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PDL 5520-A/R

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5520-A/R



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

dal ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

Presentato il 10 ottobre 2012

(Relatori: FERRARI, per la I Commissione; MORONI, per la V Commissione)


NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 7 novembre 2012 dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 2012. Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 5520-A.
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

Art. 1.

Art. 1

        1. È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

        1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. – (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

        2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

        3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

        4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte

 

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dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

        6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.

        7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

            8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

        9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

        10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al

 

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presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e sul sito istituzionale della regione.

        11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

        12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

        13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149). – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2:

                1) al primo periodo, dopo le parole: “fine legislatura” sono inserite le seguenti: “, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'Amministrazione regionale”;

                2) al secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;

                3) al quarto periodo, dopo le parole: “il triennio 2010-2012” sono inserite le seguenti: “e per i trienni successivi”;

            b) al comma 3, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;

            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla

 

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sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale”;

            d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4”;

            e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'Amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.

        2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2:

                1) al primo periodo, dopo le parole: “fine mandato è” sono inserite le seguenti: “redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale”;

                2) al secondo periodo, dopo le parole: “tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;

            b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “Tavolo tecnico interistituzionale” sono inserite le seguenti: “, se insediato,”;

            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;

            d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4”;

             e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        “6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive

 

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mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.

        3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:

        “Art. 4-bis. – (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

        2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti”.

        4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) all'alinea, dopo le parole: “n. 196,” sono inserite le seguenti: “anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,”;

                2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            “c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali”;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio”;

            c) il comma 2 è abrogato».

        L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. – (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). – 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

 

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di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

            a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

            b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

            c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

            d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

            e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;

            f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito istituzionale dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

            g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore

 

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dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonchè per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

            h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

            i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;

            l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

            m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

 

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            n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

        2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

        3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.

        4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

        5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

        6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 83, secondo periodo, le parole: “il presidente della regione commissario ad acta” sono sostituite dalle seguenti: “il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta”;

            b) dopo il comma 84, è inserito il seguente:

        “84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta,

 

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al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”.

        7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: “Camera dei deputati” sono inserite le seguenti: “o di un Consiglio regionale”».

        All'articolo 3:

            al comma 1:

            alla lettera a), capoverso Art. 41-bis, comma 1, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»;

            la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti”»;

            alla lettera d):

                al capoverso Art. 147, comma 3, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «15.000»;

                al capoverso Art. 147-ter:

                    al comma 1, la parola: «10.000», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «15.000»;

                    al comma 2, dopo le parole: «controllo strategico» sono inserite le seguenti: «, che è posta sotto la direzione del segretario comunale,»;

            il capoverso Art. 147-quater è sostituito dal seguente:

        «Art.147-quater. – (Controlli sulle società partecipate non quotate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

        2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

        3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi

 

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assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

        4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;

            la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:

        “Art. 148. – (Controlli esterni)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

            a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

            b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

            c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

            d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

        3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

        4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di

 

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cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

        Art. 148-bis.(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

        2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

        3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

        4. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato”»;

            alla lettera f), numero 1), secondo periodo, le parole da: «e tenuto conto» fino alla fine del periodo sono soppresse;

            alla lettera h), capoverso, dopo le parole: «L'avanzo di amministrazione» sono inserite le seguenti: «non vincolato»;

            alla lettera i), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «la Giunta,» sono inserite le seguenti: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

            dopo la lettera i) è inserita la seguente:

            «i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo

 

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251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione”»;

            la lettera m) è soppressa;

            dopo la lettera m) è inserita la seguente:

            «m-bis) all'articolo 234:

                1) al comma 3, le parole: “, nelle unioni di comuni” sono soppresse;

                2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        “3-bis. Nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione”»;

            alla lettera r):

                al capoverso Art. 243-bis:

                al comma 1, al primo periodo, le parole: «I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti» e, al secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

                al comma 8, lettera g), le parole: «che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali» e dopo le parole: «per i fini istituzionali dell'ente» sono inserite le seguenti: «, nonché abbia provveduto»;

                al capoverso Art. 243-ter, comma 3, le parole: «fissato in euro 100 per abitante» sono sostituite dalle seguenti: «fissato in euro 200 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane»;

                al capoverso Art. 243-quater:

            al comma 1, al primo periodo, le parole: «, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali» sono soppresse e al secondo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

            al comma 5, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 243-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 243-ter»;

            i commi 3 e 4 sono soppressi;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

 

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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni»;

            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.

