il Ministero della salute è chiamato a predisporre, sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 4662 Valducci ed abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

            considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «ordine pubblico e sicurezza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

            rilevato che:

                l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel disciplinare in via generale l'istituto della delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;

                all'articolo 2, comma 2 – che individua i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa disposta dal comma 1 – la lettera b) prevede la «delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3»: in tal modo la disciplina delle materie in questione (peraltro individuate genericamente) viene completamente rimessa al Governo, senza l'indicazione di principi e criteri direttivi né di norme generali regolatrici della materia;

 

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                il comma 3 del medesimo articolo 2 autorizza il Governo a disciplinare con regolamenti di delegificazione i procedimenti amministrativi relativi alle materie ivi elencate, vincolandolo al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti per la delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, disposta dall'articolo 1;

                il comma 4 del medesimo articolo 2 dispone che le norme di legge che disciplinano le materie oggetto della delegificazione ai sensi del comma 3 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, demandando ai regolamenti l'elencazione delle norme abrogate,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la lettera b);

            2) all'articolo 2, comma 3, appare necessario – come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – prevedere le norme generali regolatrici delle materie che vengono delegificate nonché indicare le disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto, volto a rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

            condivisa l'esigenza di una rimodulazione delle sanzioni nel senso previsto dal testo unificato;

            rilevato che i principi e criteri direttivi relativi alla revisione del sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non sembrano sufficientemente determinati, così come invece sarebbe necessario secondo il principio di legalità, che trova applicazione tanto in materia penale (articolo 25 della Costituzione) quanto in materia amministrativa sanzionatoria (articolo 23 della Costituzione), ciò anche considerando che i predetti principi e criteri direttivi richiamano

 

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principi dell'ordinamento che troverebbero comunque applicazione anche se non richiamati,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 2, comma 2, lettera c), siano precisati i principi e criteri direttivi relativi alla revisione del sistema sanzionatorio, individuando parametri obiettivi che delimitino la discrezionalità del legislatore delegato in merito sia all'entità della sanzione che alla sua natura.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4662 Valducci e abbinate;

            preso atto che tra i principi e criteri direttivi della delega che si intende conferire al Governo, all'articolo 2, comma 2, lettera g), figura il «riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale», e che l'espletamento dei suddetti servizi è affidato, tra gli altri soggetti anche all'Arma dei carabinieri e, in casi limitati, ai militari del Corpo delle capitanerie di porto;

            evidenziata altresì l'opportunità di assicurare che i tutti i soggetti chiamati ad espletare servizi di polizia stradale possano esercitare in modo più penetrante l'accertamento dell'assolvimento

 

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dell'obbligo di stipula dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, consentendone, in particolare, l'accesso alle relative banche dati;

            rilevato altresì che la successiva lettera l) indica, come criterio di delega, anche l'attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, si integri l'articolo 2, comma 2, lettera l) al fine di prevedere che il decreto legislativo attuativo della delega stabilisca che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici possa essere effettuato anche da medici militari, purché in servizio permanente effettivo o in posizione di ausiliaria, con esclusione quindi di quelli in quiescenza.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4662 e abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto

 

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legislativo 30 aprile 1992, n. 285», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera p), la quale prevede il riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che tale riassetto riguarda le strade nazionali, ovvero di prevedere in materia forme di accordo con le autonomie locali interessate.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 4662 Valducci e abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

            ritenuto che, in sede di predisposizione della delega alla riforma del codice della strada, andrebbe attentamente considerato il nuovo assetto istituzionale alla luce del ridimensionamento del ruolo delle province in relazione ad alcune funzioni oggi assegnate alle stesse, quali la manutenzione del manto stradale o lo sgombero della neve;

 

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            valutata l'opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi della delega, il sostegno alla mobilità sostenibile e la sicurezza degli utenti deboli;

            auspicato che la riforma del codice della strada improntata a criteri di modernità venga accompagnata da una riforma della copertura assicurativa degli infortuni in itinere subìti dai lavoratori assicurati che faccia riferimento anche agli infortuni in itinere subìti dai lavoratori assicurati che utilizzano la bicicletta;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 4662 e abbinate, recanti: «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si consideri l'opportunità che sugli schemi di regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, sia preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato n. 4662 Valducci e abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

            viste le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 2, che inserisce tra le materie da normare con regolamenti di delegificazione anche la «disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi»; in tal senso, si affida al regolamento il compito di modificare la disposizione del Codice della strada dell'articolo 116, comma 4, che, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013 prevede che «mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg»;

            rilevato che lo stesso articolo 116 del Codice della strada, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, fissa in 4.250 kg

 

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i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B;

            considerato che nell'emanazione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 2, assume rilievo il rispetto della disciplina dell'Unione europea di cui alla direttiva 96/53/CE in materia di dimensioni e peso massimo dei veicoli, alla direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli relativa ai tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, alla già ricordata direttiva 2006/126/CE in materia di patente di guida e alla direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

            richiamata la raccomandazione della Commissione europea 2001/116/CE del 17 gennaio 2001 sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, che indica come livello massimo che gli Stati membri dovrebbero fissare nei propri ordinamenti una concentrazione di 0,5 mg/ml nonché di 0,2 mg/ml per specifiche tipologie di conducenti o di veicoli;

            rilevato che il vigente Codice della strada è già in linea con tali previsioni e che pertanto – in sede di esercizio della delega – si auspica che il Governo mantenga inalterate le attuali previsioni sul livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli;

            ricordato infine che il rafforzamento della sicurezza stradale costituisce una delle priorità del Libro bianco sulla politica europea dei trasporti (COM(2011)144) che riconferma l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicinandosi all'obiettivo «zero vittime» entro il 2050,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) al fine della coerenza delle disposizioni in materia di disciplina della patente di guida di categoria BS (B speciale), recate dall'articolo 2, comma 3, con l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare nel provvedimento in esame che rimangono in ogni caso fermi i limiti complessivi di massa del veicolo più il rimorchio consentiti in generale per le patenti B;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in esame specifici criteri direttivi volti a garantire che le attuali disposizioni del Codice della strada in materia di livello massimo consentito di alcol nel sangue dei conducenti di veicoli, e relativa disciplina sanzionatoria, siano mantenute in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea.

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4662 ed abbinate, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

            considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza», relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;

            preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali, con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 afferenti al riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, nonché in relazione alle linee guida destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani.

 

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Testo unificato della Commissione

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
      2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente

 

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eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
      4. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. Nell'ambito della materia regolata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale:

          a) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

          b) revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.

      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;

 

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          b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3;

          c) revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

              1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;

              2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei bambini e degli utenti deboli;

              3) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo;

          d) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;

          e) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo:

              1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso stesso,

 

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previa istruttoria, al prefetto per la decisione;

              2) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

              3) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;

          f) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;

          g) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;

          h) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

          i) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;

          l) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;

          m) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali, ove non sia possibile

 

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garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;

          n) riassetto della disciplina concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale;

          o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;

          p) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente.

      3. Il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate, previsti dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia:

          a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

          b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati;

          c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

 

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          d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

          e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

          f) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;

          g) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada;

          h) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche;

          i) disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;

          l) disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;

          m) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali.

      4. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 sono abrogate

 

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    con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano un elenco specifico delle norme abrogate.
      5. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni integrative e correttive e norma finanziaria).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure e previo parere delle Commissioni parlamentari previsti dallo stesso articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
      2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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