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PDL 5333

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5333



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SERENI, BARETTA, FLUVI, CASTAGNETTI, DAMIANO, DE BIASI, DE PASQUALE, FEDI, FONTANELLI, GARAVINI, GNECCHI, LARATTA, MARGIOTTA, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, PORTA, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TRAPPOLINO

Istituzione del Fondo patrimoniale degli italiani e introduzione di un contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni con contestuale retrocessione ai cittadini del patrimonio disponibile dello Stato

Presentata il 3 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, l'Italia si è impegnata a dimezzare nei prossimi venti anni il debito pubblico, portandolo dal 120 per cento al 60 per cento del prodotto interno lordo (PIL).
      Ridurre progressivamente il debito significa, innanzitutto, restituire risorse all'economia reale e creare le condizioni per la crescita dei redditi e dell'occupazione. Per questo motivo esso deve essere l'obiettivo prioritario dell'agenda di ogni Governo e il Parlamento è chiamato a ragionare su tutti i possibili strumenti da mettere in campo per realizzarlo.
      Analizzando una serie di dati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha ben evidenziato che le politiche di rigore perseguite negli ultimi anni hanno avuto pesanti effetti recessivi. Tra il 1994 e
 

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il 2007, a fronte di una riduzione del debito passato dal 122 per cento al 104 per cento del PIL, si sono accentuate molto le distanze con i principali Paesi europei «che sono cresciuti di più perché si sono indebitati di più».
      Gli esiti della crisi finanziaria del 2008, poi, vanificando tutti gli sforzi compiuti, hanno riportato il Paese indietro di venti anni: nel 2011, il rapporto tra debito e PIL dell'Italia è ritornato al 121 per cento. Nel 2010 la spesa per interessi delle pubbliche amministrazioni è stata di 73 miliardi di euro. In venti anni, dal 1991 al 2010, gli interessi sul debito pubblico sono costati all'Italia 1.676 miliardi di euro: una somma superiore al PIL.
      Nei prossimi venti anni, considerando che il debito pubblico italiano che eccede il rapporto tra debito e PIL del 60 per cento è pari a 922 miliardi di euro e se si ipotizza un interesse medio sui titoli di Stato italiani costante al livello del 2010, pari al 3,9 per cento, risulta un onere cumulato per interessi di 719 miliardi di euro in termini nominali. Si tratta di 36 miliardi di euro all'anno da pagare per il servizio del debito eccessivo.
      Alla luce di questi dati, è evidente che la scelta di affrontare il problema attraverso la sola leva delle politiche di bilancio potrebbe rivelarsi non solo inutile ma perfino dannosa ai fini della ripresa della domanda interna. Servono, quindi, altri strumenti che intercettino le risorse presenti nel territorio.
      L'Italia non è un Paese povero: nel 2010, la ricchezza netta delle famiglie è stata pari a 4,6 volte l'ammontare del debito pubblico e a 9,4 volte l'ammontare del debito pubblico eccessivo. Per questo motivo, invece di nuove tasse e di nuovi tagli, ai cittadini italiani dovrebbe essere proposto un patto per affrontare il problema della riduzione del debito attraverso la sottoscrizione obbligatoria di quote redditizie di patrimonio pubblico.
      In questo modo sia l'impegno finanziario sia lo sforzo fiscale complessivo necessari per abbattere il debito sarebbero di gran lunga inferiori e, soprattutto, meglio distribuiti nel tempo rispetto a quelli richiesti dalle tradizionali politiche di bilancio.
      Inoltre il risultato prodotto con questo meccanismo potrebbe portare, nel breve periodo, l'Italia sotto la quota psicologica del 100 per cento del rapporto tra debito e PIL che diventerebbe, nel lungo periodo, del 45 per cento, senza togliere risorse per la crescita e vincolando il patrimonio dello Stato ai risparmi dei cittadini.
      Secondo l'articolo 1 della presente proposta di legge, finalizzata appunto all'istituzione del Fondo patrimoniale degli italiani per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni, il complesso del patrimonio fruttifero delle pubbliche amministrazioni viene conferito obbligatoriamente e senza deroghe al Fondo.
      Il Fondo, disciplinato dall'articolo 2, è costituito nella forma di società per azioni, ha natura di istituzione finanziaria non bancaria, con lo scopo di valorizzare i cespiti mobiliari e immobiliari conferitigli, e ha una durata di cinquanta anni. Il patrimonio immobiliare conferito, destinato ad uso istituzionale, è gravato dal vincolo assoluto di inalienabilità. Le quote azionarie pubbliche sono trasferite a coloro che assolvono all'obbligazione tributaria. Il trasferimento è gratuito, esente da oneri ed effettuato alla pari, per un numero di azioni di valore corrispondente all'obbligazione tributaria assolta.
      L'articolo 3 disciplina la gestione amministrativa del Fondo, che è ripartita tra il consiglio di sorveglianza e il comitato di gestione. All'azionariato privato, una volta che gli sia stato trasferito almeno il 10 per cento delle azioni, spetta la designazione della maggioranza del consiglio di gestione. La designazione dei componenti del consiglio di gestione in rappresentanza dell'azionariato privato è effettuata con il sistema delle liste concorrenti e il voto limitato a un terzo al fine di garantire la più ampia articolazione degli interessi. Il comitato di sorveglianza è di nomina pubblica finché l'azionariato privato non superi il 50 per cento.
      La quotazione in borsa del Fondo è condizionata al previo trasferimento ai
 

