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PDL 5535

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5535



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

Presentato il 16 ottobre 2012
 

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Onorevoli Deputati! — Il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2013-2015 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39.

1. Introduzione generale.

      Il presente disegno di legge è predisposto secondo il criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e delle indicazioni fornite con la circolare del 23 luglio 2012, n. 24, concernente la predisposizione delle previsioni di bilancio per il 2013 e per il triennio 2013-2015 e del budget per il triennio 2013-2015, e con la circolare del 5 settembre 2012, n. 27, recante ulteriori indicazioni per la predisposizione delle previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 10 a 16, del decreto-legge n. 95 del 2012.
      Il disegno di legge di bilancio è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2012 e si colloca in un percorso di progressivo risanamento dei conti pubblici che prevede il raggiungimento del pareggio strutturale del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche nel 2013. Esso include gli effetti finanziari delle misure disposte nel corso dei precedenti esercizi e, in particolare, di quelle previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Non sono comprese nella previsione a legislazione vigente le riduzioni di spesa dei Ministeri (pari a 1.777,3 milioni di euro nel 2013, a 1.574,5 milioni nel 2014 e a 1.649,5 milioni nel 2015) disposte dallo stesso decreto-legge e da realizzare, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, con la legge di stabilità per il 2013-2015, sulla base delle proposte formulate da ciascuna amministrazione. Tali riduzioni saranno recepite in bilancio con l'apposita nota di variazioni.
      Il disegno di legge di bilancio prende atto, inoltre, dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AMMS) e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, nonché della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), le cui funzioni e risorse sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali operazioni comportano: un incremento delle entrate erariali derivante dall'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse finanziarie che precedentemente affluivano ai bilanci dell'AMMS e dell'ASSI; un incremento della spesa, in relazione ai maggiori trasferimenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le spese di funzionamento relative alle competenze trasferite dall'AAMS; maggiori spese a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il funzionamento dall'ASSI; una riduzione delle spese, per effetto della soppressione dei trasferimenti statali all'AAMS. Ciò comporta un incremento delle entrate di circa 11,5 miliardi di euro in ciascun anno del triennio di previsione e un aumento delle spese di 11,2 miliardi in ciascun esercizio. Minimi effetti positivi sul bilancio derivano altresì dalla ristrutturazione dell'Agenzia del territorio in relazione alla soppressione degli organi di vertice dell'Agenzia. Come è dimostrato nella successiva tabella, le suddette operazioni di incorporazione garantiscono la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

 

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      Il quadro di sintesi delle previsioni per gli esercizi 2013-2015, illustrato nella tavola n. 1 al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), evidenzia un saldo netto da finanziare di competenza negativo per 8,1 miliardi di euro nel 2013 e un progressivo miglioramento negli esercizi successivi, che passano a – 3,9 miliardi nel 2014 e a un valore positivo di 6 miliardi nel 2015. Il risparmio pubblico di competenza risulta positivo nel 2013 per 32,9 miliardi di euro, nel 2014 per 30,4 miliardi e nel 2015 per 32,8 miliardi.
      Le entrate finali del bilancio dello Stato, in termini di competenza e comprensive degli effetti delle operazioni di accorpamento sopra citate, ammontano a 516,4 miliardi di euro nel 2013, a 522,8 miliardi nel 2014 e a 533,3 miliardi nel 2015.
      Le spese finali di competenza, anch'esse determinate considerando le predette incorporazioni, si attestano a 524,5 miliardi di euro nel 2013, a 526,7 e a 527,3 miliardi rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Nello stesso periodo, la spesa per interessi passa da 89,7 miliardi di euro nel 2013 a circa 95,2 e 99,9 miliardi rispettivamente nel 2014 e nel 2015, in relazione all'andamento previsto per la massa del debito pubblico e ai tassi di interesse attesi sui mercati internazionali. Al netto delle uscite per il servizio del debito, nel triennio di previsione, le spese finali crescono, in valore assoluto, di circa 2,8 miliardi di euro.
      Il saldo netto da finanziare, in termini di cassa, risulta pari a – 75,7 miliardi di euro nel 2013 e a – 68,8 e – 57,8 miliardi rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Le differenze rispetto al corrispondente saldo di competenza risentono prevalentemente del fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti importi di incassi.

 

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      La struttura del bilancio, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge di contabilità e finanza pubblica, è articolata in missioni e programmi. Tale classificazione consente di evidenziare l'allocazione delle risorse di bilancio in relazione alle funzioni e agli obiettivi che si perseguono attraverso la spesa pubblica.
      Dopo una prima revisione operata nel 2011, la struttura del disegno di legge di bilancio 2013-2015 presenta ulteriori affinamenti rispetto a quella del 2012. In particolare, è confermato il numero delle missioni (34), mentre quello dei programmi di spesa aumenta da 172 a 174. In particolare, l'incremento risulta dall'istituzione di tre nuovi programmi:

          «Giustizia tributaria», a seguito del passaggio delle commissioni tributarie transitate, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

          «Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio»,

 

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istituito per ricomprendere le attività delle Ragionerie territoriali in precedenza gestite dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

          «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», istituito in seguito alla soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e al passaggio delle relative competenze e del personale al Ministero dell'interno.

      Risulta invece soppresso il programma «Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche», soppresso a seguito della riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 2012).
      Si modifica altresì il numero delle missioni condivise, nel 2013, rispetto al precedente esercizio (da 20 a 21, in quanto risulta condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze la missione «Giustizia»), mentre rimane confermato quello dei programmi condivisi tra Ministeri (4).

      Le missioni finanziariamente più rilevanti sono quelle riguardanti «Debito pubblico», «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», «Politiche previdenziali», «Istruzione scolastica» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» (tavola n. 3), che dispongono rispettivamente: gli oneri per il servizio del debito; le risorse per il finanziamento dei programmi concernenti l'attuazione del federalismo fiscale e il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria; i trasferimenti agli istituti di previdenza per il contributo dello Stato al pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni sociali in denaro; le risorse connesse al funzionamento del settore scolastico e dello svolgimento delle attività d'insegnamento; le risorse per il contrasto delle frodi e dei reati finanziari, nonché per i compensi ai concessionari della riscossione e i rimborsi fiscali. In termini di composizione, circa l'80 per cento della spesa è concentrato in 7 missioni.

