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PDL 5520

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5520



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MONTI)

dal ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

Presentato il 10 ottobre 2012


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge si chiede la conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1.

      L'articolo 1 del provvedimento, nella logica di una coerente e più compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, così come desumibile dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, intende rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo in cui si articola la Repubblica, adeguando, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali.
      L'intervento legislativo vuole anzitutto colmare una evidente asimmetria ordinamentale, a carattere d'urgenza, che allo stato lascia priva di controllo l'area dei principali atti di programmazione delle

 

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spese delle regioni, così come invece è previsto per gli atti dello Stato (articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994). Viene, altresì, introdotta la possibilità di un pronunciamento della Corte dei conti sul rendiconto delle regioni in piena coerenza con il disposto dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, attribuisce alla Corte dei conti il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato inteso come Repubblica (articolo 114 della Costituzione).
      L'esigenza è quella di consentire una valutazione complessiva di tutti gli atti e le gestioni posti in essere dai diversi enti in cui si articola la Repubblica che abbiano riflessi finanziari, anche allo scopo di consentire alla Corte dei conti, massimo organo di rilevanza costituzionale garante degli equilibri di finanza pubblica, la valutazione del rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio.
      Con l'estensione delle relazioni «semestrali» sulla legislazione di spesa regionale elaborate dalla Corte dei conti, si è voluto arricchire il patrimonio conoscitivo per le assemblee consiliari circa le questioni di copertura che, come noto, sono di elevato tasso di tecnicismo finanziario contabile e possono offrire al legislatore regionale utili elementi conoscitivi sulle possibili criticità derivanti dalla legislazione di spesa.
      Di grande rilevanza, in un'ottica di «controllo ausiliare», è la valutazione, affidata alla Corte dei conti, sulla attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento; in tale modo si intende bilanciare, nel pieno rispetto dell'autonomia legislativa delle assemblee della sovranità regionale, la portata del pronunciamento della Corte dei conti, che senza avere alcun effetto impeditivo, intende offrire utili elementi di ponderazione sull'adozione delle fondamentali scelte di finanza regionale.
      Apposite disposizioni (commi 7 e 8) sono poi dedicate al rafforzamento del controllo sulle gestioni delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'attivazione di monitoraggi delle spese e l'esercizio di poteri ispettivi che la Corte dei conti potrà svolgere avvalendosi del Corpo della guardia di finanza e dei Servizi ispettivi di finanza pubblica. Per dare effettività alle predette disposizioni, si prevede, altresì, che in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno di cui sono chiamati a dotarsi gli enti predetti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori responsabili.
      Quale norma di chiusura, al comma 9, si prevede che l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con la sospensione medio tempore dell'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
      I commi da 10 a 15 introducono a carico dei gruppi consiliari delle assemblee regionali l'obbligo di presentare un rendiconto annuale delle risorse trasferite dall'assemblea al gruppo per il finanziamento delle funzioni politico-istituzionali. Tale rendiconto deve essere strutturato secondo linee guida deliberate dalle sezioni riunite della Corte dei conti e, una volta compilato, deve essere trasmesso entro venti giorni alla competente sezione regionale di controllo della stessa Corte dei conti. Qualora la sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in
 

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cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'assemblea. La decadenza comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'assemblea e non rendicontate.
      La decadenza e l'obbligo di restituzione conseguono anche alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della sezione regionale di controllo.

Articolo 2.

      La disposizione di cui all'articolo 2 intende rendere effettivo l'apporto delle regioni al contenimento dei costi della politica. Le vicende giudiziarie in corso e le cronache recenti hanno reso indifferibile e urgente per il Governo intervenire con misure incisive considerate le dimensioni e la vastità dei fenomeni di malcostume riscontrati tra i rappresentanti eletti nei consigli regionali. Tali fenomeni non hanno un carattere episodico o circoscritto ad un'area del Paese e, per tale ragione e per la loro gravità, sono in grado di minare gli stessi princìpi costituzionali posti alla base dell'istituto democratico della rappresentanza politica regionale rischiando nel contempo di compromettere gli enormi sforzi messi in campo dal Governo che con misure, anche impopolari, ha richiesto ai cittadini italiani un apporto gravoso al risanamento della finanza pubblica. Ancorché tali fenomeni siano o meno perseguibili per via giudiziaria, si rende pertanto assolutamente urgente intervenire nuovamente con disposizioni incisive, da realizzare nel breve periodo, in quanto le misure approvate fino ad oggi con legge dello Stato sono state sostanzialmente eluse dai consigli regionali che non hanno provveduto, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri richiesti dal legislatore statale con l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
      La Corte costituzionale nella recente sentenza n. 198 del 2012 ha riconosciuto la legittimità costituzionale (confronta punto 3.3 della sentenza) dell'intervento statale mediante misure poste dalla decretazione d'urgenza, richiamando il proprio consolidato orientamento in base al quale le regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel titolo V della parte seconda della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009); ciò che non è avvenuto nel caso del ricorso promosso dalle regioni con riferimento al citato articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011.
      La Corte ha inoltre riconosciuto legittimi – in quanto diretti esplicitamente al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica – i parametri che prevedono un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle regioni l'esatta definizione della composizione dei consigli e delle giunte regionali (lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011); così come il parametro di cui alla lettera c) della stessa norma che stabilisce un «tetto» all'ammontare degli emolumenti dei consiglieri che non possono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari, trattandosi di un limite complessivo che lascia alle regioni un margine di scelta. Allo stesso modo per ciò che concerne i parametri di cui alle lettere d) e f) del predetto comma 1 dell'articolo 14, che prevedono che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del consiglio e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo, detti parametri pongono precetti di portata regionale per il contenimento della spesa.

 

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      Inoltre, la Corte ha stabilito che la citata disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, non viola gli articoli 117, 122 e 123 della Costituzione in quanto «nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati».
      Infine, anche con riferimento alla lettera e) del comma 1 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, in tema di istituzione di un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente regione che opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la Corte ha ritenuto infondate le censure di costituzionalità in quanto tale disposizione consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il «riesame» diretto per ripristinare la regolarità amministrativa e contabile.
      Al contempo, tale disposizione prevede l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti che «assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni».
      Premesso quindi che l'impianto normativo è pienamente conforme ai precetti costituzionali, il Governo ha ritenuto non soltanto di integrare i predetti parametri con l'aggiunta di altri diretti ancora più stringenti ai fini del conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, ma ha individuato nuovi e più incisivi strumenti di politica economica tali da non consentire agli enti regionali di sottrarsi agli obblighi di compartecipazione alle misure di rigore richiesti alle istituzioni statali, ai cittadini ed alle imprese se non al prezzo di doverne rendere conto in termini economici e politico-istituzionali ai cittadini da essi amministrati.
      In particolare, a decorrere dall'anno 2013, si prevede che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora occorra intervenire con modifiche dello statuto regionale, deve ottemperare ai parametri individuati dal Governo nei termini anzidetti, comunicando entro i successivi quindici giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze il documentato rispetto delle condizioni contenute nelle lettere da a) ad h) del comma 1.
      Nell'ipotesi che le regioni non adeguino il loro ordinamento, il Governo provvede attraverso le seguenti misure:

          1) a decorrere dall'anno 2013, non si procede all'erogazione di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

          2) alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione;

          3) qualora al momento dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale la regione non abbia provveduto ad adeguare il proprio statuto mediante la riduzione del numero dei consiglieri secondo il parametro di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, da detto parametro.

