Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 5521

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5521



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

e dal ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012

Presentato il 10 ottobre 2012


      

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Onorevoli Deputati!
1. FINALITÀ
      L'Accordo in questione ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale.

2. CONTENUTI
      Il quadro normativo in disamina è composto da 20 articoli.
      L'articolo 1 chiarisce il significato della terminologia utilizzata.
      L'articolo 2 illustra i princìpi generali dell'Accordo.
      L'articolo 3 individua le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento. L'Autorità centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale. L'Autorità centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'interno.
      L'articolo 4 enuncia le condizioni per il trasferimento. Tali condizioni prevedono che il condannato sia cittadino dello Stato

 

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ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che non vi siano procedimenti penali a carico del trasferito, che lo stesso debba scontare ancora come minimo un anno di pena, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento da Stato ricevente e Stato trasferente.
      L'articolo 5 stabilisce l'obbligo di informazione ai sensi del quale ogni persona condannata, alla quale può essere applicato l'Accordo, deve essere informata dallo Stato trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
      L'articolo 6 detta le modalità secondo cui deve essere effettuata la richiesta di trasferimento ed elenca la documentazione necessaria a sostegno della predetta.
      L'articolo 7 stabilisce che il consenso al trasferimento debba essere volontario ed informato.
      L'articolo 8 subordina la decisione relativa al trasferimento alla previa verifica di conformità dello stesso con le finalità dell'Accordo, affinché esso favorisca il reinserimento sociale del condannato. L'articolo prevede inoltre che le Autorità degli Stati contraenti considerino, tra gli altri fattori, la gravità del reato commesso, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.
      L'articolo 9 disciplina la continuazione dell'esecuzione della condanna, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11 dell'Accordo, ovvero rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato trasferente.
      L'articolo 10 precisa le modalità di eventuale revisione della sentenza di condanna, stabilendo che esse siano di esclusiva competenza dello Stato trasferente.
      L'articolo 11 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e indulto.
      L'articolo 12 stabilisce i casi di cessazione dell'esecuzione della pena.
      L'articolo 13 regolamenta lo scambio di informazioni concernenti l'esecuzione.
      L'articolo 14 disciplina le modalità dell'eventuale transito del condannato trasferito sul territorio di uno Stato terzo.
      L'articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso siano a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.
      L'articolo 16 prescrive l'uso della lingua inglese per le domande di trasferimento e i documenti allegati.
      L'articolo 17 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo.
      L'articolo 18 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie.
      L'articolo 19 disciplina le modalità di consegna del trasferito.
      L'articolo 20 detta le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che esso sia soggetto a ratifica, che abbia durata illimitata, e che possa comunque essere emendato o revisionato secondo le modalità concordate.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

      La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India.

1. Accordo sul trasferimento di persone condannate.

      L'Accordo in questione ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse al trasferimento, per via aerea, di detenuti italiani a causa di reati commessi nella Repubblica dell'India, consentendo loro di scontare la pena in Italia.
      Da notizie assunte presso il competente ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie indiane venti cittadini italiani.
      Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti e considerata l'estensione geografica del territorio indiano – almeno altri dieci detenuti.
      Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Repubblica dell'India verso l'Italia è pari mediamente ad euro 950,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti viene così determinato:

      Spese di viaggio per il trasferimento di 20 detenuti

          euro 950,00 (passaggio aereo) x 20 (numero detenuti max annuo) = euro 19.000,00

      Spese di viaggio per gli accompagnatori
      Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato da trasferire in Italia ed una diaria di euro 63,57 (colonna C della tabella B del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006 e ulteriormente ridotta di un terzo poiché l'alloggio viene corrisposto come voce autonoma di spesa) da riconoscere a ciascun accompagnatore. A detto importo si aggiungono per ciascun accompagnatore euro 6,15 per oneri sociali (4,55 euro) e IRAP (1,60 euro) a carico dello Stato, così calcolati: euro 63,57 – euro 51,65 (quota

 

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esente) = euro 11, 92; euro 11,92 x 1,58 (coefficiente di lordizzazione) = euro 18.83, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) è pari, appunto, ad euro 6,15.
      Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari a euro 69,72 (euro 70 in cifra tonda).
      Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a circa 1.560 euro (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.
      Pertanto, considerato per i due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia una missione di due giorni per una volta all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

          Totale accompagnatori: 2 per ciascun condannato (20) = 40 accompagnatori.

          Biglietto aereo Roma-Nuova Delhi andata e ritorno per 1 accompagnatore: euro 1.560 + euro 78 (maggiorazione 5 per cento ex articolo 14 della legge n. 836 del 1973) = euro 1.638; euro 1.638 x 2 accompagnatori x 20 missioni annue = euro 65.520;

          Spese di missione per 1 accompagnatore: euro 70 (diaria al lordo oneri a carico dello Stato) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione = euro 280.

          280 x 20 missioni annue = euro 5.600.

          Spese di pernottamento euro 100 x 2 accompagnatori x 1 notte = euro 200.

          euro 200 x 20 missioni annue = euro 4.000.

          Totale spese di missione euro 75.120.