 

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      In particolare, al netto della missione «Debito pubblico» e delle regolazioni contabili e debitorie, nel 2013, le risorse complessivamente stanziate in bilancio risultano allocate per una quota pari al 43 per cento nelle missioni: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (23 per cento) e «Politiche previdenziali» (20,2 per cento). Tale quota aumenta al 44,5 e al

 

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45,9 per cento, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, in conseguenza della legge n. 92 del 2012, che ha riformato il mercato del lavoro, e in particolare per la revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e del relativo finanziamento. Le risorse sono dovute alle prestazioni, indennità e contribuzione figurativa.
      Un ulteriore 32 per cento della spesa è rappresentato dalla somma delle missioni «Istruzione scolastica» (9,4 per cento), «L'Italia in Europa e nel mondo» (6,2 per cento), «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» (9,1 per cento) e «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (7,2 per cento).
      Rispetto alla legge di bilancio 2012, nel periodo 2013-2015, in termini di variazione percentuale media annua, le riduzioni più significative si prevedono per le missioni riconducibili alla categoria degli affari economici (grafico 1). Tra queste si evidenziano, con decrementi compresi tra circa il 10 e il 22 per cento in media annua, quelle relative a: Regolazione dei mercati, in relazione alle nuove forme di finanziamento per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la cessazione, a decorrere dal 2013, del contributo di funzionamento posto a carico del bilancio dello Stato a favore della predetta Autorità; Diritto alla mobilità, ascrivibili alla riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie; Comunicazioni, per il ridursi delle risorse da erogare alla società Poste italiane Spa per l'ammortamento delle anticipazioni concesse dalla società Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di interventi di potenziamento, rinnovo e sviluppo dei servizi; Casa e assetto urbanistico, imputabili al graduale esaurimento delle autorizzazioni di spesa per contributi in conto interessi alle cooperative edilizie, con la conseguente ridefinizione dello stanziamento annuo. A queste si aggiungono quelle relative a Energia e diversificazione delle fonti energetiche, Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Infrastrutture e logistica e L'Italia in Europa e nel mondo, che evidenziano comunque riduzioni superiori al 5 per cento.
      Di contro, un incremento compreso tra il 10 e il 23 per cento circa è previsto, in media d'anno, per le missioni Politiche economiche e di bilancio, conseguente all'accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane; Politiche per il lavoro, in relazione alle maggiori risorse derivanti dalla revisione dell'istituto degli ammortizzatori sociali disposta ai sensi della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro; Sviluppo e riequilibrio territoriale, in relazione all'evoluzione degli stanziamenti stabiliti per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo aree sottoutilizzate). A queste si aggiunge la missione Politiche previdenziali, con un incremento medio annuo superiore al 5 per cento.
 

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Le principali disposizioni legislative e i riflessi sul bilancio.

      Il presente disegno di legge di bilancio incorpora gli effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, nonché le rimodulazioni proposte dalle amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente. Di seguito sono illustrate le principali misure, tra cui rientrano, in particolare, quelle previste dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Le norme in materia di flessibilità.

      In tema di flessibilità di bilancio si richiamano le disposizioni introdotte con i decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 98 del 2011, che, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, ampliano i margini di flessibilità prevedendo, anche per l'anno 2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, la possibilità di disporre, in sede di formulazione delle previsioni di bilancio, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, anziché nel solo ambito di ciascuna missione.
      Ulteriori misure in tema di flessibilità, da attuarsi con legge di bilancio, sono previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di autorizzazioni di spesa pluriennale, al fine di avvicinare la fase contabile dell'impegno a quella del successivo pagamento e, quindi, di accumulare i pagamenti rispetto all'assunzione degli impegni.
      Nello specifico:

          l'articolo 6, comma 15, dispone la facoltà di reiscrizione degli stanziamenti di spese pluriennali, totalmente non impegnate entro l'anno, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Tale facoltà, esclusa per le autorizzazioni di spesa permanenti e per i fondi da ripartire, è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio;

 

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          l'articolo 6, comma 16, prevede, relativamente alle spese pluriennali, la possibilità di rimodulare, negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, gli stanziamenti di competenza, nel limite complessivo della spesa autorizzata, in modo da adeguarli alle autorizzazioni di cassa determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti predisposto, ai sensi del comma 10 dell'articolo stesso, dal dirigente responsabile della gestione.

      Ulteriori riflessi sulla dimensione e sulla composizione del bilancio derivano dalla possibilità concessa dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 2012, di disporre variazioni compensative con decreto del Ministro competente, in termini di sola cassa, tra capitoli di ciascuno stato di previsione, con esclusione dei pagamenti effettuati mediante ruoli di spesa fissa (competenze al personale, fitti passivi, eccetera). La norma consente, dando una totale flessibilità di cassa, una più efficiente e razionale gestione dei pagamenti, favorendo la programmazione delle spese, nonché la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 6, comma 10, relativo alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.

Riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri (articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012).

      La disposizione prevede che le amministrazioni centrali dello Stato debbano assicurare una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi pari agli importi indicati nell'allegato 1 del decreto-legge in questione. Peraltro, nell'ambito degli stanziamenti relativi alla categoria dei consumi intermedi è stata attribuita ai Ministri competenti la facoltà di proporre una differente ripartizione delle suddette riduzioni.
      Tali riduzioni non sono state calcolate secondo la consueta metodologia dei tagli lineari proporzionali, bensì sulla base del confronto dei valori medi per anno/persona dei costi di gestione, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Solo per le Forze armate, stante l'impossibilità di applicare la metodologia di calcolo «analitica», si è proceduto con quella dei tagli lineari proporzionali.

Riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a favore di enti e organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (articolo 8, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012).

      In analogia a quanto previsto per le amministrazioni centrali dello Stato, la norma dispone una riduzione dei consumi intermedi degli enti e degli organismi, anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, da applicarsi con il disegno di legge di bilancio. Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), le università e gli enti di ricerca, nonché gli enti vigilati dai suddetti enti.
      In particolare, per gli enti che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2013, tale riduzione è pari al 10 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per quanto concerne gli enti che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le risorse derivanti dalle riduzioni in questione saranno versate annualmente all'entrata del bilancio statale.
      Riduzioni specifiche sono infine previste per gli enti di ricerca di cui al comma 4, secondo gli importi indicati in apposito allegato al decreto-legge n. 95 del 2012.

Attuazione dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 – Accorpamento di alcuni enti dell'amministrazione economico-finanziaria.

