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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5534 |
trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88;
trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
trasferimenti alla gestione ex-INPDAP.
Si provvede, inoltre, ad individuare gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per le suddette gestioni previdenziali, che saranno ripartiti in sede di conferenza di servizi. Sono indicati, inoltre, gli importi da attribuire alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; alla gestione speciale minatori; alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
Art. 3. – (Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri). – Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione di spesa a carico delle amministrazioni centrali dello Stato stabiliti dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'articolo 3 prevede:
a) la riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri ai sensi del comma 15 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo gli importi indicati nell'elenco 1, suddivisi per ciascun Ministero per missioni e programmi;
b) la rideterminazione delle spese non rimodulabili dei Ministeri, con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Per tali fattispecie, laddove non è possibile ricondurle in schemi semplificati (tabelle, elenchi eccetera), sono previste specifiche disposizioni che recepiscono le iniziative legislative di ciascun Ministero interessato.
Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 4 prevede la riduzione per ciascuno degli anni 2013-2015 di varie autorizzazioni di spesa indicate, con gli importi dei relativi tagli, nell'elenco 2 allegato al presente disegno di legge.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I commi da 5 a 7 prevedono quali misure di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152), complessivamente per 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, nonché la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
Ministero della giustizia.
Il comma 8 chiarisce che le misure previste dai commi successivi (da 9 a 20) sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia.
Il comma 9 opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ingiustificatamente ai rimedi impugnatori in sede civile, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In ragione di ciò, si prevede di introdurre espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali nonché il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. Tale disposizione, come previsto nel successivo comma 10, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
Al capoverso b) del comma 9, poi, si prevede che il provvedimento del giudice che, in base alla legge n. 89 del 2001, accerta la violazione del termine di ragionevole durata del processo è esente dall'obbligo di registrazione. In questo modo, ci si adegua a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 29/03/2006, Zullo c. Italia), esonerando colui che è stato ritenuto «vittima» di danni subiti a causa della violazione del termine ragionevole del processo delle spese dovute per la registrazione dei relativi provvedimenti giudiziari (la Corte europea ha affermato che il pagamento dell'imposta di registro può infatti ostacolare gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni).
Il comma 10, nel modificare il quarto comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile in tema di condanna alle spese di giudizio, introduce un limite alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che, con riferimento ai compensi dei professionisti, non può eccedere il valore effettivo della causa, come accertato dal giudice. Tale disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
Il comma 11, in materia di intercettazioni, introduce una modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) con cui viene eliminato ogni riferimento al listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001 e al repertorio e si demanda ad un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare le prestazioni obbligatorie a carico degli operatori e il ristoro dei costi, nelle forme di un canone annuo forfettario.
Il comma 12 prevede che l'abrogazione del comma 4 del citato articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (secondo cui, in caso di intercettazioni, si applica il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001) ha effetto dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il comma 13 viene modificato l'articolo 22, terzo comma, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, in tema di composizione della commissione per l'esame di avvocato (formata da 5 titolari e 5 supplenti), che, con riferimento alla componente magistrati e professori, è ora composta nel modo che segue: un magistrato titolare ed uno supplente in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due professori titolari e due supplenti che possono essere professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La nuova composizione della commissione, nella parte in cui riduce il numero dei magistrati che ne possono far parte, unitamente al fatto che possono essere nominati anche magistrati in pensione, è in
Ministero degli affari esteri.
Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, le riduzioni di spesa sono previste nei commi da 22 a 28.
In particolare, i commi 22 e 23 dispongono la riduzione delle autorizzazioni di spesa concernenti l'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo (articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) e l'assegno di sede per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero (articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), in misura pari complessivamente a 6 milioni di euro. Al fine di dare attuazione a tali interventi di contenimento della spesa, il comma 24 prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno adottate apposite misure aventi incidenza sui predetti trattamenti economici, assicurando in ogni caso la copertura dei posti e funzioni all'estero.
Il comma 25 prevede la riduzione, a decorrere dal 2013, dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, comma
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono contenute nei commi da 30 a 48.
