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PDL 5458

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5458



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 settembre 2012 (v. stampato Senato n. 2236)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 settembre 2012
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana).

      1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.
(Autonomia dell'UBI).

      1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
      2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
      3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art. 3.
(Libertà religiosa).

      1. La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
      2. È garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

 

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Art. 4.
(Servizio militare).

      1. La Repubblica, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
      2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.
(Assistenza spirituale).

      1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.
      2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi è assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
      3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza

 

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particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
      4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.
      5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 6.
(Insegnamento religioso nelle scuole).

      1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.
      2. È riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.
      3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Art. 7.
(Scuole ed istituti di educazione).

      1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di

 

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istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 8.
(Ministri di culto).

      1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
      2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
      3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
      4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 9.
(Trattamento delle salme e dei cimiteri).

      1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
      2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10.
(Attività di religione o di culto).

      1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

          a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle

 

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cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

          b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 11.
(Riconoscimento degli enti).

      1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UBI, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1999, della FPMT Italia – Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art. 12.
(Modalità per il riconoscimento).

      1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
      2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il

 

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riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.
      3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.
      4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.
      5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Art. 13.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

      1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritti.
      2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
      3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 14.
(Mutamenti degli enti religiosi).

      1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
      2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente

 

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riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.
      3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
      4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 15.
(Regime tributario dell'UBI).

      1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
      2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 16.
(Tutela degli edifici di culto).

      1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.
      2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

 

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Art. 17.
(Tutela dei beni culturali).

      1. La Repubblica e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 18.
(Pubblicazioni).

      1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 19.
(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF).

      1. La Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
      2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

 

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      3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF).

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
      2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
      3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Art. 21.
(Commissione paritetica).

      1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

 

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Art. 22.
(Assegni corrisposti ai ministri di culto).

      1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
      2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.
(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite).

      1. A cura dell'UBI sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.
      2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

          a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

          b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

          c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

      3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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Art. 24.
(Festa religiosa buddhista).

      1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 25.
(Norme di attuazione).

      1. Le autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 26.
(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori).

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
      3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei

 

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confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.
(Ulteriori intese).

      1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nel frattempo una delle parti ravvisi l'opportunità di modifiche al testo dell'intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine.
      2. Alle modifiche previste dal comma 1 si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
      3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 28.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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