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PDL 5185

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5185



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MELONI, ANGELI, BACCINI, BECCALOSSI, BRUNETTA, CANNELLA, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CICU, COSTA, CROSETTO, DE CAMILLIS, TOMMASO FOTI, GALATI, GHIGLIA, LAMORTE, LEHNER, NASTRI, NOLA, PITTELLI, PORCU, RAMPELLI, RAZZI, SCALIA, SCILIPOTI, TORRISI, TORTOLI, VENTUCCI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie

Presentata il 9 maggio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Una legge elettorale deve servire a far sì che si abbiano una maggioranza parlamentare e un Governo. È questa, da sempre, la finalità che anima la cultura politica anglosassone; nonché quella di tutti quei Paesi in Europa (e sono la maggior parte) che hanno scelto di valorizzare il momento della governabilità senza con questo penalizzare il principio della rappresentanza. Con un approccio laico al problema, senza nessuna esasperazione ed esaltazione di una formula elettorale anziché di un'altra: l'importante è riuscire a creare le condizioni, attraverso il meccanismo elettorale, perché si formino una maggioranza e un Governo con il concorso decisivo del voto degli elettori. In Italia si è finito, invece, con il dare troppo peso alla legge elettorale, caricandola di aspettative ben superiori a ciò che veramente è in grado di garantire; specialmente, nell'intento di voler piegare
 

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le norme elettorali a strumento di mera sopravvivenza partitica. La legge elettorale non è al servizio dei partiti; ma piuttosto degli elettori. È uno degli strumenti normativi attraverso i quali il popolo esercita la sua sovranità ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione.
      Se è vero com’è vero che una legge elettorale deve servire a fare sì che si abbiano una maggioranza parlamentare e un Governo designati dagli elettori, allora la legge non dovrà essere necessariamente maggioritaria, semmai potrà essere anche del tipo proporzionale purché preveda un effetto maggioritario, cioè dia la certezza di avere una lista, ovvero una coalizione di liste, in grado di essere maggioranza in virtù del verdetto elettorale, con un Governo che gli elettori conoscono già prima delle elezioni. Insomma, quello che avviene ormai da quasi venti anni a livello comunale, provinciale e regionale, dove gli elettori scelgono direttamente il sindaco o il presidente e la sua maggioranza, che lo sostiene fiduciariamente (peraltro sotto l'usbergo del simul stabunt simul cadent). Se il governo a livello locale è scelto direttamente dagli elettori non si vede perché altrettanto non dovrebbe essere a livello nazionale, sia pure con il metodo dell'investitura piuttosto che dell'elezione diretta.
      La normativa elettorale vigente (da ultimo modificata dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, nota come «legge Calderoli») consente il corretto esercizio del metodo maggioritario, il rafforzarsi del bipolarismo e l'investitura del Governo da parte degli elettori? La risposta è si. Non si può negare, infatti, che la legge elettorale vigente esalti, meglio di altri meccanismi elettorali, il bipolarismo e il potere di scelta del Governo da parte dei cittadini, e che realizzi quell'obiettivo anglosassone di fare sì che si abbiano una maggioranza parlamentare e un Governo.
      Certo, è una normativa perfettibile: ed è quanto si propone di fare con la presente proposta di legge.
      Una critica che è stata avanzata nei confronti della normativa elettorale vigente è la previsione delle liste bloccate e quindi l'impossibilità, da parte degli elettori, di scegliere i propri rappresentanti. Sul punto, si propone di lasciare il voto in favore della lista o della coalizione di liste, salvo declinarlo in termini di scelta da parte dell'elettore, dando quindi la possibilità all'elettore di esprimere una preferenza in favore del candidato appartenente a una lista, in modo tale che nella distribuzione dei seggi il 70 per cento di essi possa essere assegnato ai candidati più votati dagli elettori; mentre il restante 30 per cento dei seggi sarebbe assegnato sulla base delle liste di candidati predeterminati. Si è ritenuto che questa fosse una buona sintesi fra l'ampia scelta preferenziale degli elettori e la ridotta selezione nella lista formata dai partiti che permette però, e sia pure al 30 per cento, di candidare personalità altamente rappresentative della società civile. Quello che conta è che vi sia comunque una concreta e significativa possibilità di partecipazione e di scelta da parte dell'elettore, che deve avvenire attraverso l'indicazione di una preferenza in favore del candidato, in un ponderato mix con l'indicazione di candidati predeterminati.
      Un altro limite della normativa vigente è la previsione del premio regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, nella convinzione, a nostro avviso errata, che la formulazione di cui all'articolo 57 della Costituzione «imponga» questa scelta. Si è ritenuto di correggere questa anomalia, che rischia di produrre maggioranze diversificate nei due rami del Parlamento, eliminando il premio regionale per l'elezione del Senato della Repubblica e introducendo, come alla Camera dei deputati, il premio nazionale, che è senz'altro compatibile con la Costituzione e in particolare con il citato articolo 57 nella parte in cui recita «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale», che si riferisce alla divisione dei collegi e non certo al risultato elettorale. Quindi «premio di maggioranza» nazionale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, con un correttivo che tiene conto delle «raccomandazioni» della Corte costituzionale. Il premio di maggioranza è
 

