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PDL 5291-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5291-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita

Presentato il 15 giugno 2012

(Relatore: FLUVI)


NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 9 ottobre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5291, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2012, e osservato, in via preliminare, che il testo risulta sensibilmente migliorato rispetto alla sua versione originaria in quanto, nel corso dell'esame in sede referente: sono stati specificati alcuni dei principi e i criteri direttivi (in origine generici) cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite; è stato previsto il meccanismo del «doppio parere parlamentare» sugli schemi dei decreti legislativi, operante nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; è stato espunto il meccanismo di «scorrimento automatico» dei termini per l'esercizio della delega, presente nel testo originario, e che, come più volte osservato dal Comitato per la legislazione, è suscettibile di generare incertezza circa il termine ultimo di esercizio della delega; è stata chiarita la portata normativa di alcune disposizioni, originariamente incerta, ed, infine, è stata disposta la soppressione dell'articolo 14 del testo originario che, autorizzando il Governo ad adottare uno schema di decreto legislativo al fine di recepire una mera proposta di direttiva comunitaria, presentava profili problematici in relazione alla sua entrata in vigore;

            rilevato altresì che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, sulla base della procedura delineata al Capo I, finalizzata in particolare all’«equità e alla razionalità del sistema» (Capo II), al «contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e revisione del rapporto tra fisco e contribuente» (Capo III), nonché alla «revisione della tassazione in funzione della crescita, dell'internazionalizzazione delle imprese commerciali» (Capo IV); peraltro, il testo, all'esito dell'esame in sede referente, si articola in soli 4 articoli nei quali sono stati accorpati 16 dei 17 articoli (uno è stato soppresso) che in origine lo componevano: a ciò è conseguita una maggiore organicità delle disposizioni di delega, a discapito però dell'esigenza di omogeneità delle singole partizioni del testo;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il provvedimento contiene taluni difetti di coordinamento, sia con la legge di contabilità e finanza pubblica, sia con il recente decreto-legge n. 95 del 2012; in relazione al primo aspetto, si segnala che l'articolo 2, comma 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, «norme dirette a coordinare le norme di attuazione

 

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dei criteri di delega di cui ai commi 4 e 7 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale», senza invece esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) anche le previsioni, contenute al comma 5 e al comma 6 del medesimo articolo 2, che pongono in capo al Governo l'obbligo di redigere «all'interno della procedura di bilancio» due rapporti (relativi, rispettivamente, alla strategia seguita e ai risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e sulle spese fiscali). In relazione al secondo aspetto, il disegno di legge, all'articolo 2, comma 7, nel delegare il Governo ad introdurre norme dirette a «ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali», reca una disposizione che in parte si sovrappone a quella contenuta all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, che assegna, a sua volta, le medesime funzioni alla legge di stabilità per il 2013;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega;

            in relazione alla prima fattispecie, si segnalano, in particolare, l'articolo 2, comma 7 (ove l'oggetto della delega consiste nella riduzione e nella riforma delle spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate «ferma restando la priorità di tutela» di una serie di settori); l'articolo 3, comma 2 (ove l'oggetto consiste nella introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria); l'articolo 3, comma 8, in materia di semplificazione, da attuare, tra l'altro, mediante la revisione ed il riordino dei regimi fiscali e degli adempimenti fiscali; l'articolo 4, comma 3, lettera b), ove l'oggetto della delega consiste nella revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere con specifico riferimento ad alcuni aspetti di tale disciplina; l'articolo 4, comma 4, lettera b), che sembra in parte sovrapporsi all'oggetto della delega indicato all'alinea del medesimo comma, e, infine, l'articolo 4, comma 5, ove l'alinea individua l'oggetto della delega nella revisione di alcune imposte e le successive lettere a) e b) declinano il concetto di «revisione»;

            la seconda fattispecie (principi e criteri direttivi generici) si rinviene invece all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere d) ed f); all'articolo 4, comma 4, lettera a), nonché all'articolo 4, comma 7, lettera h);

            la terza fattispecie (principi e criteri che si confondono con le finalità della delega) è invece riscontrabile all'articolo 3, comma 4; analogamente, l'articolo 4, comma 7, lettera a), enuncia un'ulteriore

