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PDL 4432-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4432-1937-3832-A



 

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RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 22 maggio 2012

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4432

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 giugno 2011 (v. stampato Senato n. 996)

d'iniziativa dei senatori

MALAN, BERSELLI, BEVILACQUA, BUTTI, CIARRAPICO, COSTA, DE ECCHER, DE GREGORIO, DE LILLO, DIVINA, FASANO, ALBERTO FILIPPI, GALLO, GAMBA, GIAI, GRAMAZIO, GRILLO, IZZO, MUSSO, NESSA, ORSI, RIZZOTTI, SANTINI, SARO, GIANCARLO SERAFINI, ZANETTA, POLI BORTONE, MARIAPIA GARAVAGLIA, FLERES

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 giugno 2011


NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 1937 e 3832 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1937, d'iniziativa dei deputati

ROSSO, ABELLI, ARACRI, ASCIERTO, BARANI, BARBA, BARBIERI, BECCALOSSI, BERNARDO, BERRETTA, BINDI, BINETTI, BOCCIARDO, BONCIANI, BOSI, BRIGANDÌ, BUCCHINO, BURTONE, CALABRIA, CALDORO, CARLUCCI, ENZO CARRA, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CATONE, CERONI, CESARO, CICCIOLI, CIRIELLI, COSENZA, COSTA, DE CORATO, DE LUCA, DELFINO, DELL'ELCE, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, D'INCECCO, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, ESPOSITO, FAENZI, FALLICA, GIANNI FARINA, RENATO FARINA, FORMICHELLA, ANTONINO FOTI, FRANZOSO, FRASSINETTI, FUCCI, GARAGNANI, GAROFALO, GAVA, GIBIINO, GIRLANDA, GIUDICE, GOISIS, GOTTARDO, HOLZMANN, LABOCCETTA, LAMORTE, LISI, LUPI, MALGIERI, GIULIO MARINI, MARSILIO, MAZZUCA, MESSINA, MIGLIORI, MIOTTO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, MOLES, LAURA MOLTENI, OSVALDO NAPOLI, NARO, NASTRI, NICOLUCCI, NIRENSTEIN, NOLA, OLIVERIO, PAGLIA, PALMIERI, PALUMBO, PANIZ, PAPA, ANTONIO PEPE, MARIO PEPE (PdL), PIANETTA, PICCHI, PICCOLO, PIFFARI, PISO, PIZZOLANTE, PORCU, PORTAS, RAISI, REPETTI, RIGONI, ROMANO, PAOLO RUSSO, SALTAMARTINI, SANTELLI, SARDELLI, SAVINO, SCALERA, SCANDROGLIO, SCAPAGNINI, SCELLI, SILIQUINI, STRADELLA, TADDEI, TORRISI, LIVIA TURCO, VELLA, VENTUCCI, VIGNALI, VITALI, ZACCHERA

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

Presentata il 21 novembre 2008

e

n. 3832, d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

Presentata il 3 novembre 2010

(Relatore: BARBIERI)
 

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Onorevoli Colleghi! — Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Il nuovo testo elaborato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, notevolmente semplificato rispetto al testo approvato dal Senato, prevede all'articolo 1, comma 1, che, fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa comunitaria, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. La Commissione ha previsto peraltro che il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213. Va precisato che la Commissione Cultura ha dato così seguito alle condizioni approvate nel parere favorevole della III Commissione (Affari esteri).
      Il comma 2 dell'articolo 1 prevede quindi che il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il successivo comma 3 prevede quindi che, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione: a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2; b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre 70 anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, la dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione; c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi; d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti
 

