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PDL 5351

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5351



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSENZA

Princìpi fondamentali in materia di governo del territorio e del mare

Presentata il 12 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — Il tema del governo del territorio e del mare è fondamentale per l'Italia, caratterizzata da uno straordinario patrimonio ambientale, paesaggistico, ambientale e culturale. Tale patrimonio costituisce la più grande potenzialità del nostro Paese anche in termini di sostegno a una delle industrie principali, soprattutto per il Mezzogiorno, cioè il turismo. Coniugare lo sviluppo e la modernità con la difesa delle risorse scarse e non rinnovabili quali il suolo, l'aria, l'acqua e i beni culturali rappresenta un dovere, un'opportunità e in ogni caso una precondizione essenziale per il nostro sviluppo e per il benessere delle future generazioni.
      Per fare ciò è necessario avere strumenti chiari e sinergici che facilitino il lavoro dei titolari delle diverse competenze. Pertanto è importante creare le condizioni per attualizzare una disciplina che veda coinvolte tutte le istituzioni della Repubblica. La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha creato un sistema complesso di competenze in capo allo Stato e alle regioni in materia di ambiente, sviluppo, territorio e mare. Ciò ha creato conflitti tra le istituzioni interessate e consequenziali condizioni di disagio che non contribuiscono alla qualità della vita dei cittadini. Di qui la necessità di una legge quadro che definisca i princìpi generali del governo del territorio e del mare e le relative funzioni, anche sinergiche, dei corrispondenti soggetti istituzionali.
      Un Paese civile deve avere come priorità quella di garantire ai cittadini una vita
 

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sana e di qualità, così come un territorio tutelato e ben conservato, un ambiente e un mare salubri e non danneggiati o addirittura compromessi dall'inquinamento e da fenomeni di dissesto causati dall'eccessivo sfruttamento o dall'abbandono e dall'incuria. Ciò può avvenire nel momento in cui vi sono norme di indirizzo chiare e strumenti di monitoraggio puntuali, così da creare un efficace sistema di coordinamento tra lo Stato e gli enti locali: si tratta di affermare e sviluppare il principio della sussidiarietà che vede il primo intervenire, in determinate materie di competenza primaria a carattere locale, nel caso in cui i secondi non siano in grado di garantire nel proprio territorio i livelli minimi di prestazioni previsti dal titolo V della parte seconda della Costituzione.
      È quindi essenziale adottare il principio della prevenzione e della precauzione per limitare il consumo del suolo e preservare le risorse non rinnovabili. Scopo della presente proposta di legge è conseguire i predetti obiettivi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Governo del territorio e del mare).

      1. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina i princìpi fondamentali in materia di governo del territorio e del mare.
      2. Il governo del territorio e del mare consiste nell'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del territorio e del mare, la disciplina dell'utilizzo sostenibile delle loro risorse e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo e di crescita conservativa.
      3. La potestà legislativa in materia di governo del territorio e del mare spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali e ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull'ordinamento civile e penale, sulla difesa, sulle Forze armate, sull'ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema marino, della tutela della salute umana e delle attività turistiche legate alle risorse del territorio e del mare.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «pianificazione territoriale»: la pianificazione di area vasta, che ne definisce l'assetto per quanto riguarda le componenti territoriali fondamentali;

 

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          b) «pianificazione urbanistica»: la pianificazione funzionale e morfologica del territorio che disciplina le modalità d'uso e di trasformazione e che comprende il piano strutturale, il piano operativo e la regolamentazione urbanistica ed edilizia;

          c) «piano di protezione del mare»: l'insieme coordinato degli interventi per la salvaguardia, a livello ambientale e turistico, del mare nel contesto di priorità specifiche finalizzate a dare piena e concreta attuazione alle convenzioni internazionali sulla protezione del mare e a garantire la tutela dei corpi idrici, il funzionamento, la sicurezza e la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue;

          d) «piano di riqualificazione costiera»: l'insieme coordinato di interventi finalizzati alla protezione, alla bonifica e alla riconversione delle aree industriali dismesse ricadenti nelle aree costiere.

Art. 3.
(Funzioni dello Stato e principio di sussidiarietà).

      1. Le funzioni dello Stato sono esercitate attraverso politiche generali e di settore concernenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'assetto del territorio, la promozione dello sviluppo economico-sociale e il rinnovo urbano.
      2. I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ispirano la ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti pubblici e i rapporti tra questi e i cittadini, secondo i criteri della responsabilità e della tutela dell'affidamento, fatti salvi i poteri sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti.
      3. Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, effettua interventi speciali volti a rimuovere gravi condizioni di squilibrio e di degrado a livello territoriale, urbano e marino.