      Nell'ambito della riorganizzazione di alcuni enti dell'amministrazione economico-finanziaria, si prevede l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

 

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di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli). A decorrere dal 2013 si procede all'istituzione, nel bilancio statale, di nuovi capitoli, in cui devono essere iscritte da un lato le entrate dei Monopoli (titolo II dello stato di previsione dell'entrata) e dall'altro le connesse spese di funzionamento da trasferire alla nuova Agenzia incorporante (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Conseguentemente, a decorrere dal 2013, non è più redatto il bilancio dell'AAMS in appendice allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Il medesimo articolo 23-quater dispone inoltre la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Le funzioni già attribuite all'ASSI, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Estensione della procedura del cedolino unico (articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012).

      L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 impone, a partire dall'esercizio 2013, l'obbligo di avvalersi della procedura del cedolino unico (di cui all'articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009 – legge finanziaria 2010) a tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della difesa e il Corpo della Guardia di finanza, nonché agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e per il pagamento delle spese relative alle supplenze.

Manutentore unico (articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011).

      Al fine di far fronte agli interventi manutentivi delle singole amministrazioni, si procede all'istituzione, a decorrere dal 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di due fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e in conto capitale, in cui confluiscono gli stanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Corrispondentemente, vi è riduzione degli stanziamenti relativi alle medesime spese negli stati di previsione di ciascuna amministrazione.

Fondo opere e Fondo progetti (articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 2011).

      L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche. Le dotazioni finanziarie relative alle suddette autorizzazioni di spesa, iscritte negli appositi capitoli e piani gestionali, sono suddivise in base alla loro destinazione tra:

          spese per la progettazione delle opere;

          spese per la realizzazione delle opere.

      Tali risorse complessivamente considerate trovano collocazione in due appositi fondi, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».
      Sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 229 del 2011 precisa che in allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato sono indicate le risorse relative ai due fondi, distintamente per Ministeri.
      Tale allegato costituisce il riferimento per le eventuali successive variazioni compensative tra il Fondo opere e il Fondo progetti disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato.

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Le previsioni a legislazione vigente: criteri adottati.

      Secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, nel nuovo processo di programmazione, il Documento di economia e finanza (DEF) assume il ruolo di centralità che prima era assegnato al Documento di programmazione economico-finanziaria e successivamente alla Decisione di finanza pubblica, che lo stesso DEF ora sostituisce.
      Conseguentemente, l'impostazione del progetto di bilancio ha assunto come quadro di riferimento generale le ipotesi di evoluzione del bilancio statale di competenza coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Ciò al fine di conseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmati.

Entrate.

      Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2013 e anni successivi.
      Con riferimento alle entrate di natura tributaria, e in particolare a quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, si rappresenta che le stesse sono in linea con le previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
      Tali previsioni sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi: tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi anche determinata dal nuovo quadro macroeconomico e dagli effetti delle manovre fiscali.
      Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

          a) con riferimento all'anno in corso:

              sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, imposta sul reddito delle società – IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;

              elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

              considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie erariali dell'esercizio finanziario corrente;

          b) con riferimento agli anni successivi:

              calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

              tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

              considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

      In particolare, le previsioni aggiornate per il triennio 2013-2015 sono state elaborate in base:

          agli effetti del nuovo quadro macroeconomico;

          agli effetti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

 

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n. 135. Tale provvedimento ha neutralizzato in parte l'aumento dell'IVA previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, con conseguenti minori introiti di circa 7 miliardi di euro per il 2013 e 10 miliardi di euro a regime.

      Per quanto riguarda le altre entrate si è tenuto conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. Da segnalare in particolare, con riferimento alle entrate extra-tributarie, l'accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, previsto dall'articolo 23-quater del predetto decreto-legge n. 95 del 2012. Tale accorpamento ha determinato l'iscrizione nel bilancio dello Stato delle entrate già facenti capo alla citata Amministrazione autonoma. In conseguenza di ciò, in luogo della contabilizzazione degli utili derivanti da alcuni giochi tra le entrate tributarie – come avvenuto nei precedenti bilanci di previsione – nel presente bilancio i proventi lordi correlati a tali giochi vengono considerati tra le entrate extra-tributarie. A tali proventi lordi si contrappongono le corrispondenti spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      La classificazione delle entrate è stata operata in ossequio alla struttura prevista dalla legge n. 196 del 2009 e sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2012. Essa tiene conto della predetta operazione di accorpamento con l'istituzione di una nuova unità di voto denominata «Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
      La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dello schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, informato ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (si veda, al riguardo, l'indicazione del relativo codice, posta tra parentesi in prossimità di ciascun capitolo e articolo).

Spese.

      Per le spese, la previsione tiene conto di tutte le disposizioni legislative entrate in vigore nel 2012.
      Prescindendo dalla voce relativa agli interessi, i fattori di variazione rispetto alle previsioni assestate 2012 possono essere ricondotti a due distinte tipologie di spesa:

          le spese aventi natura obbligatoria (oneri inderogabili), la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione. In sostanza, si tratta di risorse finanziarie non rimodulabili, per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro quantificazione (articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009, così come interpretato dall'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011);

          le spese non aventi natura obbligatoria, ossia le spese rimodulabili, che possono essere rimodulate da ciascuna amministrazione tra missioni del proprio stato di previsione e, nell'ambito di ciascuna missione, tra i relativi programmi di spesa, tenendo conto delle proprie finalità strategiche e istituzionali.

      In ordine alla previsione della spesa per interessi, le ipotesi assunte derivano dall'analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, dall'evoluzione dei tassi di interesse, dal fabbisogno e dalle indicazioni fornite nel Documento di economia e finanza e nella relativa Nota di aggiornamento.
      Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

          a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2012 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;

          b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento

 

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di economia e finanza 2013-2015 e nella relativa Nota di aggiornamento.

      Circa i redditi di lavoro dipendente, lo stanziamento della contribuzione aggiuntiva è stato calcolato tenendo conto dell'aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000.
      Relativamente ai trasferimenti agli enti previdenziali iscritti in bilancio, gli stanziamenti tengono conto delle autorizzazioni di spesa disposte con i nuovi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento per tale comparto.
      In particolare, si fa presente che, per i trasferimenti al soppresso INPDAP e all'INPS, lo stanziamento del capitolo relativo alle «anticipazioni di bilancio» è stato determinato in funzione del fabbisogno previsto (in linea con le ipotesi indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza circa l'evoluzione della spesa pensionistica e dei contributi sociali), nonché delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti di Tesoreria.