 

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finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici di cui viene autorizzata l'adozione, consistente nell'esigenza «di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile» – oggetto, peraltro, del decreto-legge n. 168 del 2012, in corso di conversione alla Camera – all'enunciazione della quale non fa seguito alcun principio e criterio direttivo specifico di delega;

            in relazione alla formulazione dei principi e criteri direttivi, il disegno di legge, all'articolo 4, comma 7, lettera a), enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento «ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea» il quale appare di incerta portata applicativa potendo ingenerare dubbi interpretativi con riferimento non soltanto al criterio temporale utilizzato per l'individuazione dei principi suddetti, ma anche alla loro origine «giurisprudenziale»;

            in relazione al coordinamento interno del testo, il disegno di legge, all'articolo 2, comma 2, lettera f), indica tra i principi e criteri direttivi della delega per la revisione del catasto dei fabbricati la necessità di «procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati»; analogamente, all'articolo 4, comma 7, lettera a), esso indica tra i principi e criteri direttivi della delega in materia di giochi pubblici la «abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali», ancorché l'articolo 1, commi 5 e 6, contenga due disposizioni di carattere generale volte a garantire il coordinamento degli emanandi decreti legislativi con la normativa vigente, con le quali le succitate disposizioni non appaiono dunque coordinate;

            peraltro, un difetto di coordinamento interno si pone anche in relazione alle stesse disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, dal momento che il comma 5 prevede che le clausole di coordinamento con la normativa vigente, incluse le abrogazioni delle norme incompatibili, vengano inserite nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, mentre il comma 6 prevede l'adozione, entro lo stesso termine, di «uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili»;

            sul piano della chiarezza della formulazione del testo, il provvedimento, all'articolo 2, comma 6, con norma immediatamente precettiva (e quindi non affidata al procedimento di delega) assegna al Governo il compito di redigere un rapporto annuale sulle spese fiscali, «eventualmente prevedendo l'istituzione di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate», senza al riguardo specificare lo strumento normativo con cui procedere all'istituzione della commissione, né fare riferimento alla possibilità per il Governo di avvalersi della commissione di cui si prevede l'istituzione, con decreto legislativo, al medesimo articolo 2, comma 4, lettera c);

 

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            sul piano della tecnica di redazione del testo, il disegno di legge, all'articolo 3, comma 1, lettera e), laddove delega il Governo a «prevedere, a pena di nullità, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale» reca una formulazione sintatticamente ambigua, in quanto la locuzione «a pena di nullità», che si riferisce evidentemente all'accertamento fiscale, dovrebbe essere collocata alla fine (e non all'inizio) della lettera, al fine di scongiurare dubbi interpretativi;

            infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 7, lettera a), si chiarisca la portata normativa del riferimento ai «più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello della Unione Europea», il quale appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa;

        il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 7; all'articolo 3, comma 2; all'articolo 3, comma 8; all'articolo 4, comma 3, lettera b), e, infine, all'articolo 4, comma 4, lettera b), e comma 5, lettere a) e b), si dovrebbero esplicitare i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

            per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 8, si dovrebbe esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), anche le previsioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 2, laddove pongono in capo al Governo l'obbligo di redigere due rapporti «all'interno della procedura di bilancio»;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento interno tra la disposizione di cui al comma 5 e quella di cui al comma 6 dell'articolo 1;

 

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            all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere d) ed f); all'articolo 4, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera h), si dovrebbero maggiormente specificare i principi e criteri direttivi ivi contenuti;

            all'articolo 2, comma 2, lettera f), e all'articolo 4, comma 7, lettera a), si dovrebbero sopprimere gli specifici criteri di delega ivi contenuti, tenuto conto della presenza, all'articolo 1, commi 5 e 6, di due disposizioni di carattere generale volte a garantire il coordinamento degli emanandi decreti legislativi con la normativa vigente;

            all'articolo 2, comma 6, si dovrebbe indicare lo strumento normativo con cui si intende procedere all'istituzione della commissione cui la disposizione fa riferimento, ovvero specificare la possibilità per il Governo di avvalersi della commissione di cui l'articolo 2, comma 4, lettera c), nel testo puntualmente definito a seguito dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione con decreto legislativo;

            per quanto detto in premessa all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'espressione «a pena di nullità» dovrebbe essere collocata alla fine della lettera medesima;

            all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 7, lettera a) – nella parte in cui enuncia un'ulteriore finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici, consistente nell'esigenza «di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile» – si dovrebbero maggiormente specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti al fine di distinguerli rispetto alle finalità della delega.»