 

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Art. 4.
(Pianificazione territoriale).

      1. La pianificazione territoriale reca l'attuazione dei piani e dei programmi di governo del territorio di competenza statale e di quelli derivanti dalla programmazione dell'Unione europea.
      2. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze e nel rispetto dei prìncipi di cui all'articolo 117 della Costituzione, in attuazione della pianificazione territoriale:

          a) provvedono alla programmazione territoriale e infrastrutturale finalizzata a garantire la realizzazione delle strategie di governo del territorio atte a promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio regionale;

          b) assicurano il coordinamento con i piani e con i programmi di rilievo nazionale e il coordinamento delle disposizioni in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, di tutela ambientale e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e ambientali, prevedendo forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e con i soggetti interessati;

          c) disciplinano e incentivano la pianificazione intercomunale tenendo conto della specificità e dei caratteri omogenei di determinati ambiti sovracomunali;

          d) disciplinano le modalità di acquisizione delle informazioni conoscitive e valutative, nonché delle proposte delle amministrazioni interessate nel corso della formazione degli atti di governo del territorio;

          e) disciplinano i criteri di formazione degli oneri di costruzione, per la parte riguardante opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale negli interventi diretti, in relazione ai costi effettivi di tali opere e ai costi di mitigazione degli impatti, nonché in base alla dimensione e alla complessità territoriali dei comuni.

 

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Art. 5.
(Pianificazione urbanistica).

      1. Il comune è l'ente preposto alla pianificazione urbanistica ed è il soggetto primario titolare delle funzioni e delle attività di governo del territorio.
      2. Il piano urbanistico è lo strumento di disciplina complessiva del territorio comunale che comprende e coordina, con opportuni adeguamenti, ogni disposizione o piano di settore o territoriale concernente il territorio medesimo. Esso recepisce le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani paesaggistici, nonché quelli imposti ai sensi delle disposizioni statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di conservazione delle aree rurali e di sviluppo del verde urbano.
      3. Il piano urbanistico privilegia il rinnovo urbano, l'incremento del verde urbano, la protezione del suolo, il riutilizzo, la ristrutturazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare esistente anche al fine di limitare l'ulteriore consumo di territorio.
      4. La pianificazione urbanistica è attuata attraverso modalità strutturali e operative. Il piano strutturale non ha efficacia conformativa della proprietà. Gli atti di contenuto operativo, comunque denominati, disciplinano il regime dei suoli ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione.
      5. Nel rispetto di quanto stabilito ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni determinano i criteri di dimensionamento per i servizi che implicano l'esigenza di aree e relative attrezzature.
      6. Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio interessato, il piano urbanistico documenta lo stato dei servizi esistenti in base a parametri di utilizzazione e stabilisce le scelte relative alla politica dei servizi da realizzare, assicurandone un idoneo livello di accessibilità e di fruibilità e incentivando l'iniziativa dei soggetti interessati nonché l'intervento e la partecipazione finanziaria dei privati.

 

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      7. Le regioni disciplinano il procedimento di formazione, le modalità di approvazione e gli eventuali poteri sostitutivi, la durata e gli effetti dei piani urbanistici e territoriali e delle loro varianti, nonché l'attività edilizia consentita in assenza di piano urbanistico, ovvero nelle more dell'approvazione del piano operativo.

Art. 6.
(Attuazione della pianificazione urbanistica).

      1. Le disposizioni del piano urbanistico sono attuate con piano operativo o con intervento diretto, sulla base di progetti compatibili con gli obiettivi definiti nel piano strutturale. Le modalità di attuazione del piano strutturale sono definite dalla legge regionale. L'attuazione è comunque subordinata all'esistenza o alla realizzazione delle dotazioni territoriali.
      2. Il piano urbanistico può essere attuato anche con sistemi perequativi e compensativi secondo criteri e modalità stabiliti dalle regioni.
      3. La perequazione si realizza con l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari ricomprese in determinati ambiti territoriali, in percentuale all'estensione o al valore di esse e indipendentemente dalla specifica destinazione d'uso. I diritti edificatori sono trasferibili e liberamente commerciabili negli ambiti territoriali e tra di essi.
      4. Anche allo scopo di favorire il rinnovo urbano, la riqualificazione costiera e la prevenzione di rischi naturali, geologici e tecnologici, le regioni possono prevedere incentivi per l'incrementabilità dei diritti edificatori già attribuiti dai piani urbanistici vigenti.
      5. Nelle ipotesi di vincoli di destinazione pubblica, anche sopravvenuti, su terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione perequativa, in alternativa all'indennizzo monetario previsto per la procedura di espropriazione, il proprietario interessato può chiedere il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza