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che li hanno resi disponibili. In questo senso, la Commissione ha inteso dare seguito al parere della I Commissione (Affari costituzionali), rinviando al Governo il compito di definire le modalità di restituzione del bene senza che sia compressa la facoltà dei terzi di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Malgrado queste precisazioni e nonostante che la Commissione abbia modificato ulteriormente il testo in esame per assecondare il primo parere contrario della II Commissione (Giustizia), la medesima Commissione ha ribadito il parere negativo pure in una successiva richiesta di riesame. Va sottolineato d'altra parte che il provvedimento ha ricevuto il nulla osta della V Commissione (Bilancio), che non ha ritenuto di sollevare eccezione alcuna alla prosecuzione del relativo iter, non sussistendo elementi di rilievo finanziario e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo. Anche la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha quindi espresso parere favorevole, individuando alcune osservazioni che la Commissione Cultura ha inteso recepire con le modifiche del testo iniziale, introdotte in ossequio al parere della Commissione Affari esteri, già ricordato.
      Va ricordato infine che il comma 4 stabilisce che il decreto interministeriale di cui al comma 3 citato dell'articolo unico della presente proposta di legge acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.
      Si raccomanda quindi l'approvazione del provvedimento, che giunge all'esame dell'Assemblea dopo un lungo e articolato iter, frutto del lavoro condiviso fra tutte le forze politiche, nel corso del quale sono state svolte anche audizioni informali di rappresentanti del settore interessati alla sua applicazione.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4432, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico»;

            rilevato che:

                le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», la cui disciplina è riservata dalle lettere a) e l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

                il provvedimento è altresì riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente;

                considerato che l'articolo 72 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) reca una disciplina in materia di certificazione dell'ingresso nel territorio nazionale di beni culturali provenienti da Stati esteri, rispetto alla quale la disciplina dettata dal provvedimento in esame si configura come speciale sia per l'oggetto (beni culturali che entrano nel territorio nazionale temporaneamente per figurare in esposizioni o mostre) sia per la finalità (rilascio di garanzia di restituzione agli enti stranieri che prestano il bene);

                rilevato che la garanzia di restituzione del bene prevista dal provvedimento in esame è rilasciata, ai sensi del comma 4, lettera a), a condizione che, al momento dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, con il quale il Governo garantisce la restituzione del bene, non sia stato fatto ufficialmente valere un titolo di proprietà sul bene stesso;

                considerato che la potestà dei terzi di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di propri eventuali diritti sui beni oggetto della garanzia di restituzione è protetta dal primo comma dell'articolo 24 della Costituzione, ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;

                rilevato che l'autorità giudiziaria resta quindi competente ad adottare provvedimenti, anche cautelativi e temporanei, aventi ad oggetto i beni in questione anche dopo l'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo unico del provvedimento;

 

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            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            appare necessario prevedere che l'impegno del Governo alla restituzione del bene non possa comunque comprimere la facoltà dei terzi – costituzionalmente protetta dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione – di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti né, quindi, il potere dell'autorità giudiziaria di porre eventualmente in essere, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse all'accertamento di diritti, atti contrastanti con il predetto impegno, anche dopo che questo è stato assunto;
      e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre la disciplina oggetto del provvedimento direttamente all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), curando nel contempo il coordinamento con le disposizioni dettate dal codice in materia di ingresso di beni culturali nel territorio nazionale;

            b) valuti la Commissione di merito altresì l'opportunità di modificare il titolo della proposta di legge, che, a seguito delle modifiche apportate al testo iniziale, non sembrerebbe corrispondere più al contenuto del provvedimento.


PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo in oggetto,

            preso atto che la disciplina contenuta nella proposta di legge si riferisce alle sole ipotesi in cui non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali, anche bilaterali, ovvero la normativa comunitaria;

      rilevato che:

            l'obbligo di restituzione dei beni da parte dell'Italia di beni culturali importati temporaneamente per essere destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali costituisce comunque una deroga ai princìpi penali dell'ordinamento interno, in quanto la vincolatività di tale obbligo finirebbe per prevalere anche su un eventuale sequestro penale;

 