SEZIONE I
IL BILANCIO DELLO STATO: ANALISI ECONOMICA

2. Il bilancio di competenza dello Stato per il 2013.

2.1. Entrate.

      Al netto dei rimborsi dell'IVA, le nuove previsioni per entrate finali, poste a raffronto con quelle assestate 2012, sono analizzate per titoli e categorie nella tavola n. 4.
      Nel complesso emerge una variazione positiva pari a 14.264 milioni di euro, risultante dalla riduzione delle entrate tributarie per 578 milioni e dall'aumento delle altre entrate per 14.843 milioni quasi del tutto derivante dall'accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane (11.413 milioni). In considerazione di tale accorpamento, come si evince dalla predetta tavola n. 4, tra le entrate tributarie emerge la riduzione della categoria «Lotto, lotterie ed altre attività di gioco» per 2.522 milioni, imputabile, per un importo rilevante, alla contabilizzazione dei proventi lordi di alcuni giochi tra le entrate extra-tributarie. Conseguentemente la categoria «Proventi dei servizi pubblici minori» presenta in totale un aumento di 13.381 milioni.
      Nell'ambito delle entrate diverse da quelle tributarie, oltre ai richiamati servizi pubblici minori, si evidenzia l'aumento dei recuperi, rimborsi e contributi (1.991 milioni di euro).
      Nella tavola n. 5 sono esposte le previsioni per il triennio 2013-2015 relativamente ai principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.
      Ulteriori analitici ragguagli sulla complessiva evoluzione delle entrate finali sono contenuti nella Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013.

 

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2.2. Spese.

      Per la spesa, le nuove previsioni di competenza per operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella tavola n. 6 a raffronto con le previsioni iniziali assestate 2012.

2.2.1. Parte corrente.

      Le spese correnti presentano un incremento, rispetto all'assestato 2012, di 21.505 milioni di euro. Le principali variazioni riguardano i seguenti comparti:

          trasferimenti agli enti di previdenza e assistenza sociale, che presentano un incremento pari a 11.720 milioni di euro, relativi in particolare a maggiori trasferimenti all'INPDAP e all'INPS a titolo di anticipazione di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa degli enti. Quest'ultima è stata rideterminata a legislazione vigente per il triennio 2013-2015 sulla stima del fabbisogno dell'INPS formulata nell'ambito della predisposizione del DEF 2013-2015 e tenuto conto degli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 e nella legge 28 giugno 2012, n. 92;

          poste correttive e compensative delle entrate, la cui variazione positiva, rispetto all'assestato 2012, pari a 8.156 milioni di euro, deriva, come già sopra menzionato, dagli effetti legati all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane:

          nell'ambito dei trasferimenti alle amministrazioni locali, quelli alle regioni, presentano un incremento pari a 3.758 milioni di euro, relativo per 2.840 milioni allo stanziamento occorrente per la regolazione contabile delle quote di entrate erariali riscosse dalle province autonome di Trento e di Bolzano e per 550 milioni all'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, che prevede la costituzione di un fondo per la ricostruzione delle zone della regione Emilia-Romagna, colpite dal sisma del mese di maggio 2012.

      Le suddette variazioni positive sono compensate in parte da variazioni in diminuzione relative:

          ai trasferimenti ai comuni e alle province, la cui contrazione, pari a 3.704 milioni di euro, è imputabile principalmente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, in applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012;

          ai redditi di lavoro dipendente, che registrano una riduzione degli stanziamenti pari a 2.124 milioni di euro, in relazione alle norme di contenimento in materia di spesa per il personale dipendente, in particolare per quanto concerne le misure limitative delle assunzioni e della crescita dei trattamenti economici, anche accessori.

2.2.2. Conto capitale.

      Le spese in conto capitale, rispetto all'assestato dell'esercizio 2012, presentano riduzioni di stanziamento in quasi tutti i comparti, ad eccezione degli investimenti fissi lordi, dei contributi per investimenti ad imprese e degli altri pagamenti in conto capitale. Per questi ultimi, l'incremento, pari a oltre 8.200 milioni di euro, è per la gran parte imputabile al profilo dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che presenta nella legislazione vigente un forte incremento rispetto all'esercizio 2012, come peraltro già rappresentato nella tabella E della legge di stabilità per il 2012. Con il disegno di legge di stabilità per il 2013 lo stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'anno 2013 è rimodulato in riduzione per 2.500 milioni di euro a valere sugli esercizi successivi.
      Con riferimento alla citata riduzione nelle spese in conto capitale, si segnalano quelle relative ai contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, la cui riduzione di stanziamento

 

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pari a 4.385 milioni di euro è imputabile principalmente:

          al Fondo per l'occupazione, il cui stanziamento è stato trasportato nella parte corrente, per una più corretta allocazione della spesa;

          alle assegnazioni alle regioni per la realizzazione di interventi ricompresi nelle intese istituzionali di programma (-1.605 milioni di euro), il cui importo è quantificato solo in corso di gestione, attraverso appositi decreti di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

      Ulteriori riduzioni di stanziamenti riguardano le risorse per l'acquisizione di attività finanziarie (-1.219 milioni di euro) che risentono della conclusione del programma triennale di sostegno finanziario, mediante prestiti bilaterali alla Grecia (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 67 del 2010).

 

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3. Il bilancio di cassa dello Stato per il 2013.

      3.1. Negli ultimi anni, le previsioni in termini di cassa hanno assunto un'importanza sempre più rilevante, in considerazione, da un lato, del fatto che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale e, dall'altro, delle recenti iniziative legislative in materia di programmazione dei pagamenti.
      In particolare, l'articolo 6, commi 10 e seguenti, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 impone, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti, e lo stesso articolo 6, al comma 14, prevede, a decorrere dal 2012, la possibilità di disporre variazioni compensative con decreto del Ministro competente, in termini di sola cassa, tra capitoli di ciascuno stato di previsione, con esclusione di quelli sui quali sono disposti pagamenti mediante ruoli di spesa fissa (competenze al personale, fitti passivi, eccetera). La norma consente una più efficiente e razionale gestione dei pagamenti, favorendo la successiva programmazione delle spese, nonché la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti di cui al citato articolo 6, comma 10.
      Nella formulazione delle medesime previsioni si è inoltre tenuto conto sia della massa dei residui che si prevede si formeranno sulla base degli andamenti dei pagamenti, sia della riduzione dei termini di perenzione per la conservazione dei residui passivi (da tre a due anni), per le spese di parte corrente e in conto capitale, disposta dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011. Come per la competenza, anche le previsioni di cassa devono essere triennali, per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015.
      Per le eventuali ulteriori esigenze di cassa che le amministrazioni dovessero evidenziare nel corso dell'esercizio rispetto allo stanziamento di bilancio, la legge n. 94 del 1997 ha istituito il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, il cui stanziamento ammonta a 10 miliardi di euro per il 2012.
      Va ricordato che in sede di impostazione del bilancio triennale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta necessariamente notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente dei residui.