      Costituiscono condizioni alle quali le regioni devono adeguare il proprio ordinamento e per le quali in caso di mancata

 

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ottemperanza il Governo procede nei termini descritti:

          a) aver applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

          b) aver definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali in misura non superiore all'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa individuata come tale dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

          c) aver introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti a qualsiasi titolo previsti per i titolari della carica di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale prevedendo in caso di cumulo potenziale l'obbligo di opzione per una sola di essi;

          d) aver previsto per i consiglieri regionali la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti con l'esclusione di qualsiasi emolumento anche a titolo di rimborso spese;

          e) aver disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo nel territorio regionale mediante dichiarazione all'inizio ed alla fine del mandato da pubblicare sul sito internet della regione indicando i dati di reddito e patrimoniali (beni immobili, mobili registrati, partecipazioni in società, titoli obbligazionari e di Stato) stabilendo sanzioni amministrative in caso di inottemperanza anche parziale;

          f) aver definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari escludendo in ogni caso contributi a gruppi composti da un solo consigliere salvo che risultino così composti già all'esito delle elezioni, nonché in favore di partiti o movimenti politici, secondo criteri omogenei determinati in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012 avendo quale parametro l'importo complessivo riconosciuto dalla regione più virtuosa, ridotto della metà;

          g) aver dato applicazione alle disposizioni previste dagli articoli 6 e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di gratuità per la partecipazione ad organi collegiali, di riduzione del numero dei componenti degli organi delle società e di riduzione delle spese per studi, consulenze, sponsorizzazioni, autovetture e personale assunto con contratti a tempo determinato eccetera, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 22, commi da 2 a 4, 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione del numero dei componenti di agenzie, enti e organismi, di limite massimo dei compensi agli amministratori di società e di limite massimo della retribuzione ai dipendenti pubblici, nonché aver dato applicazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di società pubbliche, di riduzione dei canoni delle locazioni passive, delle spese per autovetture e di accorpamento e soppressione degli enti strumentali;

          h) aver istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone la pubblicità sul proprio sito istituzionale e rendendo disponibili tali dati, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza e il controllo

 

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dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

      Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
      Il comma 2 del presente articolo detta disposizioni cogenti in tema di trattamenti pensionistici o vitalizi previsti dalle regioni in favore dei presidenti di regione, di consigliere regionale o assessore stabilendo che fatti salvi i trattamenti in erogazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e fermi restando quelli per i quali la regione abbia disposto l'abolizione, i trattamenti pensionistici o i vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto le predette cariche possono essere corrisposti solo se i beneficiari a tale data abbiano compiuto sessantasei anni di età e abbiano ricoperto dette cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.
      Il comma 6 novella l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per ciò che concerne le vigenti disposizioni in tema di piani sanitari di rientro del deficit delle regioni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta da parte del Consiglio dei Ministri in caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione, che non sia più necessariamente il presidente della regione stessa, al quale spettano i poteri previsti dalla legge fino all'elezione del nuovo presidente o alla cessazione della causa di impedimento.
      Il comma 7 prevede che in caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, così come già la legge dispone in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il versamento delle quote annuali previste per i rimborsi delle spese elettorali sostenute sia interrotto.

Articolo 3.

      L'articolo 3 introduce una serie di disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli enti locali, nonché strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio.

Comma 1.

      La prima modifica del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, lettera a), riguarda l'introduzione dell'articolo 41-bis. In particolare viene previsto che gli enti locali, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, disciplinino le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Tale dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente concerne: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute.
      Gli enti locali dovranno prevedere sanzioni amministrative in caso di mancata o parziale ottemperanza a quanto descritto.
      Una seconda modifica, alla lettera b), riguarda l'articolo 49 del Tuel, con la previsione di un ampliamento dei casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi. Si stabilisce, infatti, l'obbligatorietà della richiesta non solo – come finora previsto – per le delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata ma in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. La norma stabilisce, altresì, che il consiglio o la giunta motivino adeguatamente nel caso in cui non intendano conformarsi al parere.
      Una terza modifica, prevista alla lettera c), introduce un meccanismo di tutela nei confronti dei responsabili finanziari degli enti locali i quali, nell'esplicare la loro attività, possono risentire di condizionamenti esterni dai quali può dipendere la

 

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permanenza del loro rapporto di lavoro. Con la novella all'articolo 109 del Tuel, si prevede che la revoca del loro incarico venga sottoposta, a tutela della garanzia funzionale, al parere del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.
      La lettera d) riscrive il sistema dei controlli interni riproponendo, in gran parte, norme già approvate dalla Camera dei deputati in occasione dell'esame della cosiddetta «Carta delle autonomie» (atto Camera n. 3118). L'intervento riguarda in particolare:

          1) la riscrittura dell'articolo 147 del Tuel (tipologia dei controlli interni). In particolare, al comma 2 dell'articolo 147, viene soppressa la disposizione che prevede, tra i compiti di controllo degli enti locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale; al medesimo comma viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno) mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi [lettera c)]. Si prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente [lettera d)]. Si prevede infine la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente [lettera e)]. Il comma 3 del novellato articolo 147 precisa che le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 2 si applichino solo ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il comma 4 stabilisce, infine, che all'organizzazione dei controlli interni partecipino il segretario, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite;

          2) disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile (articolo 147-bis del Tuel). Tale forma di controllo viene assicurata nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitata attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il comma 1 dell'articolo 147-bis stabilisce inoltre che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il comma 2 prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. La norma prevede, altresì, che siano soggetti al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il comma 3 stabilisce che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;

          3) disciplina del controllo strategico (articolo 147-ter del Tuel). Si prevede che, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. Il comma 2 stabilisce che l'unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al

 

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consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità, in base a quanto previsto dallo statuto;

          4) disciplina dei controlli sulle società partecipate (articolo 147-quater del Tuel). Si prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili. A tale fine l'amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Si prevede inoltre, al comma 3, che sulla base di dette informazioni l'ente locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Il comma 4 prevede, infine, che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica;

