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PDL 5537

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5537



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 16 ottobre 2012


      

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Onorevoli Deputati! — La presente proposta di legge d'iniziativa regionale apporta modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, contenente norme sulla cittadinanza. Tale legge, che si basa sul principio dello «jus sanguinis», prevede tre modalità di accesso alla cittadinanza per gli stranieri: per nascita, per naturalizzazione e per matrimonio. Il minore nato in Italia da genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno di età previa dimostrazione di avere risieduto regolarmente e ininterrottamente nel territorio della Repubblica fino a tale data.
      Con la presente proposta di legge si intende facilitare l'acquisto della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia, purché entrambi i genitori abbiano risieduto legalmente nel territorio della Repubblica per almeno cinque anni.
      L'applicazione del principio dello «ius soli» seppure attenuato dal requisito ulteriore della residenza legale dei genitori immigrati per un periodo minimo di cinque anni, consentirebbe di eliminare un'incoerenza del nostro sistema giuridico e nel contempo di sostenere il processo di integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa.
      Invero, il fenomeno migratorio è di tale portata da richiedere l'instaurazione di rapporti stabili con il territorio di riferimento tramite il riconoscimento di pari capacità giuridica agli stranieri nati nel territorio italiano, ovvero la capacità di essere titolari di diritti e di doveri che
 

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l'articolo 3 della Costituzione garantisce ai cittadini. Tale fenomeno riguarda soprattutto le seconde generazioni di immigrati.
      Il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino.
      A livello demografico, la distribuzione della popolazione straniera in Italia evidenzia una concentrazione nelle fasce di età più giovani: il 22 per cento dei cittadini stranieri ha meno di 18 anni; il 47 per cento un'età compresa tra 18 e 39 anni, gli ultraquarantenni stranieri sono il 30,7 per cento e solo il 2,3 per cento ha un età superiore ai 65 anni. È altresì noto che i cittadini stranieri contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo dell'economia italiana e alla sostenibilità del suo sistema di welfare.
      La stabilizzazione delle migrazioni è resa evidente dalla crescita costante delle nascite in Italia di bambini con uno o entrambi i genitori stranieri. Si è passati dai 21.816 bambini con almeno un genitore straniero nati in Italia nel 1999, ai 72.472 nel 2008 e, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ben 77.109 nel 2009.
      La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 aggiunge alle ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana previste dall'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 quella di chi, nato nel territorio della Repubblica, abbia entrambi i genitori stranieri legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni. La norma proposta non specifica cosa debba intendersi con l'espressione «legalmente residente in Italia». A tal fine, tuttavia, è sufficiente richiamare l'articolo 1, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 («Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»), secondo cui «si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica».
      In base alle disposizioni della proposta di legge, il periodo di legale residenza nel territorio italiano non deve essere necessariamente continuativo, ma può essere anche frazionato. Quello che conta è che sia decorso un lasso di tempo complessivamente non inferiore a cinque anni, considerati anche i periodi già trascorsi alla data di entrata in vigore della legge.
      La norma vuole permettere al soggetto minorenne la possibilità di conseguire la cittadinanza italiana sulla base di una dichiarazione espressa dai genitori di comune accordo. Il figlio, tuttavia, una volta raggiunta la maggiore età può rinunciare a tale status «entro un anno dal raggiungimento della maggiore età», così come può, in mancanza della dichiarazione resa dai genitori nell'interesse del figlio minorenne, acquistare la cittadinanza «a seguito di dichiarazione espressa».
      In tal modo viene garantito il rispetto della volontà dell'interessato: nelle questioni riguardanti la cittadinanza, infatti, deve sempre risultare una dichiarazione della parte interessata, anche quando la richiesta di acquisto della cittadinanza provenga da soggetto diverso dal beneficiario che, a sua volta, può rinunciarvi con dichiarazione di segno opposto.
      L'articolo 2 consente di usufruire dei benefìci della legge anche a coloro che all'entrata in vigore della stessa siano già maggiorenni e i cui genitori, pur avendone i requisiti, non potrebbero più rendere la dichiarazione in loro favore. Tali soggetti devono richiedere la cittadinanza entro tre anni dal raggiungimento della maggiore età.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009).

        La presente proposta di legge, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anzi è prevedibile una diminuzione per i minori oneri legati al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Cittadinanza dei figli nati da genitori stranieri).

      1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta la seguente:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, anche se successivi alla nascita».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà dei genitori a favore del figlio minorenne, espressa di comune accordo. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il figlio può rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza, con richiesta scritta all'autorità competente. In mancanza di dichiarazione di volontà dei genitori, il figlio acquista la cittadinanza a seguito di una sua dichiarazione espressa entro un anno dal conseguimento della maggiore età».

Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto la maggiore età e i cui genitori hanno maturato i requisiti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione in tal senso entro i tre anni successivi alla medesima data.


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