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PDL 5466

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5466



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 settembre 2012 (v. stampato Senato n. 3354)

d'iniziativa dei senatori

MARCENARO, FINOCCHIARO, ZANDA, CASSON, AMATI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PERDUCA, TONINI, BONINO, MARINARO, MARINI, MICHELONI, ADAMO, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, D'AMBROSIO, VINCENZO DE LUCA, DE SENA, DELLA MONICA, FERRANTE, MARCO FILIPPI, FIORONI, FONTANA, VITTORIA FRANCO, GALPERTI, GARRAFFA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, MAGISTRELLI, MARCUCCI, IGNAZIO MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, NEGRI, PASSONI, PEGORER, PINOTTI, PORETTI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, SIRCANA, SOLIANI, TREU, VIMERCATI, VITA, VITALI

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 settembre 2012
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
      3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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