          5) disciplina del controllo sugli equilibri finanziari (articolo 147-quinquies del Tuel), che è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione. La norma prevede, inoltre, il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale tipologia di controllo è disciplinata nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri finanziari postula anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

      Con la lettera e) viene disciplinato in modo specifico il controllo della Corte dei conti sugli enti locali mediante novella all'articolo 148 del Tuel che reca un generale rinvio al controllo sulla gestione degli enti locali di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).
      Si stabilisce che le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale. Per tali controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo dell'ente, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.
      Con la lettera f) si introduce una modifica all'articolo 153 del Tuel che rafforza il ruolo del responsabile finanziario di tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione nel rispetto dell'ordinamento, dei princìpi di contabilità e degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato.
      Con la lettera g) si stabilisce che la metà della quota minima del Fondo di riserva va destinata alla copertura di spese

 

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non prevedibili per evitare danni certi all'amministrazione.
      Si prevede, altresì, un aumento della quota minima del Fondo di riserva allo 0,45 per cento delle spese correnti inizialmente previste in bilancio nel caso in cui l'ente si trovi a non aver rimborsato eventuali anticipazioni di tesoreria o a non aver ricostituito la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti.
      Alla lettera h) si stabilisce un divieto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per quegli enti locali che avendo fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria non hanno ancora proceduto al relativo rimborso. Analogo divieto opera per l'ente che non abbia ricostituito utilizzi in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione.
      Alla lettera i) si prevede una maggiore responsabilizzazione degli organi di governo per l'effettuazione di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. La norma mira, infatti, a ricondurre al sistema di bilancio le spese effettuate con procedure non tipiche in considerazione dell'urgenza di realizzare gli interventi eccezionali ed imprevedibili. Il provvedimento di riconoscimento della spesa è adottato entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
      Alla lettera l) si stabilisce che la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento fa scattare la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel, procedura che può portare fino allo scioglimento dell'ente.
      Alla lettera m) si prevede – attraverso la novella all'articolo 234 del Tuel – che negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, il componente del collegio dei revisori con funzioni di presidente sia designato dal prefetto tra i magistrati contabili e tra funzionari dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò nell'ottica di una maggiore efficacia e terzietà del sistema di controllo.
      La lettera n) novella l'articolo 236, comma 2, del Tuel, relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, espungendo dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo, soppresso dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      La lettera o) novella l'articolo 239 del Tuel che reca la disciplina delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario.
      In particolare, rispetto alla normativa vigente, viene esteso l'ambito di espressione dei pareri – oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina – anche ad altre specifiche materie.
      Viene, poi, chiarito che nei pareri dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è, altresì, tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
      Con la lettera p), nel ribadire quali siano gli enti da considerare deficitari, si semplifica e snellisce – con novella all'articolo 242 del Tuel – il procedimento per l'adozione dei parametri di riferimento, rimandandoli ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare.
 

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      Con la lettera q) si introduce – con novella all'articolo 243 del Tuel – una nuova limitazione gestionale a carico degli enti deficitari, finalizzata a contenere le spese di personale delle società partecipate cui sono affidati i servizi locali che hanno un peso notevole nei bilanci degli enti.
      Alla lettera r) si introduce una serie di misure che, nel quadro generale di crisi della finanza pubblica e delle misure di contenimento adottate, sono finalizzate ad evitare situazioni di crisi che possano alterare l'ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini e in qualche caso il regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.
      Viene introdotta, infatti, in aggiunta agli enti strutturalmente deficitari e agli enti in stato di dissesto finanziario, una terza fattispecie di enti per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, per i quali viene prevista un'apposita procedura di riequilibrio pluriennale, della durata massima di cinque anni.
      Vengono inseriti, dopo l'articolo 243 del Tuel, tre nuovi articoli: il primo, 243-bis, riferito alla disciplina generale della nuova procedura di riequilibrio pluriennale, il secondo, 243-ter, relativo all'istituzione di un apposito Fondo di rotazione e il terzo, 243-quater, concernente le modalità di approvazione del piano di riequilibrio e di controllo della relativa attuazione.
      Gli enti locali che possono ricorrere alla nuova procedura sono stati individuati nei comuni e nelle province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui non siano sufficienti le misure degli articoli 193 e 194 del citato testo unico, tra cui l'eventuale rateizzazione triennale prevista.
      Il ricorso alla nuova procedura è del tutto facoltativo e intende concretizzare un ulteriore strumento ordinamentale offerto al sistema delle autonomie a sostegno delle politiche autonome di risanamento. Esso deve essere deliberato dal consiglio dell'ente con formale deliberazione, da trasmettere entro cinque giorni alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
      La nuova procedura consiste nella predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di cinque anni, compreso quello in corso, con preliminare individuazione e quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e l'indicazione degli obiettivi e degli importi previsti in ciascuno degli anni del periodo di durata del piano per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e per finanziamento dei debiti fuori bilancio.
      Diversamente da quanto già consentito dagli articoli 193 e 194 del Tuel, che prevedono la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione accertato e di finanziare debiti fuori bilancio riconosciuti mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, compreso quello in corso, agli enti che si trovino nelle predette condizioni di squilibrio finanziario viene, quindi, data possibilità di disporre di un più ampio periodo di rateizzazione, con la condizione di sottoporre il piano di riequilibrio ad una preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché ad un rigoroso e continuativo controllo dello stato di attuazione del piano di riequilibrio approvato.
      Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.
      Per agevolare la predisposizione del piano di riequilibrio sono state anche individuate ulteriori misure, quali la possibilità di deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali nella misura massima prevista, anche in deroga ad eventuali limitazioni
 

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previste dalla normativa vigente, l'obbligo di assicurare determinati gradi di copertura dei costi di alcuni servizi (servizi a domanda individuale, servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e servizio acquedotto) e la possibilità di assumere mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio relativi a spese di investimento in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla normativa vigente.
      In ordine alle misure volte alla riduzione della spesa è stato previsto l'obbligo di effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi annuali di razionalizzazione della stessa, nonché della verifica dei costi di tutti i servizi erogati e della situazione degli organismi partecipati, con adeguata relativa valutazione delle misure da adottare.
      A fronte delle possibilità di maggiore rateizzazione delle passività concesse agli enti, è stata prevista una parziale limitazione dell'autonomia degli stessi, con l'assoggettamento degli enti agli stessi controlli in materia di dotazioni organiche e assunzioni di personale e di verifica del grado di copertura di alcuni servizi, previsti per gli enti strutturalmente deficitari e per gli enti dissestati, dall'articolo 243, commi 1 e 2, del Tuel.
      Inoltre, al fine di assicurare la rigorosa attuazione delle misure di riequilibrio adottate dall'ente, è stato previsto un monitoraggio a cadenza semestrale, con trasmissione al Ministero dell'interno e alla sezione regionale della Corte dei conti, di un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e di raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati.
      La procedura di approvazione del piano prevede una preliminare istruttoria dello stesso da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
      Inoltre, al fine di supportare la predetta attività istruttoria, è stata prevista la possibilità di avvalersi di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale particolarmente esperte nella materia, da collocare in posizione di comando o distacco senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      La mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine fissato, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano, nonché il mancato raggiungimento del riequilibrio pluriennale al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
      A sostegno degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per assicurare la stabilità finanziaria degli stessi, è stata prevista la possibilità di concedere anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione, istituito con il successivo articolo 243-ter, denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».
      L'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa, saranno determinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto dei seguenti criteri:

          a) importo contenuto nel limite massimo di euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo;

          b) valutazione dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie

 

