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PDL 5360

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5360



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOSELLA, FABBRI, PISICCHIO, TABACCI, VATINNO

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia, la pubblicità dei giochi e la tutela dei minori, nonché delega al Governo per la rideterminazione dell'aliquota minima dei tributi sui giochi

Presentata il 13 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il gioco d'azzardo ha assunto in Italia le dimensioni di una vera e propria emergenza sociale. Si tratta di un mercato in grado di muovere un giro d'affari di enormi dimensioni, che non conosce crisi, ma che, al contrario, è in continua espansione, tanto da mobilitare il 4 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale.
      Secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del Ministero dell'economia e delle finanze, dal 2000 in poi la spesa nazionale nel settore del gioco d'azzardo legalizzato ha registrato continui incrementi (14,3 miliardi di euro incassati nel 2000, 18 miliardi di euro nel 2002, 24 miliardi di euro nel 2004, 28 miliardi di euro nel 2005, 35,2 miliardi di euro nel 2006, 47,5 miliardi di euro nel 2008, 54,4 miliardi di euro nel 2009 e 61,5 miliardi di euro nel 2010) arrivando a fatturare oltre 79,8 miliardi di euro nel corso del 2011 a fronte dei 17 miliardi di euro fatturati in Spagna e dei 19,3 miliardi di euro della Francia nel 2009. Una progressione, quella italiana, che segnala una patologia sociale le cui conseguenze, associate alle altre forme della crisi – disoccupazione, caduta della coesione e sfiducia generalizzata – devono essere fronteggiate tempestivamente ed energicamente pena la perdita totale del controllo della situazione, con la moltiplicazione indotta di comportamenti devianti, associati al bisogno di denaro.
      Il forte disagio sociale ed economico che attraversa l'Italia contribuisce pesantemente ad aumentare il ricorso al
 

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«gioco», sempre più considerato come illusoria fonte di guadagno miracoloso e possibile recupero di risorse finanziarie, anche da parte di inoccupati e di coloro che perdono il lavoro, in tutta la fase che precede la bancarotta della persona.
      Non è un caso che il gioco sia considerato la terza impresa italiana e che alimenti circa 6.000 aziende di dimensioni dapprima piccole e via via crescenti.
      A partire dagli anni novanta in poi, l'aumento dell'offerta di giochi legali ha determinato un incremento esponenziale dei soldi spesi dai cittadini italiani nel settore dell'azzardo, al punto che in Italia si spendono circa 1.330 euro pro capite per tentare la fortuna, compresi i neonati e gli ultracentenari.
      Mentre nel 2003 la quota impropriamente considerata investita, più ragionevolmente definita come dissipata, era pari a 326 euro, nel 2006 è quasi raddoppiata, nel 2008 è risultata pari a 956 euro e nel 2011 è salita a 1.330 euro. Se si considera la parte della popolazione che per legge può giocare d'azzardo, pari a 47,7 milioni di maggiorenni, la spesa pro capite in Italia sale a 1.673 euro.
      I dati e le statistiche sono pertanto impietosi e parlano ormai di una «febbre del gioco» che colpisce i giovani, i precari (gioca l'82 per cento) e i cassaintegrati (86,7 per cento), vale a dire categorie vulnerabili e per tale motivo facilmente esposte ai rischi di dipendenza, insieme ai disoccupati e agli anziani soli.
      Dalla «Ricerca nazionale sul gioco d'azzardo 2011», curata dall'associazione «Centro sociale Papa Giovanni XXIII» e coordinata dal Coordinamento nazionale gruppi per giocatori d'azzardo (CONAGGA), è emerso che in Italia vi sono 1.720.000 giocatori a rischio e ben 708.225 giocatori adulti patologici, ai quali occorre aggiungere l'11 per cento dei giocatori patologici minorenni. Ciò significa che sono circa 800.000 le persone dipendenti da gioco d'azzardo all'interno di un'area di quasi 2 milioni di giocatori a rischio.
      La motivazione principale che spinge a giocare è quella di «vincere denaro» (52,3 per cento), grazie al quale si spera di superare le difficoltà per avere finalmente la chance di condurre una vita migliore. Il rischio, anzi la certezza, tuttavia, è di finire in un vortice senza uscita, nel quale il gioco diventa una vera e propria necessità, oltre ad apparire come l'unica possibilità a portata di mano per la risoluzione dei propri problemi. Quando finisce anche l'ultima risorsa disponibile, il ricorso all'usura appare l'unica via d'uscita praticabile, dando vita a pericoli sovente irreversibili, nell'assenza di controlli sociali e di idonee reazioni da parte dei poteri pubblici.
      Del pari, le mafie in questo settore giocano un ruolo da protagoniste.
      Tra tutti i dati fino a questo momento forniti, quello che più di ogni altro desta particolare preoccupazione è quello relativo al rapporto tra minori e gioco d'azzardo. La ridotta dimensione delle puntate, quindi l'effetto riduttivo della percezione del rischio, moltiplica gli eccessi. Si tratta di comportamenti ripetuti un numero molto considerevole di volte, con un intrinseco potenziale di assuefazione: un dato drammatico, se si tiene conto del fatto che il gioco d'azzardo è vietato ai minori. Ciò nonostante, secondo la Ricerca citata, ben il 75,2 per cento dei minorenni intervistati ha dichiarato di aver giocato negli ultimi dodici mesi, spinti per lo più da due motivazioni: «vincere denaro» e «giocare per passare il tempo». L'11 per cento dei giovani giocatori vive il rapporto con il gioco in termini patologici e più della metà dei ragazzi appare consapevole della pericolosità del gioco d'azzardo: il 35,9 per cento lo ritiene abbastanza pericoloso e il 21,8 per cento molto pericoloso. Eppure continuano a giocare, a conferma di quanto sia sottovalutata la pericolosità del gioco d'azzardo e di come sia facile scivolare nella dipendenza senza averne consapevolezza.
      Il quadro che emerge, pertanto, mostra con ogni evidenza il modo in cui tutte le fasce sociali sono indifferentemente colpite dalla ludopatia, ovvero dal gioco d'azzardo patologico. Nella maggior parte dei casi, a incoraggiare tali comportamenti, spesso distruttivi, v’è la pubblicità del
 