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privati del 20 per cento delle azioni della società e si applicano le disposizioni vigenti in materia di trasparenza, di comunicazioni al mercato, di vigilanza e di revisione dei conti previste per i soggetti ammessi alla quotazione.
      L'articolo 4 prevede che i cespiti siano conferiti al Fondo ai valori che risultano nel conto del patrimonio dello Stato chiuso al 31 dicembre 2011. La rivalutazione non è soggetta a tassazione e le plusvalenze da alienazione non sono computabili nel conto economico ai fini della distribuzione degli utili che non sono soggetti a tassazione per cinquanta anni.
      L'articolo 5 determina i vincoli della gestione del Fondo, mentre l'articolo 6 disciplina il conferimento al Fondo, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, del rispettivo patrimonio disponibile.
      L'articolo 7 istituisce un contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni e individua i soggetti obbligati al pagamento.
      L'articolo 8 prevede che le somme rivenienti dal pagamento del contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni siano versate al fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico.
      L'articolo 9 stabilisce che l'ammontare, la durata e le modalità di pagamento del contributo obbligatorio sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Commissione parlamentare di controllo e di vigilanza sulla stabilizzazione finanziaria e sulla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni, istituita dall'articolo 10, sentita la Banca d'Italia. L'articolo 11 disciplina le sanzioni applicabili in caso di omesso pagamento del contributo obbligatorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
(Riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni).

      1. La presente proposta di legge ha come finalità la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni mediante l'istituzione del Fondo patrimoniale di cui al capo II e l'introduzione del contributo obbligatorio di cui al capo III e la contestuale retrocessione ai cittadini di corrispondenti quote del patrimonio disponibile dello Stato.

Capo II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL FONDO PATRIMONIALE DEGLI ITALIANI

Art. 2.
(Fondo patrimoniale degli italiani).

      1. È istituito il Fondo patrimoniale degli italiani, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo è costituito nella forma di società per azioni, ha natura di istituzione finanziaria non bancaria, con lo scopo di valorizzare i cespiti mobiliari e immobiliari conferitigli, e ha una durata di cinquanta anni.
      3. Il patrimonio disponibile dello Stato, ad esclusione delle partecipazioni di controllo azionario delle società quotate in mercati regolamentati è conferito all'attivo del Fondo. Il capitale del Fondo ha valore

 

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corrispondente alla somma del valore dei beni conferiti. Esso è rappresentato da azioni che sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.
      4. Il patrimonio immobiliare conferito al Fondo, destinato ad uso istituzionale, è gravato dal vincolo assoluto di inalienabilità.
      5. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le quote del Fondo ai contribuenti in proporzione all'importo del contributo obbligatorio di cui al capo III da essi versato. Il trasferimento è gratuito, è esente da oneri ed è effettuato alla pari, per un numero di azioni di valore corrispondente al contributo obbligatorio versato.