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previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

      L'articolo 243-bis, comma 9, del Tuel prevede, in caso di accesso al Fondo di rotazione, ulteriori misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio riferite principalmente alla riduzione delle spese di personale, di prestazione di servizi, delle spese per trasferimenti e del blocco dell'indebitamento.
      Con la lettera s) si stabilisce – mediante novella all'articolo 248 del Tuel – che qualora la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili per un periodo fino a dieci anni, in relazione alla gravità accertata.

Comma 2.

      La disposizione stabilisce l'obbligo per i comuni di definire e rendere operativi i controlli (regolarità amministrativa e contabile, strategica, sulle società partecipate, sugli equilibri finanziari) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo in caso di inadempimento l'attivazione, previa diffida da parte del prefetto, della procedura di scioglimento di cui all'articolo 141 del Tuel.

Commi 3 e 4.

      Si stabilisce che i revisori scelti dal prefetto tra gli appartenenti ai ruoli della Corte dei conti, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze posseggano requisiti professionali adeguati, che saranno definiti con un decreto interministeriale interno-economia e finanze. Il nuovo sistema si applicherà a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di adozione del decreto interministeriale.

Comma 5.

      La disposizione chiarisce che la condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del Tuel, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

Comma 6.

      Si prevede che le gestioni commissariali disposte a seguito dell'omessa deliberazione del dissesto, sulla base della disciplina recata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, conservino i loro effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici mesi. Ciò per assicurare alla gestione commissariale un periodo di tempo sufficientemente congruo per l'adozione delle misure di risanamento e di ripristino delle condizioni di funzionamento complessivo dell'ente.

Comma 7.

      Viene precisato che la Commissione di cui all'articolo 155 del Tuel, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Articolo 4.

      La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario» nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.
      Il Fondo prevede una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.
      Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione è, poi, incrementata della

 

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somma di 500 milioni di euro, destinata esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del Tuel.

Articolo 5.

      Con l'articolo 5 si prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del Tuel, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, agli enti locali che chiedono di accedere alla suddetta procedura può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del presente decreto da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.
      In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 6.

      In armonia con gli interventi normativi più recenti in materia di spending review, viene prevista la definizione, da parte della sezione delle autonomie della Corte dei conti, delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, individuando nelle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i soggetti deputati ad effettuare i controlli in base alle metodologie suddette, anche sulla base degli esiti dell'attività ispettiva svolta, per conto del Commissario per la revisione della spesa, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato.
      Viene inoltre previsto che la sezione delle autonomie della Corte dei conti riferisca al Parlamento sulla base degli esiti dei controlli effettuati.
      Si tratta di verifiche svolte su due distinti livelli: una su base regionale da parte delle sezioni regionali di controllo che accertano le criticità gestionali, vigilando sull'attuazione delle misure correttive, in funzione di ausiliarità con le amministrazioni interessate; l'altra su base nazionale con misura di referto al Parlamento allo scopo di valutare la complessiva azione di razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali.
      Il comma 4 introduce una disposizione di raccordo, in funzione nomofilattica, tra la sezione delle autonomie della Corte dei conti alla luce delle nuove attribuzioni di cui al presente decreto e le sezioni riunite della Corte medesima.

Articolo 7.

      Si tratta di una disposizione di carattere organizzativo, introdotta in via d'urgenza con lo strumento legislativo in luogo di quello ordinario rimesso propriamente all'autonomia organizzativa della Corte dei conti, al fine di rendere prontamente ed in modo efficiente operanti le nuove disposizioni in materia di controllo.

Articolo 8.

      Il comma 1 introduce una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale o del Fondo perequativo, come prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali.
      In particolare, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo deve intendersi riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del Tuel alle scadenze previste dal decreto

 

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di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Qualora l'ente inadempiente non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio alla data di comunicazione dell'inadempienza, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.
      Il comma 2 prevede uno slittamento dei termini per l'adozione da parte del Ministero dell'interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
      Il comma 3 prevede che, per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno. La norma prevede, quindi, che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

Articolo 9.

      Con decreto del Ministro dell'interno 20 giugno 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.
      Conseguentemente, con il comma 1 della norma in commento si differisce, fissandolo al 30 novembre 2012, il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, attualmente stabilito al 30 settembre 2012.
      Il comma 2 interviene in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT) al fine di risolvere, a decorrere dalle formalità eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, talune problematiche sorte a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce espressamente che «la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione”, ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti».
      Le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei rispettivi statuti hanno scelto di continuare ad applicare, per tale tipologia di atti, l'imposta fissa e ciò ha determinato, dato il particolare meccanismo di destinazione del gettito previsto dalle norme, che le società di leasing e di noleggio hanno immatricolato i propri autoveicoli presso i PRA di quelle province per beneficiare di tariffe molto agevolate.
      Tale comportamento ha determinato un notevole spostamento del gettito del tributo in favore delle suddette autonomie speciali in danno di altre province (in particolare Roma), creando per questi ultimi enti difficoltà finanziarie non indifferenti, già a partire dall'anno 2011.
      Per porre rimedio si stabilisce:

          1) con la lettera a), la destinazione del gettito del tributo alla provincia dove il soggetto che richiede la formalità ha la propria sede legale o la residenza, ponendo fine alla situazione attuale che consente di richiedere le formalità di iscrizione presso i PRA delle province che applicano tariffe più vantaggiose, mantenendo

 

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la propria sede legale sul territorio di un'altra provincia;

          2) con la lettera b), in accordo con le modifiche descritte, si completa il meccanismo di destinazione dell'imposta attribuendone il gettito alla provincia competente.

      Con il comma 3 si dettano disposizioni in tema di imposta municipale propria (IMU). In particolare:

          1) con la lettera a), in considerazione del citato differimento al 31 ottobre 2012 del termine entro cui gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per il 2012, e per evitare dubbi interpretativi, si allinea a detto termine quello cui i comuni possono modificare, o approvare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

          2) con la lettera b) si proroga al 30 novembre il termine di presentazione della dichiarazione dell'IMU per il solo anno 2012, termine che è attualmente fissato al 30 settembre 2012.