In particolare, i commi 30 e 31 prevedono che per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori il compenso per il periodo di effettiva prestazione di tali mansioni viene liquidato in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per i direttori di servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all'assistente amministrativo indicato. Stabiliscono, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995, secondo cui l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa, si applica anche al pagamento dell'indennità di mansione superiore agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del direttore di servizi generali amministrativi su posto vacante o disponibile non copribile con un supplente annuale per esaurimento delle relative graduatorie.
Il comma 32 stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute, ora inquadrato nei ruoli ATA ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un'ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all'accertamento del recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato può rientrare in servizio ove vi siano posti vacanti e disponibili nella relativa provincia e classe di concorso, applicando le procedure previste dai contratti collettivi per la mobilità del personale docente.
Il comma 33 trasferisce le funzioni di valutazione della diagnosi propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile all'INPS, che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle ASL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con apposito regolamento saranno definite le modalità attuative di tale misura.
Il comma 34 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentita la CRUI, riservi annualmente alcune risorse per le esigenze e le attività istituzionali dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, specificando
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I commi da 49 a 57 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 50 riduce l'autorizzazione di spesa (disposta dall'articolo 1, comma 981, della legge finanziaria per il 2007) relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia per un importo pari a euro 5 milioni per l'anno 2013, a euro 3 milioni per l'anno 2014 e a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.
Il comma 51 riduce, a decorrere dall'anno 2013, di euro 24.138.218 l'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono state autorizzate a contrarre ai sensi della legge n. 910 del 1986 per la realizzazione degli investimenti.
Il comma 52 riduce di euro 45.000.000, a decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di interventi nel trasporto rapido di massa (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 517 del 1996).
Il comma 53 apporta una riduzione di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del MIT (articolo 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002).
Il comma 54 riduce l'autorizzazione di spesa per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, per un importo pari a 10.249.763 euro per l'anno 2013 e a 7.053.093 euro a decorrere dall'anno 2014 (articolo 585 del codice dell'ordinamento militare).
Il comma 55 ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall'anno 2014.
Il comma 56 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall'anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.
Il comma 57 incrementa la quota di introiti, derivanti dalla contribuzione degli utenti per le attività relative al Registro italiano dighe, che resta acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l'importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato è pari ad euro 2.673.000, per l'anno 2013, ad euro 3.172.000, per l'anno 2014, e ad euro 3.184.000 annui, a decorrere dal 2015 (invece di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013).
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
I commi da 58 a 62 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 59 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal MIPAF, a versare all'entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 ed euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi integrativi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge di stabilità 2012.
Ministero per i beni e le attività culturali.
I commi da 63 a 65 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 64 prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, prevista a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non siano pagati i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.
Il comma 65 apporta modifiche a quanto disposto dall'articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012, al fine di assicurare il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011.
In particolare, si specifica che le somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero che devono essere versate al bilancio dello Stato siano prioritariamente quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006; si prevede, inoltre, la possibilità che le medesime somme siano individuate anche con più decreti del MIBAC.
Infine, si estende l'applicabilità della disposizione anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, quali le Soprindentenze speciali, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, il Centro per il libro e la lettura e l'Archivio centrale dello Stato (articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007).
Ministero della salute.
I commi da 66 a 74 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero della salute.
Il comma 67 prevede l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2013, volto a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 e alla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa.
Il comma 68, conseguentemente, riduce di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 2013, l'autorizzazione di spesa per i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi (articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 833 del 1978).
I commi da 69 a 74 dettano disposizioni in materia di assistenza sanitaria all'estero.
