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PDL 5563

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5563



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LAURA MOLTENI, FABI

Istituzione dei punti di accoglienza dei neonati in stato di abbandono, denominati «culle per la vita», e disposizioni concernenti la segretezza del parto nel caso in cui la madre non intenda essere nominata

Presentata il 7 novembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Abituati oramai a sopravvivere nell'indifferenza e sopraffatti dalla convinzione di essere approdati con la modernità a una soglia impareggiabile di civiltà, troppo spesso cancelliamo automaticamente fatti delittuosi aberranti confinandoli tra le trame della follia umana. Lo sconvolgimento emotivo iniziale che proviamo nel leggere le notizie riportate dalle cronache cittadine che ci raccontano il ritrovamento di neonati, vivi o morti, nei contenitori di raccolta dei rifiuti si attenua con il passare del tempo fino a quando l'evento non si ripresenta in tutta la sua drammaticità, lasciando senza risposta quella che dovrebbe essere la domanda allo stesso tempo più logica e terribile: «E gli altri?». Gli altri che hanno pianto debolmente e nessuno ha sentito e che sono morti soffocati dai miasmi in pochi minuti o, ancora peggio, sono finiti vivi negli ingranaggi dei mezzi di trasporto delle immondizie. Il legislatore, avendo da tempo intuito come l'azione penale si riveli del tutto insufficiente, ha introdotto la possibilità del parto anonimo presso le strutture ospedaliere. Ma anche questa soluzione non ha prodotto risultati soddisfacenti. L'ospedale, specialmente nei piccoli centri, è un luogo al quale ci si presenta con la propria nudità dichiarata, dove è facile essere riconosciuti. In pratica l'anonimato è solo ufficiale, il figlio non è legalmente riconosciuto ma la madre resta persona nota. È necessario affiancare a questa pur giusta intuizione nuovi strumenti che possano garantire adeguate risposte alle richieste di aiuto delle donne
 

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che non vedono altra possibilità, dopo aver portato a termine una gravidanza difficile, se non quella di celare la propria identità nell'anonimato e allo stesso tempo, amando la vita, assicurare un futuro al proprio figlio. Il neonato può essere salvato soltanto garantendo un vero anonimato. Ecco allora la necessità di una legge per la riapertura di quella che anticamente veniva definita la «ruota degli innocenti» o la «ruota degli esposti». Un luogo ovviamente consono al nostro tempo, situato presso punti di accoglienza monitorati ventiquattro ore su ventiquattro, dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza.
      Il testo della presente proposta di legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 prevede che i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscano le «culle per la vita», quali punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri o altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale. Inoltre stabilisce che spetta ai comuni sovrintendere all'organizzazione e al corretto funzionamento del punto di accoglienza, provvedendo, altresì, alla nomina di un responsabile amministrativo. L'articolo 2 stabilisce i requisiti minimi organizzativi e funzionali che devono essere garantiti dalle culle per la vita al fine di assicurare l'anonimato della madre e il benessere psico-fisico del neonato. L'articolo 3 istituisce un numero verde nazionale che fornisce informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle culle per la vita e che riceve eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati. L'articolo 4 stabilisce le sanzioni nel caso in cui sia violato il diritto di accesso gratuito al centro di accoglienza o il diritto all'anonimato della madre.
      L'articolo 5, al fine di garantire un'uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (parto in anonimato), prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.
      In conclusione, l'articolo 6 prevede la necessaria copertura finanziaria.
      Certi che la ratio che ha ispirato questa proposta di legge possa essere condivisa in modo bipartisan da tutti gli schieramenti politici, ne auspichiamo una rapida approvazione convinti come siamo che anche se non sarà la soluzione definitiva al problema doloroso dell'abbandono dei neonati possa servire a fornire uno strumento in più a tutela della vita che nasce.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione delle “culle per la vita”).

      1. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono, presso i presìdi ospedalieri o presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale, punti di accoglienza dei neonati, denominati “culle per la vita”.
      2. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento delle culle per la vita, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dall'articolo 2 e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

Art. 2.
(Caratteristiche e requisiti organizzativi e funzionali delle culle per la vita).

      1. Le culle per la vita sono attive nell'arco di tutte le ventiquattro ore.
      2. Nelle culle per la vita sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psicofisico del neonato.
      3. Le culle per la vita sono dotate di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui all'articolo 1, comma 2, della presenza di un neonato abbandonato.
      4. Le culle per la vita sono dotate, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza.
      5. Il responsabile amministrativo della culla per la vita è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale,

 

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che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

Art. 3.
(Numero verde nazionale).

      1. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle culle per la vita e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. La violazione del diritto di accesso gratuito alle culle per la vita nonché del diritto della madre di non essere nominata è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.

Art. 5.
(Promozione della segretezza del parto).

      1. Al fine di garantire un'uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.
      2. Gli interventi di cui al comma 1, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),

 

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della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. I soggetti di cui al comma 2 garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socio-assistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale.
      4. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai soggetti di cui al comma 2 fino all'adozione definitiva.
      5. Gli interventi di cui al presente articolo sono erogati alle gestanti e alle madri su richiesta delle donne interessate senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e dalla loro nazionalità.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della presente legge.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-1014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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