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gioco d'azzardo, declinata nelle sue varie forme, diffusa nei manifesti di ogni città italiana, nelle pagine dei giornali, nei siti internet e, soprattutto, negli spot televisivi. Una sorta di costante «bombardamento» che spinge ad ogni tipo di gioco, inducendo alla fuorviante convinzione che «basta poco» per vincere e per avere finalmente la possibilità di cambiare vita.
      Sulla base delle considerazioni svolte, la presente proposta di legge intende intervenire al fine di colmare alcuni vuoti normativi in materia, avendo come obiettivo principale la tutela dei soggetti più esposti ai rischi derivanti dalla ludopatia.
      La proposta di legge si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 reca la definizione di ludopatia.
      L'articolo 2 è diretto a inserire la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali.
      L'articolo 3 prevede l'incremento delle risorse per la cura dei soggetti affetti da ludopatia tramite la riduzione delle percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari autorizzati. Le somme così acquisite, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, andranno ad incrementare il Fondo nazionale sanitario e il Fondo per le politiche sociali, allo scopo di aumentare le risorse destinate alla cura della ludopatia.
      La certificazione della ludopatia, emessa dai presìdi regionali convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, garantisce la possibilità di accedere alla cura in ambulatori specifici, oltre alla previsione di tutti i diritti derivanti da tale inclusione nei LEA (articolo 4).
      L'articolo 5 dispone che il Ministro della salute presenti una relazione annuale alle Camere sulla materia.
      Con l'articolo 6 si prevedono nuove norme relative alla pubblicità del gioco. In particolare si stabilisce l'obbligo di indicare con chiarezza la dicitura «gioco d'azzardo» in qualunque pubblicità relativa a giochi, scommesse e lotterie. Sono previste, inoltre, specifiche campagne informative e di educazione sanitaria sui rischi della ludopatia a cura dell'AAMS del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 stabilisce, in particolare, il divieto di trasmissione dei messaggi pubblicitari riguardanti qualunque gioco, scommessa, lotteria all'interno delle fasce televisive protette, oltre che in qualunque programma destinato ai minori, e nei quindici minuti precedenti e successivi la trasmissione dei suddetti programmi.
      L'articolo 7 detta norme a tutela dei minori per rendere ancora più netto ed efficace il divieto di gioco per i minori stessi. Tra l'altro si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizzi e diffonda nelle scuole di ogni ordine e grado campagne di informazione destinate ai più giovani sui rischi del gioco d'azzardo.
      L'articolo 8, infine, reca una delega al Governo affinché sia introdotta un'aliquota fiscale minima applicabile a tutte le tipologie di giochi d'azzardo non inferiore al 20 per cento, mentre una quota, pari all'1 per cento, delle entrate erariali derivanti da tutte le tipologie di giochi d'azzardo è destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Per ludopatia o «gioco d'azzardo patologico» si intende un comportamento compulsivo nei confronti del gioco d'azzardo che assume la forma di una dipendenza patologica in grado di provocare problemi psico-patologici e un grave deterioramento della qualità della vita dell'individuo, tali da comprometterne lo stato di salute con particolare riguardo alla sfera psico-sociale, secondo le acquisizioni scientifiche che identificano gli stati di dipendenza individuale.

