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PDL 5381

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5381



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUCCHINO

Disposizioni concernenti la gratuità delle cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 23 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il decreto del Ministro della sanità 1o febbraio 1996, recante «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, stabilisce che «A decorrere dall'anno 1995, per le prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità, erogate – ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 – ai cittadini stranieri non assicurati al Servizio sanitario nazionale, devono essere corrisposte dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, in base alle disposizioni vigenti, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».
      Il decreto citato dispone, inoltre, che le tariffe si applicano per le cure ospedaliere urgenti erogate a cittadini italiani non residenti in Italia e non assicurati al Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le cure ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
      La normativa ha introdotto, quindi, una disparità di trattamento tra i cittadini
 

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italiani residenti all'estero titolari di pensioni italiane o con lo status di emigrato che usufruiscono, durante il temporaneo rientro e per un massimo di novanta giorni, delle cure ospedaliere urgenti gratuite, e tutti gli altri cittadini italiani che, invece devono pagare le tariffe in vigore per usufruire dello stesso trattamento.
      Si tratta, ovviamente, di una disposizione ingiusta che discrimina tra cittadini italiani aventi invece gli stessi diritti e doveri in virtù della Costituzione e che quindi deve essere revisionata.
      Con la presente proposta di legge si ristabilisce la parità di trattamento prevedendo che tutti i cittadini italiani residenti all'estero e i loro familiari, a prescindere da eventuali titolarità di pensioni italiane o dallo status di emigrato (condizione che fino ad ora è stata certificata arbitrariamente dalle rappresentanze consolari sulla base dell'articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, che definisce emigrato un cittadino italiano che espatria esclusivamente a scopo di lavoro manuale, definizione anacronistica e superata dai precetti della Costituzione e dalla giurisprudenza in materia – in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7009 del 25 agosto 1987, sezione lavoro), che rientrano temporaneamente in Italia per periodi comunque inferiori a novanta giorni, possono usufruire delle cure ospedaliere urgenti a titolo gratuito qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette cure.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani residenti all'estero e ai loro familiari non assicurati al Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che rientrano temporaneamente in Italia, le cure ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette cure.
      2. Per i cittadini italiani con attività di lavoro all'estero, individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, restano ferme le disposizioni dell'articolo 12, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 e delle direttive emanate in materia dal Ministero della sanità.
      3. Il Governo provvede ad adeguare il decreto del Ministro della sanità 1o febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, alle disposizioni della presente legge.


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