      3.2. Il bilancio di cassa per il 2013 conclude, per le operazioni di natura finale, con previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a 463.419 milioni e a 539.157 milioni di euro, a fronte di una massa acquisibile di 781.386 milioni e di una massa spendibile di 599.687 milioni (vedi tavole n. 7 e n. 8). I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa, per l'anno 2013, previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 59,3 per cento per le entrate finali e all'89,9 per cento per le spese finali.
      In sede di predisposizione del bilancio 2013, la previsione dei residui è stata operata sulla base della valutazione sulla presunta consistenza dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio, tenuto conto delle norme di riduzione della conservazione in bilancio dei residui di parte corrente e in linea con gli importi che dovrebbero essere definitivamente accertati in sede di rendiconto dell'anno 2012.
      Influiscono sulla valutazione i fenomeni delle «economie» e delle «eccedenze», con riferimento alla gestione di competenza, e delle «perenzioni» e «prescrizioni», per quanto concerne la gestione dei residui. Tali fenomeni – com’è noto – possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura dell'esercizio, risultando il loro accertamento l'ultima operazione precedente alla definitiva parifica del consuntivo da parte della Corte dei conti.

 

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SEZIONE II
NOTE INTEGRATIVE

Note integrative.

      Nell'ambito degli adempimenti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, particolare rilevanza assumono le Note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ai sensi del quale ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato deve essere corredato di una Nota integrativa contenente le informazioni relative alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento.
      La Nota integrativa agli stati di previsione della spesa costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero, in coerenza con il quadro di riferimento socio-economico e istituzionale nel quale opera e con le priorità politiche assegnate, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.
      In relazione all'articolo 21, comma 11, lettera a), della citata legge n. 196 del 2009, le Note integrative allegate agli stati di previsione della spesa si pongono, inoltre, in relazione diretta con il sistema di obiettivi e indicatori adottati dalle amministrazioni per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi (decreto legislativo n. 150 del 2009).
      Negli ultimi anni sono state portate avanti iniziative volte, per un verso, a sensibilizzare le amministrazioni centrali dello Stato sull'importanza della compilazione delle Note integrative, la cui responsabilità è affidata a ciascun centro di responsabilità amministrativa (1); per altro verso, sono stati resi maggiormente espliciti e uniformi i criteri e gli schemi utilizzati per la formulazione delle Note attraverso apposite linee guida contenute nelle circolari di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ultimo con la citata circolare del 23 luglio 2012, n. 24, e con la predisposizione di un sistema di acquisizione automatizzata delle informazioni da parte delle amministrazioni, che ha permesso di semplificare l'intero processo di compilazione, elaborazione e trasmissione delle Note stesse, e, al contempo, di incrementare il grado di omogeneità delle informazioni.


      (1) Alla luce di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, «la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».


      La Nota integrativa, per quanto riguarda le spese, è articolata, secondo l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in due sezioni:

          la prima sezione contiene il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma e i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche; espone gli obiettivi, riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo; indica le risorse destinate a ciascun obiettivo e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione;

          la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra «il contenuto di ciascun programma di spesa ed i criteri utilizzati per formulare le previsioni, con particolare riguardo alle varie tipologie di spesa ed ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale». Nella sostanza, in tale sezione le amministrazioni evidenziano le modalità e i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa e, in particolare, le scelte operate dall'amministrazione nell'ambito dei vincoli di risanamento imposti dalle recenti norme sulla revisione della spesa pubblica.

 

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      L'insieme degli obiettivi della prima sezione definiti per il triennio di previsione dai centri di responsabilità amministrativa all'interno di ogni amministrazione costituisce il «Piano degli obiettivi» dell'amministrazione stessa.
      Ogni obiettivo fa riferimento ad una missione e a un programma e per ciascuno di essi sono indicate:

          la natura di obiettivo strategico o strutturale, distinzione utile per differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di obiettivi di natura strategica da quelle destinate ad obiettivi di carattere ordinario e continuativo;

          le risorse finanziarie destinate, in ciascun anno del triennio, alla realizzazione dell'obiettivo;

          uno o più indicatori (fino a un massimo di quattro) per misurare il grado di raggiungimento dei risultati attesi nel corso del triennio; gli indicatori sono classificati secondo una tipologia standard (indicatori di realizzazione fisica, di output, di outcome e di realizzazione finanziaria) e devono essere corredati dell'indicazione dell'algoritmo di calcolo, della fonte del dato, dell'unità di misura, oltre all'informazione relativa al valore dell'obiettivo (target) che dovrà assumere l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano.

      Per la rappresentazione dei valori delle Note integrative al disegno di legge di bilancio 2013-2015 sono stati realizzati alcuni documenti e prospetti, allegati a ciascuno stato di previsione della spesa.
      Relativamente al complesso delle amministrazioni centrali, il primo dei due grafici che seguono si riferisce alla ripartizione delle risorse finanziarie tra obiettivi strategici e strutturali sul triennio di riferimento, con l'indicazione della quota relativa a risorse da trasferire ad altre amministrazioni, a imprese o famiglie. I dati esposti evidenziano la prevalenza degli obiettivi strutturali, che nel 2013 assorbono circa 600 miliardi di euro di spesa contro circa 160 miliardi degli obiettivi strategici.
      Il maggior peso, tra gli obiettivi strutturali, di quelli costituiti prevalentemente da trasferimenti è spiegabile con la presenza dei finanziamenti ordinari dello Stato ad altri enti e amministrazioni pubbliche, centrali o territoriali, nonché ad organismi internazionali.
      Il secondo grafico mostra la distribuzione percentuale degli indicatori per tipologia. Si evidenzia la prevalenza degli indicatori di output, che sono circa il 40 per cento del totale e rappresentano – attraverso diverse unità di misura – il risultato delle attività svolte nell'ambito dei vari obiettivi. Gli indicatori di realizzazione fisica, che rappresentano una misura dell'avanzamento fisico degli obiettivi, costituiscono circa il 35 per cento degli indicatori. Gli indicatori di realizzazione finanziaria, che sono pari a circa il 18 per cento degli indicatori, dove la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione, e infine, gli indicatori rappresentativi dell’outcome (6 per cento circa), che misurano l'impatto degli obiettivi sulla collettività di riferimento.