        5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

        5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. – (Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario). – 1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata

 

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del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo».

        All'articolo 4:

            al comma 1, le parole: «denominato: “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”» sono soppresse;

            al comma 5, al primo periodo, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «498 milioni» e, al quarto periodo, dopo le parole: «alla copertura dell'onere di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: « del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto» e le parole: «di quota parte delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali».

        All'articolo 5, alla rubrica, le parole: «Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».

        L'articolo 7 è soppresso.

        All'articolo 8, comma 3, capoverso 6-bis:

            al secondo periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti»;

            al terzo e al quarto periodo, le parole: «estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «estinzione o riduzione anticipata del debito».

        All'articolo 9:

            al comma 1, le parole: « , contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione» sono soppresse;

            al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: “il 30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e delle relative istruzioni”»;

            al comma 4, primo periodo, le parole: «enti appartenenti ai livelli di governo sub statale,» sono sostituite dalle seguenti: «enti territoriali» e il secondo periodo è soppresso;

 

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            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria».

        All'articolo 10:

            il comma 1 è soppresso;

            al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» sono aggiunte le seguenti: «e i relativi organi decadono»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati»;

            al comma 6, le parole: «entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese»;

            il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 11:

            al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        «5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013”»;

            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno

 

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2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

        1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

        1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: “Motteggiana”»;

            al comma 3, lettera a), le parole: «n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «n. 185»;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

        “Art. 17-bis.- (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). – 1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

        3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        “1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

 

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modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

            b) al comma 2, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1-bis”»;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: “Ferrara”; “Mantova”»;

            il comma 7 è sostituito dai seguenti:

        «7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis del presente articolo. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:

            a) dai titolari di reddito di impresa e, previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

 

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2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

            b) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

        7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,2 milioni di euro nel 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;

            al comma 9, alinea, le parole: «i contribuenti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a),»;

            dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        «9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;

            al comma 13, primo periodo, la parola: «stimati» è sostituita dalla seguente: «valutati» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al medesimo periodo»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al

 

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subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.

        13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi».

        Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        «Art. 11. – (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

 

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Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;  
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;  

emana
il seguente decreto-legge:
 

Titolo I
REGIONI

Titolo I
REGIONI

Articolo 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali).

Articolo 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).

        1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

        1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.


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      (Vedi comma 4).         2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
        2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.         3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
      (Vedi comma 8).         4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
        3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.         5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
        4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.       (Vedi comma 2).

Pag. 26-27
        5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.       (Vedi comma 13).
        6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.       (Vedi comma 3).
        7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che segue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.         6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.
        8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.       (Vedi comma 3).

Pag. 28-29
        9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.         7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
          8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
        10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.

        11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

        9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
        12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.         10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e sul sito istituzionale della regione.

Pag. 30-31
        13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.         11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
        14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.         12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
      (Vedi comma 5).         13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.         Soppresso.
          14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 32-33
 

Articolo 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).
 

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 2:
                  1) al primo periodo, dopo le parole: «fine legislatura» sono inserite le seguenti: «, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'Amministrazione regionale,»;
                  2) al secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;
                  3) al quarto periodo, dopo le parole: «il triennio 2010-2012» sono inserite le seguenti: «e per i trienni successivi»;
              b) al comma 3, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti «, se insediato,»;
              c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
          «3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale»;
              d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4»;
              e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
          «6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'Amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».

Pag. 34-35
 

        2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 2:
                  1) al primo periodo, dopo le parole: «fine mandato è» sono inserite le seguenti: «redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale»;
                  2) al secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale trasmessa» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;
              b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Tavolo tecnico interistituzionale» sono inserite le seguenti: «, se insediato,»;
              c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;

              d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4»;
               e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».

 

        3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è inserito il seguente:

          «Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). – 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

Pag. 36-37
          2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti».
 

        4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1:
                  1) all'alinea, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,»;
                  2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
              «c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali»;
              b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio»;

              c) il comma 2 è abrogato.

Pag. 38-39

Articolo 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

Articolo 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

        1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

        1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

            a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;             a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
            b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;             b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
              c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
            c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;             d) identica;

Pag. 40-41
            d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;             e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
            e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;             f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito istituzionale dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
            f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;             g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonchè per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
              h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
            g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;             i) identica;

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            h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.             l) identica;
            (Vedi comma 2).             m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
              n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.
 

