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PDL 5494

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5494



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ABRIGNANI

Disposizioni concernenti la biodegradabilità e l'etichettatura degli imballaggi e dei contenitori polimerici nonché per la riconversione degli impianti di produzione

Presentata il 1o ottobre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Le condizioni di estrema difficoltà in cui versa il settore della chimica in Italia e in particolare il settore dei polimeri sono testimoniate dalla recente statistiche dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT): -12,2 per cento tendenziale. La globalizzazione delle economie mondiali ha imposto anche al sistema delle piccole e medie imprese (PMI) del settore un confronto costante con nuovi mercati e nuove produzioni di realtà un tempo inesistenti e spesso le norme in vigore portano ad una delocalizzazione non necessaria di produzioni economicamente sostenibili anche nel nostro Paese. A ciò su aggiunga un aumento dei costi di produzione causato principalmente dal rialzo del prezzo del petrolio.
      Le aziende produttrici e trasformatrici di materiali plastici nel nostro Paese sono più di cinquemila, quasi tutte PMI e quelle con oltre i cinquanta addetti sono solo alcune centinaia (dati Plastic Consult). Con la presente proposta di legge si permette a tali aziende produttrici di polietene (più comunemente noto come polietilene) di riconvertire la propria produzione in favore di materiali high-tech rendendole più competitive nel mercato nazionale e globale, superando quel gap di «costo» che rende i prodotti extraeuropei più convenienti per il consumatore. Inoltre, quanto previsto permetterebbe sia ai produttori quanto ai trasformatori una riconversione «a basso costo» della loro produzione. Infatti lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle materie plastiche ha portato alla realizzazione di un nuovo prodotto che permette la trasformazione della plastica tradizionale in modo da rispettare i
 

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livelli di biodegradazione previsti dalla normativa europea. Essa si basa su un additivo che, combinato con una percentuale minima di materie plastiche tradizionali, rende il prodotto finale completamente biodegradabile conservando le stesse caratteristiche meccaniche. Questa tecnologia, alternativa alla materia plastica tradizionale, permetterà di mantenere i livelli occupazionale attuali e avvierà un circolo virtuoso che svilupperà la ricerca e lo sviluppo nell'industria chimica dei polimeri.
      Un esempio della convenienza di tale tecnologia viene da diversi Paesi europei. Primo fra tutti il Regno Unito, dove il Waste & Resources Action Programme (WRAP) consiglia per tutti i tipi di imballaggi di utilizzare la plastica resa biodegradabile grazie agli additivi. Inoltre il British Standard Institute, che si occupa di redigere le norme di standardizzazione, ha pubblicato una norma per la quantificazione della biodegradazione di questa nuova tipologia di plastica. Anche in Francia, l'associazione francese di standardizzazione AFNOR ha pubblicato uno standard per la plastica additivata. Infine un altro esempio è rappresentato dagli Stati Uniti d'America, dove l’American National Standards Institute ha stabilito una norma per il nuovo prodotto.
      Inoltre, la presente proposta di legge è volta a evitare contraffazioni nel settore della plastica biodegradabile. Infatti l'Unione europea, per ciò che concerne gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha ben indicato nella direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, linee guida da seguire e le caratteristiche che questi imballaggi devono avere. Tutto ciò al fine di evitare casi simili al progetto Kassel in Germania, dove vennero avviati all'impianto di compostaggio materiali plastici che, nonostante l'etichetta, non erano biodegradabili.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, spingere all'innovazione l'intera filiera della chimica dei polimeri, compatibilmente con le normative europee in materia di imballaggi prodotti in materiali plastici e nel quadro del rispetto dei diritti del consumatore e della lotta alla contraffazione e alle frodi commerciali, così da poter consentire alle imprese italiane – e a quelle straniere che vorranno investire nel nostro Paese – di trovare le condizioni di mercato più favorevoli e un quadro normativo certo e chiaro.
      L'articolo 1 enuncia le finalità della legge.
      Gli articoli 2 e 3 stabiliscono i criteri tecnici per la produzione degli imballaggi e dei sacchi per la raccolta differenziata o secca, come definiti dalla normativa europea, stabilendo un test di biodegradazione utile per la definizione dei materiali plastici ammessi. In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce una tassazione per tutti i sacchi prodotti con materiali plastici diversi.
      L'articolo 4 istituisce un sistema di etichettatura obbligatorio al fine di limitare il fenomeno della contraffazione e le frodi nel settore degli imballaggi.
      L'articolo 5 mira a individuare eventuali forme di promozione per la riconversione e per l'adattamento degli impianti esistenti nonché di informazione per i consumatori, coinvolgendo nel processo le associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere l'innovazione nella filiera della chimica dei polimeri attraverso lo sviluppo e la diffusione dell'uso dei moderni polimeri utilizzabili per gli imballaggi e per i contenitori polimerici flessibili per la frazione indifferenziata o secca.
      2. Per promuovere lo sviluppo della filiera di cui al comma 1 la presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) assicurare il rilancio del settore chimico e, in particolare, del settore dei polimeri;

