Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5302

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5302



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, MOFFA, ARACRI

Disposizioni per l'accelerazione della ripresa economica mediante la temporanea riduzione degli oneri contributivi e dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente in favore dei lavoratori del settore privato

Presentata il 20 giugno 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La crisi economica che il Paese attraversa non può essere subita passivamente, nella semplice attesa che la ripresa arrivi e riporti quel dignitoso benessere del quale molti concittadini sono stati privati: non parliamo solo delle famiglie che già versavano in stato di povertà ma anche del ceto medio, spina dorsale dell'economia e motore dei consumi e della produzione, che in fasce sempre più ampie rischia di scivolare nella povertà, condizione del tutto nuova e inattesa, che spinge a ripensare le dinamiche familiari e sociali. Questo fenomeno è particolarmente grave se si considera che le famiglie e le reti familiari in Italia sono un elemento strutturale di assistenza economica per i loro componenti in temporanea difficoltà: una valida e generosa rete di soccorso che proprio in questa fase, quando più è necessaria, si trova sotto sforzo e a rischio di rottura.
      È dunque necessario e impellente promuovere l'anticipazione della ripresa economica. La forma più efficace e immediata è, com’è noto, un incremento della domanda interna di beni e di servizi e per stimolare la domanda l'unico mezzo attualmente impiegabile è un incremento del reddito disponibile. Ciò si può ottenere mediante la riduzione del cuneo fiscale, ovvero della differenza fra il reddito percepito dal lavoratore e gli oneri contributivi e dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente che gravano sul datore di lavoro. Non si tratta nella presente fase
 

Pag. 2

congiunturale, di ridurre i costi per le imprese – cosa che pur sarebbe necessaria ma che deve essere procrastinata secondo un corretto ordine di priorità – ma di incrementare il reddito disponibile per il lavoratore il cui reddito sia contenuto entro certi limiti.
      I percettori di questi redditi, infatti, impiegherebbero i guadagni aggiuntivi per ritornare ai precedenti livelli di consumi, per effettuare quelle maggiori spese domestiche che sono state rinviate a momenti più prosperi, per farsi carico di chi è in difficoltà. La mancanza di ordinativi è alla base di molte crisi di azienda e, purtroppo, di molti suicidi.
      È noto, infatti, che in molti casi le famiglie riescono a difendere il precedente tenore di vita a prezzo della riduzione dei propri risparmi.
      Per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari, si è consapevoli che, sul piano strettamente teorico, occorrerebbe un meccanismo sofisticato e articolato per tenere adeguatamente conto di una pluralità di circostanze rilevanti (dal complesso dei redditi familiari alla situazione patrimoniale, dal tipo di rapporto di lavoro alla presenza di situazioni meritevoli di maggior tutela e così via). Tuttavia, per non tardare ad avviare l'iniziativa e per non gravare i datori di lavoro di oneri amministrativi abnormi, proponiamo di individuare i beneficiari della presente proposta di legge con un riferimento, di immediata comprensione e applicazione, alla retribuzione netta mensile, depurata dalle componenti non fisse, nella consapevolezza che il meccanismo non è perfetto ma che l'urgenza di provvedere non lascia il tempo necessario per i desiderabili affinamenti.
      La riduzione del cuneo fiscale dovrebbe essere finanziata mediante i proventi della lotta all'evasione fiscale e delle dismissioni immobiliari. È chiaro che nell'immediato essa provocherà una diminuzione del gettito tributario, ma si ha la certezza che le somme «rimesse in circolo» nell'economia, tramite l'imposta sul valore aggiunto IVA, le imposte sul reddito, i contributi sulle auspicate nuove assunzioni eccetera non tarderanno a compensare, almeno in gran parte, gli oneri finanziari. Si tratta, d'altronde, di misure eccezionali finanziate con entrate eccezionali: non è in questione la necessità di impiegare risorse certe per finanziare la spesa pubblica, la presente proposta di legge non intende creare surrettiziamente nuovo debito pubblico, bensì finalizzare direttamente alla ripresa economica – con priorità rispetto ad altre finalità – risorse esistenti.
      Poiché le misure in questione sono rivolte a fronteggiare una situazione emergenziale, che si auspica di superare quanto prima, e non è opportuno gravare in permanenza le finanze pubbliche di questi oneri, la presente proposta di legge si applica fino al 2014. Al termine del triennio si potranno valutare i risultati e, in base alla situazione economica generale e di finanza pubblica che si riscontrerà, il legislatore potrà rendere questi meccanismi permanenti, se del caso anche con le modificazioni che l'esperienza avrà indicato come opportune.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Al fine di favorire la ripresa economica mediante un incremento della domanda interna, la presente legge prevede misure di temporanea riduzione degli oneri contributivi e dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, di seguito denominati «cuneo fiscale», in favore dei lavoratori del settore privato i cui redditi rientrano nei limiti di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Individuazione dei beneficiari).

      Sono beneficiari della riduzione temporanea del cuneo fiscale prevista dall'articolo 3 i lavoratori del settore privato aventi un reddito netto mensile da lavoro pari o inferiore a 1.500 euro, al netto delle voci straordinarie, occasionali, legate al risultato o frutto di liberalità, qualunque sia il contratto di lavoro o di prestazione d'opera.

Art. 3.
(Temporanea riduzione del cuneo fiscale).

      1. I lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2 comunicano al datore di lavoro i pertinenti dati reddituali anche avvalendosi di un modello predisposto dall'Agenzia delle entrate.
      2. Il datore di lavoro comunica all'Agenzia delle entrate l'attuazione delle misure di riduzione temporanea del cuneo fiscale e, in sede di liquidazione dei contributi e delle imposte gravanti sul costo del lavoro, destina al lavoratore il 20 per cento di tali somme, riducendo corrispondentemente le somme spettati agli enti percettori.

 

Pag. 4


      3. La riduzione delle somme spettanti agli enti percettori è applicata in misura proporzionale all'importo che sarebbe stato dovuto in assenza dell'applicazione delle misure previste dalla presente legge. Di essa si dà separata apposita evidenza nel pertinente modello F24.
      4. Le misure di riduzione temporanea del cuneo fiscale sono applicate con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal primo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2014.

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate adotta le disposizioni di attuazione, garantendo, in particolare la chiarezza della disciplina e la semplicità applicativa per i datori di lavoro, al fine di non gravarli di oneri amministrativi superflui. La mancata adozione di tali disposizioni non incide, comunque, sull'applicazione della riduzione temporanea del cuneo fiscale prevista dall'articolo 3.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con una quota delle entrate derivanti dalle dismissioni degli immobili e con una quota delle maggiori entrate erariali di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su