In dettaglio al comma 69 si prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, le regioni si facciano carico degli oneri connessi alle spese di assistenza sanitaria all'estero dei propri residenti, così come dei ricavi connessi all'assistenza sanitaria prestata sul proprio territorio ai cittadini stranieri, dando piena attuazione al disposto
Art. 4. – (Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici). – L'articolo in esame reca ulteriori misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa di enti pubblici.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per ridurre le proprie spese in modo da conseguire, a regime dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi, complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si prevede, in particolare, che al conseguimento del risparmio di spesa sopra descritto possa concorrere anche la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali che l'INPS, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha, in particolare, finalizzato alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive. La ripartizione dell'importo complessivo di risparmio di spesa tra i citati enti verrà stabilita con decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il comma 2 prevede l'applicazione, anche per il triennio 2013-2015, delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2007, concernenti, rispettivamente, i criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca, le esclusioni dei medesimi criteri e l'incremento del fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al personale. Tale disposizione si applica, per espressa previsione normativa, tenendo doverosamente conto delle disposizioni di cui all'articolo 11 in materia di riordino degli enti di ricerca.
Art. 5. – (Riduzione della spesa degli enti territoriali). – L'articolo in esame incrementa l'entità del concorso delle regioni, delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica, con la consequenziale rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Nel dettaglio, il comma 1 modifica il comma 2 del sopra richiamato articolo, che concerne le regioni a statuto ordinario, nel modo di seguito indicato: a) al primo periodo si prevede che la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità debba avvenire in modo da assicurare il risparmio, per gli anni 2013 e 2014, di 2.000 milioni di euro, in luogo di 1.000 milioni, e per l'anno 2015 e successivi, di 2.050 milioni di euro, in luogo di 1.050 milioni; b) al quarto periodo si stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
al comma 1 si prevede che a decorrere dall'anno 2013 venga istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.
Tale Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2013.
La misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare l'equivalenza della dotazione del Fondo al risultato della somma dei seguenti importi:
di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
risorse del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario);
risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi da 295 a 299, della legge n. 244 del 2007;
risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995.
È disposta inoltre l'abrogazione dal 1o gennaio 2013 dell'articolo 1, commi da 295 a 299, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995.
La dotazione del Fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall'aumento della compartecipazione all'IVA.
Di conseguenza, si prevede l'abrogazione del secondo periodo all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Al comma 2 si prevede che entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.
Al riguardo si stabilisce che i suddetti criteri tengano conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi.
Tali criteri, infatti, mirano ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi attraverso:
un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
la definizione di livelli occupazionali appropriati;
la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
La disposizione di cui al comma 3 prevede che per l'anno 2012 il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) venga ripartito sulla base del criterio storico.
Al comma 4 si prevede che le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, ed in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, riprogrammino i servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulino i servizi a domanda debole e sostituiscano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del suddetto decreto, le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, stabilito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997, con
le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con
la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta.
Infine si dispone che il presente articolo entri in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10. – (Istituzione dell'Agenzia per la coesione). – Nel quadro delle misure proprie della spending review volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, particolare rilevanza assume l'obiettivo di migliorare la rapidità, la qualità e l'efficacia della programmazione e spesa dei fondi strutturali comunitari e delle risorse nazionali della politica di coesione.
L'obiettivo di potenziare la capacità amministrativa e di indirizzo e attuazione della politica di coesione è l'elemento che il Consiglio europeo, nel valutare positivamente il Piano di Azione Coesione, ha rilevato come decisivo nell'ambito delle Raccomandazioni rivolte all'Italia sul Piano Nazionale di Riforma 2012. In tale ottica significativa è la disposizione recata dall'articolo 11, comma 3, lettera m), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che amplia il contenuto della legge di stabilità per includervi le norme necessarie a garantire la realizzazione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
La norma stabilisce le condizioni per istituire un «presidio nazionale» in forma di Agenzia in grado di migliorare l'efficacia dell'azione pubblica per lo sviluppo e la coesione, dandogli una collocazione istituzionale coerente con le funzioni di integrazione orizzontale fra competenze settoriali e verticale fra livelli di Governo e Commissione europea e un modello organizzativo orientato al risultato, anche grazie alla maggiore flessibilità operativa per:
i) indirizzare e promuovere la qualità e l'efficacia degli interventi;
ii) affiancare sul piano tecnico amministrativo le amministrazioni, anche locali, più deboli;
iii) coordinare l'attuazione per progetti di alto valore strategico;
iv) assicurare attivamente il dialogo e la cooperazione fra livelli istituzionali per migliorare l'efficacia dell'azione pubblica per lo sviluppo e la coesione.
