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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5519 |
L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica popolare cinese in materia di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e in Cina comporta i seguenti oneri in relazione all'articolo 8, che prevede l'istituzione di una Commissione, composta da un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione dei rispettivi Paesi (uno per ciascuno Stato) che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la portata e i risultati dell'Accordo stesso. La Commissione si riunisce, per prassi consolidata, ogni anno alternativamente in uno dei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori. Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di un funzionario dell'area dirigenziale italiana in Cina, ad anni alterni, a partire dal 2013.
Spese di viaggio per un biglietto aereo di andata e ritorno: euro 1.400 x una persona: euro 1.400.
Pernottamento nella Repubblica popolare cinese: euro 120 per cinque giorni x una persona (quattro pernottamenti): euro 480.
Spese di vitto: euro 60 x una persona x cinque giorni: euro 300
Onere totale: euro 2.180.
Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di euro 2.180 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2013.
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'autorizzazione legislativa alla ratifica dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005, è resa necessaria in quanto non esisteva ancora, nel quadro dei rapporti tra l'Italia e la Cina, un accordo che determinasse i criteri da utilizzare per l'equiparazione dei titoli di studio, anche se i numerosi accordi bilaterali sottoscritti con le università italiane hanno permesso di trovare delle soluzioni operative utilizzando come modello di riferimento il processo di Bologna del 1999, apprezzato dalle autorità accademiche cinesi.
I principali obiettivi dell'Accordo riguardano il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi e le modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese.
Lo sviluppo delle relazioni culturali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica cinese appare quanto mai opportuno in considerazione dello stato delle relazioni bilaterali e dell'importante presenza italiana in Cina.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
La cooperazione culturale tra Italia e Cina è disciplinata dall'Accordo di cooperazione culturale (firmato a Roma il 6 ottobre 1978). Il presente Accordo è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il provvedimento non incide su leggi e regolamenti vigenti.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non si ravvisano elementi di incompatibilità.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Con la ratifica anche da parte italiana, l'Accordo di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari e di livello universitario, firmato a Pechino il 4 luglio 2005, va a colmare un vuoto normativo, quindi non c’è rilegificazione della materia.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Non si ravvisano elementi di incompatibilità.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sussistono procedure di infrazione in materia.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
La ratifica dell'Accordo non contrasta con alcun obbligo internazionale.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nella materia.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
In merito all'Accordo non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non ci sono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi, eccetto quelli riguardanti l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo stato di attuazione dell'Accordo.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.
SEZIONE 1. – CONTESTO E OBIETTIVI.
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.
La cooperazione culturale tra l'Italia e la Cina è disciplinata da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. Il presente Accordo è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.
Il nuovo assetto normativo ha tenuto conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148). Sono state inoltre considerate le direttive emanate in attuazione delle ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.
Manca attualmente una disciplina del reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese.
Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi presso le università dell'altro Stato contraente conseguono presso tali università diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità dei Paesi di origine.
Il presente Accordo consentirebbe agli studenti di una delle due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi nelle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente. Eventualmente può essere previsto un esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale. In ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università cinesi e del crescente numero di studenti cinesi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, contribuirebbe altresì all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
L'Accordo risponde al legittimo desiderio di entrambe le Parti di risolvere il problema collegato alla mancanza di riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario. Il rafforzamento della collaborazione culturale con l'Italia che ne deriverebbe è particolarmente desiderato nella predetta area geografica, data la storica presenza italiana, molto qualificata dal punto di vista sociale.
Il problema è la mancanza del reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi anche in rapporto alle modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese, a fronte di una grande richiesta.
Tale cooperazione permetterà a entrambi i Paesi di aderire congiuntamente ai programmi banditi in favore dello sviluppo della formazione e dell'istruzione universitaria, della ricerca e del dialogo interculturale.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
L'obiettivo generale è di migliorare le relazioni bilaterali tra i due Paesi creando le condizioni per rafforzare e ampliare i rapporti di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione, che è un fattore fondamentale nell'integrazione multi-culturale degli Stati parte. Nello specifico, entrambe le Parti intendono promuovere una maggiore diffusione delle proprie lingue e delle proprie culture.