          b) mantenere e creare occupazione;

          c) stabilire disposizioni che consentano di migliorare il livello di competitività delle imprese operanti in Italia;

          d) dare certezza ai consumatori rispetto all'uso della terminologia utilizzata nei prodotti.

Art. 2.
(Imballaggi polimerici flessibili).

      1. Tutti gli imballaggi polimerici flessibili a perdere e non riutilizzabili di qualsiasi natura, primari, secondari e terziari, come definiti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, a decorrere dal 1o gennaio 2013 devono assicurare livelli di biodegradazione calcolati secondo la normativa ISO UNI EN 17556 almeno pari al 50 per cento in tre anni, a decorrere dall'inizio del processo di biodegradazione, in base a certificazioni rilasciate da organismi accreditati, in conformità ai requisitistabiliti

 

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dall'allegato II della citata direttiva 94/62/CE, di seguito denominata «direttiva 94/62/CE» con una concentrazione di metalli pesanti conforme a quanto previsto dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, di seguito denominata «direttiva 2002/95/CE».
      2. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi non si applicano in alcun caso a imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima della data di entrata in vigore della presente norma.
      3. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione degli imballaggi non conformi a quanto previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

Art. 3.
(Contenitori polimerici flessibili per la frazione indifferenziata o secca).

      1. I contenitori polimerici flessibili destinati alla collezione della frazione indifferenziata o secca nella raccolta differenziata dei rifiuti devono assicurare livelli di biodegradazione calcolati secondo la normativa ISO UNI EN 17556 almeno pari al 50 per cento in tre anni, a decorrere dall'inizio del processo di biodegradazione, in base a certificazioni rilasciate da organismi accreditati, in conformità ai requisiti stabiliti dall'allegato II della direttiva 94/62/CE e con una concentrazione di metalli pesanti conforme a quanto previsto dalla direttiva 2002/95/CE.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, per i contenitori polimerici flessibili destinati alla collezione della frazione indifferenziata o secca realizzati in plastica difforme da quella prevista dal comma 1 si applica una tassazione pari a 20 centesimi di euro su ogni contenitore polimerico posto in commercio.

Art. 4.
(Contraffazione).

      1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti,

 

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ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria che prevede l'utilizzo del termine «biodegradabile» attestante la conformità dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
      2. A decorrere dal 31 dicembre 2013, le violazioni delle disposizioni del comma 1 sono punite ai sensi dell'articolo 515 del codice penale.

Art. 5.
(Riconversione degli impianti e informazioni ai consumatori).

      1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 30 giugno 2013, possono essere individuate le eventuali forme di promozione per la riconversione e per l'adattamento degli impianti esistenti, nonché le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.


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