        2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.


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        2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

        (Vedi comma 1, lettera m)).
            a) hanno compiuto sessantasei anni di età;  
            b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.  

        3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui all'alinea del comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.

        3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.

        4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.         4. Identico.

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        5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.         5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
        6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:         6. Identico:
            a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta», sono sostituite dalla seguenti: «un commissario ad acta»;             a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;
            b) al comma 84, le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 79»;             soppressa
            c) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».             b) identica.

        7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».

        7. Identico.


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Titolo II
PROVINCE E COMUNI

Titolo II
PROVINCE E COMUNI

Articolo 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

Articolo 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

        1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:             a) identico:
        «Art. 41-bis. – (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). – 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.         «Art. 41-bis. – (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). – 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

        2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

        2. Identico»;

            b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:             b) identica;
        «Art. 49. – (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
        2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

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        3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
        4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;
            c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:             c) identico:
        «2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;             «2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con ordinanza del legale rappresentante dell’ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti»;
            d) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:             d) identico:
        «Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.         «Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Identico.
        2. Il sistema di controllo interno è diretto a:         2. Identico.
            a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  
            b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;  
            c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  
            d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  

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            e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.  

        3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

        3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

        4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.         4. Identico.
        5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.         5. Identico.

        Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

        Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – Identico.

        2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.  
        3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.  

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        Art. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

        Art. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

        2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.         2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del segretario comunale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.

        Art. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

        Art. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate non quotate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

        2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.         2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
        3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.         3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
        4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.         4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.         5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

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        Art. 147-quinquies. – (Controllo sugli equilibri finanziari). – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

        Art. 147-quinquies. – (Controllo sugli equilibri finanziari). – Identico»;

        2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.  
        3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;  
            e) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:             e) l'articolo 148 è sostituito dai seguenti:

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        «Art. 148. – (Controllo della Corte dei conti)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche semestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»;         «Art. 148. – (Controlli esterni). – 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

            a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

            b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

            c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

            d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.


Pag. 60-61
 

        3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

          4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
 

        Art. 148-bis(Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali).1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

          2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
          3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo degli enti interessati di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
          4. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato»;

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            f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:             f) identico:
                1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai princìpi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.»;                 1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai princìpi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.»;
                2) al comma 6, dopo le parole: «organo di revisione» sono inserite le seguenti: «, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;                 2) identico»;
            g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:             g) identica;
        «2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.  
        2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»;  
            h) all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:             h) identico:
        «3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.»;         «3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.»;
            i) all'articolo 191 il comma 3 è sostituito dal seguente:             i) identico:
        «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;         «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;
              i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

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          «2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione»;
            l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 è inserito il seguente:             l) identica;
        «2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.»;  
            m) all'articolo 234 dopo il comma 2 è inserito il seguente:             m) soppressa
        «2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.»;
              m-bis) all'articolo 234:
                  1) al comma 3, le parole: «, nelle unioni di comuni» sono soppresse;
                  2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione»;

            n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;             n) identica;
            o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:             o) identica;
                1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
            «b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
                1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
                2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
                3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
                4) proposte di ricorso all'indebitamento;

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                5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
                6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
                7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.»;
                3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
            «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;
            p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:             p) identica;
        «1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.»;
            q) all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;             q) identica;
            r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:             r) identico:

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        «243-bis.(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.         «243-bis.(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).1. I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.         2. Identico.
        3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005.         3. Identico.
        4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.         4. Identico.
        5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.         5. Identico.
        6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:         6. Identico.
            a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;  

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            b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;  
            c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, a partire da quello in corso;  
            d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.  

        7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

        7. Identico.

        8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:         8. Identico:
            a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;             a) identica;
            b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;             b) identica;
            c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;             c) identica;
            d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;             d) identica;
            e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;             e) identica;

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            f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;             f) identica;
            g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.             g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente, nonché abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

        9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

        9. Identico.

            a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1o aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;  
            b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;  
            c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;  
            d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.  
        243-ter.(Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.         243-ter.(Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).1. Identico.

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        2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.         2. Identico.
        3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:         3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 200 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
            a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;             a) identica;
            b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.             b) identica.

        243-quater.(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.

        243-quater.(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.

        2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.         2. Identico.