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funzionale a garantire una maggioranza parlamentare solida e stabile (anche se la sua tenuta dipende dalle dinamiche politiche), che è la finalità stessa dei sistemi parlamentari che si basano sulla fiducia tra maggioranza e Governo. D'altronde, anche il sistema maggioritario-uninominale si fonda, per così dire, su tanti premi di maggioranza quante sono le circoscrizioni elettorali: infatti, in ogni collegio vince chi ottiene più voti e gli altri non hanno diritto di rappresentanza. Il premio di maggioranza, poi, può essere visto come il rovescio della medaglia della clausola di sbarramento (come quella prevista in Germania e fissata al 5 per cento). Con quest'ultima, infatti, si favorisce una disincentivazione della rappresentanza plurima, con il premio, invece, si esalta la lista, o la coalizione di liste, più votata dagli elettori.
      Inoltre, un'altra significativa innovazione rispetto alla legge elettorale vigente è la previsione della possibilità, da parte dei partiti, di tenere elezioni primarie per consentire una maggiore partecipazione elettorale alla scelta dei candidati.
      Ci sono tanti sistemi elettorali nel mondo; anzi, ogni Paese ha il suo. È come se in materia elettorale ci fosse una sovranità assoluta esercitata attraverso l'individuazione di un proprio sistema elettorale che non copia e riproduce modelli altrui. Si pensi alla Francia del doppio turno, alla Gran Bretagna dell'uninominale, alla Germania della clausola di sbarramento, alla Spagna dei collegi provinciali ristretti. Anche l'Italia ha senz'altro diritto ad avere un suo sistema elettorale. L'importante è che sia un sistema elettorale finalizzato a favorire il formarsi di una maggioranza e di un Governo, scelto e legittimato attraverso il voto degli elettori. Comunque, una legge elettorale che salvi il bipolarismo, che si può ritenere una significativa conquista del sistema politico italiano (al pari delle altre democrazie europee). Tornare indietro vorrebbe dire creare le condizioni per un ritorno al sistema partitocratico.
      La presente proposta di legge si compone di 6 articoli.
      L'articolo 1, che riguarda l'elezione alla Camera dei deputati, introduce il voto di preferenza, per l'assegnazione del 70 per cento dei seggi, e il voto alla lista, predeterminata, per l'assegnazione del 30 per cento dei seggi, e stabilisce i criteri per garantire il corretto esercizio di questa nuova tecnica di voto.
      Tra questi, la possibilità di esprimere una sola preferenza, il divieto di inclusione nelle liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione e di candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Vi è poi la previsione dell'assegnazione del premio di maggioranza, che rimane fissato a 340 seggi, ma che non può essere concesso in favore di quella lista, o coalizione di liste, che, sebbene abbia ottenuto più voti rispetto alle liste concorrenti, non sia stata in grado di ottenere un minimo di 120 seggi.
      Con l'articolo 2 si individuano le modalità per l'espressione del voto di preferenza per i candidati alla Camera dei deputati.
      All'articolo 3 si modificano alcune norme riguardanti l'elezione del Senato della Repubblica, introducendo il voto di preferenza per l'attribuzione del 70 per cento dei seggi, mentre il restante 30 per cento dei seggi è assegnato in favore delle liste con candidati predeterminati. Si prevede che l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti sia effettuata in ragione proporzionale con eventuale attribuzione di un premio di maggioranza con ripartizione nelle singole circoscrizioni regionali. Si prevede che presso la Corte di Cassazione venga istituito l'ufficio centrale nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica.
      Altre norme disciplinano in dettaglio il corretto svolgimento del voto tra cui la necessità che ogni lista depositi due elenchi di candidati: uno composto dai candidati eleggibili con espressione del voto di preferenza e l'altro da un numero di candidati non superiore al 30 per cento del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. L'elettore può esprimere una preferenza in favore di un candidato della lista da lui votata. Si prevede che l'ufficio
 