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            per i beni che si trovano sul territorio italiano, specialmente se si tratta di beni culturali, sembrerebbe, invece, più opportuno consentire – secondo i princìpi generali sostanziali e processuali del diritto penale, salvo che non sia previsto diversamente da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da normative sovranazionali – di agire sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal territorio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;

            non si ravvisano interessi costituzionali meritevoli di giustificare la deroga ai princìpi generali dell'ordinamento e, in particolare, ai princìpi generali del diritto penale e, quindi, allo stesso principio costituzionale di uguaglianza;

      esprime

PARERE CONTRARIO
(24 gennaio 2012)

        La II Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4432, approvata dal Senato, sulla temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante il periodo di permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, nei termini in cui è stato nuovamente modificato dalla VII Commissione permanente (cultura, scienza e istruzione);

            premesso che:

                si tratta di una proposta di legge approvata dal Senato che, prima di essere modificata dalla Commissione cultura della Camera, prevedeva, a particolari condizioni, l'insequestrabilità dei predetti beni, derogando ai princìpi del diritto penale interno;

                il testo in esame, risultato dall'approvazione di un emendamento del relatore in Commissione cultura, prevede l'insequestrabilità temporanea dei beni di rilevante interesse culturale nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano, concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia, con obbligo di restituzione dei medesimi da parte dell'Italia, una volta terminata l'esposizione;

                sono esclusi dall'applicabilità del provvedimento i beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali

 

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rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213;

                ai sensi del comma 1 dell'unico articolo che compone il testo, la nuova disciplina troverebbe applicazione solo nel caso in cui non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali vigenti per l'Italia, la normativa comunitaria vigente ovvero accordi internazionali di carattere bilaterale;

                si tratta, in sostanza, di una normativa marginale, considerato che nella quasi totalità dei casi lo Stato o l'ente straniero è assoggettato alla normativa internazionale ovvero a quella pattizia con l'Italia;

                fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, si prevede che, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito;

                qualora non sia rinvenuta incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, si prevede al comma 3 che il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia; i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione;

                il comma 4 prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquisti efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione;

                per quanto attiene al procedimento di rilascio della garanzia di restituzione, il comma 2 prevede che i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni debbano presentare apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

            preso atto che:

                in primo luogo, non si può non evidenziare come l'obbligo di restituzione finisca per costituire una deroga ai princìpi dell'ordinamento giuridico interno non diversamente dall'insequestrabilità, qualora,

 

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come sembra evidente, l'obbligo di restituzione debba prevalere anche sui diversi vincoli, tra i quali vi è il sequestro, che potrebbero essere messi durante il corso dell'esposizione al pubblico, sui beni;

                la nuova disciplina prevista dalla proposta di legge troverebbe applicazione solo per quei beni che non siano assoggettati a convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, alla normativa comunitaria vigente ovvero ad accordi internazionali di carattere bilaterale;

                l'esclusione dell'applicabilità del provvedimento dei beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, risulta marginale e comporterebbe un diverso trattamento che non trova un corrispettivo interesse meritevole di tutela;

                la limitazione della normativa ai soli casi di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso risolve solo formalmente il problema, già rilevato in sede di esame del testo che ha preceduto quello attuale, della deroga ai princìpi generali del diritto penale interno, posto che il giudice italiano nel procedimento civile può accertare incidenter tantum anche l'esistenza di un fatto di reato, quando si tratti di verificare se vi sia o meno il presupposto per l'azione di danno. Finirebbero, dunque, per soggiacere alla nuova disciplina dell'insequestrabilità anche beni culturali oggetto di reato, seppure solo in caso di esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato in sede civile;

                l'introduzione del dato della temporaneità dell'insequestrabilità, riferita al periodo di permanenza del bene in Italia, risulta pleonastico e che successivamente a tale periodo difetterebbe la competenza del giudice italiano rispetto ai beni in questione;

                per i beni culturali che si trovano sul territorio italiano parrebbe opportuno consentire – secondo i princìpi generali sostanziali e processuali del diritto civile e penale, salvo che non sia previsto diversamente da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da normative sopranazionali – l'azione sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal territorio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;

                l'ulteriore nuovo testo della Commissione cultura, così come quello approvato dal Senato, non consentirebbe tale tutela, salvo l'ipotesi in cui siano state presentate azioni di rivendicazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 3 del provvedimento;

                ritenuto che la deroga ai princìpi generali dell'ordinamento interno, sia processuale sia sostanziale, non trovi giustificazione in un

