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PDL 5180-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5180-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(TERZI DI SANT'AGATA)

e dal ministro della difesa
(DI PAOLA)

di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)

con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(MONTI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(PASSERA)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009

Presentato l'8 maggio 2012

(Relatore: STEFANI)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 27 giugno 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5180. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5180 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009»;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge n. 5180 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009»;

            preso atto che il citato Accordo agli articoli 3 e 4 individua i settori e le modalità della cooperazione nel settore della difesa, allo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei

 

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due Paesi, di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;

            rilevato che l'articolo 5 richiama la legislazione nazionale in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e che il Memorandum non può considerarsi quale «intesa intergovernativa» ai sensi della legge n. 185 del 1990, trattandosi di un accordo di natura generale ed astratta, a differenza delle intese intergovernative che invece devono avere un contenuto concreto e circoscritto,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5180 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha segnalato l'esigenza di mantenere la clausola di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, configurando gli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo in termini di valutazione di spesa;

            ritenuto necessario precisare che la clausola di salvaguardia prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;

            nel presupposto che la prima riunione della Commissione per la cooperazione nel settore della difesa, di cui all'articolo 2 del Memorandum, si svolgerà nel 2012 in Pakistan,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: Al relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti

 

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dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012,

        Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie inserire le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

        1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.008 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge       2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

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e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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