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PDL 5503

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5503



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, MAZZUCA, NIZZI

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Presentata il 3 ottobre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Dopo che il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto «decreto salva Italia» all'articolo 21 ha disposto la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), indicando un percorso riorganizzativo e amministrativo da completare entro l'anno 2014, e affidando i compiti relativi, fino a quella scadenza, al presidente in carica dell'INPS, il dibattito politico si è lungamente soffermato (a partire da un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati in sede di conversione in legge del decreto salva Italia, accolto dal Governo) sui criteri e sulle modalità di una nuova governance che, finita la fase della transizione, sia più adeguata a fare fronte alla gestione di un Istituto complesso, divenuto probabilmente il più importante d'Europa.
      A partire da quel primo atto l'Assemblea della Camera dei deputati, il 9 maggio 2012, ha approvato una mozione a prima firma Moffa, che poi è divenuta il punto di riferimento del lavoro svolto nella XI Commissione. Il Governo ha istituito un gruppo di lavoro che ha prodotto uno studio molto articolato riguardante le possibili opzioni, anche con riferimenti di carattere internazionale, convergendo poi su una proposta conclusiva.
 

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Il presente progetto di legge si muove nel quadro degli atti e delle elaborazioni ricordati e affronta il problema della nuova governance tramite lo strumento della legge delega a cui dare attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Ovviamente la riforma della governance deve riguardare non solo l'INPS ma anche l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
      Nell'articolo 1 sono indicati i princìpi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo nell'adottare i decreti legislativi. Sono previsti i seguenti organi istituzionali degli enti previdenziali: il presidente, che è rappresentante legale dell'Istituto e sovrintende a tutte le sue attività; il comitato di indirizzo strategico; il consiglio di sorveglianza, di cui sono componenti i rappresentanti delle forze sociali; il collegio dei sindaci. Diversamente dalle normative vigenti non è conferito al direttore generale il profilo di organo. L'articolo 2 definisce le procedure per la presentazione e per l'approvazione dei decreti legislativi, prevedendone l'entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2015.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a disciplinare l'ordinamento interno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a seguito del processo di soppressione dei preesistenti enti previdenziali e di attribuzione delle relative funzioni disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
      2. Nell'adottare i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) sono organi dell'Istituto:

              1) il presidente;

              2) il comitato di indirizzo strategico;

              3) il consiglio di sorveglianza;

              4) il collegio dei sindaci;

          b) il presidente ha la rappresentanza legale e sovraintende a tutte le funzioni e le attività dell'Istituto; presiede il comitato di indirizzo strategico; può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza; è coadiuvato da due vice presidenti a cui possono essere delegati, con delibera revocabile del presidente, incarichi, compiti e funzioni nella gestione dell'Istituto. Il presidente e i vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio

 

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dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il mandato del presidente ha la durata di quattro anni e non è rinnovabile;

          c) il comitato di indirizzo strategico è composto da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Ordine professionale degli attuari e da due docenti universitari titolari di cattedre in materia previdenziale. I componenti del comitato di indirizzo strategico sono nominati dal Consiglio dei ministri su indicazione delle istituzioni di rispettiva appartenenza e secondo modalità che consentono, anche attraverso differenti decorrenze e durate dei mandati, la continuità dell'attività del comitato stesso, il cui compito è volto a delineare gli scenari dell'evoluzione del settore e a proporre misure idonee a mantenere in equilibrio il sistema pensionistico e delle altre prestazioni e servizi erogati;

          d) il consiglio di sorveglianza è composto da diciotto componenti, per metà in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, al cui interno è eletto, da parte dell'intero consiglio, il presidente. Del consiglio di sorveglianza dell'INAIL fa parte, nell'ambito della rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori, anche un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). I componenti sono nominati dal Consiglio dei ministri su indicazione dei soggetti rappresentati per la durata di un quadriennio e sono rinnovabili per la sola durata di un altro mandato. Il consiglio di sorveglianza ha i medesimi poteri e svolge le medesime funzioni riconosciute al consiglio di indirizzo e vigilanza dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

 

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          e) il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, è nominato dal Consiglio dei ministri per la durata di un quadriennio, rinnovabile una sola volta, secondo modalità che consentono, anche attraverso differenti decorrenze e durate dei mandati, la continuità dell'attività del collegio stesso. Il collegio è composto da cinque membri di cui tre proposti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra i quali è indicato il presidente del collegio, e due proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze. Tra questi ultimi è nominato il vice presidente, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in cui è disposta la nomina del presidente. Tali sindaci hanno la qualifica di dirigenti di prima fascia nei ruoli dei rispettivi dicasteri;

          f) il direttore generale è a capo della struttura amministrativa dell'Istituto e sovraintende, sulla base delle direttive del presidente e del consiglio di sorveglianza, ciascuno secondo le proprie funzioni, al buon andamento dell'attività dell'istituto; è nominato, per la durata di un quadriennio non rinnovabile, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'Istituto, sentito il parere del consiglio di sorveglianza.

Art. 2.

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le rappresentanze dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

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      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
      4. I decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2015.


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