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PDL 5417

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5417



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)

e con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004

Presentato il 7 agosto 2012


      

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Onorevoli Deputati! — Il protocollo di modifica del quale ci si accinge a illustrare i contenuti normativi costituisce uno strumento diretto a modificare la disciplina convenzionale vigente e a disciplinare in maniera più equilibrata e non discriminatoria i rapporti economico-fiscali tra l'Italia e il Belgio.
      Il protocollo ha per oggetto la modifica dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, del 29 aprile 1983, resa esecutiva dalla legge n. 148 del 1989, concernente le remunerazioni pagate, a fronte di servizi resi allo Stato, a una sua suddivisione o a un ente locale (cosiddette «funzioni pubbliche»).
      L'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della vigente convenzione attribuisce il diritto di imposizione su questa tipologia
 

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di redditi allo Stato che ha effettuato i pagamenti, mentre il paragrafo 1, lettera b), prevede alcune deroghe a questo principio qualora la persona fisica sia residente nell'altro Stato e ivi svolga la sua attività lavorativa.
      Il protocollo firmato l'11 ottobre 2004, allo scopo di semplificare l'attribuzione della potestà impositiva tra l'Italia e il Belgio per questa tipologia di redditi, modifica il paragrafo 1, lettera b), prevedendo che le remunerazioni in questione siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività al solo fine della prestazione del servizio.
      Al riguardo, si evidenziano gli effetti positivi che la nuova disciplina avrebbe per i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che prestano la propria attività presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti dell'Unione europea e della NATO.
      Infatti, il personale di cittadinanza italiana residente permanentemente in Belgio verrebbe tassato esclusivamente in Italia e non sarebbe in una posizione discriminata rispetto ai residenti belgi di cittadinanza belga.
      Inoltre, allo scopo di favorire tale personale, consentendogli di beneficiare del trattamento fiscale previsto dalle nuove norme anche per le annualità antecedenti alla data di firma del protocollo, per le quali l'imposta non si era ancora resa definitiva, è stata inclusa all'articolo 2, paragrafo 2, una clausola che prevede l'applicabilità delle disposizioni del protocollo, una volta che lo stesso sarà entrato in vigore, a partire dal 1o gennaio 1997.
      Sempre allo scopo di estendere i benefìci che il personale interessato trarrebbe dall'introduzione delle nuove disposizioni convenzionali, l'articolo 3 stabilisce la loro applicabilità a prescindere dai termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.
      L'articolo 4, infine, prevede che il protocollo resti in vigore fino a quando sarà in vigore la convenzione.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

        In relazione alla proposta di modifica dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della convenzione tra l'Italia e il Belgio del 29 aprile 1983 per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, di seguito denominata «convenzione», si evidenziano le osservazioni in merito ai riflessi che tale modifica potrebbe determinare sul gettito erariale.

1. Disciplina vigente.

        L'articolo 19 della convenzione regola la disciplina fiscale delle remunerazioni e delle pensioni pagate a una persona fisica da uno Stato contraente (o da una sua suddivisione politica) per i servizi resi al medesimo Stato, cosiddette «funzioni pubbliche».

        In particolare, la regola di tassazione delle remunerazioni diverse dalle pensioni, contenuta nella lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 19, attribuisce il diritto esclusivo di imposizione allo Stato che ha effettuato i relativi pagamenti (si confronti, in tale senso, il paragrafo 2 del Commentario dell'OCSE, di seguito denominato «Commentario», all'articolo 19).

        In deroga a tale principio generale, la successiva lettera b) del paragrafo 1 stabilisce che le remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato (cosiddetto «Stato beneficiario») qualora:

            a) i servizi siano prestati nell'altro Stato contraente;

            b) il beneficiario sia cittadino di tale Stato;

        oppure

            c) il beneficiario non abbia assunto la residenza di tale altro Stato al solo scopo di effettuare i servizi medesimi.

        In aggiunta il paragrafo 2 del protocollo finale della convenzione del 1983, tuttora vigente, prevede, nel caso che il precettore abbia la doppia nazionalità nei due Stati, la tassazione esclusiva nello Stato che effettua i pagamenti.

        Ebbene, la disposizione contenuta nella lettera b) del paragrafo 1 prevede una vera e propria eccezione alla regola generale individuata dalla precedente lettera a) trasferendo il diritto al prelievo tributario dallo Stato che paga i corrispettivi a quello nel quale la persona fisica svolge la propria attività, tranne che i beneficiari non abbiano assunto la residenza nello Stato beneficiario al solo fine di svolgervi servizio o non abbiano la doppia nazionalità.

 

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        Ciò in coerenza con il paragrafo 4 del Commentario il quale precisa che è concesso allo Stato beneficiario di tassare le remunerazioni versate a determinate categorie di personale delle missioni diplomatiche e consolari estere che siano residenti in via permanente e cittadini di tale Stato.

