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PDL 2438-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2438-5382-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 2438, d'iniziativa dei deputati

CODURELLI, GNECCHI, SCHIRRU, BELLANOVA, RAMPI

Disciplina della professione di collaboratore parlamentare

Presentata il 14 maggio 2009

n. 5382, d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, GNECCHI, POLI, MURO, MOTTOLA, FABBRI

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

Presentata il 24 luglio 2012

(Relatore: MOFFA)


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 20 settembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2438 e 5382. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2438 Codurelli ed abbinate, recante «Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori»,

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che il comma 1 dell'articolo 3 prevede, al primo periodo, che gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere, disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, «nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato»,

            evidenziato, al contempo, che al secondo periodo del suddetto comma 1 dell'articolo 3 si precisa che la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici di Presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti,

            evidenziata, pertanto, l'opportunità di chiarire, nel predetto periodo, se i limiti in questione debbano essere riferiti al complesso delle risorse stanziate dalla Camera e dal Senato per le finalità di cui all'articolo 1 ovvero se vada riferito alle risorse disponibili, per il medesimo fine, per ciascun parlamentare,

            rilevato che l'articolo 3, comma 1, secondo periodo, prevede che la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione, nei limiti ivi previsti, della retribuzione di un singolo collaboratore del membro del Parlamento, mentre l'articolo 3, comma 3, prevede che i membri del Parlamento possano avvalersi di ulteriori collaboratori;

            considerato che le disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono suscettibili di determinare una disparità di trattamento tra posizioni identiche;

            ritenuta altresì l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, se – come sembra – anche l'assolvimento degli oneri accessori

 

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avvenga nei limiti delle somme previste con deliberazioni degli Uffici di Presidenza delle Camere;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire, all'articolo 3, se i «limiti delle somme previste con deliberazioni degli Uffici di Presidenza delle Camere» debbano essere riferiti al complesso delle risorse stanziate dalla Camera e dal Senato per le finalità di cui all'articolo 1 ovvero se vadano riferiti alle risorse stanziate, a tale fine, per ciascun parlamentare;

            b) valuti la Commissione altresì l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, se – come sembra – anche l'assolvimento degli oneri accessori debba avvenire nei limiti stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle Camere;

            c) con riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 3, infine, valuti la Commissione l'opportunità, fermi restando i limiti di cui al comma 1, di evitare eventuali disparità di trattamento tra posizioni identiche, in ogni caso assicurando che nel rapporto tra il parlamentare e i suoi «ulteriori collaboratori» siano rispettati i contratti collettivi e la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            premesso che il testo in esame è volto a disciplinare il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i propri collaboratori, che svolgono un compito di assistenza per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al mandato parlamentare, e che il predetto rapporto può essere di lavoro autonomo o subordinato;

            rilevato che nel caso in cui si tratti di rapporto di lavoro subordinato si prevede l'applicabilità dell'articolo 2118 del codice civile, che disciplina con una disposizione di natura generale il recesso dal contratto a tempo indeterminato, mentre sarebbe opportuna una disposizione speciale che tenga conto della peculiarità del rapporto tra parlamentare e collaboratore, anche allo scopo di evitare ogni dubbio interpretativo in sede di applicazione;

 

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            ritenuto inoltre che le medesime esigenze relative ad una disciplina speciale del recesso ricorrono anche nel caso di rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato dalle medesime peculiarità del contratto di lavoro subordinato, per cui appare necessario che la disciplina speciale di recesso trovi applicazione anche per il contratto di lavoro autonomo;

            osservato che all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, si prevede per evidenti ragioni di opportunità che i membri del Parlamento non possono stipulare i contratti di lavoro in esame con propri parenti o affini entro il secondo grado, senza tuttavia prevedere il medesimo divieto anche nei confronti del coniuge del parlamentare, che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, non può essere considerato né parente né affine, come invece presupposto dalla Commissione di merito;

            ritenuto che per le medesime ragioni di opportunità appena richiamate si dovrebbe estendere il divieto di cui sopra anche al convivente more uxorio, da individuare secondo parametri prefissati dalla Camera di appartenenza del membro del Parlamento interessato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 2, comma 2, si preveda una disciplina speciale di recesso da applicare ad ogni tipo di rapporto contrattuale tra un membro del Parlamento ed il proprio collaboratore;

            all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, le parole: «con propri parenti o affini» siano sostituite dalle seguenti «con il coniuge nonché con propri parenti o affini»;

        e con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti l'opportunità di estendere il divieto di stipulare i contratti di lavoro di cui al provvedimento in esame anche nei confronti del convivente more uxorio.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola, recante «Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori», adottato quale testo base dalla Commissione di merito, e come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il quale prevede che, sulla base delle norme stabilite dagli Uffici di presidenza delle Camere, l'amministrazione di ciascuna Camera, oltre a pagare direttamente le retribuzioni dei collaboratori dei parlamentari, cura l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la norma deve intendersi nel senso che le amministrazioni delle Camere si limitano ad effettuare, per conto del parlamentare, i relativi adempimenti tributari e previdenziali, fornendo una sorta di assistenza fiscale, senza assumere la veste di vero e proprio sostituito d'imposta del collaboratore, ai sensi degli articoli 23, 29 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

 

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TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

Art. 1.
(Collaboratori parlamentari).

      1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).

      1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.
      2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

 

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      3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 3.
(Retribuzione dei collaboratori).

      1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso.
      2. L'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento provvede all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali di cui al comma 1 del presente articolo, senza assumere la veste di sostituto di imposta del collaboratore ai sensi degli articoli 23, 29

 

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e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
      4. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, i membri del Parlamento possono avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.


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