Ciò consente anche di valorizzare al meglio le competenze tecniche e professionali presenti nell'attuale Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – che viene quindi soppresso.
Nello specifico l'articolo 10 prevede che l'Agenzia per la coesione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1) e sia dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile (comma 2).
Ai commi 3, 4, 5 e 6 sono individuati le funzioni e compiti attribuiti all'Agenzia, prevedendo che il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.
I commi da 7 a 11 disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia, prevedendo che alla stessa si applichino, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni in materia di agenzie dettate dal decreto legislativo n. 300 del 1999.
Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.
Il comma 11 stabilisce il contenuto dello statuto, che dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11. – (Riordino degli enti di ricerca). – La disposizione di cui al comma 1, prevede l'istituzione, presso il MIUR, della consulta dei presidenti dei seguenti enti di ricerca:
il Consiglio nazionale delle ricerche;
l'Istituto nazionale di fisica nucleare;
l'Agenzia spaziale italiana;
l'Istituto nazionale di astrofisica;
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale;
l'Istituto nazionale di ricerca metrologica;
la Stazione zoologica Anton Dohrn;
l'Istituto italiano di studi germanici;
l'Istituto nazionale di alta matematica;
il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi».
Il comma 2 affida alla consulta dei presidenti, che è coordinata dal presidente del CNR, il compito di proporre la revisione organizzativa degli enti di cui al comma 1, al fine di assicurarne una governance unitaria e più efficace, mantenendone l'identità storica, la denominazione, l'autonomia scientifica e budgetaria.
Ai sensi del comma 3, a decorrere dal 2013, la revisione organizzativa di cui sopra deve garantire:
la gestione unitaria della logistica (anche mediante la razionalizzazione delle sedi);
la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi (attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e delle convenzioni stipulate da Consip Spa);
l'integrazione dei sistemi informativi e la loro gestione unitaria;
la gestione integrata dei servizi di biblioteca;
il coordinamento delle relazioni internazionali.
Il comma 4 prevede la predisposizione di un documento di visione strategica della ricerca ai fini della ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) trasferito dal Ministero, in modo da assicurare la governance unitaria.
Inoltre, è disposto che la ripartizione del FOE sia effettuata:
per l'esercizio finanziario 2013, su base storica;
dall'esercizio finanziario 2014, sulla base di un processo di valutazione attuato dall'ANVUR.
Il comma 5 stabilisce il termine per la presentazione al MIUR della proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 (31 gennaio 2013).
Il comma 6 demanda ad uno o più regolamenti il riordino, la trasformazione o la soppressione degli enti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri direttivi indicati ai commi 2, 3 e 4.
Il comma 7 stabilisce che ai componenti della Consulta non spettano compensi comunque denominati.
Art. 12. – (Disposizioni in materia di entrate). Il comma 1 reca la riduzione dell'aumento dell'IVA previsto per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Le aliquote vengono fissate, a decorrere dal 1o luglio 2013, nella misura dell'11 e del 22 per cento in luogo del 12 e 23 per cento, attualmente previsto.
Il comma 2 riduce di un punto percentuale le aliquote IRPEF per i primi due scaglioni di reddito. L'aliquota per il primo scaglione passa, quindi, dal 23 al 22 per cento e quella per il secondo dal 27 al 26 per cento.
Il comma 3 proroga a tutto il 2013, quale misura sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro, la detassazione dei contratti di produttività. L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere massimo fissato, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione. Se il decreto di cui al precedente periodo non è
alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
alle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiale;
alle pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo dei vigili del fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
I commi da 18 a 21 disciplinano l'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie.
In particolare, la norma prevede l'assoggettamento ad imposta di bollo, nella misura dello 0,05 per cento, delle operazioni di acquisto e di vendita dei titoli azionari e degli strumenti finanziari assimilati, emessi da soggetti residenti, a prescindere dalla loro quotazione. L'imposta non è invece dovuta per le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari.