Il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà dato dall'incremento delle domande di iscrizione che si registrerà negli anni prossimi e dal riscontro del rafforzamento dei rapporti diplomatici.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Le Parti contraenti sono l'Italia e la Cina, con esclusione di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale. Sono da considerarsi destinatari dell'Accordo, oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione, in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (Zhuanke) preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli Xueshi, Shuoshi, e Boshi. Sono stabilite a tale scopo una serie di criteri di riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi e ai fini di equivalenza, nonché una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti.
Sono da considerarsi inoltre destinatari dell'Accordo i cittadini italiani e cinesi.
SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tramite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle amministrazioni centrali, cioè i rispettivi dicasteri responsabili in materia di istruzione.
SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).
L'opzione di non intervento, oltre che lasciare immutate le criticità rappresentate, impedirebbe di adempiere all'impegno politico assunto sul piano internazionale con la firma dell'Accordo.
SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.
Non esistono opzioni alternative all'autorizzazione parlamentare, alla ratifica, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Il metodo di analisi è comparativo con accordi simili già in vigore dai quali sono scaturiti notevoli vantaggi politici, economici, sociali e culturali, che possono derivare a entrambi i Paesi anche dalla ratifica dell'Accordo.
B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.
Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi. Verranno, anzi, sensibilmente migliorati i rapporti bilaterali con la controparte e se ne trarranno benefíci certi in termini di maggiore sviluppo e collaborazione; inoltre il riconoscimento dei titoli di studio universitari o di livello universitario darà la possibilità di accesso e di prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Stati con positivo inserimento sociale in uno dei due Paesi.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze i dati relativi al monitoraggio, affinché quest'ultimo possa svolgere gli adempimenti di competenza.
Inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, in caso di scostamenti dalla precedente previsione di spesa, che comportino
La nomina dei componenti della Commissione mista, effettuata dalle autorità competenti, deve essere comunicata all'altra Parte per le vie diplomatiche.
D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.
Non si è proceduto a detta comparazione per le motivazioni esplicitate nella sezione 4.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.
La spesa scaturente dall'istituzione della Commissione mista è valutata in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dal 2013 e vi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e seguenti, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Dal provvedimento non derivano effetti impeditivi in quanto le attività di esecuzione dell'Accordo verranno svolte dal Ministero degli affari esteri nonché dalle altre amministrazioni statali e dagli altri organismi pubblici o privati già esistenti e operativi.
SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ.
L'intervento regolatorio amplierà la diffusione della cultura e della lingua italiane con sicuri effetti positivi sulla competitività dei Paesi: infatti consentirà ai possessori di un titolo accademico conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi di utilizzare quest'ultimo per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero per l'iscrizione ai corsi di formazione con vantaggi sull'interscambio culturale.
Infine, si segnala che l'Accordo, a fronte dell'incremento del fenomeno della mobilità studentesca, risponde all'esigenza di semplificare in via generale le procedure previste per l'immatricolazione degli studenti provenienti da uno dei due Paesi e non iscritti a scuole italiane o cinesi che abbiano aderito a programmi di scambio o di partenariato.
SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
Il Ministero degli affari esteri in quanto responsabile per legge a livello statale della firma degli accordi bilaterali internazionali,
Le università dei due Paesi contraenti e la Commissione mista.
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
Le azioni di pubblicità saranno individuate dalle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo e inoltre pubblicate nel sito web del Ministero degli affari esteri.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Il Ministero degli affari esteri, con l'ausilio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvederà a tali attività tramite l'istituzione di una Commissione mista per il controllo e il monitoraggio delle attività connesse. Lo stesso Accordo, infatti, prevede l'istituzione di una Commissione mista permanente di esperti con il compito di dirimere le controversie circa la sua interpretazione e applicazione, nonché di preparare i chiarimenti da apportare al testo dell'Accordo nel caso di modifiche dei sistemi di formazione connesse sia con modifiche della legislazione nazionale sia con l'assunzione di impegni contratti in sede internazionale.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.
Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, curerà a cadenza biennale la redazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione, in cui verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali e i benefìci in ambito di cooperazione culturale, derivanti dall'applicazione dell'Accordo e, in particolare, l'aumento nel tempo delle richieste di riconoscimento dei titoli universitari.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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