Art. 3.
(Organi amministrativi del Fondo. Quotazione sul mercato mobiliare).

      1. La gestione amministrativa del Fondo è ripartita tra il consiglio di sorveglianza e il comitato di gestione. All'azionariato privato, in caso di trasferimento a esso di almeno il 10 per cento delle azioni, spetta la designazione della maggioranza del consiglio di gestione. Al superamento del 50 per cento del capitale da parte dell'azionariato privato, la parte pubblica ha diritto, a designare nel consiglio di gestione un solo componente. La designazione dei componenti nel consiglio di gestione in rappresentanza dell'azionariato privato è effettuata con il sistema delle liste concorrenti e del voto limitato a un terzo al fine di garantire la più ampia rappresentazione degli interessi.
      2. Il comitato di sorveglianza è di nomina pubblica quando l'azionariato privato non supera il 50 per cento. In caso di superamento di tale percentuale, la parte pubblica nomina la maggioranza semplice del comitato, mantenendone la presidenza.
      3. La quotazione del Fondo in un mercato regolamentato è condizionata al previo trasferimento ai privati del 20 per cento delle azioni della società.

 

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      4. Fino alla quotazione le azioni detenute dai privati non sono cedibili. Le azioni detenute dallo Stato sono incedibili e sono utilizzate come garanzia del debito delle pubbliche amministrazioni.
      5. Per la gestione del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di trasparenza, di comunicazioni al mercato, di vigilanza e di revisione dei conti previste per i soggetti ammessi alla quotazione in mercati regolamentati.

Art. 4.
(Iscrizioni e variazioni contabili. Trattamento fiscale).

      1. I cespiti sono conferiti al Fondo ai valori che risultano nel conto del patrimonio dello Stato chiuso al 31 dicembre 2011.
      2. La rivalutazione dei cespiti, quale che ne sia la ragione e il tempo in cui è effettuata, non è soggetta a tassazione. Le plusvalenze da alienazione costituiscono patrimonio segregato del Fondo da reimpiegare e non sono computabili nel conto economico ai fini della distribuzione degli utili.
      3. Gli utili di esercizio del Fondo, distribuiti o non distribuiti, non sono soggetti a tassazione per i cinquanta anni di durata prevista del Fondo.
      4. Le plusvalenze derivanti dalla cessione della proprietà delle azioni del Fondo non sono soggette a tassazione.

Art. 5.
(Vincoli alla gestione del Fondo).

      1. I cespiti conferiti al Fondo non possono essere alienati nei primi dieci anni della gestione.
      2. Gli immobili del Fondo sono concessi in uso a terzi sulla base di locazione o di contratti di affitto a lungo termine, per un periodo comunque non superiore a cinquanta anni. Per i terreni, compresi quelli destinabili a iniziative di rinnovamento

 

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urbano, la durata massima del contratto è di novantanove anni. Le costruzioni, da chiunque e comunque realizzate, accedono alla proprietà del suolo.
      3. L'appello al mercato per la valorizzazione e per la cessione dei cespiti conferiti al Fondo avviene con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 6.
(Federalismo patrimoniale).

      1. I cespiti immobiliari del patrimonio disponibile delle regioni, delle province e dei comuni, al valore risultante dal conto del patrimonio chiuso al 31 dicembre 2011, possono essere conferiti al Fondo contestualmente alla devoluzione allo Stato di un corrispondente ammontare di debiti, purché siano stati contabilizzati ai fini della determinazione del debito delle pubbliche amministrazioni. La novazione del debitore deve essere previamente accettata dai creditori.
      2. Non è ammesso il conferimento condizionato, parziale ovvero pro quota dei cespiti, fatta eccezione per quelli rappresentati da azioni o da altri titoli quotati nei mercati regolamentati. Le garanzie prese sui cespiti e i rischi di soccombenza nelle liti in corso sono computati a riduzione del loro valore. I rapporti contrattuali derivati stipulati sui debiti di cui è proposta la devoluzione allo Stato sono liquidati contestualmente al conferimento dei cespiti al Fondo.
      3. L'accettazione da parte dello Stato della proposta di conferimento dei cespiti al Fondo, congiuntamente all'accollo da parte dello stesso Stato del debito corrispondente, comporta un corrispondente aumento del capitale sociale del Fondo con l'emissione di nuove azioni riservate allo Stato.
      4. Al Fondo è comunque riservata la decisione, conclusiva e arbitraria, in ordine alla convenienza della proposta di conferimento dei cespiti e alla loro valutazione.