 

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dell'area su un'altra area di sua disponibilità, la permuta dell'area con area di proprietà dell'ente di pianificazione, con gli eventuali conguagli, ovvero la realizzazione diretta degli interventi di interesse pubblico o generale previa stipula di una convenzione con l'amministrazione per la gestione di servizi.
      6. Le regioni possono assicurare agli enti di pianificazione le adeguate risorse economico-finanziarie per ovviare a eventuali previsioni limitative delle potenzialità di sviluppo del territorio derivanti da atti di pianificazione sovracomunale
      7. Le leggi regionali disciplinano forme di perequazione intercomunale, quali modalità di compensazione e di riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli oneri ambientali su queste gravanti.

Art. 7.
(Piano di protezione del mare e dei corpi idrici).

      1. Nell'ambito delle competenze degli enti locali previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, allo scopo di salvaguardare le coste nel territorio nazionale in termini di tutela della salute umana, di protezione dell'ambiente e di incentivazione alle attività turistiche, con il piano di protezione del mare e dei corpi idrici, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lo Stato esercita poteri di coordinamento, attraverso l'ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per definire un programma complessivo di interventi e per individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di partenariato pubblico e privato per il conseguimento del risanamento idrogeologico e per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea.

 

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      2. In particolare, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, il piano di protezione del mare contiene gli interventi coordinati con i seguenti obiettivi prioritari:

          a) predisporre la messa in sicurezza e la riqualificazione della rete dei sistemi di depurazione delle acque reflue;

          b) attuare gli obbiettivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di acque reflue urbane, consentendo l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità e delle misure atte a fronteggiarle;

          c) garantire il rispetto degli standard di protezione del mare contenuti:

              1) nella Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra, il 2 novembre 1973 e resa esecutiva dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, in materia di prevenzione e di repressione del fenomeno dello scarico in mare, da parte dei natanti, di plastica, rifiuti, liquami e residui di detersivi;

              2) nella Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e resa esecutiva dalla legge 25 gennaio 1979, n. 30;

              3) nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

          d) raggiungere gli obiettivi previsti dalla direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisca un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 8.
(Piano di riqualificazione costiera).

      1. Nei piani di riqualificazione costiera è garantita la pianificazione necessaria, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e in ossequio al principio

 

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di sussidiarietà, con cui le regioni determinano gli strumenti finalizzati a:

              a) monitorare l'intera fascia costiera italiana allo scopo di individuare i siti industriali che causano livelli di inquinamento pericolosi per la tutela dell'ambiente e per la salute umana;

              b) stabilire procedure semplificate volte a favorire la dismissione e la riqualificazione dei siti costieri industriali dismessi;

              c) elaborare, in collaborazione con lo Stato, gli strumenti normativi e tecnici necessari a modificare le situazioni negative emergenti dal monitoraggio di cui alla lettera a);

              d) prevedere, per i casi di inquinamento più grave e di negligenza grave da parte dei soggetti responsabili, misure che consentano forme di ripristino ambientale-marino e di compensazione;

              e) elaborare politiche gestionali e di comunicazione utili a rilanciare sul piano turistico, dopo aver realizzato le attività di bonifica e di ripristino ambientali, le aree costiere;

              f) predisporre strumenti di prevenzione e di repressione rispetto al fenomeno dell'inquinamento del mare causato dalla dispersione di plastica, mozziconi di sigaretta, altri rifiuti e materiali inquinanti;

              g) emanare norme di coordinamento delle legislazioni regionali in vigore in materia di interventi di bonifica nei siti inquinati a causa di attività industriali nelle aree costiere, al fine di garantire l'uniforme applicazione nel territorio nazionale delle migliori pratiche in materia di tutela ambientale.

      2. Nel rispetto di quanto stabilito ai sensi della lettere m) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni determinano i criteri di dimensionamento per i servizi che implicano l'esigenza di aree e relative attrezzature.


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