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PDL 5455

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5455



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAGLIA, DI BIAGIO, DELLA VEDOVA

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in materia di riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e al ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato, nonché istituzione del ruolo dirigenziale

Presentata il 18 settembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Oramai da tempo si assiste ad una sperequazione a danno del Corpo di polizia penitenziaria nei confronti delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, quali la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato, a seguito di importanti interventi legislativi avvenuti negli ultimi quindici anni, che hanno creato una notevole sproporzione e differenza tra i ruoli dei rispettivi Corpi.
      Il Corpo di polizia penitenziaria, nella sua regolamentazione attuale, nasce con la legge 15 dicembre 1990, n. 395, dalle ceneri del Corpo degli agenti di custodia e del ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Con questa legge il Corpo viene chiamato a fare parte delle Forze di polizia e assume nuovi compiti, quali le traduzioni dei detenuti e degli internati e il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura, rendendosi in questo modo operativo anche all'esterno degli istituti penitenziari.
      Con l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si è fatto un notevole passo avanti verso una riforma complessiva dell'amministrazione penitenziaria, rappresentante una delle maggiori svolte degli ultimi anni: esso prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del
 

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corrispondente ruolo della Polizia di Stato, e di un ruolo direttivo speciale. Tale delega è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che all'articolo 5 prevede l'istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e all'articolo 20 l'istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
      Successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, tuttavia, si è determinata per i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria una gravissima e ingiustificata sperequazione e disparità di trattamento, evidenziabile in cinque punti principali:

          1) il decreto legislativo n. 334 del 2000 ha escluso la qualifica di vice commissario: ciò significa che coloro che frequentano i corsi di formazione acquistano il grado di commissario per la sola durata dello stesso nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato. La stessa cosa non accade, però, per il corso di polizia penitenziaria, nel quale la frequenza dei corsi di formazione personale si conclude con l'acquisizione della qualifica di vice commissario;

          2) la durata dei corsi di formazione per i ruoli direttivi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato è di due anni, mentre il Corpo di polizia penitenziaria è di un anno;

          3) al termine dei rispettivi corsi di formazione, i funzionari direttivi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato assumono la qualifica di commissario capo, mentre gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria quella di vice commissario;

          4) sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, ben nove anni e sei mesi per raggiungere il grado di commissario coordinatore penitenziario, atteso che il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di vice questore aggiunto e di vice questore forestale) dopo cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo;

          5) infine, per il Corpo di polizia penitenziaria è prevista la promozione al livello apicale (di commissario coordinatore penitenziario), attraverso uno scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, con la conseguenza che su un numero di attuali 400 funzionari solo 90 assumeranno questo grado, mentre per le altre due Forze di polizia l'acquisizione del grado apicale avviene a ruolo aperto.

      In tale sperequato panorama normativo nasce, quindi, la necessità di adeguare l'inquadramento dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quello delle altre Forze di polizia, al fine di renderne coerente la progressione in carriera e le attribuzioni funzionali, attraverso un intervento normativo perequativo.
      La presente proposta di legge modifica, infatti, il citato decreto legislativo n. 146 del 2000, ridefinendo i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria, articolandoli in maniera analoga ai corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato, regolati e definiti dal citato decreto legislativo n. 334 del 2000, e adeguandoli, altresì, ai mutamenti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 146 del 2000.
      In particolare la proposta di legge non prevede più, all'interno del ruolo direttivo ordinario, la qualifica di vice commissario penitenziario (le cui funzioni sono attribuite al commissario penitenziario che ha frequentato l'apposito corso di formazione), mentre la qualifica di commissario coordinatore penitenziario è sostituita dalla qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
      Quanto al ruolo direttivo speciale, rimane la qualifica di vice commissario penitenziario (previa frequenza dell'apposito corso di formazione), mentre la qualifica di commissario coordinatore penitenziario

 

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è sostituita con quella di vice questore aggiunto penitenziario.
      Inoltre, il personale che ha maturato l'anzianità in servizio per divenire commissario o commissario capo di polizia penitenziaria alla data di entrata in vigore della legge assumerà, rispettivamente, il grado di commissario capo e di vice questore aggiunto penitenziario.
      La proposta di legge, inoltre, modifica il citato articolo 12 della legge n. 266 del 1999, nella parte in cui esclude l'istituzione di ruoli dirigenziali all'interno del Corpo di polizia penitenziaria. Ciò consente di istituire il ruolo dei dirigenti e di fissare la relativa dotazione organica, in linea con la peculiarità del Corpo di polizia penitenziaria e dell'amministrazione penitenziaria. Il ruolo è articolato nelle tre qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.
      Infine, la proposta di legge modifica alcune disposizioni vigenti e, in particolare, l'articolo 9 della legge 395 del 1990 e l'articolo 30 del decreto legislativo n. 443 del 1992 (nonché stabilendo che il Governo provveda a modificare l'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999, collegato alle norme modificate), istituendo una dipendenza solo funzionale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria rispetto ai dirigenti coordinatori dei direttori delle diverse aree e non più gerarchica, nell'ottica di una più fluida e razionale suddivisione dei compiti e delle relative responsabilità, come previsto per le altre Forze di polizia.
      La presente proposta di legge costituisce, in sintesi, un passaggio necessario al fine di ottenere, nello spirito dell'intervento riformatore del 1999, un riordino equilibrato e ragionevole degli organici e delle funzioni del Corpo di polizia penitenziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – (Istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria). – 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