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elettorale regionale svolga i seguenti compiti: determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista pari alla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; individua le liste che hanno raggiunto sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi; comunica all'ufficio centrale nazionale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e le liste che hanno ottenuto il 5 per cento dei voti validi.
      L'articolo disciplina inoltre l'attribuzione dei seggi e il calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale e dei quozienti di attribuzione dei seggi. L'ufficio elettorale nazionale verifica se la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di seggi ne abbia ottenuti almeno 170. In caso contrario (ma sempre che abbia ottenuto almeno 85 seggi), l'ufficio centrale le assegna il numero necessario per raggiungere tale consistenza. A seguito della comunicazione del risultato dall'ufficio centrale al presidente dell'ufficio regionale quest'ultimo proclama gli eletti nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto.
      L'articolo 4 disciplina le modalità per l'espressione del voto di preferenza per i candidati al Senato della Repubblica.
      Gli articoli 5 e 6, infine, disciplinano la possibilità per i partiti di svolgere le elezioni primarie per la scelta, da parte dei cittadini, dei candidati alle elezioni rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
      «1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale e attribuito a liste di candidati concorrenti scelti dagli elettori per una quota non inferiore al 70 per cento dei seggi da attribuire, e a liste di candidati predeterminati, per i restanti seggi».

      2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
      2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato del primo elenco, di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis, facente parte delle lista votata, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto».

      3. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica

 

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n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deposita due elenchi di candidati. Il primo elenco è composto dai candidati eleggibili con espressione del voto di preferenza ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco, presentato secondo un ordine determinato, è formato da un numero di candidati non superiore al 30 per cento del numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero dei candidati di ciascuna lista, determinato sommando i candidati del primo e quelli del secondo elenco, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione».

      4. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

      2. Le circostanze di cui al comma 1 comportano la nullità dell'elezione».

      5. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante su un'unica colonna; i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea

 

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verticale, in un unico quadrante; accanto a ogni contrassegno vi è lo spazio dove l'elettore può esprimere una preferenza in favore di un candidato della lista. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Accanto a ogni contrassegno di lista è tracciata una linea orizzontale per l'eventuale espressione del voto di preferenza».

      6. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere una preferenza in favore di un candidato della lista da lui votata».
      7. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
      «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e l'eventuale preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza.
      2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e gli eventuali voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le

 

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schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
      3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
      4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
      5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
      6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

      8. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza».
      9. All'articolo 77, comma 1, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Stila quindi una graduatoria per ogni lista, redatta secondo un ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, risulta in posizione preminente il candidato più giovane».
      10. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto del presidente della Repubblica

 

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n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, e comunque non meno di 120 seggi, a essa è ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza».

      11. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

              a) i candidati con la maggior cifra individuale risultanti dalla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), per un numero di seggi pari al 70 per cento di quelli spettanti alla lista, arrotondando all'unità superiore il numero dei seggi assegnati nel caso in cui tale percentuale determini un numero non intero;

              b) i candidati del secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, secondo l'ordine di presentazione, per i restanti seggi da assegnare»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati dei primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e residuino ancora seggi da assegnare nella medesima circoscrizione all'elenco deficitario, tali

 

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seggi sono assegnati al secondo elenco, qualora lo stesso abbia ulteriori candidati rispetto a quelli già eletti. Qualora invece la mancanza di candidati faccia riferimento al secondo elenco, alle medesime condizioni del periodo precedente, i seggi vengono assegnati al primo elenco».

      12. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

              a) al candidato che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio sia riconducibile al primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3;

              b) al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo del secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, nel caso in cui la vacanza del seggio sia ad esso riconducibile»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 1-bis, 2, 3 e 4».

Art. 2.
(Disciplina del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
      «Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga

 

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tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato del secondo elenco, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente a una delle lista votate; in ogni altro caso, il voto è nullo».

      2. La tabella A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale,

 

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con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato del primo elenco, di cui al comma 4 dell'articolo 9, della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno, per l'attribuzione di una quota non inferiore al 70 per cento dei seggi complessivi in favore della lista. I restanti seggi in favore della lista sono attribuiti a elenchi di candidati predeterminati».

      2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal primo presidente».

      3. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, deposita due elenchi di candidati. Il primo elenco è composto dai candidati eleggibili con espressione del voto di preferenza ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco, presentato secondo un ordine determinato, è formato da un numero di candidati non superiore al 30 per cento del numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero dei candidati di ciascuna lista, determinato sommando i candidati del

 

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primo e quelli del secondo elenco, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione».

