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PDL 5426

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5426



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE (PD), GIORGIO MERLO

Disposizioni urgenti volte a valorizzare le aree agricole e a limitare l'utilizzo di superficie agricola a fini edificatori

Presentata il 5 settembre 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Lo stato dell'agricoltura e la morfologia delle comunità rurali sono profondamente cambiati in questi ultimi anni sia per cause esterne sia per le difficoltà che il settore agricolo ha incontrato nel difendere la propria identità e la propria storia nello sviluppo produttivo del Paese.
      Oggi l'agricoltura, anche grazie alle politiche europee, è al centro degli interessi produttivi e delle dinamiche economiche; non si può avviare un serio e organico processo di sviluppo emarginando l'attività agricola e le agrofiliere ad essa connesse. Sostenere l'agricoltura significa sostenere i contesti rurali, l'imprenditoria agricola e gli agricoltori, ma significa anche rilanciare il settore nel quadro delle politiche di sviluppo e di crescita.
      Non c’è stata storicamente una dicotomia tra cultura urbana e cultura rurale, esse si sono integrate e hanno interagito, procedendo alla genesi delle realtà urbane attraverso l'immigrazione e l'urbanesimo di molti coltivatori nelle città.
      Possiamo dire che la ruralità ha caratterizzato ab initio l'identità delle nostre comunità anche se poi i valori e le qualità del mondo agricolo si sono dialettizzati in una logica pre capitalistica e inverati nei dinamismi e nelle forme associative delle comunità.
      Con l'avanzare della logica capitalistica, con l'apertura dei mercati e con la globalizzazione delle produzioni agricole, l'agricoltura, priva di difese e di sostegni, è stata lentamente emarginata e impoverita nella sua superficie compromettendo le produzioni e la loro qualità    e subendo, a causa delle spinte speculative, atti di depredazione dell’humus e irrazionali manovre di riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU).
      Oggi che sono ritornati di moda e di utilità i valori paesaggistico-ambientali ed
 

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eco-agricoli, essendo il ritorno alle campagne e ai borghi agricoli un atto di crescita umana, spirituale e relazionale della vita urbana e civile, l'agricoltura non può essere dilapidata né per ragioni ambientali né per ragioni economiche né per ragioni sociali.
      È chiaro che bisogna evitare eccessive espansioni edilizie, selvagge occupazioni dei suoli agricoli, allargamento spropositato delle comunità urbane, impoverimento e fatiscenza del patrimonio edilizio esistente con l'adozione di strumenti rigorosi di zonizzazione temperata.
      I piani urbanistici comunali (PUC) e i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) devono salvaguardare essenzialmente il settore agricolo e difendere la SAU per evitare un progressivo indebolimento della stessa com’è accaduto in questi ultimi anni.
      Le politiche del suolo, quelle delle urbanizzazioni e della tutela delle morfologie territoriali devono determinare una profonda svolta e situarsi al servizio dei territori. L'agricoltura, le agrofiliere e la SAU devono diventare un punto di forza della politica nazionale ed europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali per la difesa e per il rilancio dei terreni agricoli, al fine di promuovere e di tutelare l'imprenditoria agricola, l'ecosistema ambientale e la difesa del reddito agricolo, di impedire la spoliazione dell’humus, di limitare l'utilizzo di superficie agricola a fini edificatori e di garantire uno sviluppo coordinato e armonico delle aree urbane e delle aree agricole.
      2. Ai fini della presente legge sono qualificati terreni agricoli quelli che sono compresi nei piani urbanistici comunali e nei piani territoriali di coordinamento provinciale.

Art. 2.
(Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, è determinata l'estensione massima di superficie agricola edificabile nel territorio nazionale, tenendo conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo che risulta già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, in particolare quelle che necessitano di interventi di risanamento e di adeguamento alle esigenze della comunità.

 

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      2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato, sentita la Commissione interministeriale di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni.
      3. Con atto della Conferenza delle regioni e delle province autonome, la superficie agricola edificabile nel territorio nazionale è ripartita tra le regioni.
      4. Qualora la Conferenza delle regioni e delle province autonome non provveda entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la ripartizione di cui al comma 3 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione interministeriale di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza permanente».
      5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola nel territorio nazionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. La Commissione presenta una relazione sul consumo del suolo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Commissioni parlamentari competenti in materia di agricoltura.
      6. Il decreto di cui al comma 5 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

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      7. La Commissione di cui al comma 5 è composta da:

          a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

          d) due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;

          e) otto rappresentanti, di cui tre dei comuni, designati dalla Conferenza permanente.

      8. Le regioni stabiliscono, entro il limite determinato dal decreto di cui al comma 1 e provvedendo all'aggiornamento entro il termine di cui al comma 2, l'estensione dei terreni agricoli edificabili, ripartendola tra i comuni esistenti nel territorio regionale, anche in considerazione della popolazione residente in ciascuno di essi.
      9. Se le regioni non provvedono entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione di cui al comma 5 e acquisito il parere della Conferenza permanente. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

Art. 3.
(Divieto di mutamento di destinazione).

      1. I terreni agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti dallo Stato o dall'Unione europea non possono avere una

 

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destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione.       2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato al comma 1, pena la nullità dell'atto.
      3. I comuni devono aggiornare il quadro d'uso dei terreni agricoli nelle loro diverse destinazioni: edilizia residenziale, attività manifatturiere, impianti industriali, infrastrutture pubbliche e reti adduttrici e distributrici.
      4. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al comma 1, al proprietario si applicano la sanzione amministrativa non inferiore a 7.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4.
(Misure di incentivazione).

      1. Ai comuni e alle province che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali e, in particolare, dei residui borghi agricoli, mediante ristrutturazione e restauro di edifici esistenti e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia.
      2. La priorità di cui al comma 1 è altresì attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono attuare il recupero di edifici nei nuclei abitati rurali mediante gli interventi di cui al medesimo comma 1.
      3. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, da chiunque realizzati, se subordinati al rilascio del permesso di costruire, le regioni possono prevedere una riduzione del contributo di costruzione stabilito dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, tramite apposta previsione nelle tabelle parametriche per il

 

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calcolo dell'incidenza degli oneri urbanizzativi primari e secondari.
      4. Le spese per gli interventi di restauro, di risanamento e di ristrutturazione di cui al comma 1 sono detraibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute e fino al limite di euro 350.000 euro.

Art. 5.
(Registro degli enti locali).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i comuni che hanno l'obbligo di registrare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli strumenti urbanistici in loro dotazione in cui è prevista la disciplina dell'ampliamento o no delle aree edificabili.


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