 

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SEZIONE III
BUDGET ECONOMICO

Il Budget economico analitico.

      La legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) ha rafforzato il ruolo della contabilità economica analitica (2) prevedendo, tra l'altro, che il budget e il consuntivo dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello Stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (articolo 21) e del Rendiconto generale dello Stato (articolo 36).


      (2) Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo è stato introdotto dalla legge n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997.


      La contabilità economica analitica misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) effettivamente utilizzate in un certo periodo – principio della competenza economica – indipendentemente dai flussi monetari in entrata o in uscita da esse generati (criterio della cassa).
      Le rilevazioni di contabilità economica consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso che procede da indirizzi a obiettivi a risorse fino all'esposizione dei risultati.
      I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nella programmazione, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di formulare le proposte in merito agli obiettivi di ciascun Dicastero e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento.
      In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti (direzioni generali) e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi anche delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.
      La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie, la definizione di obiettivi e l'individuazione di indicatori (Nota integrativa).
      Le previsioni rappresentate nel budget si basano, oltre che sul citato principio della competenza economica, su una triplice prospettiva di rappresentazione:

          natura dei costi previsti, in base al piano unico dei conti;

          destinazione dei costi, costituita dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di missioni e programmi;

          responsabilità organizzativa, in base ai centri di responsabilità amministrativa (CdR), corrispondenti alle strutture dirigenziali generali di primo livello delle amministrazioni (dipartimenti o direzioni generali) e ai sottostanti centri di costo (CdC), corrispondenti, in genere, alle strutture dirigenziali generali delle amministrazioni.

      Per il triennio in considerazione sono stati aperti 212 nuovi centri di costo periferici relativi alle strutture periferiche del Ministero degli affari esteri, riguardanti tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane presso Stati esteri e le rappresentanze generali dell'Italia presso organismi internazionali e sovranazionali.

 

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      Il budget economico, inoltre, si articola nelle sezioni di seguito rappresentate (3):


      (3) Non sono inclusi nel budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini e alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

          costi propri delle amministrazioni centrali: sono i costi di funzionamento, ossia il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previsti con il criterio della competenza economica;

          costi dislocati (trasferimenti): sono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i Ministeri, ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private, e a cui non corrisponde, per i Ministeri eroganti, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario;

          oneri finanziari: sono gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni;

          fondi da assegnare: comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali e altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

      Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie (4), trovando riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel disegno di legge di bilancio 2013-2015.


      (4) La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie viene intesa come necessità, da parte delle amministrazioni, di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie utilizzabili e delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.


      I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze o disallineamenti (temporali, strutturali o sistemici) che trovano sistemazione con l'operazione di riconciliazione. Tale operazione, effettuata in via automatica a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di riconciliare i costi propri (personale, beni e servizi) delle amministrazioni centrali con gli stanziamenti in conto competenza del bilancio di previsione.
      La formulazione del budget 2013-2015 tiene conto delle disposizioni di cui al richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, sulla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri.

Le tavole del budget economico.

      Per la rappresentazione dei valori del budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

          1. Tavole riepilogative a livello di Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget in oggetto secondo la natura dei costi (piano dei conti: tavola A), la destinazione dei costi (tavola B, che espone i costi su tutte le missioni, e tavola C, che sintetizza in forma grafica i costi delle principali missioni) e gli stessi valori con riferimento a ciascun Ministero: queste sono allegate ai singoli stati di previsione della spesa.

      La tavola A, nella prima parte, riporta i costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in costi del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali e ammortamenti.
      L'andamento decrescente dei valori nel triennio è frutto dell'applicazione dei recenti

 

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provvedimenti di contenimento e riduzione della spesa pubblica. In particolare:

          il costo del personale rimane sostanzialmente stabile nei primi due anni per poi decrescere nel terzo, in conseguenza sia delle disposizioni sul blocco del turn-over sia delle norme sul contenimento degli adeguamenti e degli scatti contrattuali;

          i costi di gestione mostrano una contenuta riduzione nel triennio, anche in conseguenza dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione delle spese per beni e servizi; più in dettaglio, mentre la componente «acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi» evidenzia un andamento costantemente decrescente, la voce «beni di consumo» si mantiene stabile nel primo e nel secondo anno del triennio, per decrescere solo nel terzo; occorre tuttavia tenere presente che la voce in oggetto include, oltre agli acquisti di beni di consumo per il normale funzionamento delle amministrazioni, che presentano importi omogeneamente decrescenti nel triennio, anche le spese sostenute per l'acquisizione di mezzi e armamenti per la Difesa, che non sono considerati beni ammortizzabili in coerenza con una convenzione contabile internazionale adottata anche in ambito SEC95;

          i costi straordinari e speciali, che includono i costi per contenzioso e per alcuni servizi a carico dello Stato (compensi per concessionari dei servizi di tesoreria, di riscossione di tributi, di collocazione sul mercato dei titoli del debito pubblico, eccetera), presentano una previsione stabile nel triennio;

          gli ammortamenti, relativi a beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a beni durevoli che si prevede di acquisire nel triennio, presentano egualmente un andamento stabile.

      Nella seconda parte della stessa tavola sono riportati i costi dello Stato non riferibili ai singoli centri di costo (costi dislocati, ossia le risorse che lo Stato prevede di trasferire nel triennio ad altre amministrazioni pubbliche, alle imprese e alle famiglie, oneri finanziari e fondi da assegnare).
      I dati esposti evidenziano:

          una crescita, nel triennio, degli oneri finanziari sul debito dello Stato;

          una crescita, nel secondo anno e nel terzo anno, dei trasferimenti correnti, compensata da riduzioni dei trasferimenti in conto capitale;

          una sostanziale invarianza, nel periodo, dei fondi da assegnare.