L'imposta è altresì dovuta su tutte le operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
L'imposta è applicata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento ai sensi del TUF, nonché dai soggetti che comunque intervengono nelle predette operazioni (ad esempio, notai).
L'imposta è suddivisa in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti (controparti centrali) che si interpongono nelle medesime operazioni. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali
viene ridotto il limite minimo dell'ammontare economico complessivo dei contributi sindacali sospesi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;
viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni per il corretto esercizio del diritto di sciopero;
viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione sostitutiva da applicarsi qualora le sanzioni ordinarie non risultino applicabili;
viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza prefettizia adottata quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Il comma 35 reca disposizioni in materia di autorità indipendenti.
Con il comma 36 si prevede una modifica all'articolo 15 del TUIR. In particolare viene stabilito che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il comma 37 sono apportate modificazioni all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di quote latte.
In particolare viene previsto che in caso di mancata adesione alla rateizzazione
Art. 13. – (Fondi speciali e tabelle). – Come disposto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri, che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.
TABELLA A
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento comprende le risorse per il provvedimento relativo a «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a «Istituzione del “Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno” e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921» (A.C. 4333); per il provvedimento riguardante «Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni» (A.C. 841; A.S. 3080), nonchè per la realizzazione di interventi a favore dei non vedenti.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è preordinato per l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009; per il provvedimento concernente «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito» (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a «Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti» (A.C. 4019; A.S. 2829); per il provvedimento relativo a «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza» (A.S. 272); per il provvedimento relativo a «Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica» (A.C. 746) e per il provvedimento riguardante «Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana» (A.C. 5309).
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
L'accantonamento comprende le risorse necessarie per il provvedimento riguardante «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani» (A.S. 2720; A.C. 4534); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 4866); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
L'accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.
MINISTERO DELL'INTERNO
L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente «Disposizioni in favore dei territori di montagna» (A.C. 41; A.S. 2566).
TABELLA B
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per la realizzazione di interventi diversi.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
L'accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche» (A.C. 3681; A.S. 3257).
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'accantonamento è finalizzato per la realizzazione di interventi per opere infrastrutturali.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
1. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'al- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
a) all'articolo 13, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
10. All'articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I compensi liquidati dal giudice e posti a carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese.». Le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 9, lettera a), si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;
b) il comma 4 è abrogato.
12. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo modificato dal comma 11, lettera a), del presente articolo.
15. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a):
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»;
b) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e il Ministero della giustizia».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali è attribuita ai Ministeri di seguito indicati: a) al Ministero della salute è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei biologi, sull'Ordine dei chimici e sull'Ordine dei tecnologi alimentari; b) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull'Ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull'Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati; c) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei consulenti del lavoro e sull'Ordine degli assistenti sociali; d) al Ministero dell'economia e delle finanze è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al Ministero della giustizia dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono attribuite al Ministero della salute.
17. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera s):
1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;
2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;
b) al comma 10:
1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;
2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;
3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;
f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
g) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;
h) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».
18. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al
a) al comma 5, la parola: «Alle» è sostituita dalle seguenti: «Nell'anno scolastico 2012/2013, alle»;
b) al comma 5-bis, le parole: «A decorrere dall’» sono sostituite dalla seguente: «Nell’»;
c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
37. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.
42. A decorrere dal 1o settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del
a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;
b) al secondo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità»;
c) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».
47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.
a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;
b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».
66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.
1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «2.050 milioni di euro»;
b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale».
2. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».
1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione
a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e»;
b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».
2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;
b) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014
a) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».
15. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».
a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;
b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;
c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi e archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure di cui alla lettera b);
d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.
26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 25. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come princípi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarsi agli stessi secondo i rispettivi ordinamenti.
1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.
a) International Development Association (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;
b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla
c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;
d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;
e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;
f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.
3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
3. Per l'anno 2012 il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6
a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».