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        3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apposita pronuncia.         3. Identico.
        4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.         4. Identico.
        5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.         5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
        6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.         6. Identico.
        7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’“applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”»;         7. Identico»;
            s) all'articolo 248 il comma 5 è sostituito dai seguenti:             s) identica;

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        «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.  
        5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

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        2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

        2. Identico.

        3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).         3. Soppresso
        4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.         4. Soppresso
          4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.
        5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.         5. Identico.
          5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.

Pag. 82-83
          5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 40 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
          5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.
        6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:         6. Identico.
        «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.».  

        7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

        7. Identico.


Pag. 84-85
 

Articolo 3-bis.
(Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario).
 

        1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo.


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Articolo 4.
(Fondo di rotazione).

Articolo 4.
(Fondo di rotazione).

        1. Il Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

        1. Il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

        2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilità speciale.         2. Identico.
        3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si può provvedere altresì ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.         3. Identico.
        4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1.         4. Identico.

Pag. 88-89
        5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 500 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.         5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         6. Identico.

Pag. 90-91

Articolo 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio).

Articolo 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).

        1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

        Identico.


Pag. 92-93

Articolo 6.
(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti).

Articolo 6.
(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti).

        1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

        Identico.

        2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.  
        3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.  
        4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.  

Pag. 94-95

Articolo 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti).

Articolo 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti).

        1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:

        Soppresso

            a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordina le attività amministrative della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente della sezione stessa. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
            b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.

Pag. 96-97

Articolo 8.
(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

Articolo 8.
(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

        1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

        1. Identico.

        2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) al secondo periodo le parole: «entro il 30 settembre 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.»;  
            b) al terzo periodo le parole: «il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi».  

Pag. 98-99

        3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

      3. Identico:

        «6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.         «6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.
        6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.».         6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Pag. 100-101

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

        1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.

        1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012.

        2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:         2. Identico.
            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
        «1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.»;  
            b) al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis».  

        3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

        3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;             a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;
            b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «30 novembre».             b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «il 30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e delle relative istruzioni».

        4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.

        4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.


Pag. 102-103
        5. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuità di cui al precedente periodo si estende alle convenzioni già in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le attività di cui al medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.         5. Identico.
        6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.».         6. Identico.
          6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'IMU dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvederà all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

Pag. 104-105

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

        1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

        1. Soppresso

        2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.         2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.
        3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.         3. Identico.
        4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.         4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
        5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.         5. Identico.

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        6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.         6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
        7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:         7. Identico.
            a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;  
            b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;  

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            c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;  
            d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

        8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.

        8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

        9. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         9. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Titolo III
SISMA DEL MAGGIO 2012

Titolo III
SISMA DEL MAGGIO 2012

Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

        1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:

        1. Identico:

            a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122:             a) identico:
                1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:                 1) identico;
        «5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.»;  
                2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:                 2) identico;
        «1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;  
                3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.»;                 3) identico;

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                4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:                 4) identico;
                    4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate.»;  
                    4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione».  
                5) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;                 5) identico;
                  5-bis) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;
            b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.             b) identica.

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        1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1oagosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

          1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1oagosto 2012, n. 122, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
          1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1oagosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1ogiugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: «Motteggiana».
        2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.».         2. Identico.
        3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:
            a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;             a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
            b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui al comma 3,».             b) identica.

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          3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:
        «Art. 17-bis.(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo».
 

        3-ter All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
              b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis».

        4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.

        4. Identico.


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        5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.         5. Identico.
        6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.         6. Identico.
          6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: «Ferrara»; «Mantova».

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        7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.         7. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono concedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis del presente articolo. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        7-bis. Il finanziamento di cui al comma 7 può essere richiesto:

            a) dai titolari di reddito di impresa e, previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dagli esercenti attività commerciali o agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

            b) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

        7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,2 milioni di euro nel 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


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        8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

        8. Identico.

        9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:         9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
            a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:             a) identica;
                1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché  
                2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;  
            b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;             b) identica;
            c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.             c) identica.
          9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7.

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        10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1o luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.         10. Identico.
        11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.         11. Identico.
        12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.         12. Identico.
        13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.         13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al medesimo periodo.

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          13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
          13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota di spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.

Pag. 128-129
 

Articolo 11-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).
 

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.


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Articolo 12.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

        Dato a Roma, addì 10 ottobre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino.



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