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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5485 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.
1. Ai fini della presente legge:
a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie od installazioni nucleari;
b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;
c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente
1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione come emendata, si individuano le seguenti autorità competenti che operano fra loro in stretto coordinamento:
a) il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione come emendata e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;
b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:
1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;
2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui alla lettera a);
c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;
d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. L'esercente di una installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministero dell'interno.
2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.
3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.
4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.
1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo
1. All'articolo 433 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a otto anni»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica o di gas, delle installazioni nucleari ovvero delle pubbliche comunicazioni».
1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.
2. Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, acquista, riceve, detiene, cede a terzi, utilizza, trasporta, importa, esporta, trasforma, aliena o disperde nell'ambiente materiale nucleare di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni
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