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PDL 5336

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5336



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CROLLA

Istituzione del prestito d'onore per laureati

Presentata il 3 luglio 2012


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire l'accesso a opportunità di studio di alto livello, sia in Italia che all'estero, a studenti meritevoli indipendentemente dalla loro provenienza socio-economica. L'iniziativa consente ai cittadini italiani, al termine degli studi universitari, di poter accedere a percorsi di alta formazione con il supporto del prestito d'onore agevolato.
      I laureati potranno accedere a prestiti con piani di restituzione dilazionati nel tempo, tramite istituti bancari selezionati, sulla base del loro potenziale intellettuale e lavorativo.
      In passato sono state realizzate diverse iniziative analoghe alla logica del prestito d'onore o, in maniera più ampia, al finanziamento diretto dell'istruzione post-laurea per i giovani di talento. A titolo di esempio è possibile citare il programma «Master and Back» della regione Sardegna, il progetto «Perilmiofuturo» della provincia autonoma di Trento e le iniziative della regione Puglia. Sono inoltre state sviluppate diverse iniziative locali e regionali, così come progetti attuati da singoli istituti bancari, che sono affini alla logica del prestito d'onore.
      Lo scopo di questa proposta di legge è quello di superare la parcellizzazione geografica e la discontinuità temporale, istituendo un progetto su scala nazionale che abbia caratteristiche solide di trasparenza e di continuità nel tempo.
      Lo Stato supporta il prestito d'onore con quattro modalità: a) istituendo un fondo di garanzia che consenta di abbassare il rischio da parte degli istituti bancari; b) selezionando gli istituti di credito che siano in grado di portare avanti l'iniziativa, con le sue caratteristiche specifiche; c) istituendo un concorso e una graduatoria nazionali per accedere al prestito
 

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d'onore; d) monitorando il percorso accademico e professionale degli studenti.
      Il programma è rivolto a percorsi di master di secondo livello e a dottorati di ricerca, della durata minima di almeno sei mesi, in tutto il territorio nazionale e all'estero, selezionati sulla base della qualità dell'istituzione e del programma di studio tramite criteri oggettivi (graduatorie nazionali e internazionali, qualità delle pubblicazioni e dell'insegnamento).
      Per accedere al prestito d'onore è necessario partecipare ad un concorso, con una graduatoria nazionale per i master e con una per i dottorati di ricerca, redatta tramite la combinazione di vari fattori: titoli di studio e votazioni conseguite, qualità dell'istituzione di riferimento, eventuali articoli o pubblicazioni, due lettere di presentazione, un saggio motivazionale con dettagli sul percorso di studio o di ricerca, un eventuale colloquio di verifica.
      I laureati che accederanno al prestito d'onore dovranno effettuare, ogni sei mesi e fino alla fine del percorso di studi, una comunicazione periodica sull'andamento dell'esperienza. Al termine del corso di studi, per i due anni successivi, gli studenti saranno incoraggiati a fornire informazioni sul loro esito lavorativo.
      Gli istituti bancari, per beneficiare del fondo di garanzia istituito dallo Stato, si impegnano a stabilire un limite sui tassi di interesse applicati, pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto per prestiti d'onore di durata analoga, a redigere piani di restituzione del debito compatibili con i tempi di inserimento lavorativo e a selezionare gli studenti sulla base del loro potenziale accademico, non richiedendo garanzie patrimoniali e di reddito. La durata media dei prestiti d'onore sarà da uno a tre anni, a seconda della tipologia del corso di studi, e il periodo di rimborso sarà di cinque anni. Gli studenti potranno avvalersi di un periodo di preammortamento pari alla durata del corso di studi e, tramite una richiesta di proroga, di un ulteriore periodo fino a due anni dopo la conclusione del corso di studi.
      Il fondo di garanzia sarà istituito riallocando risorse provenienti dal rimborso elettorale ai partiti politici, con l'obiettivo di investire efficacemente sul futuro dei giovani cittadini italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per l'istituzione di prestiti d'onore, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza nell'accesso a percorsi di alta formazione, in Italia e all'estero, e per consentire agli studenti capaci e meritevoli in possesso del diploma di laurea, anche se privi dei mezzi finanziari necessari, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Possono accedere ai prestiti d'onore di cui all'articolo 1 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana;

          b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda per la concessione del prestito d'onore, il venticinquesimo anno di età;

          c) diploma di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico;

          d) avere un reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 50.000 euro.

      2. Il prestito d'onore è concesso ai laureati, non titolari di una borsa di studio, che intendono intraprendere percorsi di master di secondo livello o dottorati di ricerca della durata minima di sei mesi, nel territorio nazionale o all`estero.

 

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Art. 3.
(Progetti formativi).