      L'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha stabilito che a decorrere dal 31 dicembre 2012 la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
      Attese le difficoltà operative e organizzative dei comuni, si impone un complessivo riordino della materia. Con la disposizione di cui al comma 4, nelle more di tale riordino, si prevede il differimento del predetto termine, precludendo, nel contempo, che si proceda a nuovi affidamenti, assicurando, comunque, la proroga dei contratti in essere fino alla nuova scadenza.
      La disposizione di cui al comma 5 persegue lo scopo di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ottimale gestione dell'attività amministrativa finalizzata all'erogazione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997.
      In particolare, la disposizione in esame consente al Ministero di stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
      Il ricorso all'Agenzia delle entrate risulta la soluzione più efficiente ed efficace, tenuto conto: a) dell'elevato numero di soggetti e organismi (oltre 20.000) le cui posizioni devono essere esaminate al fine di emettere mandati di pagamento individuali; b) della particolare expertise anche tecnologica di cui l'Agenzia dispone e di cui il Ministero può proficuamente avvalersi ai fini del perseguimento di uno scopo di evidente utilità sociale.
      Dall'introduzione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Con il comma 6, il Governo, prendendo atto dei rilievi formulati dalla sezione atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere depositato in data 4 ottobre 2012 sullo schema di regolamento ministeriale relativo all'applicazione dell'esenzione dall'IMU per gli immobili utilizzati con modalità non commerciali (per il caso di utilizzazione mista «indistinta»), ha ritenuto di intervenire integrando la norma primaria, nel punto in cui autorizza l'intervento regolamentare, ampliandolo nel senso di poter definire non solo le modalità, le procedure della dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini del rapporto proporzionale, ma anche i requisiti, sia generali che di settore, per poter qualificare come svolte con modalità non commerciali le attività di vario tipo (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive).

 

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      Pertanto, colmando il requisito della autorizzazione, da parte della norma di legge, del potere regolamentare per poter specificare, come è corretto, con atto secondario, le diverse situazioni verificabili nella pratica, entro poche settimane e certamente in tempo per il periodo annuale di imposta che decorre dal 1o gennaio 2013, il quadro regolatorio in materia, sia primario che secondario, sarà completamente definito, con l'effetto di pieno adeguamento al diritto comunitario e con la determinazione delle situazioni assoggettabili alla imposta in questione.

Articolo 10.

      Nell'ambito della manovra volta al coordinamento della finanza pubblica e della riduzione della spesa, l'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e ha disposto la successione a titolo universale del Ministero dell'interno con il relativo trasferimento dei beni strumentali e delle risorse umane.
      Tale intervento soppressivo, tuttavia, nulla ha disposto esplicitamente in merito alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale di cui all'articolo 104 del Tuel.
      Al fine di una migliore razionalizzazione della spesa pubblica, attesa la necessità di porre in essere una riduzione dei flussi di spesa e una riorganizzazione delle attività diretta ad una efficiente erogazione dei servizi e alla realizzazione di economie di bilancio, con la disposizione di cui all'articolo 10 viene prevista la soppressione della Scuola e la successione a titolo universale del Ministero dell'interno, con conseguente trasferimento delle relative risorse al Ministero medesimo, nella considerazione che i compiti della predetta Scuola possono essere compiutamente svolti dalla suddetta amministrazione, cui sono state assegnate dal predetto articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010 le funzioni già facenti capo all'ex Agenzia.
      Per il transito del personale con contratto a tempo indeterminato dalla Scuola al Ministero dell'interno sono state, in sostanza, riprodotte le medesime disposizioni già previste per i dipendenti dell’ex Agenzia, con espresso rinvio alla tabella di comparazione approvata con il decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del citato decreto-legge n. 78 del 2010.
      Considerato, inoltre, che l'attività svolta dalla Scuola riveste fondamentale importanza per la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonché per lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, come per la soppressa Agenzia, è stata introdotta una norma transitoria che consente la prosecuzione dell'attività presso la sede e gli uffici già all'uopo utilizzati, fino al completamento del processo di riorganizzazione.
      A tale fine, viene demandato ad un apposito regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il compito di provvedere all'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo soppressive della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e di assicurare, altresì, il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Con il suddetto regolamento dovranno essere adottate le disposizioni necessarie a garantire l'esercizio delle complessive funzioni trasferite attraverso la riorganizzazione

 

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delle strutture del Ministero dell'interno e l'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato proveniente dalla soppressa Scuola e dall'ex Agenzia in un'apposita sezione istituita nell'ambito del ruoli del Ministero dell'interno. Tali inquadramenti di personale, pertanto, non gravano sul contingente numerico delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno.
      Al fine di procedere alle significative modifiche conseguenti alla soppressione della Scuola e alla predisposizione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione, con il presente articolo si rende indispensabile prevedere, altresì, un differimento del termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fino al 31 luglio 2003.
      Infine, allo scopo di assicurare la necessaria attività di indirizzo e programmazione dei compiti già affidati all'ex Agenzia e alla Scuola, è stata prevista l'istituzione di un apposito organo collegiale, il Consiglio direttivo dell'albo nazionale, al quale partecipano anche le associazioni rappresentative degli enti locali.
      Oltre alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, il Consiglio direttivo definisce e approva, in particolare, gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione.
      Viene, quindi, espressamente disposto che per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11.

      L'articolo 11 reca ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012, volte a favorire la massima celerità applicativa delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.
      In particolare:

          1) i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, possono delegare alcune funzioni (ad esempio, gli atti di pianificazione edilizia) ai sindaci e ai presidenti delle province del «cratere». Nell'atto di delega devono individuare le norme statali e regionali derogabili;

          2) i privati per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione mediante utilizzo delle risorse pubbliche (contributi) non dovranno ricorrere a gara secondo le procedure di cui all'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Resta, comunque, fermo il vincolo di rispondenza a criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

          3) i fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici sono prioritariamente destinati alla ricostruzione di scuole anche in sedi nuove o diverse se così previsto dalla vigente programmazione della rete scolastica;

          4) previsione di norme più stringenti per assicurare l'efficacia dei controlli antimafia relativamente agli interventi di ricostruzione anche nell'ambito dei subcontratti, anche attraverso l'individuazione di ulteriori settori (individuati, per ogni singola regione, con ordinanza del presidente in qualità di commissario delegato) da inserire tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa;

          5) disapplicazione delle sanzioni per i comuni del cratere che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2011 (per effetto di tale esclusione non opererà dunque la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari al 3 per cento delle entrate correnti);

 

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          6) al fine di una migliore individuazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e favorirne, conseguentemente, la massima celerità applicativa viene stabilito che le disposizioni di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione sono quelle contenute nel Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati. Il suddetto Protocollo d'intesa definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, individua le singole tipologie di intervento e i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati.

