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PDL 5019-ter

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5019-ter



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

Delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Già articolo 2 del disegno di legge n. 5019, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 9 ottobre 2012)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

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Art. 2.
(Delega al Governo in materia di depenalizzazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui al comma 2 secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma e con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 4.
      2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è attuata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione dei reati nelle seguenti materie:

              1) delitti contro la personalità dello Stato;

              2) edilizia e urbanistica;

              3) ambiente, territorio e paesaggio;

              4) immigrazione;

              5) alimenti e bevande;

              6) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

              7) sicurezza pubblica;

 

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          b) trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda:

              1) articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale;

              2) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni;

              3) articolo 171-quater, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

              4) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, e successive modificazioni;

              5) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni;

              6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

              7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

              8) articolo 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni;

              9) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

              10) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

              11) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni;

          c) per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di 300 euro e un massimo di 15.000 euro e, nelle ipotesi di cui alla lettera b), eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti

 

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derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

          d) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera c) siano commisurate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze, nonché alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche;

          e) individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) secondo i criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

          f) prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento possa essere definito mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

      3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

 

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      4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

Artt. 3-7.

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