 

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ragionevole bilanciamento di interessi: l'esigenza di tutelare alcuni aspetti culturali internazionali soccombe, infatti, rispetto agli altri aspetti giuridici coinvolti, posti a garanzia di profili civili, penali e costituzionali superiori che non possono essere ragionevolmente, neppure marginalmente, restare inosservati;

            esprime

PARERE CONTRARIO
(9 maggio 2012)


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4432, approvata dal Senato, e abbinate, recante «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico»;

            richiamate in particolare la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 ottobre 1975, n. 873, nonché la Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, e depositata in Italia, nonché le vigenti norme di diritto comunitario;

            riconoscendo la necessità di regolare la materia preservando l'interesse alla promozione della cultura attraverso lo scambio di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale tra i Paesi, anche se non firmatari della citata Convenzione dell'UNIDROIT, contemperando opportunamente la tutela di tale interesse pubblico con quella del diritto di proprietà, garantito dalla Costituzione;

            nell'intento di promuovere, nelle relazioni bilaterali con Paesi interessati allo scambio di opere d'arte e conformemente alla Convenzione UNESCO, buone prassi che comportino il prestito di soli beni per i quali siano accertate la provenienza e la proprietà, prevenendo così l'insorgere di contenzioso tra gli Stati;

            sottolineata l'esigenza di assicurare che la normativa nazionale non pregiudichi l'attuazione della citata Convenzione e che, pertanto, la garanzia di restituzione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sia inefficace qualora in conflitto con le disposizioni di detta Convenzione;

 

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            premesso che, considerato che la tutela accordata dalla Convenzione UNIDROIT rende superfluo il ricorso allo strumento della garanzia di restituzione nelle relazioni tra Paesi firmatari, il rilascio della garanzia di restituzione non può che avvenire nei confronti di Paesi che non siano firmatari della Convenzione e a condizioni di reciprocità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: «straniera» con le seguenti: «di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213»;

            b) all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «dell'esposizione» con le seguenti: «della permanenza in Italia»;

            c) all'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213»;

            d) all'articolo 1, comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori che attesti che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 4432, approvato dal Senato, e abbinate, recante Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

        esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4432, Senatore Malan, approvata dal Senato, e abbinate, recante «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico»;

            rilevato che:

                come precisato dal comma 1 dell'articolo 1, la garanzia di restituzione prevista dal provvedimento è comunque subordinata al rispetto della normativa comunitaria vigente e quindi, in particolare, a quella di cui al regolamento (CE) n. 116/2009;

                in tal senso il provvedimento non appare presentare profili problematici per quanto concerne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea;

                ciò premesso, si potrebbe valutare, anche nell'ottica di favorire la circolazione dei beni culturali e, al tempo stesso, la loro protezione, finalità entrambe ricomprese nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 34, 35 e 36), l'opportunità di estendere la garanzia prevista dal provvedimento a tutto il periodo di permanenza delle opere in questione sul territorio nazionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: «durata dell'esposizione» con le seguenti: «permanenza delle opere sul territorio nazionale»;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al comma 4, lettera b), le parole: «nello Stato contraente da cui sono stati prestati» con le seguenti: «agli enti o istituzioni straniere che hanno concesso le opere in prestito temporaneo».

 

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TESTO
della proposta di legge n. 4432 approvata dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Art. 1.

Art. 1.

      1. Al fine di favorire l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso autorizzato con le modalità e le procedure di cui ai commi 2 e 3, lettera c), da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

      1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213.

      2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettera c), i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo       2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione

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modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:       3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:
            a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;
          a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;           b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;
          b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;           c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;
          c) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.           d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

      4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

      4. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.

      5. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.       Soppresso


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Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
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