2. Spese di traduzione degli atti e dei documenti.

      Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in euro 4.500,00.
      Complessivamente l'onere annuo recato dall'Accordo sul trasferimento di persone condannate viene quantificato in euro 19.000 per il viaggio dei venti condannati da trasferire + euro 75.120 per la missione degli accompagnatori + euro 4.500,00 per le spese di traduzione atti e documenti): euro 98.620.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'Accordo in materia di trasferimento dei detenuti è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da poter scontare la pena comminata nell'altro Stato nel proprio Paese di origine. In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri indiane, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure. Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali la presente convenzione mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori dal proprio Paese.

        Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 730-746 del codice di procedura penale che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

 

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4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        L'accordo rispetta i princìpi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). La ratifica dell'accordo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione.

 

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2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

        L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza del riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

 

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3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        L'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data dell'ultima notifica. Ogni Stato contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

        Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti successivi atti attuativi eccezion fatta per la ratifica. I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

        L'accordo in oggetto, intervenuto tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India e vertente sul trasferimento delle persone condannate, è stato firmato a Roma il 10 agosto 2012.

        Tale strumento negoziale bilaterale si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 730-746 del codice di procedura penale che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

        I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e l'India sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di specifici accordi per regolarli. Il 10 agosto 2012 è stato sottoscritto a Roma l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate. Con il presente Accordo sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in India di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini indiani di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        L'estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell'uno Stato sul territorio dell'altro ha determinato un evidente aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza nonché la necessità di concludere un trattato. Si è inteso in tal modo ovviare al problema della impossibilità di consentire ai cittadini italiani condannati in India di scontare in Italia la sentenza di condanna al fine di sottrarli al regime carcerario indiano e di permettere loro il reinserimento nello Stato di cittadinanza.

 

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        Nel contempo la circostanza che il cittadino indiano condannato in Italia possa essere, con il suo consenso, trasferito in India per ivi scontare la sentenza di condanna pronunciata dalle autorità giudiziarie italiane tende, se pur parzialmente, ad alleviare la tensione carceraria degli istituti di detenzione italiani.

        Sotto il profilo statistico, si rappresenta come attualmente i cittadini italiani detenuti in India siano venti e i cittadini indiani detenuti in Italia in esecuzione della pena siano quarantadue.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

        Gli obiettivi perseguiti sono rappresentati dal: reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza; rimpatrio dei cittadini italiani per l'espiazione della pena in Italia; redistribuzione della popolazione carceraria secondo criteri omogenei e maggiore facilità nel trattamento carcerario di persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione.

        Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo sono costituiti dal numero dei detenuti indiani che scontano la pena negli istituti penitenziari italiani, dal numero dei cittadini indiani trasferiti in India e dal numero dei cittadini italiani rimpatriati.

E) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

        I soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta sono: il Ministero della giustizia, le autorità giudiziarie, gli istituti penitenziari, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati e, soprattutto, i detenuti italiani in India e i detenuti indiani in Italia.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

        Nella fase negoziale, le Parti si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero ed i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita. Il presente intervento regolatorio si rivolge ai detenuti già condannati in via definitiva, mentre per l'assistenza giudiziaria in materia penale e per l'estradizione dei detenuti in attesa

 

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di giudizio, le Parti hanno concordato di rimettere le questioni ad altri interventi.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto avrebbe significato il congelamento della situazione attuale senza possibilità per i detenuti di espiare la pena presso le carceri dei rispettivi Paesi.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        Opzioni alternative di intervento regolatorio sono state valutate con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un accordo diverso da quello stipulato. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate poiché l'India non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla predetta Convenzione.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        L'opzione regolatoria proposta si giustifica per favorire la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento al reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza, e per ridurre l'affollamento degli istituti penitenziari. La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici curati annualmente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

        Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

        Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella riduzione del numero dei cittadini indiani detenuti presso le carceri italiane e nel reinserimento sociale delle persone condannate. Tale ultimo risultato riguarderà sia i cittadini indiani che sconteranno la pena nel Paese di cittadinanza, sia i cittadini italiani che potranno ritornare in Italia

 

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a espiare la pena con benefici effetti anche sulle condizioni di accettazione dello stato carcerario.

        Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        L'intervento regolatorio prevede obblighi informativi a carico dello Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata.

        Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

        Le rispettive amministrazioni giudiziarie sono tenute ad informare, tramite i rispettivi Ministeri della giustizia, delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di un cittadino dell'altro Stato.

        I condannati detenuti presso le carceri dell'altro Paese dovranno essere informati dalle competenti autorità carcerarie della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

        Non si è potuto procedere ad alcuna comparazione per le motivazioni di cui alla sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Le strutture pubbliche sono già in grado di operare con le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda gli oneri previsti dall'Accordo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

        La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

 

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SEZIONE 7. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Soggetti responsabili dell'attuazione dell'Accordo sono le rispettive Amministrazioni giudiziarie dei due Stati.

        Tuttavia anche il Ministero dell'interno è coinvolto in quanto curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia per il trasferimento da e verso l'estero della persona condannata.

        Il Ministero degli affari esteri è, inoltre, chiamato a dare e ricevere le opportune informative tramite la propria rete diplomatico-consolare.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        L'Accordo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L'entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, consente l'inserimento nella Banca Dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero, tra gli accordi in vigore sul piano internazionale.

        Vi è, poi, una informativa capillare, a cura delle cancellerie consolari, direttamente ai detenuti interessati, nel corso di visite carcerarie e/o ai familiari che seguono le vicende del congiunto detenuto, circa la possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

        L'Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.

 

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        Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'Accordo.

        Inoltre, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta VIR, a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio indiano.

        Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1.    Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo

 

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di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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