      In merito agli importi dei costi propri e dei costi dislocati per missione, che sono presentati in colonne separate nella tavola B, si possono distinguere:

          a) missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che accoglie i trasferimenti a regioni, province e comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia), la 25 – Politiche previdenziali (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali). In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di missioni perseguite direttamente dalle amministrazioni centrali come, ad esempio, per la missione 04 – L'Italia in Europa e nel mondo, che accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia i trasferimenti a Stati esteri e organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese, nonché il contributo finanziario al bilancio dell'Unione europea a carico dell'Italia;

          b) missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte deiMinisteri,

 

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con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 5 – Difesa e sicurezza del territorio (che accoglie i costi per l'operatività delle Forze armate), 6 – Ordine pubblico e sicurezza (costi delle attività delle Forze di polizia); 7 – Giustizia (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria; 22 – Istruzione scolastica (che include i costi delle strutture scolastiche statali, ivi incluso il personale docente);

          c) missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi, quali la missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e la missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

 

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SEZIONE IV
ECOBILANCIO DELLO STATO

Premessa.

      La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), all'articolo 36, comma 6, ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le «risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali» definite come «le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale». Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il citato articolo prevede che le amministrazioni forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione, stabiliti con determinazione del Ragioniere generale dello Stato, coerenti con gli indirizzi e i regolamenti dell'Unione europea in materia. Metodologia, criteri contabili e classificazioni utilizzati per l'identificazione delle spese ambientali sono descritti nella determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011 (5). Le menzionate disposizioni introdotte dalla legge n. 196 del 2009 sono state applicate per la prima volta all'esercizio finanziario del 2010.


      (5) La determinazione del Ragioniere generale dello Stato si trova sul sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/LECORENDICONTO DELLO STATO.


      Sebbene la legge n. 196 del 2009 non preveda l'illustrazione delle spese a finalità ambientale così individuate, si è ritenuto opportuno tenere in considerazione le prescrizioni della nuova previsione normativa anche nel documento allegato alla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio. Pertanto, già dal 2011, le spese ambientali individuate con le stesse modalità sono state rappresentate anche in fase di disegno di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2012-2014.
      Le definizioni e le classificazioni di riferimento per l'identificazione e la classificazione delle spese ambientali sono quelle adottate per il Sistema europeo per la raccolta dell'informazione economica sull'ambiente SERIEE (Système européen de rassemblement de l'information économique sur l'environement), che individua due tipologie di spese ambientali tra loro complementari (6):


      (6) L'articolazione delle classificazioni Cepa e della Cruma è riportata nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato.


          le spese per la «protezione dell'ambiente», classificate secondo la classificazione Cepa (Classification of environmental protection activities and expenditure – Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente);

          le spese per l’«uso e gestione delle risorse naturali», classificate secondo la classificazione Cruma (Classification of resource use and management activities and expenditures – Classificazione delle attività e delle spese per l'uso e gestione delle risorse naturali).

      I dati di base sono stati rilevati a livello di singoli piani gestionali in cui si articolano i capitoli del bilancio dello Stato. L'aggregato di spesa cui si fa riferimento è la spesa primaria (7) per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività, dalla quale sono pertanto escluse le spese che le amministrazioni sostengono per la produzione di servizi ambientali ad uso interno (8). L'ammontare

 

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delle spese ambientali può risultare sottostimato in virtù dell'esistenza di una serie di piani gestionali per i quali, allo stato attuale delle informazioni disponibili alle amministrazioni, non è stato possibile individuare con sufficiente precisione la destinazione finale della spesa o l'ammontare destinato a finalità ambientali. In mancanza di tali informazioni, ai fini dell'aggregazione dei dati, tali piani gestionali sono stati esclusi.


      (7) La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie.
      (8) Si tratta di spese che le amministrazioni centrali dello Stato sostengono per la produzione di servizi ambientali a proprio uso e consumo sia quando rivestono il ruolo di produttori sia quando rivestono il ruolo di utilizzatori. Pertanto sono escluse dal calcolo, ad esempio, le spese sostenute dalle amministrazioni per lo smaltimento dei propri rifiuti, sia nel caso in cui tale servizio sia stato svolto con strutture proprie, sia nel caso in cui tale servizio sia stato acquistato da soggetti terzi.


      Le informazioni di seguito illustrate sono volte a fornire un quadro delle previsioni di spesa ambientale per gli esercizi finanziari 2013-2015. Tale quadro potrà subire variazioni in corso di esercizio per effetto delle usuali operazioni di gestione del bilancio.

Risorse finanziarie stanziate per la spesa primaria ambientale dello Stato nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2013-2015 – Settori ambientali di intervento e natura economica della spesa.

      Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il disegno di legge di bilancio ammontano a circa 1,6 miliardi di euro nel 2013, pari allo 0,35 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse ammontano a 1,5 miliardi di euro nel 2014 e nel 2015 (0,33 per cento del bilancio dello Stato). Si tratta delle risorse iniziali stanziate in conto competenza per il triennio 2013-2015 (cfr. Tavola 1 in Appendice). Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2012, pari a circa 1,9 miliardi di euro, si registra un decremento del 14 per cento circa nel 2013.
      Gli stanziamenti iniziali di competenza rappresentano solo una parte delle risorse finanziarie effettivamente destinate a finalità ambientali nel corso dell'esercizio. Tenendo conto di quanto si è verificato in precedenti esercizi, gli stanziamenti di bilancio possono aumentare per effetto di variazioni in corso di esercizio. Nel 2011, ad esempio, variazioni intervenute in corso d'esercizio hanno prodotto stanziamenti definitivi di 1,4 volte superiori a quelli iniziali. Inoltre, la spesa ambientale appare caratterizzata da una sensibile quota di residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti: nel 2011 più della metà (53 per cento circa) delle risorse a disposizione (massa spendibile) per finalità ambientali è provenuta per l'appunto da residui accertati all'inizio dell'esercizio.
      I settori cui nel complesso afferisce circa il 55 per cento delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale sono quelli della «protezione della biodiversità e del paesaggio», della «protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie», e dell’«uso e gestione delle acque interne» che assorbono rispettivamente il 23,8 per cento, il 20 per cento e l'11,2 per cento degli stanziamenti iniziali nel 2013 (Grafico 1), il 25 per cento, il 20 per cento e l'11,4 per cento nel 2014, il 24,9 per cento, il 19,7 per cento e l'11,5 per cento nel 2015 (9).