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5291, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

            rilevato che il provvedimento è riconducibile in via prevalente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione ascrive alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5291, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che:

                l'articolo 2, comma 1, contiene la delega all'attuazione della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, senza peraltro prevedere principi e criteri direttivi che assicurino la presenza di adeguati rimedi per l'impugnazione delle valutazioni estimative;

                l'articolo 2, comma 2, lettera a), ridefinisce le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, stabilendo, tra l'altro, che delle stesse facciano parte anche magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa; previsione quest'ultima che appare inopportuna proprio in considerazione della natura tecnica delle competenze delle predette commissioni;

                l'articolo 3, comma 1, che contiene la delega ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, non appare sufficientemente determinato alla luce del diritto vivente che contempla due forme di elusione tributaria e cioè quella «codificata» e di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e quella del cosiddetto «abuso non codificato»;

                non risulta chiaro se la volontà del legislatore delegante sia rivolta ad eliminare l'elencazione tassativa delle operazioni cui è collegata l'inopponibilità al fisco, sostituendola con una disposizione di carattere generale contenente, in via di principio, il divieto di ricorrere ad operazioni elusive ovvero ad affiancare alla disciplina vigente anche una norma di principio di tale portata;

                l'articolo 3, comma 1, lettera g), nel prevedere il pagamento di «sanzioni», si pone in contrasto con il principio di legalità, dal momento che finirebbe per configurare l'esistenza di un illecito tributario in assenza di un precetto determinato dalla cui violazione far discendere la sanzione stessa e che non potrebbe certo essere sostituito da un principio di portata generale non idoneo ad assicurare la «certezza del diritto»;

                l'articolo 3, comma 9, recante la revisione del sistema sanzionatorio, non indica, attraverso principi o criteri specifici, il contenuto minimo delle fattispecie dalla cui integrazione dovrebbe discendere l'applicazione della pena detentiva compresa fra un

 

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minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni con ciò differenziandosi dalla delega recata dall'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, cui conseguì il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 79;

                l'articolo 3, comma 9, nel demandare al legislatore delegato l'individuazione dei confini tra la fattispecie di elusione e quelle di evasione nonché delle relative conseguenze sanzionatorie oltre a non individuare i criteri attraverso i quali dovrebbe avvenire detta individuazione sembra collegare la previsione di sanzioni sia nel caso di violazione del precetto (evasione) sia nel caso di rispetto formale della norma, ma di utilizzo di essa per mere ragioni di risparmio fiscale (elusione) con ciò riproponendo le stesse problematiche evidenziate per la lettera g) dell'articolo 5,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito all'articolo 2, comma 1, di introdurre principi e criteri direttivi che assicurino la presenza di adeguati rimedi per l'impugnazione delle valutazioni estimative;

            b) valuti la Commissione di merito all'articolo 2, comma 2, lettera a), di sopprimere le seguenti parole: «, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa»;

            c) valuti la Commissione di merito all'articolo 3, comma 1, di precisare se la volontà del legislatore delegante sia rivolta ad eliminare l'elencazione tassativa delle operazioni cui è collegata l'inopponibilità al fisco, sostituendola con una disposizione di carattere generale contenente, in via di principio, il divieto di ricorrere ad operazioni elusive, ovvero ad affiancare alla disciplina vigente anche una norma di principio di tale portata;

            d) valuti la Commissione di merito all'articolo 3, comma 1, di sopprimere la lettera g);

            e) valuti la Commissione di merito all'articolo 3, comma 9, di indicare, attraverso principi e criteri specifici, il contenuto minimo delle fattispecie dalla cui integrazione debba discendere l'applicazione della pena detentiva;

            f) valuti la Commissione di merito all'articolo 3, comma 9, di indicare principi e criteri specifici per l'individuazione dei confini tra la fattispecie di elusione e quelle di evasione, anche al fine di una corretta e proporzionata definizione delle conseguenze sanzionatorie relative alla fattispecie di evasione.