      Il comma 2 prevede la disapplicazione per gli anni 2012 e 2013 del decreto-legge n. 95 del 2012, nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle sole disposizioni in materia di spending review di cui al comma 6 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge. Si chiarisce, inoltre, che gli effetti finanziari derivanti da tale disapplicazione sono distribuiti in corrispondente misura tra i restanti comuni.
      La disposizione di cui al comma 3 modifica in parte la previsione dell'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale ha delineato un sistema di misure di sostegno in favore del reddito per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa degli eventi sismici. In particolare, la disposizione in oggetto prevede che la particolare «indennità» riconosciuta ai lavoratori subordinati già contemplati dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, sia definita anche secondo le forme e con le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      Si prevede poi, in relazione all'indennità una tantum riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, che i relativi requisiti non siano quelli di cui all'articolo 19, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 185 del 2008, ma vengano definiti con il decreto di cui al comma 3.
      La disposizione di cui al comma 4 è volta ad avvantaggiare i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo attraverso una deroga in melius (di carattere temporaneo, per un periodo pari a un triennio a decorrere dal 22 maggio 2012) in ordine alla possibilità di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata. In particolare, si consentirebbe ai soggetti di cui sopra di poter accedere alle anticipazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 7, lettera a) (per il caso di acquisto della prima casa e per particolari interventi edilizi) e lettera c) (per il caso di «ulteriori esigenze»), anche a prescindere dal possesso del requisito degli otto anni di iscrizione alla singola forma pensionistica complementare.
      La disposizione è finalizzata a consentire ai soggetti residenti nelle aree colpite dal recente sisma di rendere disponibili risorse finanziarie di importo apprezzabile al fine di alleviare le difficoltà individuali e di rilanciare la domanda economica nel suo complesso.
      Vengono poi dettate specifiche disposizioni per la ripresa delle riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno e 24 agosto 2012, nonché dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, distinguendo tra diverse ipotesi:

          a) i sostituti d'imposta di cui al predetto decreto ministeriale che non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate, ovvero che non hanno adempiuto all'effettuazione e al riversamento delle stesse devono regolarizzare gli adempimenti

 

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e i versamenti entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, operando le trattenute sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio;

          b) i contribuenti del cratere devono effettuare i pagamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi dalle citate norme entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

      Per il pagamento dello stock di tributi e contributi sospesi e degli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subìti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, in aggiunta ai predetti contributi possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia dello Stato per far fronte ai predetti versamenti. La procedura sarà analoga a quella già prevista per i contributi per la ricostruzione. Significativa novità è quella che i contribuenti dovranno restituire il prestito con accollo degli interessi allo Stato.
      In caso di mancata restituzione alle banche dei capitali da queste erogate i dati dei contribuenti inadempienti vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione a ruolo di riscossione.
      Per accedere ai suddetti finanziamenti i titolari di reddito di impresa dovranno presentare ai soggetti finanziatori un'autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione e la circostanza che i danni subìti in occasione del sisma, come comprovati dalle perizie, sono stati di entità tale da condizionare ancora la ripresa piena dell'attività di impresa.
      Lo Stato riconosce gli interessi e le spese strettamente necessarie alle gestioni dei finanziamenti alle banche attraverso un credito d'imposta che può anche essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
      La quota capitale dovrà essere restituita alle banche a decorrere dal 1o luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
      Considerata l'urgenza del provvedimento è stata autorizzata l'esenzione dall'AIR e non è stata redatta l'ATN.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

TITOLO I
REGIONI

Articolo 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali).

        Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a rafforzare la partecipazione della Corte dei conti – che svolgerà i predetti compiti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente – al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

Articolo 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

        Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto non quantificabili. Al fine di indurre le regioni a porre in essere gli interventi di contenimento della spesa ivi previsti, la norma dispone che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) e al trasporto pubblico locale, nonché una quota pari al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del SSN, possano essere erogate solo a condizione della realizzazione degli interventi di cui sopra.

        Il mancato adeguamento da parte delle regioni alle prescrizioni recate dall'articolo in esame è poi considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione. Si prevede, altresì, che le autonomie speciali debbano adeguare i rispettivi ordinamenti alle prescrizioni di cui al comma 1, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

 

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TITOLO II
PROVINCE E COMUNI

Articolo 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

        L'articolo in esame è finalizzato ad apportare talune modifiche ordinamentali al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e, in quanto tale, risulta privo di effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, tali modifiche sono sostanzialmente finalizzate, da un lato, a rendere più efficiente ed efficace la gestione amministrativa e contabile degli enti locali (integrazione del sistema dei controlli interni; maggiore aderenza del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai princìpi di revisione aziendale; introduzione, per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, del controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi; previsione, per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, del controllo sulle società partecipate; introduzione del controllo sugli equilibri finanziari). Dall'altro, si prevede un potenziamento dell'attività di controllo della Corte dei conti, finalizzato alla verifica della legittimità e regolarità delle gestioni.

        Inoltre, si introduce la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali in squilibrio strutturale, al fine di evitare la dichiarazione di dissesto.

        In particolare, si prevede un piano di rientro che punti primariamente su sforzi autonomi dell'ente, attraverso razionalizzazione della spesa, incremento della pressione fiscale, riduzione del personale, alienazione di immobili.

Articolo 4.
(Fondo di rotazione).

        La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario» nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario. Il Fondo prevede una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

        Alla copertura dei conseguenti oneri di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Ulteriori 60 milioni per l'anno 2012 sono destinati al Fondo utilizzando allo scopo le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012. Si prevede, altresì, che al finanziamento del Fondo si possa provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        Infine, per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione è incrementata della somma di 500 milioni di euro. Al fine di assicurare esclusivamente effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alla copertura degli effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal predetto incremento della dotazione del Fondo di rotazione si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti) relativamente alle spese correnti.

Articolo 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio).

        La norma non determina effetti finanziari negativi, trattandosi di una concessione, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, di un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, che dovrà, comunque, essere riassorbita in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

Articolo 6.
(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti).

        Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a sviluppare gli strumenti

 

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di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali da parte dal Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che svolgerà i predetti compiti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti).

        Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, limitandosi a fissare compiti e procedure nell'ambito della Corte dei conti da svolgersi nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.
(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

        Il comma 1 non determina effetti finanziari, trattandosi di una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo, come prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012) in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali.

        Il comma 2 non determina effetti finanziari prevedendo il differimento dei termini per l'adozione da parte del Ministero dell'interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

        Il comma 3 prevede che, per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno. La norma prevede, quindi, che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Conseguentemente, il presente comma determina un onere in termini di saldo netto da finanziare nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

 

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Articolo 9.
(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate, di cinque per mille).

        Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, si prevede il differimento del termine per la verifica degli equilibri di bilancio, di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dei termini in materia di imposta municipale propria (IMU), di riscossione delle entrate e del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Sono inoltre previste modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

        La disposizione è volta a:

            differire il termine per la riduzione dei contributi dovuti dagli enti locali per la copertura degli oneri conseguenti alla soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES);

            sopprimere la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL);

            istituire presso il Ministero dell'interno il Consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

        La norma è corredata, al comma 9, di apposita clausola di invarianza finanziaria.

        A tal fine, per quanto attiene alla SSPAL, il comma 2 stabilisce la successione, a titolo universale, del Ministero dell'interno e trasferisce ad esso le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, assicurando la non onerosità della soppressione della Scuola medesima (tenuto anche conto della destinazione al Ministero dei contributi ordinari a carico degli enti locali per la copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Scuola).

        Anche le modalità di riorganizzazione del Ministero dell'interno di cui al comma 6 sono in linea con il vigente quadro normativo e tali da escludere conseguenze onerose.

        Infine, per quanto riguarda l'istituzione del Consiglio direttivo, la norma (comma 8) espressamente prevede che, per la partecipazione alle relative sedute, non sia attribuito alcun tipo di compenso o di rimborso di spese.

 

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Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

        Il comma 1 novella il decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, mediante disposizioni volte alla più celere ed efficace attuazione delle misure previste in favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

        La lettera a) prevede:

            1) la possibilità per i commissari di delegare le funzioni attribuite dal citato decreto-legge ai sindaci dei comuni e ai presidenti delle province per la realizzazione di interventi nei rispettivi territori. La disposizione non comporta oneri. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge n. 225 del 1992, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche;

            2) una deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi pubblici, salvi criteri di economicità e trasparenza e i controlli antimafia, rafforzati al successivo numero 4) della stessa lettera a).

            3) la prioritaria destinazione dei fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 74 del 2012, alla costruzione in altre sedi, ove previsto dalla programmazione della rete scolastica. La disposizione non comporta effetti finanziari trattandosi di prioritario utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, nell'ambito di una programmazione;

            4) il rafforzamento dei controlli antimafia, che sono svolti dal Ministero dell'interno con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

            5) la disapplicazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la quale non determina effettivi finanziari negativi, dal momento che gli effetti connessi alle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

        La lettera b) conferisce forza di legge al protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle regioni colpite dal sisma, che detta disposizioni di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

        Il comma 2 prevede che per gli anni 2012 e 2013 ai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,

 

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non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Tale norma non comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto prevede che rimanga comunque fermo il complessivo importo delle riduzioni, stabilito in 500 milioni di euro per l'anno 2012 e in 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.

        Il comma 3 è diretto a introdurre modifiche procedurali nel riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, fermi restando i relativi limiti di spesa già previsti dal citato articolo 15 nell'ambito dei quali devono essere definiti tali benefici con decreto ministeriale. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Il comma 4 è diretto a consentire deroghe temporanee, nelle province colpite dal sisma del maggio 2012, alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005 ai fini della concessione delle anticipazioni agli iscritti da parte di fondi pensionistici complementari privati. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        I commi da 5 a 12 disciplinano la ripresa della riscossione di tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012.

        Il comma 5 consente ai sostituti di imposta che, pur non rientranti nell'ambito applicativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, non abbiano adempiuto ai propri obblighi, di regolarizzare entro il 16 dicembre 2012 gli adempimenti e versamenti omessi, senza applicazione di sanzioni e interessi. La disposizione è volta al recupero, entro l'esercizio 2012, delle ritenute eventualmente non eseguite e non versate dai sostituti d'imposta.

        Il successivo comma 6 statuisce che il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 è effettuato entro il 16 dicembre 2012. In tal modo, non si determinano effetti finanziari negativi in quanto l'intero ammontare sospeso viene recuperato entro l'esercizio finanziario.

        Peraltro, tenuto conto della necessità di agevolare la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, è previsto (comma 7) che i titolari di reddito d'impresa che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, anche con le modalità dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, possono, anche in aggiunta ai finanziamenti di cui al citato articolo 3-bis, contrarre finanziamenti di durata biennale garantiti dallo Stato con istituti di credito per provvedere al pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, gli istituti finanziatori possono contrarre finanziamenti garantiti dallo Stato con la società Cassa depositi e prestiti Spa, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro.

        Ciò consente al contribuente di far fronte nei termini di legge al pagamento di quanto dovuto, con la possibilità di differire nel tempo il relativo onere mediante la restituzione della sola quota capitale del

 

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finanziamento, a decorrere dal 1o luglio 2013, mediante tre rate semestrali costanti posticipate.

        Il comma 8 dispone che, in caso di omesso pagamento della rata di ammortamento, il soggetto finanziatore comunica all'Agenzia delle entrate i dati relativi al contribuente inadempiente ai fini dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva. Si precisa, altresì, che, in tal caso, gli interessi gravano sul soggetto inadempiente.

        I commi da 9 a 12 recano disposizioni di carattere procedurale concernenti le modalità di accesso ai finanziamenti, l'utilizzo del credito d'imposta e il monitoraggio.

        L'onere per interessi grava invece sul bilancio dello Stato, in termini di fruizione, da parte dell'istituto finanziatore, di un credito d'imposta corrispondente alla quota per interessi maturati (comma 10).

        Nella stima dell'onere annuale operata al comma 13 si tiene conto dell'ammontare dei tributi, contributi e premi sospesi nonché della previsione concernente gli importi dovuti nel semestre 1o dicembre 2012-30 giugno 2013, pari rispettivamente a:


periodo di sospensione legale (giugno-novembre 2012) + dicembre 2012
gennaio-giugno 2013
3.524,8 milioni (*) 2.500,9 milioni

(*) di cui euro 3.055,8 riferiti al periodo di sospensione giugno-novembre 2012 ed euro 469,3 milioni riferiti al mese di dicembre 2012


        Sulla base delle condizioni del mercato odierne – e di profili di erogazioni cadenzate nell'arco temporale tra dicembre 2012 e giugno 2013 – l'onere per interessi derivante dalla disposizione in oggetto può essere stimato in:

            130 milioni di euro per l'esercizio 2013;

            70 milioni di euro per l'esercizio 2014.

        A tali importi devono essere aggiunti 15 milioni di euro per l'anno 2013 quali spese stimate di gestione dei finanziamenti, anch'esse coperte da credito d'imposta in favore delle banche.

        Al relativo onere, stimato in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto, pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

        Dal momento che le stime sono soggette a possibili variazioni, in ragione della volatilità dei mercati e del numero dei finanziamenti che verranno attivati, la norma reca apposita clausola di salvaguardia: agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, monitorati dal competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato articolo 7, comma 21.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n.127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

(omissis)

Art. 2.
(Disposizioni diverse).