      (9) Il settore al quale a consuntivo 2011 era destinata la maggior parte della spesa primaria (intesa come massa spendibile, ovvero come somma tra stanziamenti definitivi e residui iniziali accertati) era la «protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie». Questo è il settore in corrispondenza del quale nel 2011 sono state assegnate le maggiori risorse iniziali e sono avvenute le maggiori variazioni di bilancio.


      Inoltre, un ulteriore 35 per cento circa delle risorse si ripartisce tra la «protezione dell'aria e del clima» (8-9 per cento nel triennio considerato), la «gestione dei rifiuti» (7-8 per cento), le «altre attività di protezione dell'ambiente» (7 per cento), la «ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente» (7 per cento) e la «gestione delle acque reflue» (5 per cento).

 

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      Una quota rilevante degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti rappresentano il 35,1 per cento degli stanziamenti iniziali nel 2013, composto per il 23,1 per cento da trasferimenti in conto capitale e per il 12 per cento da trasferimenti di parte corrente. La percentuale complessiva dei trasferimenti si riduce al 34,6 per cento nel 2014 e al 33 per cento nel 2015. I trasferimenti in conto capitale sono destinati prevalentemente alla «protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie», all’«uso e gestione delle acque interne», alla «ricerca e sviluppo per l'uso e gestione delle risorse naturali» e alla «ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente». Seguono la «gestione dei rifiuti» e le «altre attività di protezione dell'ambiente» (10).


      (10) A consuntivo 2011, la distribuzione della massa spendibile tra spesa diretta e trasferita evidenziava una netta prevalenza della spesa per trasferimenti sulla spesa diretta (57 per cento contro 43 per cento rispettivamente). Ciò è in parte spiegato dalla circostanza che le variazioni in corso d'anno hanno interessato prevalentemente contributi agli investimenti a favore di imprese e di amministrazioni locali e altri tipi di trasferimenti in conto capitale.


Spesa primaria ambientale per Ministero e per missione.

      La maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali è assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (29 per cento nel 2013) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (25 per cento), che insieme rappresentano oltre la metà del totale degli stanziamenti iniziali. Inoltre, complessivamente circa il 40 per cento delle risorse iniziali è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (19 per cento), al Ministero dell'interno (11 per cento), al Ministero dello sviluppo economico (5 per cento) e al Ministero dell'economia e delle finanze (4 per cento) (Grafico 2).

 

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      La distribuzione della spesa primaria ambientale tra i diversi ministeri discende dalle diverse competenze degli stessi in materia ambientale, che ben si riflettono nella distribuzione della spesa per missione (Tavola 2 in Appendice).
      La quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (36,3 per cento nel 2013, 37,7 per cento nel 2014 e 38,3 per cento nel 2015), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto, e le risorse del Ministero dell'economia e delle finanze destinate prevalentemente alla concessione di mutui per attività di natura ambientale.
      Nella missione «Soccorso civile» (15,1 per cento delle risorse nel 2013, 16,1 per cento nel 2014 e 16 per cento nel 2015) sono comprese prevalentemente le attività ambientali del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, riguardanti principalmente la prevenzione e lo spegnimento degli incendi forestali, la prevenzione dei rischi industriali e dei rischi di incidenti rilevanti e il controllo e il monitoraggio delle radiazioni attraverso la gestione della rete nazionale di ricaduta della radioattività e altre attività ambientali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, condotte dal Corpo forestale dello Stato.
      La spesa ambientale della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (11,5 per cento nel 2013, 12,1 per cento nel 2014 e 12 per cento nel 2015) è costituita in prevalenza dalle attività in materia ambientale del Corpo delle capitanerie di porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      La spesa ambientale della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (9,5 per cento nel 2013, 9,6 per cento nel 2014 e 9,4 per cento nel 2015) riguarda principalmente le attività di tutela ambientale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      Alla missione «Ricerca e innovazione» afferisce l'8,6 per cento delle risorse nel 2013, il 9,1 per cento nel 2014 e il 9 per cento nel 2015, mentre alla missione «Infrastrutture pubbliche e logistica» afferisce il 7,3 per cento delle risorse nel 2013, il 6,4 per cento nel 2014 e il 6,2 per cento nel 2015.
      Le rimanenti missioni del bilancio dello Stato assorbono il restante 10 per cento circa in media degli stanziamenti iniziali destinati a finalità ambientali.

 

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APPENDICE
I DATI DELL'ECOBILANCIO

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie».
      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2013, in 24.000 milioni di euro.
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla società SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
      5. La società SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2013, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
 

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indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n. 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
      11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono riferiti alla competenza dell'anno 2013 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10 del presente articolo.
      12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate,
 

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con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
      13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
      15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma
 

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«Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2013, a trasferire, con propri decreti, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
 

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del programma «Rimborsi del debito statale» della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
      19. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      20. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stabilito in 70 unità.
      21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
 

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propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
      24. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2013, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
      25. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello
 

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stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
      26. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
      27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61,
 

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comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012.
      30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 23-quinquies, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.
      31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

 

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      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
      3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
      4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
      5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
 

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con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e all'istituzione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2013, sono

 

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stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013.

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

 

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      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.
      5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari
 

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alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare

 

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per il pagamento della mensa scolastica» nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da

 

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servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
      5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
 

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      6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2013, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
      7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 

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      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
      12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

 

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Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 156 unità.

 

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      5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2013, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
 

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propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

          a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

              1) Esercito n. 0;

              2) Marina n. 25;

              3) Aeronautica n. 45;

              4) Carabinieri n. 0;

          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

              1) Esercito n. 0;

              2) Marina n. 103;

              3) Aeronautica n. 57;

          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

              1) Esercito n. 65;

              2) Marina n. 18;

              3) Aeronautica n. 20.

 

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      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2013, in 102 unità.
      4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
      6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario

 

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2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

 

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nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese
 

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per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
 

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Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le

 

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spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

      1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 760.901.029.621, in euro 764.245.984.581 e in euro 796.278.648.759

 

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in termini di competenza, nonché in euro 775.579.648.176, in euro 776.059.597.606 e in euro 806.895.902.848 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2013-2015.

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2013-2015, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

      1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge

 

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5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di imprese editrici e di provvidenze per l'editoria.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
      5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
      6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2012 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli
 

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accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
      8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi
 

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degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14,
 

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comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      16. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2013, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
      17. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
      18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
 

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      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

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