Art. 2.
(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da ludopatia).

      1. I disturbi e le complicanze riconducibili alla ludopatia sono inseriti nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, al fine di inserire i disturbi e le complicanze riconducibili alla ludopatia nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, procede alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario

 

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nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre iniziative idonee dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per i disturbi e le complicanze riconducibili alla ludopatia.
      4. La certificazione attestante la ludopatia, emessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, assicura:

          a) l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;

          b) l'immediato accesso alle strutture dei presìdi regionali, per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica, nonché il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia;

          c) l'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presìdi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

Art. 3.
(Incremento delle risorse per la cura dei soggetti affetti da ludopatia).

      1. Le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono ridotte dello 0,1 per cento. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del Ministero dell'economia e delle finanze emana le conseguenti norme di attuazione.
      2. Le somme acquisite ai sensi del comma 1 del presente articolo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinate a incrementare il

 

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Fondo nazionale sanitario e il Fondo per le politiche sociali allo scopo di aumentare le risorse finalizzate alla cura della ludopatia, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.
(Attività diagnostica e certificazione).

      1. Al fine di assicurare l'omogeneità nel territorio nazionale, le diagnosi di ludopatia sono effettuate dai presìdi regionali accreditati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sulla base di appositi protocolli diagnostici, redatti dal Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La certificazione attestante la ludopatia è emessa a seguito della diagnosi ed è valida in tutto il territorio nazionale, fino all'eventuale nuova certificazione che attesta il recupero del soggetto affetto dalla patologia. La certificazione è emessa dai presìdi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, i quali assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di riabilitazione e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consente che queste possono essere erogate in regime di non ricovero.

Art. 5.
(Relazione annuale).

      1. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale in materia di fattori di rischio, diffusione, diagnosi, trattamento e prevenzione della ludopatia.

Art. 6.
(Nuove norme in materia di pubblicità dei giochi).

      1. La propaganda pubblicitaria di qualunque gioco, scommessa e lotteria autorizzati

 

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dall'autorità pubblica, realizzata con qualsiasi mezzo, reca obbligatoriamente la dicitura «gioco d'azzardo» seguita dall'indicazione espressa delle avvertenze e dei rischi connessi alla ludopatia e alla dipendenza dal gioco. La dicitura «gioco d'azzardo» e le altre indicazioni sono apposte su tutti i prodotti dei giochi o destinati al gioco, ivi compresi i biglietti delle lotterie e dei «gratta e vinci».
      2. L'AAMS del Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla realizzazione di specifiche campagne di informazione e di educazione sanitaria sui rischi e sulle conseguenze della ludopatia, assicurando a tali campagne una diffusione superiore o almeno pari a quella della propaganda pubblicitaria dei giochi.
      3. Al fine di garantire una particolare tutela nei confronti dei minori, in quanto soggetti più esposti al rischio di messaggi fuorvianti, i messaggi televisivi pubblicitari di qualunque gioco, scommessa e lotteria autorizzati dall'autorità pubblica sono vietati nelle fasce protette e, al di fuori di esse, nei programmi televisivi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi.

Art. 7.
(Norme a tutela dei minori).

      1. Al fine di garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro nonché di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, l'AAMS del Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto al fine di rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, della tessera sanitaria regionale o del codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso

 

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ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco.
      2. Gli esercizi per i quali è accertata la violazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro sono assoggettati alla misura della chiusura per tre anni, nonché alla confisca delle apparecchiature che sono immediatamente distrutte, e i loro rappresentanti legali sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte il valore di acquisto delle apparecchiature confiscate, da versare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla realizzazione e alla diffusione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di apposite campagne di informazione, incontri a tema, studi e ricerche, allo scopo di informare sui rischi e le conseguenze connessi alla ludopatia, nonché sulle forme di prevenzione della medesima patologia.

Art. 8.
(Delega al Governo in materia di rideterminazione dell'aliquota minima dei tributi sui giochi d'azzardo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle aliquote relative ai tributi erariali sui giochi d'azzardo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'aliquota applicata non sia inferiore al 20 per cento;

          b) escludere dalla rideterminazione i tributi per i quali, alla data dell'adozione dei decreti legislativi, l'aliquota applicata è pari o superiore all'importo indicato nella lettera a).

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, una quota pari all'1 per cento

 

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delle entrate erariali derivanti da tutte le tipologie di giochi d'azzardo è destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti emana le disposizioni per dare attuazione a quanto stabilito dal comma 2.
      4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2012, rideterminando la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante una riduzione di pari importo. A tale fine le amministrazioni pubbliche adottano con urgenza e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
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