 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5291 Governo, delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

                il richiamo, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nella sua interezza, appare suscettibile di rendere estremamente complesso l'esercizio della delega legislativa e ha riflessi difficilmente valutabili sugli equilibri di finanza pubblica;

                l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 3, commi 6, lettera b), e 14, lettera h), appaiono suscettibili di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;

                la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, prevista dall'articolo 3, commi 12 e 13, rinviando l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, comprometterebbe il conseguimento dei risparmi di spesa individuati nella relazione tecnica relativa al predetto articolo 23-quater, dovuti principalmente alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi soggetti a decadenza, nonché degli ulteriori risparmi di spesa potenzialmente ascrivibili all'unificazione delle direzioni generali che svolgono compiti similari e dell'accorpamento delle sedi territoriali;

                il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 14, lettera f), subordinando l'indeducibilità dei costi da reato alla pronuncia della sentenza penale di condanna, mentre, a legislazione vigente, tale indeducibilità si determina in fasi precedenti del giudizio penale, è suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in termini di minor gettito;

                l'introduzione del principio della non pignorabilità dei beni strumentali in caso di esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 3, comma 14, lettera g), appare suscettibile di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;

                all'articolo 4, comma 7, lettera l), i numeri 2) e 4) risultano suscettibili, rispettivamente, di comportare oneri a carico della finanza pubblica e di ridurre le entrate erariali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti, corredati di relazione tecnica,

        Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti e per i profili finanziari;

            all'articolo 2, comma 4, lettera c) sostituire le parole: a gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

            all'articolo 3, sopprimere i commi 12 e 13;

            all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera f);

        e con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: e in coerenza fino a: federalismo fiscale;

            all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: in allegato al disegno di legge di bilancio;

            all'articolo 3, comma 6, sopprimere la lettera b);

            all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera g);

            all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera h);

            all'articolo 4, comma 7, lettera l), sopprimere i numeri 2) e 4).

        e con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 2, comma 1, lettera a), la portata dell'espressione: «coinvolgimento dei comuni», posto che la necessità di conseguire un'intesa con i medesimi potrebbe rendere estremamente complesso l'esercizio della delega;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e, in particolare, se i valori normali debbano risultare approssimati «dai» ovvero «ai» valori medi ordinari;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, lettera g), possano comportare un differimento dell'applicazione della riforma del catasto con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3, comma 5, quali siano le riduzioni di adempimenti che darebbero luogo a misure premiali, anch'esse non meglio specificate,

 

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al fine di escludere l'insorgenza di minori entrate per la finanza pubblica;

            si valuti attentamente, con riferimento all'articolo 4, la congruenza del comma 6, ove è previsto che la delega legislativa oggetto del medesimo articolo sia finalizzata al «riordino delle disposizioni a legislazione vigente» con taluni dei principi e criteri direttivi previsti dalle successive disposizioni del predetto articolo e, in particolare, dalle lettere e), f), g), h), i) ed l) del comma 7.

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 5291, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che, con particolare riguardo alle competenze della Commissione Cultura, a seguito delle modifiche apportate al testo originario del disegno di legge, l'articolo 2, lettera e), n. 3), nell'ambito della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto, delega ora il Governo a determinare il valore patrimoniale medio ordinario, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, mediante un processo estimativo che consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro nonché l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale;

            tenuto conto che l'articolo 2, comma 7, del nuovo testo delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela, fra l'altro, del patrimonio artistico e culturale;

            considerato che, a differenza del testo originario recato dall'articolo 11, non è più prevista la deducibilità dalla base imponibile della nuova imposta unica delle somme prelevate dall'artista o professionista, non essendo il regime più applicabile, in generale, ai lavoratori autonomi,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si faccia riferimento, nell'individuazione delle unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

        e con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 7, di estendere la prevista tutela anche a scuola e università.