 

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Capo III
ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 7.
(Contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni).

      1. È istituito un contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni. Sono obbligati al pagamento del contributo:

          a) i cittadini italiani, sulla base dei redditi prodotti a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad esclusione di quelli soggetti a imposta sostitutiva o a tassazione separata;

          b) i cittadini italiani, sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare, ad esclusione dei depositi di conto corrente e di risparmio e degli impieghi monetari, quale risultante alla data del 1o gennaio 2012;

          c) i cittadini italiani e le persone giuridiche sulla base della consistenza del patrimonio detenuto all'estero per la quale hanno ottenuto la regolarizzazione ai fini fiscali, indipendentemente dall'effettivo rimpatrio o dall'oggettiva non rimpatriabilità dei beni o delle attività oggetto di regolarizzazione. Gli intermediari finanziari che hanno proceduto alla regolarizzazione ai fini fiscali, mantenendo riservata l'identità del contribuente in favore del quale la regolarizzazione è stata richiesta, versano il contributo per conto del soggetto obbligato. Nel caso in cui il soggetto obbligato risulti irreperibile all'intermediario, ovvero dichiari a quest'ultimo di non essere disponibile al pagamento del contributo per il suo riservato tramite, la circostanza e la relativa identità sono comunicate all'amministrazione finanziaria unitamente alla consistenza dell'imponibile.

 

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Art. 8.
(Pagamento del contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni).

      1. Le somme rivenienti dal pagamento del contributo obbligatorio per la riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni sono versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico per essere reimpiegate secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396.
      2. In conseguenza del versamento di cui al comma 1, viene trasferito al contribuente un numero di azioni del Fondo pari al valore corrispondente. A tale fine viene aperto a nome del contribuente un conto titoli presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. La tenuta del conto è senza oneri per il titolare.
      3. In favore del complesso dei contribuenti che, in relazione alla pregressa regolarizzazione della loro posizione patrimoniale all'estero, operano il versamento di cui al comma 1 per il riservato tramite degli intermediari finanziari è aperto un unico conto per ciascun intermediario finanziario che procede al versamento.

Art. 9.
(Determinazione dell'ammontare, della durata e delle modalità di pagamento del contributo obbligatorio).

      1. L'ammontare, la durata e le modalità di pagamento del contributo finanziario obbligatorio sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare di controllo e di vigilanza sulla stabilizzazione finanziaria e sulla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 10, sentita la Banca d'Italia.

 

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Art. 10.
(Istituzione della Commissione parlamentare di controllo e di vigilanza sulla stabilizzazione finanziaria e sulla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni).

      1. È istituita la Commissione parlamentare di controllo e di vigilanza sulla stabilizzazione finanziaria e sulla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da cinque membri: il presidente, senatore o deputato a bienni alterni, e quattro membri, due senatori e due deputati eletti per l'intera durata della legislatura. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti della Camera di appartenenza. I membri sono eletti dalla Camera di appartenenza con il voto limitato a un solo candidato. La Commissione decide a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri.
      3. La Commissione redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette ai presidenti delle Camere.
      4. La Commissione è soppressa al termine del periodo indicato nell'articolo 2, comma 2.

Art. 11.
(Disciplina applicabile).

      1. Il contributo obbligatorio ha natura tributaria.
      2. In materia di accertamento, contenzioso e sanzioni si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Le sanzioni sono aumentate della metà.


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