|
CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5503 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a disciplinare l'ordinamento interno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a seguito del processo di soppressione dei preesistenti enti previdenziali e di attribuzione delle relative funzioni disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Nell'adottare i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il comitato di indirizzo strategico;
3) il consiglio di sorveglianza;
4) il collegio dei sindaci;
b) il presidente ha la rappresentanza legale e sovraintende a tutte le funzioni e le attività dell'Istituto; presiede il comitato di indirizzo strategico; può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza; è coadiuvato da due vice presidenti a cui possono essere delegati, con delibera revocabile del presidente, incarichi, compiti e funzioni nella gestione dell'Istituto. Il presidente e i vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio
c) il comitato di indirizzo strategico è composto da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Ordine professionale degli attuari e da due docenti universitari titolari di cattedre in materia previdenziale. I componenti del comitato di indirizzo strategico sono nominati dal Consiglio dei ministri su indicazione delle istituzioni di rispettiva appartenenza e secondo modalità che consentono, anche attraverso differenti decorrenze e durate dei mandati, la continuità dell'attività del comitato stesso, il cui compito è volto a delineare gli scenari dell'evoluzione del settore e a proporre misure idonee a mantenere in equilibrio il sistema pensionistico e delle altre prestazioni e servizi erogati;
d) il consiglio di sorveglianza è composto da diciotto componenti, per metà in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, al cui interno è eletto, da parte dell'intero consiglio, il presidente. Del consiglio di sorveglianza dell'INAIL fa parte, nell'ambito della rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori, anche un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). I componenti sono nominati dal Consiglio dei ministri su indicazione dei soggetti rappresentati per la durata di un quadriennio e sono rinnovabili per la sola durata di un altro mandato. Il consiglio di sorveglianza ha i medesimi poteri e svolge le medesime funzioni riconosciute al consiglio di indirizzo e vigilanza dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
e) il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, è nominato dal Consiglio dei ministri per la durata di un quadriennio, rinnovabile una sola volta, secondo modalità che consentono, anche attraverso differenti decorrenze e durate dei mandati, la continuità dell'attività del collegio stesso. Il collegio è composto da cinque membri di cui tre proposti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra i quali è indicato il presidente del collegio, e due proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze. Tra questi ultimi è nominato il vice presidente, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in cui è disposta la nomina del presidente. Tali sindaci hanno la qualifica di dirigenti di prima fascia nei ruoli dei rispettivi dicasteri;
f) il direttore generale è a capo della struttura amministrativa dell'Istituto e sovraintende, sulla base delle direttive del presidente e del consiglio di sorveglianza, ciascuno secondo le proprie funzioni, al buon andamento dell'attività dell'istituto; è nominato, per la durata di un quadriennio non rinnovabile, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il parere del consiglio di sorveglianza.
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le rappresentanze dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
|