 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5291, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

            giudicati pienamente condivisibili gli obiettivi complessivi del disegno di legge delega che mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di maggiore razionalità ed equità, a contrastare i fenomeni dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione ed a rendere migliore il rapporto con i contribuenti in un contesto di reciproca fiducia e collaborazione fra fisco e contribuente;

            valutato, in particolare, molto positivamente, il complesso dei principi e dei criteri direttivi in materia di riforma del catasto, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, che, da un lato, mantiene ferma la finalità generale di una revisione del catasto dei fabbricati capace di correggere le sperequazioni e le distorsioni dell'attuale sistema (attraverso una nuova classificazione degli immobili – basata non sui «vani», ma sulla loro superficie – e una più efficace correlazione del loro valore alla localizzazione degli stessi e alle loro effettive caratteristiche edilizie) e, dall'altro, definisce in modo più chiaro e completo, rispetto al testo iniziale, il quadro entro il quale il legislatore delegato dovrà esercitare i propri compiti perseguendo, fra gli altri, gli obiettivi di un pieno coinvolgimento dei comuni, anche ai fini della tassazione degli immobili non ancora censiti; di una più adeguata tutela degli immobili di interesse storico e artistico; di una determinazione del valore degli immobili più aderente all'effettiva situazione del mercato immobiliare; di una più netta e più giusta formulazione del principio dell'invarianza del gettito, con l'espressa previsione della necessità, all'atto dell'entrata in vigore dell'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali, di procedere alla revisione delle aliquote delle imposte sui trasferimenti e dell'IMU, che tenga conto delle condizioni socio-economiche e della composizione delle famiglie interessate;

            apprezzato il fatto che, in tema di riordino del settore delle ”tax expenditures” (vale a dire dei trasferimenti di risorse pubbliche derivanti da una qualunque forma di riduzione di obblighi fiscali – esenzione, deduzione, detrazione, eccetera) e di eliminazione o riduzione delle spese che appaiono in tutto o in parte non più giustificate, il provvedimento fa espressamente salva la tutela, fra gli altri beni fondamentali, del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente;

            preso atto dell'intervenuta soppressione, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, dell'articolo 14 del provvedimento, recante norme in materia di fiscalità ambientale;

 

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            ritenuto che tale intervento soppressivo sia da considerarsi opportuno, atteso che l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove forme di fiscalità ambientale prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva quadro europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla comunicazione COM(2011)169, si tradurrebbe, di fatto, in una penalizzazione delle aziende italiane, a tutto vantaggio di quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

            considerato, tuttavia, necessario che, all'atto dell'entrata in vigore della sopra citata nuova normativa europea, l'Italia proceda tempestivamente al suo recepimento, ponendo a base di tale futuro intervento il coerente perseguimento, fra gli altri, degli obiettivi di una revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché della prioritaria destinazione del gettito derivante dalla possibile introduzione della carbon tax al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili; al rafforzamento degli interventi volti alla tutela dell'ambiente; ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione dell'accisa sull'energia elettrica a carico delle stesse,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di precisare meglio all'articolo 2, comma 2, lettera i), gli strumenti e i modi concreti a disposizione del contribuente per far valere i propri diritti in ordine alla corretta attribuzione delle nuove rendite catastali attribuite ai fabbricati, garantendo, comunque, il rispetto del principio del contraddittorio fra le parti.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5291, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            condividendo gli obiettivi del progetto di delega, orientato alla correzione degli aspetti maggiormente critici del sistema fiscale nell'ottica di favorire la crescita e l'equità;

            sottolineando la necessità di ottenere i massimi risultati nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, e condividendo l'obiettivo – segnalato anche da alcune delle modificazioni apportate dalla Commissione Finanze – di destinare in prospettiva le maggiori risorse rivenienti dall'adempimento di tale finalità all'allentamento della pressione fiscale sui cittadini e sul sistema delle imprese;

            invitando il Governo ad operare quanto più possibile nel senso della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese di piccole dimensioni ed apprezzando la finalità di prevedere eventuali premialità in favore delle nuove attività produttive,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) il Governo provveda quanto prima possibile a rafforzare una politica fiscale mirata alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e sull'impresa;

            b) preveda la Commissione di merito di inserire quale principio che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega il criterio di proporzionalità nella definizione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie con riferimento alla dimensione delle imprese.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5291, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come risultante dagli emendamenti approvati,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            la lettera i) del comma 7 dell'articolo 4 sia riformulata nel senso di fare esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.

