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PDL 5382

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5382



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAZZOLA, GNECCHI, POLI, MURO, MOTTOLA, FABBRI

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

Presentata il 24 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il tema della disciplina del rapporto di lavoro tra membri del Parlamento, di seguito «parlamentari», e i loro collaboratori è da tempo all'attenzione degli organi parlamentari. Da ultimo, l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha ravvisato l'esigenza di adottare, nella presente legislatura, un intervento legislativo volto a disciplinare in modo organico la figura di tali collaboratori, anche tenendo conto delle esperienze di altri Parlamenti europei. Con la presente proposta di legge si intende quindi dare seguito a tale indirizzo dell'Ufficio di presidenza.
      Attualmente le Camere non instaurano alcun rapporto giuridico diretto con i collaboratori dei parlamentari. Le uniche discipline interne che riguardano i collaboratori si riferiscono ai rimborsi spese di competenza dei parlamentari ovvero all'accesso degli stessi collaboratori alle sedi parlamentari. Ciò, peraltro, non significa che il rapporto tra parlamentari e loro collaboratori sia privo di regolamentazione, in quanto trova applicazione, sulla base degli accordi tra le parti, la generale normativa giuslavoristica. Si ricorda, in proposito, che il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1987, aveva già fornito le necessarie specificazioni relative all'inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari.
 

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      Nei principali Paesi europei, nonché presso il Parlamento europeo, invece, è previsto che la retribuzione dei collaboratori sia erogata direttamente dall'organo parlamentare, pur restando la titolarità del rapporto di lavoro in capo al singolo parlamentare.
      La presente proposta di legge è volta a regolamentare alcuni aspetti peculiari del rapporto di lavoro tra deputati e loro collaboratori, nonché a consentire il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte della Camera di appartenenza del singolo parlamentare, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro in capo a quest'ultimo.
      Non viene pertanto istituita una nuova tipologia di contratto di lavoro; si intendono invece introdurre nell'ordinamento alcune limitate norme di rango legislativo necessarie a garantire il corretto svolgimento del rapporto di collaborazione, evitando incertezze interpretative circa la titolarità del contratto e la giurisdizione competente nel caso in cui il collaboratore sia retribuito direttamente dall'organo parlamentare. Si ritiene, infatti, che le tipologie contrattuali vigenti siano ampiamente in grado di essere adattate alle complesse esigenze dell'attività parlamentare, che può richiedere l'ausilio di professionalità molto diverse tra loro.
      Venendo all'esame della proposta di legge, l'articolo 1 si limita a individuare l'oggetto dell'intervento legislativo.
      L'articolo 2 reca le disposizioni relative alla disciplina del rapporto di lavoro, prevedendo anzitutto l'applicazione, sulla base di accordi tra le parti, della normativa vigente in materia di lavoro subordinato, parasubordinato ovvero autonomo.
      In considerazione della particolare rilevanza che, nell'ambito della collaborazione parlamentare, assume il carattere fiduciario del rapporto, il cosiddetto «intuitu personae», viene prevista, in caso di rapporto di lavoro subordinato, la possibilità di recesso ad nutum ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile (oggi di fatto applicabile ai soli rapporti di lavoro domestico e ai dirigenti).
      La durata del contratto, qualora le parti non dispongano altrimenti, è commisurata alla durata della legislatura, mentre in caso di cessazione anticipata del mandato del parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura è prevista la risoluzione di diritto del contratto stesso.
      Il fatto che i rapporti di lavoro di cui alla presente proposta di legge non diano luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati comporta l'inapplicabilità della cosiddetta «giurisdizione domestica» (autodichia) e la devoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra deputati e loro collaboratori alla cognizione del giudice ordinario. Tale principio era già stato affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza a sezioni unite n. 5234 del 26 maggio 1998, aveva chiarito che è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare e il suo collaboratore. Si ritiene peraltro opportuno che tale principio sia codificato nel momento in cui le Camere si faranno carico di erogare direttamente la retribuzione.
      L'articolo 3 introduce, infatti, lo strumento legislativo necessario per poter addivenire al pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte della Camera di appartenenza nonché all'assolvimento, a cura della stessa, dei relativi oneri fiscali e previdenziali.
      La norma è peraltro rispettosa dei vigenti princìpi di autonomia e di indipendenza dei due rami del Parlamento, limitandosi a disciplinare gli ambiti di responsabilità e a fissare il principio della titolarità sostanziale del rapporto di lavoro in capo al parlamentare. Gli Uffici di presidenza delle due Camere avranno quindi anzitutto il potere di fissare, anche sulla base dei vincoli di bilancio interni, i limiti massimi retributivi a disposizione di ciascun deputato; potranno inoltre prevedere ulteriori discipline inerenti al rapporto, per esempio attraverso la previsione
 

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di contratti tipo, l'individuazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento eccetera.
      È infine possibile che i parlamentari si avvalgano, a proprie spese, di ulteriori collaboratori rispetto a quelli retribuiti direttamente dalla Camera di appartenenza, trovando applicazione, in tale caso, le disposizioni previste dall'articolo 2.
      Auspichiamo, in conclusione, un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge, affinché la nuova normativa possa trovare applicazione dall'inizio della prossima legislatura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Collaboratori dei membri del Parlamento).

      1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i membri del Parlamento possono avvalersi della collaborazione di personale esterno all'amministrazione della Camera di appartenenza, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).

      1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo. Ai contratti di lavoro subordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.
      2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura.
      3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

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      4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria.

Art. 3.
(Retribuzione dei collaboratori).

      1. Gli Uffici di presidenza delle Camere disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza del parlamentare nonché l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali. La responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, secondo le indicazioni del parlamentare e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici di presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti.
      2. I membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.


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