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PDL 5444

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5444



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIOACCHINO ALFANO

Disposizioni per la formazione di un elenco dei fabbricati abusivi

Presentata il 13 settembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Uno dei temi più controversi all'interno delle politiche di gestione e di governo del territorio è rappresentato dall'abusivismo edilizio e dalle modalità con le quali questo fenomeno è stato affrontato nel corso di più di qualche decennio. Una lettura «storica», seppure sintetica, consente di individuare alcuni elementi che costituiscono una peculiarità tutta italiana. In ambito europeo, infatti, il fenomeno dell'illegalità edilizia e urbanistica esiste nella fascia del Mediterraneo e coinvolge la parte meridionale della Francia, della Spagna, della Grecia, ma le modalità con le quali, almeno nel corso di più di venti anni, si è affrontata la tematica – in definitiva, senza un vero «progetto» di rientro nella legalità – rappresenta la forte caratterizzazione italiana.
      Vale la pena di tentare una breve ricostruzione storica del fenomeno dell'abusivismo edilizio che si è andato consolidando a partire dagli anni dell'espansione edilizia (cinquanta-sessanta). Le distorsioni nello sviluppo urbanistico furono determinate, a partire dal dopoguerra, da una serie di cause tra le quali è opportuno richiamare:

          1) la rapida e impetuosa trasformazione del Paese da un'economia agricola con un rapido processo di industrializzazione;

          2) la crescente demanda di abitazioni, che ha trovato solo una parziale soluzione sul piano quantitativo in termini di alloggi disponibili;

          3) un costante «disconoscimento» del Paese.
      Si tratta di situazioni per le quali la programmazione e la pianificazione non hanno saputo o potuto svolgere il ruolo tipico del controllo dello sviluppo dei tessuti

 

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edilizi e delle trasformazioni urbanistiche.
      Le motivazioni di questa incapacità sono le più diverse: l'assenza o la complessità delle normative, la carenza dell'azione di vigilanza, l'impossibilità di reprimere adeguatamente gli interventi illegali.
      L'evoluzione del fenomeno può essere fatta risalire, in sintesi, alle seguenti motivazioni:

          a) la necessità di un'abitazione primaria che, per tipologia o prezzi, è negata dall'offerta legale privata o pubblica e che solo in alcuni casi – presenti in una prima fase dell'abusivismo edilizio negli anni del dopoguerra – può essere riferita all'impossibilità di risolvere il problema abitativo in altro modo. Il ricorso ad abitazioni abusive che, spesso, si concentrano formando veri e propri insediamenti illegali è, in realtà, il risultato dell'esistenza di un mercato «parallelo» competitivo rispetto a quello legale;

          b) la necessità di spazi e di costruzioni per attività non residenziali, produttive o per servizi non disponibili sul mercato oppure localizzati in aree non ritenute idonee. Spesso il fenomeno di realizzazione di edilizia illegale non residenziale accompagna la formazione dei nuclei illegali oppure costituisce il complemento all'abitazione, anch'essa abusiva;

          c) la necessità di adeguare l'abitazione o l'immobile destinati ad attività non residenziali alle nuove esigenze abitative o all'ampliamento della propria attività economica. Questa modalità è tipica dell'abusivismo di «seconda fase», ovvero di quello che si innesta su processi di realizzazione parzialmente o totalmente non controllata della trasformazione urbana, in ragione dell'aumentata disponibilità economica, oppure di investimenti in attività di servizio, di ricettività e di produzione;

          d) il soddisfacimento all'interno di un mercato «parallelo» della domanda di seconde case e di attrezzature per il tempo libero in aree non urbanizzate. Questo fenomeno, in genere concentrato sulle coste, è accompagnato da una serie di interventi di grandezza e d'impatto diversificati: alberghi, attrezzature balneari, ristoranti e altri che si innestano, a volte, su tessuti edilizi esistenti.
      La presente proposta di legge ha come finalità quella di predisporre una ricognizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica. A tal fine il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con gli uffici della protezione civile delle regioni e con gli uffici competenti del comune, individua attraverso un apposito elenco i fabbricati situati nel territorio italiano dichiarati abusivi. L'individuazione di tali fabbricati deve attenersi ai seguenti criteri: ubicazione dell'immobile, sistema costruttivo, consistenza del fabbricato in termini volumetrici o dimensionali e destinazione del fabbricato.
      La copertura finanziaria della presente proposta di legge, pari a 10 milioni di euro, è posta a carico del Fondo per le demolizioni delle opere abusive.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Formazione di un elenco dei fabbricati abusivi).

      1. Al fine di garantire un'organica attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica in funzione del rischio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con gli uffici della protezione civile delle regioni e con gli uffici competenti del comune, provvede alla formazione di un apposito elenco dei medesimi fabbricati secondo i seguenti criteri:

          a) ubicazione del fabbricato;

          b) sistema costruttivo ed epoca di realizzazione;

          c) consistenza del fabbricato in termini volumetrici o dimensionali;

          d) destinazione d'uso del fabbricato.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


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