 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 5291, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», trasmesso dalla Commissione Finanze;

            sottolineato che il nuovo testo del disegno di legge, nell'ambito di una delega legislativa per il riordino della normativa in materia di giochi pubblici, all'articolo 4, comma 7, lettera l), reca una delega per il rilancio del settore ippico, materia oggetto di proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Agricoltura (C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia precisato che l'assimilazione al regime dell'IRES dell'imposizione sui redditi di impresa riguarda esclusivamente i redditi di impresa commerciale o di lavoro autonomo, con esclusione, quindi, delle imprese agricole che sono assoggettate ad imposizione in base alla propria categoria dei redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);

            2) all'articolo 4, comma 7, la lettera l) sia sostituita dalla seguente:

                «l) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

                    1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

                    2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana, nonché mediante

 

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quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017, utilizzando anche le somme già stanziate dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

                    3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

                    4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il settantaquattro e il settantasei per cento, da destinare al pagamento delle vincite».

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

            considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato, come pure la perequazione delle risorse finanziarie;

            evidenziato che le Regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e, ai sensi dell'articolo 119, di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 16 relativo alla procedura di adozione dei decreti legislativi delegati di cui all'articolo 1, che gli schemi dei predetti decreti legislativi siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni, per i profili in cui assumono rilievo le competenze delle autonomie territoriali;

            b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'opportunità di prevedere che siano assicurate specifiche e puntuali modalità di collaborazione tra l'Agenzia del territorio ed i comuni;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire forme di compartecipazione degli enti locali nella procedura di recupero del gettito fiscale, con la previsione che una parte del gettito recuperato con la collaborazione delle amministrazioni comunali possa rimanere nella disponibilità delle medesime amministrazioni.

 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
della Commissione

Capo I
DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale).

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, procedura e disposizione finanziaria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nella presente legge nel rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

      Vedi articolo 16, comma 1.       2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa,

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  i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di dieci giorni. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
        3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
      Vedi articolo 16, comma 2.       4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
      Vedi articolo 16, comma 3.       5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
      Vedi articolo 16, comma 4.       6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
      Vedi articolo 17.       7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

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Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI RIVOLTE ALL'EQUITÀ E ALLA RAZIONALITÀ DEL SISTEMA FISCALE

Art. 2.
(Revisione del catasto dei fabbricati).

Art. 2.
(Revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e disposizioni in materia di erosione fiscale).

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere procedure di collaborazione con i comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili;           a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;
          b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;           b) identica;
          c) operare con riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;           c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
          d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;           d) identica;
          e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:           e) identico:
              1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:               1) identico:
                  1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;                   1.1) identico;

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                  1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;                   1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;
                  1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);                   1.3) identico;
              2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:               2) identico:
                  2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;                   2.1) identico;
                  2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;                   2.2) identico;
                3) per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante un processo estimativo che:
                    3.1) consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;
                    3.2) consideri il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione e al restauro;
                    3.3) consideri l'apporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;
          f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:           f) identica;

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              1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun am  
bito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;  
              2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;  
          g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita.           g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.

      2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

      2. Identico:

          a) ridefinire le competenze e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa e alle commissioni tributarie, anche al fine di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie;           a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera e), numero 1), numero 1.2), e lettera f), numero 1), e di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificare la loro composizione, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa;

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          b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni;           b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie alla elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani;
          c) prevedere per l'Agenzia del territorio la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali;           c) identica;
          d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia del territorio, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;           d) identica;
          e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;           e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
          f) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati;           f) identica;
          g) individuare il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;           g) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

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          h) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzata ad evitare un aggravio del carico fiscale medio, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.           h) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale unica (IMU), tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
            i) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
            l) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dallo stesso articolo devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

      3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 2 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.
(Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).
 