(omissis)

        83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa

 

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attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

            a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

            b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

        84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

(omissis)

Legge 3 giugno 1999, n. 157.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

Art. 1.
(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici).

(omissis)

        6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui

 

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al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

(omissis)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(omissis)

Art. 49.
(Pareri dei responsabili dei servizi).

        1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

        2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

        3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

(omissis)

Capo III
CONTROLLI INTERNI

Art. 147.
(Tipologia dei controlli interni).

        1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

            a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

 

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            b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

            c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

            d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

        2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

        3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

        4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

        5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

Capo IV
CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

Art. 148.
(Controllo della Corte dei Conti).

        1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis)

Art. 153.
(Servizio economico-finanziario).

(omissis)

        4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle

 

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previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

(omissis)

        6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

(omissis)

Art. 191.
(Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

(omissis)

        3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

(omissis)

Art. 236.
(Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori).

(omissis)

        2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

(omissis)
 

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Art. 239.
(Funzioni dell'organo di revisione).

        1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(omissis)

            b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

(omissis)

        2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

            a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

(omissis)

Art. 242.
(Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli).

        1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

 

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        2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.

(omissis)

Art. 248.
(Conseguenze della dichiarazione di dissesto).

(omissis)

        5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

(omissis)
 

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Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle).

(omissis)

        59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

        60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

(omissis)

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

(omissis)

Art. 16.
(Riduzione della spesa degli enti territoriali).

(omissis)

        6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7

 

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maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

        7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da

 

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riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

(omissis)

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(omissis)

Art. 56.
(Imposta provinciale di trascrizione).

(omissis)

        4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

(omissis)
 

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Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(omissis)

Art. 13.
(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria).

(omissis)

        12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno

 

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2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

        12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

(omissis)

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

(omissis)

Art. 91-bis.
(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).

(omissis)

        3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1o gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

 

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conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

(omissis)

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

(omissis)

Art. 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale).

        1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2:

            a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

(omissis)

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di controlli antimafia).

        1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del

 

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Governo delle province interessate alla ricostruzione sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

(omissis)

Art. 15.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

        1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

        2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

(omissis)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;

        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Titolo I
REGIONI

Articolo 1.
(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali).

        1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

 

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        2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.

        3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

        4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

        5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.

        6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che

 

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esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.

        8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.

        9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

        10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.

        11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

        12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il

 

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rendiconto è, altresì, pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.

        13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.

        14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.

        15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.

Articolo 2.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

        1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

            a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

            b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

            c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in

 

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commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

            d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;

            e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

            f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

            g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;

            h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

 

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        2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

            a) hanno compiuto sessantasei anni di età;

            b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

        3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui all'alinea del comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.

        4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

        5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione.

        6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta», sono sostituite dalla seguenti: «un commissario ad acta»;

 

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            b) al comma 84, le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 79»;

            c) dopo il comma 84, è inserito il seguente: «84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».

        7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».

Titolo II
PROVINCE E COMUNI

Articolo 3.
(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

        1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

        «Art. 41-bis. – (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). – 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

        2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

 

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            b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

        «Art. 49. – (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

        2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

        3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

        4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

            c) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

            d) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:

        «Art. 147. – (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

        2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

            a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

            b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

            c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio

 

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finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

            d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

            e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

        3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

        4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

        5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

        Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

        2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

        3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

        Art. 147-ter. – (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio,

 

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l'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

        2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.

        Art. 147-quater. – (Controlli sulle società partecipate). – 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

        2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

        3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

        4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

        Art. 147-quinquies. – (Controllo sugli equilibri finanziari). – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

        2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli

 

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obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

        3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;

            e) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

        «Art. 148. – (Controllo della Corte dei conti)1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche semestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»;

            f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai princìpi finanziari e contabili, dalle norme

 

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ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.»;

        2) al comma 6, dopo le parole: «organo di revisione» sono inserite le seguenti: «, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;

            g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

        2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»;

            h) all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

        «3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.»;

            i) all'articolo 191 il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;

            l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 è inserito il seguente:

        «2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.»;

            m) all'articolo 234 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.»;

 

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            n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;

            o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

            «b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

        1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

        2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

        3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

        4) proposte di ricorso all'indebitamento;

        5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

        6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

        7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

        2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.»;

        3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

            «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;

            p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        «1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

 

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        2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.»;

            q) all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

            r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:

        «243-bis.(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

        3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005.

        4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

        5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

 

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        6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

            a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

            b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

            c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, a partire da quello in corso;

            d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

        7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

        8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

            a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

            b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

            c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

            d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

 

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            e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

            f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

            g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

        9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

            a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1o aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

            b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

            c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

            d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

 

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        243-ter.(Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali).1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.

        2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

        3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

            a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

            b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

        243-quater.(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione).1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.

        2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di

 

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cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

        3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apposita pronuncia.

        4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

        5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.

        6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

        7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’“applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”»;

            s) all'articolo 248 il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti

 

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di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

        5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

        2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

        3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in

 

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possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).

        4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.

        5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

        6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.».

        7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Articolo 4.
(Fondo di rotazione).

        1. Il Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

        2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilità speciale.

        3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al

 

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si può provvedere altresì ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1.

        5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è incrementata della somma di 500 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.

        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio).

        1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni

 

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per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

Articolo 6.
(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti).

        1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

        2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.

        3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.

        4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.

 

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Articolo 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei conti).

        1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:

            a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordina le attività amministrative della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente della sezione stessa. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di Bolzano.»;

            b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.

Articolo 8.
(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

        1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

        2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo le parole: «entro il 30 settembre 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.»;

 

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            b) al terzo periodo le parole: «il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi».

        3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

        «6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

        6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.».

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

        1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.

        2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento

 

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e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.»;

            b) al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis».

        3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;

            b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «30 novembre».

        4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.

        5. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuità di cui al precedente periodo si estende alle convenzioni già in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le attività di cui al medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.

        6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali.».

 

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Articolo 10.
(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

        1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

        2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.

        3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

        4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.

        5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

        6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello

 

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generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.

        7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:

            a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

            b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;

            c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

            d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        8. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.

        9. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Titolo III
SISMA DEL MAGGIO 2012

Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

        1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:

            a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122:

        1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.»;

        2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;

        3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.»;

        4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

            4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

 

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infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate.»;

            4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione».

        5) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;

            b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.

        2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.».

        3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dopo le parole: «una indennità,» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;

            b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui al comma 3,».

 

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        4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.

        5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

        6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

        7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti,

 

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secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

        9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:

            a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

        1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché

        2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;

            b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

            c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

        10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto

 

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dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1o luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

        11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 8.

        12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

        13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.

Articolo 12.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 10 ottobre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino.


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