        Il paragrafo 6 del Commentario precisa, inoltre, che gli Stati contraenti possono prevedere l'inclusione nell'articolo 19 della convenzione delle remunerazioni pagate in connessione con servizi resi a particolari enti (quali, ad esempio, «State Railways, Post Office, State-owned theatres, eccetera).

        A tale riguardo, il protocollo aggiuntivo in vigore dal 29 luglio 1989 della convenzione, che modifica il protocollo finale della stessa convenzione, stabilisce che «Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti: (...)

            b) per quanto riguarda l'Italia:

                l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

                l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

                l'Ente nazionale italiano per il turismo;

                l'Istituto per il commercio estero;

                la Banca d'Italia».

        Infine, come segnalato dal Comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nel settembre 1994, l'articolo 19 della convenzione non dovrebbe applicarsi ai redditi conseguiti da soggetti che hanno prestato la loro attività in qualità di liberi professionisti, ma ai redditi corrisposti a lavoratori dipendenti.

        Peraltro, in base all'articolo 23, paragrafo 1, punto 1), della convenzione, il Belgio, pur riconoscendo l'esenzione ad alcune categorie di redditi conseguiti da soggetti residenti in tale Stato conformemente alle disposizioni contenute nella convenzione, ai fini del calcolo delle proprie imposte sull'eventuale residuo reddito del residente può applicare la medesima aliquota che avrebbe operato se i redditi in questione non fossero stati esentati. In pratica, il cittadino italiano residente in Belgio, in applicazione del principio di tassazione del reddito conseguito «world wide» vigente in Belgio, sconterebbe un'imposta in tale Stato commisurata anche ai proventi esenti ai sensi dell'articolo 19 della convenzione.

2. Possibili variazioni di gettito derivanti dalle modifiche all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della convenzione.

        La proposta di modifica novella la disposizione contenuta nella lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 della convenzione stabilendo la seguente disposizione in luogo della precedente:

            «(b) Tuttavia, tali redditi sono imponibili solo nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di tale Stato e ne possiede la nazionalità».

 

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        Si continua a prevedere una deroga alla regola di esclusiva imposizione dello Stato che effettua i pagamenti ma nell'ipotesi in cui la persona fisica che percepisce le richiamate remunerazioni sia un residente nell'altro Stato (cosiddetto «Stato beneficiario») e ne possieda la nazionalità, svincolando così l'attivazione della deroga dal luogo in cui sono resi i servizi.

        Con riferimento alla formulazione attualmente vigente si segnalano le seguenti diversità:

            le remunerazioni sono assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a propri cittadini, indipendentemente dal fatto che siano o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività lavorativa;

            sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza se versate a persone fisiche con la sola cittadinanza di tale Stato.

        Si configura quindi, in particolare, un cambiamento rispetto ai seguenti casi concreti:

            a) cittadini italiani residenti in Belgio, impiegati presso strutture pubbliche italiane (ivi compresi le imprese e gli enti equiparati elencati nel protocollo aggiuntivo in vigore dal 29 luglio 1989) vedrebbero applicate le imposte esclusivamente in Italia, mentre attualmente le loro remunerazioni sono imponibili in Belgio, solo qualora avessero trasferito la propria residenza in Belgio per fini diversi dalla prestazione del servizio;

            b) specularmente i cittadini belgi, impiegati in Italia presso strutture pubbliche belghe, compresi la Societe nationale des Chemins de fer belges, la Regie des Postes, la Regie des Telegraphes et des Telephones, le Commissariat generale du Tourisme, l’Office belge du Commerce exterieur e infine la Banque nationale de Belgique, avrebbero le loro retribuzioni tassate in Belgio in luogo, così come oggi avviene, dell'Italia, sempre che abbiano trasferito la residenza in Italia per fini non legati alla prestazione del servizio.

        Rispetto a tale ricostruzione un primo aspetto riguarda la possibile diminuzione di gettito derivante dalla (in ipotesi) sopravvenuta impossibilità dello Stato italiano di continuare a tassare in Italia i proventi, pagati da enti belgi, percepiti da cittadini belgi effettivamente residenti in Italia (per scopi diversi da quello di rendere il servizio), in relazione alle prestazioni svolte nel nostro territorio. A tale effetto andrebbe contrapposto il recupero per il nostro erario per la tassazione in Italia delle retribuzioni pagate da enti italiani a cittadini italiani per la loro attività prestata in Belgio qualora essi avessero trasferito la loro residenza per motivi diversi dalla prestazione del servizio.

        Ciò posto, occorre rilevare che la modifica dovrebbe interessare prevalentemente i cittadini italiani in servizio presso gli uffici diplomatico-consolari in Belgio o impiegati presso gli enti elencati nel protocollo aggiuntivo, i quali, presumibilmente, dovrebbero

 

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essere in numero superiore rispetto agli omologhi cittadini belgi impiegati in Italia.