      4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1), della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste e lo spazio necessario per consentire all'elettore di apporre una preferenza, i quali devono essere riprodotti sulle medesime schede con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto a ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'eventuale espressione del voto di preferenza. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

      5. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un

 

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solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e l'elettore può esprimere una preferenza in favore di un candidato della lista da lui votata».

      6. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, e stila quindi una graduatoria per ogni lista secondo un ordine decrescente di preferenze; a parità di cifra individuale, risulta in posizione preminente il candidato più giovane;

          b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

          c) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e le liste di cui alla lettera b)».

      7. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede a una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.

 

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Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale delle liste ammesse, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente ottenuto rappresenta il numero di seggi da attribuire alle liste ammesse. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. L'ufficio elettorale regionale comunica infine il risultato della prima attribuzione provvisoria dei seggi all'ufficio centrale nazionale.
      2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'ufficio centrale nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o la lista non collegata, che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni, inclusi i seggi eventualmente conseguiti nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, abbia conseguito almeno 170 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente all'attribuzione definitiva dei seggi.
      3. Qualora la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 2 non abbia già conseguito almeno 170 seggi, e, comunque, non meno di 85 seggi, ad essa l'ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. Nel caso in cui il maggior numero di seggi sia stato conseguito da più di una coalizione di liste o lista non collegata, l'ufficio assegna gli ulteriori seggi alla coalizione di liste o lista non collegata con la maggiore cifra elettorale complessiva, ottenuta sommando le cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b). Successivamente, l'ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero 170 e il numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o lista non collegata, individuata ai sensi del comma
 

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2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'ufficio ridetermina figurativamente, per ogni circoscrizione, la cifra elettorale circoscrizionale della lista o delle liste collegate appartenenti alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di seggi, moltiplicando tale cifra per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il quoziente elettorale circoscrizionale già stabilito ai sensi del comma 1, ottenendo così, in ogni circoscrizione, il nuovo quoziente di attribuzione. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 170 seggi, le attribuzioni in eccedenza sono detratte nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 170 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le più alte parti decimali del nuovo quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. A seguito dell'attribuzione di tali ulteriori seggi, in ogni circoscrizione il numero dei seggi aggiuntivo viene decurtato dal numero dei seggi provvisoriamente assegnato alle altre liste ammesse al riparto, detraendolo dalle liste con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione utilizzate».

      8. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 17.1. – 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all'articolo 17, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

          a) i candidati con la maggior cifra individuale risultanti dalla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), per un numero di seggi pari al

 

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70 per cento di quelli spettanti alla lista, arrotondando all'unità superiore il numero dei seggi assegnati nel caso in cui tale percentuale determini un numero non intero;

          b) i candidati del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, secondo l'ordine di presentazione, per i restanti seggi da assegnare.

      2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati del primo elenco, di cui all'articolo 9, comma 4, e residuino ancora seggi da assegnare nella medesima circoscrizione all'elenco deficitario, tali seggi sono assegnati al secondo elenco, qualora lo stesso abbia ulteriori candidati rispetto a quelli già eletti. Qualora invece la mancanza di candidati faccia riferimento al secondo elenco, alle medesime condizioni del periodo precedente, i seggi vengono assegnati al primo elenco.
      3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista, facente parte della medesima coalizione, che abbia il maggiore resto non utilizzato, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora la lista deficitaria non faccia parte di una coalizione di liste, l'ufficio assegna i seggi alle altre liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), con lo stesso criterio di cui al primo periodo del presente comma».

      9. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

          a) al candidato che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio sia riconducibile al primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;

 

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          b) al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, nel caso in cui la vacanza del seggio sia ad esso riconducibile.

      2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17.1, comma 3».

Art. 4.
(Disciplina del voto di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato del secondo elenco, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene; in ogni altro caso il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto

 

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se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso il voto è nullo».

      2. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.
(Elezioni primarie per la Camera dei deputati).

      1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
      «Art. 14-ter. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni.
      2. I partiti o gruppi politici organizzati che, in sede di deposito del contrassegno, forniscono la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1, possono richiedere l'inserimento nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, della dicitura “Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie”».

Art. 6.
(Elezioni primarie per il Senato della Repubblica).

      1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 8-bis.1. Per la designazione dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati possono promuovere elezioni

 

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primarie a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo dello stesso. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni.
      2. I partiti o gruppi politici organizzati che, in sede di deposito del contrassegno, forniscono la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1, possono richiedere l'inserimento nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, della dicitura “Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie”».

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