      1. I master di secondo livello e i dottorati di ricerca sono selezionati, con le modalità di cui all'articolo 4, sulla base della qualità dell'istituzione promotrice e del programma di studio tramite criteri oggettivi, basati su graduatorie nazionali e internazionali e sulla qualità delle pubblicazioni e dell'insegnamento.

Art. 4.
(Procedura di selezione).

      1. La concessione del prestito d'onore avviene previo svolgimento di un concorso pubblico, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria nazionale per i master di secondo livello e di una graduatoria nazionale per i dottorati di ricerca.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce il concorso di cui al comma 1 ogni anno.
      3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi nel concorso pubblico sono considerati i seguenti titoli:

          a) voto di laurea: 10 punti per votazioni superiori a 108/110 e 5 punti per la lode;

          b) tesi di laurea svolta nella materia oggetto del master o del dottorato: 5 punti;

          c) pubblicazioni: 5 punti per ogni pubblicazione;

          d) diploma attestanti la conoscenza di una lingua straniera: 4 punti per ogni diploma.

      4. Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare due lettere di presentazione e un saggio motivazionale che illustra nel dettaglio il percorso di studio o di ricerca che intende intraprendere.
      5. Una commissione, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e

 

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della ricerca, esamina le domande presentate e può svolgere anche colloqui di verifica con i candidati. La commissione procede, altresì, alla selezione dei master di secondo livello e dei dottorati di ricerca per i quali è concesso il prestito d'onore.
      6. La commissione di cui al comma 5 è istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che stabilisce, altresì, le modalità per procedere all'esame e alla selezione, nonché agli eventuali colloqui previsti dal medesimo comma 5.

Art. 5.
(Fondo di garanzia).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito un fondo di garanzia finalizzato alla:

          a) costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti d'onore;

          b) concessione di contributi in conto interessi;

          c) concessione di contributi a fondo perduto.

      2. Il fondo di garanzia è istituito presso istituti bancari selezionati tramite un bando ad evidenza pubblica.
      3. Gli istituti bancari, per beneficiare del fondo di garanzia si impegnano a stabilire un limite sui tassi di interesse applicati, pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto per prestiti d'onore di durata analoga, a redigere piani di restituzione del debito compatibili con i tempi di inserimento lavorativo e a selezionare gli studenti sulla base del loro potenziale accademico, non richiedendo garanzie patrimoniali e di reddito.
      4. La costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti d'onore, di cui al comma 1, lettera a), è disposta nella misura del 100 per cento della perdita riferita al solo capitale. L'ammontare delle garanzie concesso è disposto fino al 10 per cento del capitale erogato.

 

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      5. La concessione dei contributi in conto interessi, di cui al comma 1, lettera b), riferita a ciascuna operazione, è stabilita nella misura del 50 per cento degli interessi dovuti sul prestito d'onore concesso a un tasso da determinare in sede di convenzione con l'istituto bancario selezionato.
      6. La concessione dei contributi a fondo perduto, di cui al comma 1, lettera c), è stabilita in misura non superiore al 30 per cento della prima annualità spettante sul prestito d'onore.
      7. Gli interessi maturati sul fondo di garanzia sono riversati annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle relative spese di gestione.
      8. Gli apporti derivanti da eventuali rientri al fondo di garanzia relativi alla restituzione dei contributi a fondo perduto e della quota dei contributi in conto interessi determinata a seguito di rinuncia agli studi e da restituzione anticipata del prestito, restano nella disponibilità dello stesso fondo per essere destinati alle medesime finalità.

Art. 6.
(Importo e durata dei prestiti d'onore).

      1. I prestiti d'onore sono concessi a tasso agevolato per un importo non superiore a 30.000 euro, con restituzione in almeno settantadue rate mensili. I prestiti d'onore possono essere concessi in un'unica soluzione o dilazionati per la durata del corso di studi.
      2. La durata media dei prestiti d'onore è da uno a tre anni, in base alla tipologia del corso di studi, e il periodo di rimborso è cinque anni. I laureati ammessi al prestito possono avvalersi di un periodo di preammortamento pari alla durata del corso di studi e, tramite una richiesta di proroga, di un ulteriore periodo fino a due anni dopo la conclusione del corso di studi.

 

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Art. 7.
(Adempimenti a carico dei laureati ammessi ai prestiti d'onore).

      1. I laureati ammessi ai prestiti d'onore sono tenuti a presentare alla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, con cadenza semestrale e fino alla fine del corso di studi, una relazione sull'andamento del proprio percorso formativo. Per i successivi due anni dalla conclusione del corso di studi, i laureati sono altresì tenuti a fornire informazioni sulle carriere lavorative intraprese alla commissione medesima.

Art. 8.
(Disposizione finanziaria).

      1. Ai fini dell'istituzione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5, è ridotto dell'1 per cento l'importo totale spettante ai partiti politici a titolo di rimborso per le spese elettorali.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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