        I casi applicativi concreti dovrebbero ulteriormente ridursi ove si consideri che in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, i redditi dei soggetti appartenenti alle «rappresentanze estere» sono esenti da imposizione diretta in Italia, in ogni caso, per ambasciatori e agenti diplomatici; a condizione di reciprocità, per consoli, agenti consolari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari che non sono cittadini italiani.

        In considerazione della presumibile esiguità delle ipotesi applicative interessate, la prospettata modifica della convenzione non dovrebbe quindi determinare un effetto complessivo significativo, da ritenere comunque, per le argomentazioni esposte, di segno netto positivo per l'erario italiano, seppur non apprezzabile, anche in ottemperanza al principio della prudenza, in mancanza di informazioni puntuali circa la platea dei soggetti interessati dalla modifica normativa, dei loro redditi e delle condizioni soggettive di residenza e di cittadinanza.

        Un'ulteriore disposizione suscettibile di generare effetti per l'erario italiano concerne l'articolo 2 del secondo protocollo di modifica, il cui paragrafo 2 stabilisce che «(...) le sue disposizioni saranno applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi a dei periodi imponibili a partire dal 1o gennaio 1997».

        La mancanza sia delle informazioni sui redditi del personale interessato nel periodo considerato sia delle concrete modalità attuative con conseguenti difficoltà operative, difficilmente superabili, non consente una valutazione degli effetti finanziari positivi o negativi recati dalla disposizione in esame, in ogni caso di non rilevante entità in considerazione del modesto numero dei soggetti interessati.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        La necessità di procedere alla negoziazione di un protocollo di modifica della vigente convenzione italo-belga per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma il 29 aprile 1983, deriva dall'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata e non discriminatoria i rapporti fiscali tra l'Italia e il Belgio e di tenere conto del cambiamento del contesto economico ed ordinamentale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La vigente convenzione italo-belga per evitare le doppie imposizioni venne firmata a Roma il 29 aprile 1983. Il protocollo prevede la modifica dell'articolo 19 («Funzioni pubbliche»), paragrafo 1, della convenzione.

        In particolare, il paragrafo 1, lettera b), del citato articolo è soppresso e sostituito da un nuovo paragrafo 1, lettera b).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del patto internazionale in questione - al pari di quelle contenute nelle altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia - modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

        Ciò comporta la necessità di un'autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

        Si fa presente inoltre che, allo scopo di estendere i benefìci che il personale di cittadinanza italiana trarrebbe dall'applicazione delle nuove disposizioni convenzionali anche alle annualità antecedenti alla data della firma del protocollo stesso, è stata inclusa, all'articolo 2, paragrafo 2, una clausola che prevede l'applicabilità delle disposizioni del protocollo, una volta che lo stesso sarà in vigore, a partire dal 1o gennaio 1997.

 

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        Allo stesso scopo, l'articolo 3 prevede l'applicabilità del protocollo a prescindere dai termini previsti dalla legge interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        L'intervento normativo in esame è compatibile con i princìpi costituzionali di cui all'articolo 23 della Costituzione, secondo cui la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato e di cui all'articolo 80 della Costituzione secondo cui la ratifica degli accordi internazionali avviene con legge parlamentare.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

        Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto il protocollo è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Il protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        In base ai princìpi di cui agli articoli 23 e 80 della Costituzione, nella materia oggetto dell'intervento normativo non vi è possibilità di ricorrere allo strumento della delegificazione. Per l'entrata in vigore del protocollo è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge che comportano modifiche alla convenzione.

 

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9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si è a conoscenza di giurisprudenza o di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali contro le doppie imposizioni – al fine di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali – ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel modello di convenzione concordato in sede di OCSE.

        A tale modello si ispira, in linea generale, il protocollo, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        In considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento si ritiene che lo stesso non presenti aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

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15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Nella stipula di accordi in materia di doppie imposizioni, gli Stati membri, inclusa l'Italia, si ispirano, per lo più, al modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative non si discostano, nella sostanza, da quelle contenute in talune precedenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia.

        Si ricorda, comunque, che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della vigente convenzione specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Per la predisposizione del protocollo è stata utilizzata la tecnica novellistica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il protocollo, per sua natura, comporta l'abrogazione di disposizioni presenti nella convenzione vigente tra i due Paesi nelle parti che vengono sostituite dal protocollo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sono presenti disposizioni aventi gli effetti descritti. Il protocollo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di

 

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ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni di vantaggio per il contribuente saranno applicabili alle imposte stabilite sui redditi relativi a dei periodi imponibili a partire dal 1o gennaio 1997.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        A norma dei princìpi costituzionali l'autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale non può avvenire tramite delega legislativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non sono previsti atti normativi successivi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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