2. Il presente articolo entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. È istituita l'Agenzia per la coesione, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e la complementarietà con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia;
b) d'intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei casi ivi previsti, provvede in materia di interventi per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici;
c) istruisce per il Ministro vigilante le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione dell'Unione europea e nazionale;
d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali dell'Unione europea;
e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi nazionali per la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano fondi nazionali;
f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione
g) provvede all'esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei conti pubblici territoriali finalizzati, tra l'altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali dell'Unione europea previsto dai regolamenti;
h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree;
i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza.
6. Nello svolgimento dei propri compiti, l'Agenzia opera sulla base delle direttive impartite dal Ministro vigilante e:
a) agisce secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e del coinvolgimento del partenariato economico-sociale nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi;
b) assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre la separazione funzionale di quelle cui è demandato l'esercizio di funzioni per le quali la normativa dell'Unione europea prevede posizione di indipendenza funzionale e organizzativa;
c) assicura l'indipendenza delle funzioni di valutazione;
d) promuove lo snellimento e l'abbreviazione dei procedimenti anche sulla base di adeguate tecnologie informatiche;
e) attua tutte le misure volte a conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
a) il direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore generale dell'Agenzia che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale dell'Agenzia. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Consulta dei presidenti dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Stazione zoologica «Anton Dohrn», Istituto italiano di studi germanici, Istituto nazionale di alta matematica e Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi».
«b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 1-ter sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 2013»; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: «sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette aliquote».
a) alla lettera a), le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».
3. Per la proroga, nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:
15. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
a) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212;
b) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».
28. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;
2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;
3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;
b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».
35. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
«i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
37. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10 e comma 32, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2013.
Allegato 1
- 6.600
-4.100
-900
240.000
230.000
260.000
Allegato 2
769,03
769,03
769,03
190,04
190,04
190,04
84,86
84,86
84,86
19993,24
19993,24
19993,24
3,00
3,00
3,00
698,00
698,00
698,00
4940,38
4940,38
4940,38
2260,86
2260,86
2260,86
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2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 4.
4. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.
5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
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7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 9 a 20.
9. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»;
«2-ter. Il provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il diritto di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
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11. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:
13. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
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14. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:
«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
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«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
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«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle
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«13. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai citati commi 11 e 11-bis e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio»;
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19. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 17, lettera a), e 18 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 17, lettera b), numero 4, del presente articolo.
20. Le disposizioni di cui ai commi 17, lettera a), e 18 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 22 a 27.
22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.
23. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.
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25. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.
26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.
27. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.
28. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno 2013, quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.
30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali e amministrativi.
31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto
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33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente comma.
34. Al comma 7 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «può riservare» sono sostituite dalla seguente: «riserva» e dopo le parole: «alle esigenze della stessa» sono inserite le seguenti: «risorse finanziarie non inferiori a 3 milioni di euro».
35. Per l'anno scolastico 2012/2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai
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36. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10,
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39. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «uffici scolastici regionali», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o interregionali».
40. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le classi devono essere costituite da almeno otto alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabiliti per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».
41. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al 50 per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».
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43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto
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45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.
46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 46 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57.
50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni
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51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.
52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
53. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
54. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.
56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.
57. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».
58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
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59. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.
60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013 -2015, in euro 3.631.646.
61. I benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.
62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».
63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.
64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».
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65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.
68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza
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70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.
75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica», nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
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76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
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2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.
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3. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».
4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro».
5. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti».
6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 4 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
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3. Al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: «fino al 31
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«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
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3. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».
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5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 4 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
8. Per le regioni l'applicazione dei commi da 4 a 7 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
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9. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
10. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».
11. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».
12. Al fine di garantire la sicurezza informatica, assicurare l'omogeneità dei sistemi informativi pubblici e promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica in materia informatica, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con la citata convenzione sono regolati la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio ed è assicurata la copertura dei relativi costi.
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13. L'indirizzo, la vigilanza e il controllo sulle attività di cui al comma 12 sono esercitati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
14. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.
17. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente
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18. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.
19. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».
20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono aderire.
21. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni
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22. Alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione di cui al primo periodo sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
23. La Commissione di cui al comma 22 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
24. Dall'attuazione dei commi 22 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorseenergetiche,
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27. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC ed è istituita la Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA che, a decorrere dal suo insediamento, subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse e nei procedimenti in corso di trattazione presso di esse.
28. La Commissione unica di cui al comma 27 è composta da cinquanta esperti. L'incarico dei componenti delle Commissione unica è di durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è presieduta, a titolo gratuito, dal direttore generale competente in materia di valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede alla programmazione dei lavori. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento della Commissione.
29. Fatto salvo quanto disposto dal comma 28, i componenti della Commissione unica di cui al comma 27 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, mediante valutazione dei curricula. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina dei componenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti
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31. A decorrere dall'insediamento della Commissione unica di cui al comma 27 sono abrogati gli articoli 8, ad esclusione del comma 4, e 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 5, lettera b), e 6, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché gli articoli 9, fatta eccezione per i commi 4 e 6, e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dai commi da 27 a 34 del presente articolo.
32. Fino all'insediamento della Commissione unica di cui al comma 27, per lo svolgimento delle attività di competenza, rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, queste ultime continuano ad operare, in deroga alla soppressione di cui al comma 27. Le denominazioni «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS» e «Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla denominazione «Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA». Dall'attuazione dei commi da 27 a 32 sono
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33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione unica di cui al comma 27, per l'effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e le conseguenti necessità logistiche e operative, nonché per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA, VAS e AIA.
34. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che allo scopo utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
35. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima dello Stretto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto
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38. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 35, 36 e 37 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
39. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
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4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.
6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
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7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.
8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.
9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
10. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.
11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata
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13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
15. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1o agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. La spesa di cui al presente comma, pari a euro 58.131.031, è ripartita in euro 11.818.704 per l'anno 2013, euro 11.647.276 per l'anno 2014 ed euro 34.665.051 per l'anno 2015.
16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.
18. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
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19. Al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte capitale, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa.
20. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.
21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
22. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.
23. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
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«Art. 16-bis. – (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare l'equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell'importo di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste, rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sono abrogati dal 1o gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
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4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.
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6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
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9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile e ha sede legale in Roma.
3. L'Agenzia interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese, al fine di favorire l'effettivo esercizio
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4. All'Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'Agenzia svolge, su indirizzo del Ministro vigilante, le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e all'attuazione della politica di coesione, come derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dai regolamenti dell'Unione europea nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e delle funzioni relative all'attività di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa che restano attribuite al Ministero
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8. Sono organi dell'Agenzia:
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai
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11. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il comitato direttivo sia composto oltre che dal direttore, da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e partecipano al comitato direttivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti di carattere generale che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nonché l'attribuzione delle funzioni agli organi e le modalità di nomina del collegio dei revisori.
12. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10, è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.
13. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo al Dipartimento soppresso ai sensi del comma 12, tutte le strutture del medesimo Dipartimento, incluso il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia. Il direttore
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14. Il personale in servizio in posizione di comando alla data del 1o gennaio 2013 presso il Dipartimento di cui al comma 12 può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza dell'Agenzia, dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo Dipartimento e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.
15. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica dell'Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 13 e 14, si provvede mediante l'istituto del comando.
16. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «ministeri» e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’«area I».
17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
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18. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è ridefinita l'organizzazione, la composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non superiore a 50 unità.
19. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia sono indicati i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo di cui al comma 18 e sono stabilite le modalità di selezione, da effettuare mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti, da evidenziare anche nel sito istituzionale. L'incarico ai componenti del suddetto Nucleo è di durata non superiore a quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
20. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui
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21. All'attuazione dei commi da 8 a 19 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce all'Agenzia la continuità dei servizi informatici già assicurati al Dipartimento di cui al comma 12 in virtù dell'accordo di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2007, anche in coerenza con i protocolli d'intesa attualmente in vigore in tema di conferimento dei dati alla banca dati delle amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stipulano apposito accordo per regolare le modalità di utilizzo dei predetti servizi informatici nel principio dell'invarianza della spesa.
22. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
23. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 18 del presente articolo, in misura pari a 932.446,86 euro, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
24. L'Unità tecnica-Finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tecnica della cabina di regia di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999,
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25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assume la denominazione di «Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato», e ne sono ridefiniti, in particolare, le funzioni, anche con riferimento all'analisi di impatto della regolamentazione, la composizione e i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del nuovo Nucleo e sono stabilite le modalità di selezione, da effettuare mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti, da evidenziare anche nel sito istituzionale. L'incarico ai componenti del suddetto Nucleo è di durata non superiore a quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
26. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato di cui al comma 25 è fissato nella misura massima di 25 unità.
27. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica-Finanza di progetto e presso la Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui al comma 24 nonché gli incarichi in essere presso il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui al comma 25 cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 25.
28. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 24 a 27, in misura pari a 2.200.000 euro sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
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2. La Consulta di cui al comma 1, coordinata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, elabora una proposta di revisione organizzativa degli enti di cui al medesimo comma 1 tale da assicurare una governance unitaria e più efficace degli stessi e da garantire il mantenimento dell'identità storica, l'attuale denominazione nonché l'autonomia scientifica e budgetaria.
3. La proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 assicura, a decorrere dall'anno 2013, la gestione unitaria della logistica, anche attraverso un piano di razionalizzazione delle sedi finalizzato al contenimento dei costi, la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e delle convenzioni stipulate da Consip Spa, l'integrazione logica e organizzativa dei sistemi informativi e la gestione unitaria degli stessi, la gestione integrata dei servizi di biblioteca e il coordinamento delle relazioni internazionali.
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4. La governance unitaria di cui al comma 2 è assicurata, tra l'altro, attraverso la predisposizione di un documento di visione strategica della ricerca, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, necessario ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) trasferito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La ripartizione del FOE è effettuata per l'esercizio finanziario 2013 su base storica e a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 all'esito di un processo di valutazione attuato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76.
5. La proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 è presentata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio 2013.
6. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono riordinati, trasformati o soppressi, nel rispetto dei criteri direttivi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo di cui al comma 1.
7. Ai componenti della Consulta non spettano indennità, gettoni o compensi comunque denominati.
8. Per disciplinare la partecipazione nelle società e nei consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituiti con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro
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9. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere collocato in aspettativa o fuori ruolo. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli emolumenti, delle indennità di carica e di ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti sono fissati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale che costituisce requisito necessario per l'accesso a tutti i profili dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri vigilanti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti, ferme restando le modalità di accesso ai singoli livelli per concorso pubblico per il personale a tempo indeterminato.
11. Il regolamento di cui al comma 10 è adottato nel rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni.
12. La lettera b) dell'articolo 2 del comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituita dalla seguente:
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13. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consigli di cui al comma 1 sono composti dal presidente dell'ente, che svolge funzioni di presidente anche di tali organi, e da un numero massimo di sei componenti, dei quali due individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e quattro nominati dal consiglio di amministrazione previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, previste dagli statuti».
2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter) e l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.
5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter) e i-septies), e al comma 1-quater del medesimo articolo 15.
6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all'articolo
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8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), e 1-quater, del citato testo unico.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
11. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».
13. A decorrere dal 1o gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
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«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.
18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
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20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.
21. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20.
22. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.
23. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
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24. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole : «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
25. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.»
26. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica»; e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.
27. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:
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29. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
30. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.
32. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata
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33. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento.
34. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
36. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
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«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)».
«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;
«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
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10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma
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4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
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(articolo 1, comma 1)
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.
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(articolo 2, commi 1 e 2)
Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)
2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti
di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)
di cui:
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori
2.b1.b) gestione ex-ENPALS
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2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)
2.b3) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)
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