Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5294

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5294



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NASTRI, CROSETTO, COSTA, GHIGLIA, CROLLA, MANCUSO, GOTTARDO, ROSSO, DI CATERINA, ALBERTO GIORGETTI, ARMOSINO, STRADELLA, OSVALDO NAPOLI

Disposizioni per favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie mediante l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Presentata il 19 giugno 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende sostenere le giovani coppie attraverso l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisto della prima casa, per facilitare la concessione dei mutui e determinare migliori opportunità per il rilancio del settore immobiliare, il cui comparto negli ultimi anni è investito da una profonda crisi a causa della negativa situazione economica che coinvolge ormai l'intero continente.
      Il Governo Berlusconi, nel corso della presente legislatura, aveva previsto significativi e importanti interventi in favore delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori e con un rapporto d lavoro non a tempo indeterminato per l'acquisto dell'abitazione principale. Le disposizioni previste dall'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, che permettono alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, costituiscono infatti delle iniziative rilevanti per consentire a migliaia di giovani coppie in difficoltà economiche e con
 

Pag. 2

contratti di lavoro precari l'acquisto, attraverso un mutuo, della prima casa, con una serie di ripercussioni positive a livello economico e sociale. Le disposizioni della presente proposta di legge intendono proseguire su tale direzione.
      L'articolo 1, al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, prevede che lo Stato garantisca un regime di aiuti per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Tali aiuti sono limitati a un periodo massimo di tre anni, devono essere compatibili con il mercato interno e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità. Sono inoltre individuati i soggetti beneficiari, specificati all'articolo 2: le giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni e i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, dando priorità a quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le modalità e le condizioni per l'accesso alle prestazioni del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e lo stesso Fondo, ai sensi dell'articolo 3, viene ulteriormente rifinanziato di 100 milioni di euro per il triennio 2012-2014. L'articolo 4 detta, infine, le norme relative alla copertura finanziaria.
      Le disposizioni della presente proposta di legge, in conclusione, intendono sostenere un aspetto essenziale e importante del tessuto sociale ed economico del Paese, rappresentato dalle politiche abitative e, in particolare, da quelle rivolte ai giovani i quali, in una fase estremamente grave e delicata come quella in corso, devono essere protetti e assistiti dalle istituzioni.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

Art. 2.
(Soggetti benificiari delle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

      1. Alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

 

Pag. 4


      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

      1. Per le finalità previste dalla presente legge, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
      2. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza

 

Pag. 5

pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su