      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a:

      4. Identico:


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          a) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;           a) identica;
          b) prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;           b) identica;
          c) istituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) una commissione, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal predetto Istituto, dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dagli altri Ministeri e amministrazioni interessati.           c) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
                1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
                2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva;
                3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;
                4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

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                5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

      2. Il Governo redige annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale.

      5. Il Governo redige annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi evidenziando, ove possibile, il recupero di evasione fiscale e contributiva attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Art. 4.
(Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale).
 

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il Governo redige altresì annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali, intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo l'istituzione di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi.

      6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Governo redige altresì annualmente, in allegato al disegno di legge di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali, intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi.


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      2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Governo è altresì delegato a procedere, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del presente articolo, alla razionalizzazione e alla stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.       7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Governo è altresì delegato a procedere, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l'attuazione del comma 6 e del presente comma, alla razionalizzazione e alla stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.
        8. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui ai commi 4 e 7 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

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Capo III
CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE E REVISIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE

Art. 5.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

Art. 3.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, tutoraggio, semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio e razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali).

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di introdurre il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;           a) identica;
          b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:           b) identica;
              1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;  
              2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;

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          c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;           c) identica;
          d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;           d) identica;
          e) prevedere, a pena di nullità, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale;           e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;
          f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento e in ogni stato e grado del giudizio tributario;           f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.
          g) prevedere che, in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.           soppressa.

Art. 6.
(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio).
 

      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1,

      2. Identico.

norme che prevedono forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.

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      2. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 1 il Governo può, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni.       3. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 2 il Governo è altresì delegato a prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
      3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte.       4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
        5. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 4 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.
        6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
            a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
            b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

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      4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.

      7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.


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Art. 7.
(Semplificazione).
 

      1. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:

      8. Identico.

          a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;  
          b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;  
          c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici.

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Art. 8.
(Revisione del sistema sanzionatorio).
 
      1. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la       9. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la
punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali. punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

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      2. Il Governo è delegato, altresì, a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.       10. Il Governo è delegato, altresì, a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Art. 9.
(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo).
 
      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo       11. Identico:
1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  
          a) rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo;           a) rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, nonché degli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili;
          b) previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;           b) identica;

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          c) potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità;           c) potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;
          d) potenziamento dell'utilizzo della fatturazione elettronica.           d) identica.
 

      12. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni civili dell'amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economie di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, affinando gli strumenti per la lotta all'evasione, favorendo la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sviluppando l'assistenza per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, nonché definendo l'articolazione ottimale delle Agenzie fiscali ai fini dell'attuazione della presente legge;
            b) potenziamento del Dipartimento delle finanze nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali, incluse le funzioni ispettive sulla regolarità formale e sostanziale nell'esercizio delle attività inerenti all'imposizione tributaria, nonché di centro di analisi e di sviluppo delle strategie fiscali;

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            c) trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, con l'attribuzione delle funzioni già spettanti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di gioco illegale e della dipendenza dal gioco;
            d) unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane, prevedendo in particolare il trasferimento della competenza in materia di accisa sui tabacchi;
            e) ridefinizione delle competenze, dell'organizzazione e dei moduli operativi dell'Agenzia del territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati e il regolare e tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3;
            f) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
            g) rafforzamento delle sinergie tra le diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria, il Corpo della guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
            h) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici e di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti, in attuazione di quanto previsto dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

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            i) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico-economiche acquisito presso le diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
            l) riduzione e ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;
            m) tendenziale riduzione degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad un rapporto tra dirigenza di livello generale e numero totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria;
            n) promozione delle attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni, al fine di aumentare le quote di personale a più alta qualificazione;
            o) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'amministrazione.

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        13. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 12 è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-quater, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del predetto comma 12, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-quater del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono abrogati.

Art. 10.
(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).
 