          b) commissario capo penitenziario;

          c) vice questore aggiunto penitenziario.

      2. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita da 515 unità».

Art. 2.

      l. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 5-bis. – (Funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria). – 1. Le funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria sono unitarie in ragione dei compiti assegnati al medesimo Corpo dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395. Lo svolgimento della carriera è regolato dalle disposizioni del presente decreto e, sussidiariamente e in quanto compatibili, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

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      2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

          a) direzione e responsabilità dell'area della sicurezza presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e le scuole di formazione;

          b) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria di diretta attinenza con i compiti e con le responsabilità del Corpo di polizia penitenziaria;

          c) attività di rappresentanza dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria, a tutti i livelli e con particolare riferimento ai compiti in materia di sicurezza, nei riguardi degli organi superiori, dell'autorità giudiziaria, delle altre Forze dell'ordine e delle prefetture-uffici territoriali del Governo;

          d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie indicate alle lettere a), b) e c) e in particolare:

              1) formulare proposte ed esprimere pareri, curando l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati e adottando le relative determinazioni allo scopo di salvaguardare l'ordine e la disciplina, nel rispetto della dignità della persona, e di soddisfare le esigenze di sicurezza della collettività;

              2) collaborare con il dirigente della struttura, formulando proposte ed esprimendo pareri, per garantire un trattamento penitenziario conforme a quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 34;

              3) collaborare con il dirigente delle altre strutture, formulando proposte ed esprimendo pareri, allo scopo di garantire la tutela della salute delle persone detenute e internate;

              4) gestire e coordinare il personale del Corpo di polizia penitenziaria nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla legge.

 

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      Art. 5-ter. – (Ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria). – 1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) primo dirigente;

          b) dirigente superiore;

          c) dirigente generale.

      2. Il personale del ruolo speciale, in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia, può accedere alle qualifiche dirigenziali nei limiti del 20 per cento dei posti messi a disposizione per la qualifica di cui al comma 1, lettera a).
      3. La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è fissata nella tabella C-bis allegata al presente decreto.
      Art. 5-quater. – (Nomina a primo dirigente). – 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria avviene:

          a) nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e i funzionari che esercitano i compiti e le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, in possesso di qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto penitenziario con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

          b) nel limite del restante 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 7, comma 2, che riveste la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto penitenziario ovvero che ha maturato almeno cinque anni di effettivo servizio

 

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nella qualifica di commissario capo penitenziario.

      2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1, lettere a) e b), la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuare negli anni successivi.
      3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al medesimo comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
      4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
      5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      Art. 5-quinquies. – (Concorso per la nomina a primo dirigente). – 1. Il concorso per titoli ed esami per la nomina a primo dirigente è indetto annualmente con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
      2. Gli esami previsti dal comma 1 consistono in:

          a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

 

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          b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane e organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

      3. Le prove scritte e il colloquio di cui al comma 2 non si intendono superati se il candidato ha riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna prova scritta e nel colloquio.
      4. Il personale che per tre volte non è stato compreso nella graduatoria degli idonei del concorso di cui al comma 1 non è ammesso a ripetere il concorso.
      5. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data del relativo bando, ha riportato:

          a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a distinto;

          b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

          d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

      6. Le modalità del concorso di cui al comma 1, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      7. La commissione del concorso di cui al comma 1, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria. Le funzioni di segretario sono svolte

 

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da un funzionario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
      8. Con il decreto di nomina di cui al comma 7 sono designati altrettanti componenti supplenti della commissione ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.

      Art. 5-sexies. – (Promozione alla qualifica di dirigente superiore).1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, ha compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
      2. Le promozioni previste ai sensi del comma 1 fanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze nella medesima qualifica.

      Art. 5-septies. – (Nomina a dirigente generale). – 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia è istituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale, composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede, e dai dirigenti superiori.
      3. La commissione consultiva di cui al comma 2 individua i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
      4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria trasmette alla commissione consultiva di cui al comma 2 tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
      5. Il Ministro della giustizia propone una rosa di nominativi al Consiglio dei ministri al fine della loro nomina a dirigente

 

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generale scelti tra i funzionari indicati dalla commissione consultiva ai sensi del comma 3».

