PDL 5300
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5300
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CAZZOLA
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte ad agevolare il consolidamento delle posizioni pensionistiche individuali e a prevedere, in via sperimentale, criteri di flessibilità per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché disposizioni per il finanziamento dell'applicazione delle deroghe in favore dei lavoratori salvaguardati ai sensi degli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
Presentata il 20 giugno 2012
Onorevoli Colleghi! — La recente riforma previdenziale, non facendosi adeguatamente carico della transizione alla maggiore età per accedere alla pensione e al sistema contributivo e correlandosi con la riforma degli ammortizzatori sociali, ha definito un percorso rigido per decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori anziani che dovranno affrontare, privi di reddito e di misure di protezione sociale, un periodo della loro vita in cui vedranno allontanarsi l'accesso alla pensione.
Lo stesso problema dei lavoratori «salvaguardati» ne è controprova ma, se risolto a sé, accentuerebbe soltanto le disparità di trattamento, già presenti nel mercato del lavoro, tra lavoratori in una qualche misura garantiti e lavoratori privi di tutele. Di qui l'esigenza di introdurre elementi di flessibilità, di carattere strutturale, nel regime di previdenza obbligatoria compatibili con le esigenze di sostenibilità finanziaria e validi non solo per coloro che sono usciti dal mercato del lavoro fruendo delle norme di tutela riconosciute dall'ordinamento e gestite dalle parti sociali, ma anche per coloro che hanno dovuto affrontare in solitudine questo
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difficile momento della loro vita. Pertanto, la presente proposta di legge, mediante lo strumento della delega al Governo, è rivolta, all'obiettivo di valorizzare, attraverso misure di facilitazione del ricorso agli istituti della prosecuzione volontaria, del riscatto e della totalizzazione, il risparmio previdenziale ai fini di una maggiore consistenza della posizione individuale nel regime obbligatorio e, di conseguenza, del relativo trattamento. Inoltre, la proposta di legge, preso atto dell'inadeguata considerazione dei problemi inerenti alla fase di transizione dell'andata a regime del sistema pensionistico a seguito dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e ritenendo necessaria una misura di carattere strutturale in grado di rendere più graduale e flessibile il percorso di innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti, individua tale misura nello sviluppo e nell'estensione anche ai lavoratori di sesso maschile dell'opzione riconosciuta alle lavoratrici di potersi avvalere in via sperimentale, fino a tutto il 2015, del pensionamento anticipato facendo valere un'età anagrafica di cinquantasette anni (a cui aggiungere la considerata «finestra mobile») e un'anzianità contributiva di trentacinque anni, purché la prestazione sia interamente definita sulla base del calcolo contributivo anche per il periodo antecedente il 1° gennaio 1996. Infine, la proposta di legge indica un percorso graduale e programmato per affrontare e per risolvere la questione dei lavoratori «salvaguardati» garantendo, anno per anno, la relativa copertura per gli aventi diritto nella legge di stabilità.
L'articolo 1 prevede una delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, recante disposizioni volte a facilitare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l'utilizzazione della totalizzazione e l'erogazione della pensione supplementare. In particolare, per il riscatto dei suddetti periodi pregressi è consentito l'impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 dicembre 2011, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addivengano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvederà con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio. Resta ferma la disciplina del riscatto del periodo di laurea regolato dalla legge n. 247 del 2007. L'articolo 2 contiene anch'esso una norma di delega, da esercitare sempre entro il termine di diciotto mesi, che, ampliando quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004, introduce un meccanismo di flessibilità in grado pure di contribuire alla soluzione dei problemi della transizione, consentendo una forma di pensionamento anticipato a cui si applica, comunque, il calcolo contributivo. L'articolo 3 determina le procedure per la predisposizione e l'emanazione dei decreti legislativi delegati, mentre l'articolo 4 dispone in materia di tutele per gli ex lavoratori «salvaguardati», a cui si applicano le regole previgenti per l'accesso al pensionamento.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di consolidamento delle posizioni pensionistiche individuali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a facilitare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l'utilizzazione della totalizzazione e l'erogazione della pensione supplementare, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) condizionare l'autorizzazione ai versamenti volontari nella gestione di appartenenza esclusivamente all'iscrizione del soggetto interessato in tale gestione, a prescindere dalla posizione assicurativa del soggetto nella medesima o in altre gestioni; l'autorizzazione è regolata da criteri di flessibilità che consentono al soggetto interessato la possibilità di scegliere l'importo da versare, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico, all'interno di una fascia compresa tra un minimo di retribuzione imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e un massimo risultante dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria versata e accreditata;
b) riconoscere la facoltà di riscatto, ai soli fini della misura del trattamento pensionistico, di periodi pregressi non coperti da assicurazione e da contribuzione obbligatoria o figurativa in qualunque gestione di appartenenza e a prescindere dalla sussistenza di un rapporto lavorativo o di un'altra forma contrattuale; per il riscatto dei suddetti periodi pregressi è consentito l'impiego di quote del trattamento
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di fine rapporto maturato alla data del 31 dicembre 2011, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addivengano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio. Resta ferma la disciplina del riscatto del periodo di laurea prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247;
c) prevedere che, ai fini della valorizzazione dell'istituto della totalizzazione, ogni ente previdenziale presso cui sono stati versati contributi sia tenuto pro quota alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo il proprio ordinamento e le proprie regole di calcolo e che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'alinea, i soggetti che non abbiano ancora conseguito la liquidazione della pensione possano chiederne la liquidazione in regime di totalizzazione;
d) allo scopo di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati, estendere il diritto alla pensione supplementare alle gestioni di carattere obbligatorio che ne sono prive, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento, prevedendo comunque che la pensione supplementare sia calcolata con il sistema contributivo in ciascuna delle scadenze previste.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di criteri di flessibilità per l'accesso al trattamento pensionistico).
1. Ai fini di introdurre, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2017, nel sistema pensionistico previsto dall'articolo 24 del
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decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, alcuni criteri di flessibilità e di concorrere alla risoluzione dei problemi posti nella fase di transizione, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere criteri di flessibilità per l'accesso al trattamento pensionistico, secondo i seguenti princìpi e criteri diretti:
a) consentire, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2014, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipato, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a cinquantotto anni per le lavoratrici dipendenti e a cinquantanove anni per le lavoratrici autonome;
b) riconoscere, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la facoltà di cui alla lettera a) anche ai lavoratori di sesso maschile, a fronte di un requisito anagrafico, comprensivo del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari a cinquantanove anni per i lavoratori dipendenti e a sessanta anni per i lavoratori autonomi;
c) elevare, dal 1° luglio 2015, i requisiti anagrafici di cui alle lettere a) e b) a sessanta anni per i lavoratori dipendenti e a sessantuno anni per i lavoratori autonomi di entrambi i sessi;
d) prevedere che, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che si avvalgono dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle lettere a), b) e c), il trattamento pensionistico spettante, anche con riferimento all'anzianità maturata prima del 1° gennaio 1996, sia liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
e) stabilire che, entro il 31 dicembre 2017, si proceda alla verifica dei risultati
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della sperimentazione di cui al presente comma, ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Art. 3.
(Procedura per l'adozione dei decreti legislativi e disposizioni correttive e integrative).
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti agli articoli 1, comma 1, alinea, e 2, comma 2, alinea, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
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legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
Art. 4.
(Mantenimento delle regole previgenti di accesso al trattamento pensionistico).
1. In sede di legge di stabilità, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, il Governo, attraverso la previsione di appositi trasferimenti dal bilancio dello Stato al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, provvede al finanziamento dell'applicazione delle deroghe in favore dei lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.