      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      14. Identico:

          a) previsione di misure acceleratorie della definizione delle controversie di competenza delle commissioni tributarie, prevedendo a tal fine procedure pregiudiziali per la definizione delle liti di modesta entità;           a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;
          b) estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione;           vedi lettera a);
          c) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso una ridistribuzione territoriale del personale giudicante;           b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante;
          d) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare, in particolare, certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei loro poteri di riscossione, competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle relative funzioni, nonché forme di garanzia sulla trasparenza, sull'effettività e sulla tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse.           c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di:

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                1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
                2) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell’effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
                3) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;
                4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;

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                5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
                6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
            d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
            e) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio;
            f) previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;
            g) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.

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Capo IV
REVISIONE DELLA TASSAZIONE IN FUNZIONE DELLA CRESCITA, DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 11.
(Unificazione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

Art. 4.
(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette, giochi pubblici).

      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) assimilazione dell'imposizione su tutti i redditi d'impresa commerciale o di lavoro autonomo, compresi quelli prodotti in forma associata, dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), assoggettandoli a un'imposta unica e, in particolare, prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta unica le somme prelevate dall'artista o professionista e dai soci o associati ovvero dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'artista o professionista e dei soci o associati ovvero dell'imprenditore e dei soci;           a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

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          b) istituzione, per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con tendenziale invarianza dell'importo complessivo dovuto, coordinandoli con analoghi regimi vigenti;           b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
          c) previsione di possibili forme di opzionalità.           c) identica.
 

      2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Art. 12.
(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta).
 

      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          3. Identico:


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          a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;           a) identica;
          b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;           b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;
          c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.           c) identica;
            d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

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Art. 13.
(Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette).
 
      1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1,       4. Identico.
norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  
          a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;  
          b) attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.  

      2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      5. Identico.

          a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;  
          b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.

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Art. 14.
(Fiscalità ambientale).
 

      1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla comunicazione COM(2011)169, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, adottando, in coerenza con le previsioni della predetta proposta di direttiva, il principio dell'esclusione dalla carbon tax dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo è coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita in materia al livello della medesima Unione europea.

      Soppresso


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Art. 15.
(Giochi pubblici).
 

      1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      6. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

        7. Il riordino di cui al comma 6 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi;           a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;
          b) adeguamento delle disposizioni di cui alla lettera a) ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea;           vedi lettera a)
          c) coordinamento formale delle disposizioni raccolte ai sensi della lettera a) e abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;           vedi lettera a)
            b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

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            c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
          d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche.           d) identica;
            e) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;
            f) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;
            g) riordino ed implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;
            h) riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

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            i) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;
            l) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
                1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
                2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

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                3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
                4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

      2. Il Governo è inoltre delegato a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme volte a:

      Vedi comma 7, lettera a).

          a) introdurre specifiche disposizioni intese a prevenire, curare e recuperare i fenomeni di ludopatia, sulla base di linee di indirizzo tecnico-scientifiche e con la realizzazione di progetti specifici, finanziati con il gettito di idonee sanzioni, nonché vincolando a tale scopo una specifica quota del Fondo sanitario nazionale, da ripartire con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  
          b) prevedere disposizioni per contrastare forme di pubblicità del gioco non conforme a quello considerato lecito ai sensi della legislazione vigente e, comunque, per vietare su ogni mezzo di comunicazione forme di pubblicità ingannevole ovvero che non indichino, anche sui documenti rappresentativi, l'alea della vincita;

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          c) prevedere disposizioni per tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e per garantire comunque, anche contrastando diverse forme di attrazione, il rispetto del divieto di partecipazione a giochi con vincite di denaro, disciplinando altresì l'ubicazione dei locali adibiti a giochi pubblici nel territorio.

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Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
 

Art. 16.
(Procedura).
 

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il termine è prorogato di dieci giorni, su espressa richiesta delle Commissioni stesse al Presidente della rispettiva Camera, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di dieci giorni. Trascorso il termine previsto per l'emissione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque emanato.

      Vedi articolo 1, comma 2.

      2. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.       Vedi articolo 1, comma 4.
      3. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.       Vedi articolo 1, comma 5.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.       Vedi articolo 1, comma 6.

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Art. 17.
(Oneri finanziari).
 

      1. Dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

      Vedi articolo 1, comma 7.


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
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