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PDL 5348

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5348



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISEROTTI, TOMMASO FOTI

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della ludopatia

Presentata l'11 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia ci sono 30 milioni di scommettitori, 15 milioni dei quali sono scommettitori abituali. Almeno 3 milioni di questi ultimi sono – in misura differente – a rischio di sviluppare una patologia; una quota pari allo 0,8 per cento dei giocatori (circa 120.000 persone) è propriamente affetta da dipendenza comportamentale da gioco d'azzardo patologico, anche denominata ludopatia.
      Si tratta, dunque, di un fenomeno dai numeri preoccupanti ma – paradossalmente – poco conosciuto nel nostro Paese.
      Eppure la dipendenza da gioco d'azzardo è un tema che coinvolge diversi settori: quelli dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'ordine urbano, della tutela dei minori, sanitario e, sullo sfondo, il rapporto tra l'imposizione tributaria e l'attività di gioco.
      Le prime a muoversi per tutelare la salute dei giocatori sono state le aziende del settore. Nell'ultimo bilancio della società Lottomatica si rileva che le principali campagne di comunicazione contro i rischi di dipendenza sono studiate e finanziate proprio dal primo operatore di gioco in Italia. È il caso di «Gioca Responsabile», un servizio realizzato in accordo con la Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze. Attraverso un numero verde o un sito internet i giocatori a rischio – ma anche i loro amici e familiari – possono contattare un gruppo di psicologi e una equipe di esperti (psichiatri, psicoterapeuti e legali) per esporre i propri problemi e per chiedere aiuto. In base ai dati, il progetto funziona: dopo un anno attività si sono registrati oltre 18.000 contatti telefonici e
 

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12.000 accessi al sito. Sono quasi 2.000 i giocatori affetti da ludopatia che grazie al servizio sono stati curati in apposite strutture di recupero.
      La risposta delle istituzioni o, meglio, della politica è stata, invece, più lenta; ricordiamo, infatti, che la ludopatia è stata individuata come evidenza scientifica già dal 1980 da parte dell'Associazione degli psichiatri americani, ma che solo di recente il tema del gioco d'azzardo patologico è assurto all'attenzione delle Aule parlamentari, dove con chiarezza sono emersi i contorni preoccupanti del problema e si è iniziato a lavorare per la realizzazione di iniziative finalizzate alla prevenzione e alla cura di questa dipendenza.
      Nel tempo, infatti, accanto allo studio delle evidenze scientifiche relative alla metamorfosi del gioco d'azzardo (che nato come attività connotata da tempi di attesa, come con la classica schedina, comportava un coinvolgimento di qualche abilità personale con una componente d'azzardo comunitaria, vissuta nel gruppo degli amici, ha visto prevalere – nei tempi recenti – l'istantaneità e l'individualizzazione, ad esempio con il «Gratta e vinci» e giochi assimilati) non sono mancati anche approfondimenti per quanto attiene ai profili sanitari.
      Come ricordato dal Ministro della salute Balduzzi, nel corso dell'audizione svolta presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nel contesto dell'indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo, la dipendenza da gioco d'azzardo presenta «quadri clinici, che hanno in comune con la dipendenza da sostanze (alcol e stupefacenti) il comportamento compulsivo che produce effetti seriamente invalidanti». Già nel 1994 il gioco d'azzardo patologico è stato classificato nel «Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali» come «disturbo del controllo degli impulsi» e l'Organizzazione mondiale della sanità ha inserito il gioco d'azzardo patologico tra i disturbi delle abitudini e degli impulsi in forte comorbilità con altri quadri patologici quali depressione, ipomania, disturbo bipolare, impulsività, abuso di sostanze (alcol, tabacco, sostanze psicoattive illegali), disturbi di personalità (antisociale, narcisistico, borderline), deficit dell'attenzione con iperattività, disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia, disturbi fisici associati allo stress (ulcera peptica, ipertensione arteriosa).
      Nell'ambito della stessa audizione, il Ministro ha voluto sottolineare come una particolare attenzione deve essere riservata al problema dell'accesso al gioco d'azzardo da parte dei minori; in Italia, infatti, il fenomeno interessa circa 450.000 studentesse e 720.000 studenti, ovvero il 47,1 per cento dei giovani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
      In questo contesto la presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a favorire la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia, così come stabilito dall'articolo 1. Con l'articolo 2 si definiscono i soggetti affetti da dipendenza comportamentale verso il gioco d'azzardo; l'articolo 3 stabilisce le modalità attraverso le quali il Ministero della salute redige gli appositi protocolli diagnostici. L'articolo 4 prevede l'inserimento di questa patologia nei livelli essenziali di assistenza e il successivo articolo 5 dispone la certificazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche che permettono l'accesso alle strutture del Servizio sanitario nazionale per la cura della patologia. L'articolo 6 prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di campagne d'informazione sui rischi del gioco d'azzardo da effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 7, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste e individua la necessaria copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia, come definiti dall'articolo 2, mediante l'accesso alle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per ludopatia si intende la perdita progressiva della capacità di porre limiti al coinvolgimento nel gioco d'azzardo da parte dei soggetti affetti da dipendenza comportamentale da gioco d'azzardo patologico.
      2. Ai fini della presente legge, per dipendenza comportamentale si intende un tipo di dipendenza patologica dovuta a oggetti o ad attività dotati di caratteristiche gratificanti che intensifica la motivazione del soggetto a entrare o a restare in contatto con essi usandoli in modo compulsivo.

Art. 3.
(Protocolli diagnostici).

      1. Il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di un'apposita commissione di esperti, istituita presso lo stesso Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sentite le associazioni di categoria interessate, redige appositi protocolli diagnostici validi ai fini della certificazione dei disturbi da ludopatia.

 

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Art. 4.
(Livelli essenziali di assistenza).

      1. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per i disturbi da ludopatia sono posti a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali.
      2. Al fine di inserire i disturbi da ludopatia nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002.
      3. La certificazione di disturbo da ludopatia, rilasciata sulla base dei criteri stabiliti dai protocolli diagnostici di cui all'articolo 3, garantisce:

          a) l'accesso alle strutture di cui all'articolo 5 per l'assistenza medica e per il ricovero, se necessario, in strutture adeguate alla cura della patologia;

          b) l'esenzione temporanea, ovvero per la durata della certificazione della patologia, dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria.

Art. 5.
(Prestazioni a carico dei presìdi regionali).

      1. I presìdi regionali convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, garantiscono:

          a) il rilascio della certificazione relativa al disturbo da ludopatia, sulla base dei protocolli di cui all'articolo 3, che ha validità nel tempo e in tutto il territorio nazionale fino al rilascio della certificazione che attesti il recupero del paziente;

 

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          b) l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica e di riabilitazione;

          c) il rilascio della certificazione che attesta il recupero del paziente.

Art. 6.
(Campagne di informazione e di prevenzione nelle scuole).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con le organizzazioni scientifiche operanti nel settore, predispone campagne di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzate a sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia e sui rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, con particolare attenzione alla prevenzione dai comportamenti a rischio.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nella misura di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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