Art. 3.

      l. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «Ai vice commissari penitenziari ed» sono soppresse;

          b) al comma 5, le parole: «Ai commissari coordinatori penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai vice questori aggiunti penitenziari».

Art. 4.

      1. L'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente: «Art. 7. – (Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario). – 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dall'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio a indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso di cui al comma l. Consentono comunque la partecipazione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio, con esami di diritto penale e di procedura penale sostenuti, rilasciati secondo

 

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l'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e delle relative disposizioni attuative.
      3. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte, in numero non inferiore a due, e orali nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.
      4. Nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi del comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del prescritto diploma di laurea, il quale non ha riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o un'altra sanzione più grave e ha riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a buono. Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indìce il concorso.
      5. Al concorso di cui al comma 1 non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, che sono stati destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione».

Art. 5.
      l. L'articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:
 

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Art. 9. – (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo direttivo ordinario). – 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di studi penitenziari, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e di modalità conformi alle norme vigenti in materia di autonomia didattica degli atenei.
      2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della polizia penitenziaria finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6.
      3. Durante la frequenza del corso di formazione iniziale i commissari penitenziari rivestono i gradi e le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto.
      4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e per la formazione del giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      5. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, sentito il consiglio di direzione del medesimo Istituto, al termine del primo ciclo del corso previsto dal comma 2, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale.
      6. I commissari penitenziari che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo previsto dal comma 2, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo ordinario del Corpo con la qualifica di commissario
 

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capo penitenziario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, sentito il comitato direttivo del medesimo Istituto.
      7. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria redatta alla fine del corso di formazione iniziale, nell'ambito delle sedi indicate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
      8. I commissari capo penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni».

Art. 6.

      1. L'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente: «Art. 10. – (Dimissioni dal corso). – 1. Sono dimessi dal corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9 i commissari penitenziari che:

          a) dichiarano di rinunciare al corso;

          b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;

          c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, gli obiettivi formativi previsti per il primo e per il secondo ciclo del corso;

          d) non superano l'esame finale del corso;

          e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività del corso per più di tre mesi, anche non consecutivi, ovvero per più di sei mesi nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio, se si tratta di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile.

 

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      2. I commissari penitenziari la cui assenza per un periodo superiore a sei mesi è stata determinata da infermità contratta durante il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9, da infermità dipendente da causa di servizio o da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso di formazione iniziale successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela delle lavoratrici madri.
      3. Sono espulsi dal corso di formazione iniziale di cui all'articolo 9 i commissari penitenziari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione».

Art. 7.

      1. L'articolo 11 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.

Art. 8.

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente: «Art. 13. – (Promozione a vice questore aggiunto penitenziario). – 1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che ha compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 9.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma l, le parole: «vice commissario penitenziario» sono soppresse;

          b) al comma 2, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario».

Art. 10.

      1. L'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente: «Art. 20. – (Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria). – 1. È istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) vice commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 3;

          b) commissario penitenziario;

          c) commissario capo penitenziario;

          d) vice questore aggiunto penitenziario.

      2. La dotazione organica di cui al presente articolo è costituita da 200 unità».

Art. 11.

      1. L'articolo 22 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente: «Art. 22. – (Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale). – 1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di ispettore superiore-sostituto commissario di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente.

 

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      2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla data del relativo bando ha riportato:

          a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a distinto;

          b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

          d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

      3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della polizia penitenziaria, è svolto secondo programmi e modalità conformi alle norme vigenti in materia di autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, da magistrati, da appartenenti all'amministrazione dello Stato o da esperti estranei alla medesima amministrazione. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
      4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione previsto dal comma 3 del presente articolo, il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
      5. Le modalità di espletamento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione previsto dal comma 3 e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

 

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      6. Il direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, sentito il consiglio di direzione del medesimo Istituto, al termine del primo ciclo del corso previsto dal comma 3, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, sostengono l'esame finale.
      7. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame finale di cui al comma 6 sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso di formazione.
      8. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
      9. Ai frequentatori del corso di formazione previsto dal comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
      10. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori al ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 12.

      1. L'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente: «Art. 23. – (Dimissioni dal corso). – 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 3, i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:

          a) dichiarano di rinunciare al corso;

          b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

 

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          c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti gli obiettivi formativi previsti per il primo e per il secondo ciclo del corso;

          d) non superano l'esame finale del corso;

          e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività del corso per più di tre mesi, anche non consecutivi, e per più di sei mesi nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, o per infermità dipendente da causa di servizio, se si tratta di personale proveniente da altri ruoli nel Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità, se si tratta di personale femminile.

