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PDL 5485

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5485



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 settembre 2012 (v. stampato Senato n. 2942)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(PALMA)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(ROMANI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 settembre 2012
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge:

          a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie od installazioni nucleari;

          b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;

          c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente

 

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di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato comprensive delle modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma.

Art. 4.
(Autorità competenti).

      1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione come emendata, si individuano le seguenti autorità competenti che operano fra loro in stretto coordinamento:

          a) il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione come emendata e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

          b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:

              1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

              2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui alla lettera a);

          c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

          d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.
(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica).

      1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

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      2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 6.
(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).

      1. L'esercente di una installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministero dell'interno.
      2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.
      3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.
      4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

Art. 7.
(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).

      1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo

 

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25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materiale nucleare, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

Art. 8.
(Modifiche al codice penale).

      1. All'articolo 433 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      «Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a otto anni»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica o di gas, delle installazioni nucleari ovvero delle pubbliche comunicazioni».

Art. 9.
(Sanzioni e abrogazione).

      1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.
      2. Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, acquista, riceve, detiene, cede a terzi, utilizza, trasporta, importa, esporta, trasforma, aliena o disperde nell'ambiente materiale nucleare di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni

 

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e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
      3. Se dal fatto di cui al comma 2 deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero per la flora o per la fauna selvatica, si applicano la pena della reclusione da tre a sette anni e la multa da euro 50.000 a euro 250.000.
      4. Ove il fatto non costituisca reato, il titolare di nulla osta o di una delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 che non rispetti le prescrizioni nelle stesse contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000.
      5. La condanna in via definitiva per uno dei reati previsti dalla presente legge o l'irrogazione in via definitiva della sanzione amministrativa di cui al comma 4 comporta per il titolare la revoca del nulla osta e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.

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