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PDL 5436

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5436



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLOMBO, ANGELI, BERNARDINI, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, CODURELLI, GIANNI, GIULIETTI, LARATTA, MARINI, POLLASTRINI

Disposizioni concernenti l'impiego delle terapie del dolore nella fase terminale della vita

Presentata il 12 settembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Nei giorni della scomparsa di Carlo Maria Martini, già arcivescovo di Milano, la nipote del prelato, Giulia, ha voluto far sapere ai media che, giunto al momento più doloroso e difficile, il prelato ha dichiarato ai medici che lo assistevano di voler rinunciare a qualunque proseguimento delle tecniche di mantenimento in vita e ha espresso la richiesta, a cui i medici hanno aderito, di essere sedato in modo da poter morire senza terrore e senza dolore.
      Ciò che è avvenuto per il cardinale Martini non è un privilegio ma un fondamentale diritto umano che però il legislatore italiano ha finora impedito con incomprensibili divieti. La presente proposta di legge intende porre fine alla negazione di questo diritto e restituire ai cittadini italiani la piena libertà di scelta mentre si avvicina il momento estremo del fine vita e la persona, mentalmente integra o una persona per tale motivo delegata, esercita l'ultimo essenziale diritto: decidere, in luogo dei sanitari o di altri, come morire. Può essere utile notare che – oltre all'ispirazione, all'esempio e alla dichiarazione del cardinale Carlo Maria Martini al momento della sua morte – questo prende spunto da un documento presentato a Papa Pio XII e da lui accolto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ogni cittadino ha il diritto di non vivere in stato di coscienza la propria agonia e la propria morte. Ha diritto pertanto di chiedere di essere sedato entrando nella fine irreversibile di ogni sofferenza e ogni angoscia, anche qualora l'uso di narcotici possa abbreviare la continuazione della vita dell'organismo.
      2. In caso di condizioni cliniche irreversibili il paziente ha diritto di rinunciare a ogni trattamento medico tramite sua espressa richiesta ai medici curanti ovvero, in caso di sua inabilità, tramite un soggetto allo scopo delegato. Tale diritto è esercitato da chi per legame naturale o come indicato da una precedente dichiarazione scritta, rappresenta la volontà dell'ammalato, nel caso di impossibilità diretta di comunicare da parte del paziente.
      3. Le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge e, in caso di inadempienza, ne rispondono ai fini civili e penali.


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