      2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10.
      3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso di formazione di cui all'articolo 22, comma 3, del presente decreto, determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa prevista dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale».

Art. 13.

      1. L'articolo 24 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.

Art. 14.

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma l, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

          b) alla rubrica, le parole: «Promozione a commissario coordinatore penitenziario»

 

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sono sostituite dalle seguenti: «Promozione a vice questore aggiunto penitenziario».

Art. 15.

      1. Dopo la tabella C allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è inserita la tabella C-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Le tabelle D ed E allegate al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogate.

Art. 16.

      1. L'articolo 46-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituito dal seguente: «Art. 46-bis. – (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria). – 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

      2. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituito dal seguente: «Art. 47-bis. – (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). – 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto

 

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penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area della sicurezza presso il provveditorato regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
      2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area della sicurezza presso la scuola o il servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

      3. L'articolo 48-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituito dal seguente: «Art. 48-bis. – (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari). – 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato, per il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario e di vice questore aggiunto penitenziario, dal dirigente responsabile dell'area sicurezza presso l'istituto penitenziario. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 17.

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che riveste le qualifiche di vice commissario e di commissario è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto e conserva l'anzianità maturata nel ruolo per la progressione alla qualifica superiore. Il personale che riveste la qualifica di commissario capo è

 

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inquadrato nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 5-ter, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.
      2. Per il personale di cui al comma 1, ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, il periodo di permanenza nella qualifica di appartenenza è ridotto di un terzo.

Art. 18.

      1. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.

Art. 19.

      1. Nelle more dell'istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria previsto dagli articoli 5-bis e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, le funzioni dei dirigenti sono temporaneamente esercitate dal personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
      2. Il personale del ruolo speciale del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia può accedere alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 20.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento

 

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dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

          a) dirigente generale: sessantacinque anni di età;

          b) dirigente superiore: sessantatre anni di età;

          c) qualifiche inferiori: sessanta anni di età.

      2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 21.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori superiori-sostituti commissari del Corpo di polizia penitenziaria, che hanno svolto funzioni di comando per almeno cinque anni, conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio con rendimento non inferiore a ottimo, non hanno ricevuto sanzioni disciplinari e hanno conseguito almeno il diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale.
      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso se nel quinquennio precedente hanno prestato servizio senza demerito.

Art. 22.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria fino al grado di ispettore superiore-sostituto commissario escluso, con almeno sette

 

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anni di servizio, conseguono l'avanzamento di un grado superiore a condizione che:

          a) nei cinque anni precedenti abbiano conseguito un giudizio non inferiore a ottimo;

          b) nei cinque anni precedenti non abbiano subìto una sanzione disciplinare.

Art. 23.

      1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «subordinazione gerarchica» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenza funzionale».
      2. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: «che abbia compiuto sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto cinque anni».
      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, provvedendo che il rapporto di subordinazione gerarchica ivi stabilito sia sostituito da un rapporto di dipendenza funzionale.

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ALLEGATO 1
(articolo 15, comma 1)

«Tabella C-bis
(articolo 5-ter, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Qualifiche numero posti

            Dirigenti generali . . . . . . . . . . . . . . . . 2

            Dirigenti superiori . . . . . . . . . . . . . . 24

            Primi dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

                        TOTALE . . . . . . . . . . . . . . . 97

Primo dirigente (72):

Direttore dell'area della sicurezza degli istituti penitenziari (14);
Ufficio del personale presso provveditorati regionali (16);
Area della sicurezza dei provveditorati regionali (16);
Gruppo operativo mobile;
Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni;
Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;
Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
Ufficio del contenzioso;
Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali;
Uffici II-IV della Direzione generale del personale e della formazione;
Uffici II-III della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;
Uffici I-II della Direzione generale dei detenuti e del trattamento;
Ufficio della formazione del personale dirigente e dell'area funzionari dell'Istituto superiore di studi penitenziari;
Centro amministrativo «G. Altavista»;
Segreteria generale del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
Scuole di formazione (9);
Nucleo aeroportuale;
Scuola cinofili;
Responsabile del gruppo sportivo Fiamme azzurre e dell'associazione sportiva;
ASTREA;
SADAV.

 

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Dirigente superiore (24):

Responsabile dell'area della sicurezza dei provveditorati regionali (16);
Direzione del gruppo operativo mobile;
Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni;
Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;
Direzione dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
Direzione generale del personale e della formazione;
Direzione del nucleo centrale cinofili;
Direzione dell'ufficio della formazione del personale dirigente e dell'area funzionari dell'Istituto superiore di studi penitenziari;
Direzione del Servizio di vigilanza sull'igiene e la sicurezza dell'amministrazione della giustizia.

Dirigente generale (2):

Direttore della sicurezza e delle traduzioni;
Direttore per l'attività ispettiva e del controllo».


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