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PDL 5365

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5365



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MELANDRI, CASTAGNETTI, DE BIASI

Istituzione di una procedura straordinaria per l'alienazione di opere d'arte contemporanea di proprietà di enti pubblici e acquistate con fondi pubblici

Presentata il 17 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La grande offerta che il nostro Paese sa proporre in termini artistici e museali non si conclude con l'arte moderna. Negli ultimi anni sono sorte numerose collezioni dedicate all'arte contemporanea, che offrono al pubblico la possibilità di godere di opere d'arte di artisti, italiani e stranieri, emergenti o già affermati. La crisi economica e i rigorosi vincoli di bilancio che imbrigliano i musei e le fondazioni hanno accresciuto le difficoltà che molte di queste realtà incontrano per vivere all'altezza del proprio ruolo e delle proprie potenzialità. Costrette dall'entità delle spese correnti o dall'esiguità dei capitali di cui possono disporre, spesso non riescono a incrementare le proprie collezioni che rischiano di diventare asfittiche rispetto a un mercato che è sempre più dinamico e che rischia di spostarsi verso altri poli geografici.
      Diventa fondamentale, dunque, consentire a questi soggetti di poter far affidamento anche sulla possibilità di utilizzo dei propri patrimoni artistici.
      Ben consapevole della «pericolosità» che c’è nell'intervenire sulle norme che disciplinano la compravendita e la fruizione delle opere d'arte, la presente proposta di legge mira a modificare le disposizioni e i vincoli che impediscono la vendita di opere d'arte contemporanea, che non hanno più di cinquant'anni, acquistate con fondi pubblici, per consentire alle diverso realtà museali di poter acquisire nuovi fondi da destinare all'incremento e allo sviluppo delle proprie collezioni e della propria offerta culturale.
 

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      Siamo convinti che una simile possibilità contribuirebbe a ridare dinamismo alle realtà museali di arte contemporanea, rendendole poli d'attrazione per nuovi sponsor, per nuovi donatori e per l'ambizione dei curatori e dei direttori capaci di gestirle in modo adeguato e vitale.
      Ben s'intende che una simile possibilità deve restare eccezionale e non può essere considerata come la misura standard per gestire i bilanci correnti di tali enti.
      Per questo motivo alla possibilità di vendere opere d'arte acquistate con fondi pubblici deve essere accostata una serie molto rigorosa di vincoli, sia per la selezione dell'opera, sia per il suo destino, ma, soprattutto, per l'impiego dei fondi derivanti da tale negozio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli enti pubblici che possiedono opere d'arte acquistate con fondi pubblici possono alienarle secondo la procedura disciplinata dalla presente legge.
      2. La procedura di alienazione di cui alla presente legge è da considerare straordinaria e può essere attivata solo in caso di gravi difficoltà economiche dell'ente pubblico, tali da non consentire lo sviluppo della programmazione culturale e scientifica del medesimo.

Art. 2.

      1. Possono essere alienate solo opere d'arte che non hanno più di cinquanta anni e solo nel caso in cui l'ente pubblico alienante sia proprietario di almeno un'altra opera dello stesso autore.
      2. Nella scelta dell'opera appartenente al medesimo autore da alienare deve essere sempre preferita quella di valore inferiore.

Art. 3.

      1. L'opera d'arte può essere alienata soltanto ad altre istituzioni pubbliche o private che per statuto e per prassi consolidata offrono adeguate garanzie di reale fruizione del bene da parte del pubblico.

Art. 4.

      1. Può essere allineata a soggetti pubblici e privati la nuda proprietà dell'opera d'arte specificando che l'ente pubblico alienante ne mantiene il possesso e l'uso, ad eccezione dei casi in cui il soggetto alienante può rivendicarne anche l'uso per

 

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motivi specifici, in tempi limitati e circoscritti che non possono, comunque, eccedere i trenta giorni ogni anno. In tali casi il soggetto acquirente è tenuto a tutti gli obblighi di custodia resi necessari dal valore dell'opera.

Art. 5.

      1. I proventi derivanti dalla vendita dell'opera d'arte sono destinati per almeno tre quarti alle voci di bilancio previste per sviluppare l'offerta culturale dell'ente pubblico alienante attraverso l'acquisto di altre opere da destituire alla collezione del medesimo ente e la programmazione di mostre temporanee o di eventi di particolare rilevanza artistica. I fondi derivanti dalla vendita posso essere impiegati, in una misura massima non eccedente un quarto del totale, per coprire eventuali passività contratte dall'ente pubblico alienante.

Art. 6.

      1. La procedura straordinaria di cui alla presente legge è disposta, con atto motivato, dall'organo di governo dell'ente pubblico alienante previo parere dell'organo di indirizzo scientifico del medesimo ente e previa comunicazione al Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Nell'atto motivato di cui al comma 1 del presente articolo l'organo di governo specifica chi è il soggetto acquirente e quali siano le opere d'arte che intende acquistare e le attività di programmazione che intende porre in essere con i proventi della vendita ai sensi dell'articolo 5.


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